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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessia Dattilo, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3850 R.G.A.C. per l'anno 2023
promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Soverato, Parte_1 C.F._1
via Panoramica n. 7, presso lo studio dell'avv.to Sergio Callipari, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.
-RICORRENTE-
Contro
(C.F.: elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, via Milano n. 8, presso lo studio dell'avv.to Valerio Carvetta che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- RESISTENTE –
notiziato del ricorso a soli fini di litis denuntiatio. Controparte_2
Oggetto: risarcimento danni.
Causa decisa all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 4 febbraio 2025.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio affinché previa acquisizione della CTU già espletata in un Parte_1
procedimento per danno temuto, che ha accertato le cause delle infiltrazioni danni all'immobile di sua proprietà, la resistente venga condannata al Controparte_1
1 pagamento della somma di € 21.765,00 oltre ad interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A fondamento del ricorso ha dedotto di essere proprietaria di un immobile che insiste a
Marcellinara, via Europa Unita n. 9, sottostante a quello catastalmente di proprietà di
, che risulta presidiato da un solaio di copertura senza accesso. Controparte_2
Ha evidenziato che all'interno del proprio immobile, in diversi vani dell'abitazione si sono verificati da almeno un quinquennio ed ancora perdurano, infiltrazioni di acqua ed umidità provenienti dal terrazzo, generati dal disinteresse dei proprietari.
Ha dedotto che l'immobile da cui scaturiscono i danni è stato donato a dal Controparte_2 nonno che lo ha donato a quest'ultimo ed alla figlia . Controparte_1
Quest'ultima con donazione del 10.03.2021 ha donato la propria quota al resistente.
Ha dedotto di aver avviato un procedimento di danno temuto all'esito del quale CP_2
veniva obbligato ad eseguire dei lavori mai realizzati e che i danni sono stati
[...] provocati quando l'immobile era intestato anche a . Controparte_1
Ha evidenziato che la ricorrente ha raggiunto un accoro transattivo con , Controparte_2
poiché invitato ad una mediazione unitamente alla resistente per Controparte_1 violazione della legittima, ha deciso di intestare l'immobile a lui intestato alla stessa ricorrente per non essere gravato da spese per il rifacimento del solaio e per l'eventuale risarcimento oggi chiesto, che deve essere esteso solo a . Controparte_1
Ha aggiunto che in virtù dell'accordo raggiunto con il nipote ha realizzato a proprie spese il manto di copertura del solaio ed ha apposto scossaline per evitare infiltrazioni nell'immobile, tuttavia ha avviato il presente giudizio perché i danni accertati al ricorso per danno temuto ed imputabili a non sono stati emendati. Controparte_1
Si è costituita in giudizio evidenziando in fatto di essere divenuta Controparte_1
CP_ comproprietaria dell'appartamento sovrastante a quello di proprietà della sorella per successione testamentaria del 22.11.2016 e di aver subito chiuso le forniture idrica e di gas, chiedendo alla sorella di essere informata in caso di imprevisti che avessero richiesto un intervento immediato nell'immobile.
Solo nel mese di aprile 2018 è stata informata dalla ricorrente di infiltrazioni di acqua piovana ed il 5 maggio 2018, dopo aver contattato l'esecutore della copertura del tetto dello
2 stabile, si recava con il proprio coniuge a Marcellinara per la verifica dei danni lamentati dalla sorella, che però le impediva l'accesso alla propria abitazione.
Pertanto recatasi nel suo appartamento per riscontrare tracce d'infiltrazioni, non rinveniva ristagni d'acqua ma trovava nel vano cucina un letto matrimoniale con evidenti segni di utilizzo.
Ha dedotto che il sopralluogo con il assente in quel periodo per motivi di lavoro, CP_3 veniva concordato per le ore 8:00 del 4.07.2018, tuttavia data l'impossibilità di accedere al tetto si rinviava il sopralluogo al 23.07.2018, data in cui il iniziava la CP_3
manutenzione, dopo aver informato l'odierna ricorrente ed i lavori venivano conclusi il
18.11.2018.
A distanza di oltre un anno, in data 3.12.2019 la ricorrente segnalava ancora una volta la presenza di infiltrazioni nel suo appartamento di cui però non poteva effettuare riscontro avendole la sorella nuovamente impeditole l'accesso al proprio appartamento. In data
27.03.2020 a seguito di un nuovo controllo del non si rinvenivano vizi. CP_3
Senonché solo a seguito del procedimento per danno temuto ella, unitamente al comproprietario , unico proprietario dal 2021, in occasione del ricorso per Controparte_2
danno temuto ha scoperto che era stato eseguito nel proprio appartamento un intervento da parte dei vigili del fuoco da cui si evinceva che la porta d'ingresso si era rotta e che al suo interno vi erano infiltrazioni.
Nel ricorso per ATP l'ingegner ha escluso che le acque piovane dalla copertura CP_4 abbiano potuto raggiungere l'appartamento che era di sua proprietà e da questi quello di proprietà della sorella, mentre ha individuato la causa delle infiltrazioni nelle carenze manutentive in capo a tutti i proprietari degli immobili.
Trattandosi di lavori da eseguire congiuntamente aveva incaricato Controparte_2 CP_5
di accedere nel suo immobile per eseguire le opere a tutela, ma anche in
[...] quell'occasione gli è stato impedito l'accesso dalla ricorrente.
In diritto ha dedotto che non vi è prova che le lamentate infiltrazioni della ricorrente siano derivate dall'appartamento che era al piano sovrastante, ma che i danni accertati e derivanti dalle parti comuni dell'edificio avrebbero dovuto essere risolti da tutti i comproprietari, con conseguente corresponsabilità anche dell'odierna ricorrente.
3 Pertanto ha chiesto che la domanda venga rigettata perché infondata ed in via subordinata di accertare e dichiarare che la ricorrente è corresponsabile dei danni dalla stessa lamentati e quindi accertare che la somma dovuta è inferiore a quella richiesta.
Questo giudicante, dopo aver disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al ricorso per danno temuto, recante rg n. 1539/2021, ritenendo la causa documentalmente istruita l'ha rinviata per la discussione orale all'odierna udienza.
2. Tanto premesso la domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.
In via preliminare questo giudicante deve rilevare che la ctu resa nel ricorso per danno temuto ha escluso che per i danni lamentati dalla ricorrente vi possa essere una responsabilità del proprietario dell'appartamento sovrastante ed ha invece evidenziato una corresponsabilità dei comproprietari delle parti comuni dell'edificio per le opere di manutenzione necessarie (interventi sulla copertura e sulle facciate esterne).
Rispetto a tali opere l'ordinanza che ha accolto il ricorso ha ordinato a e Controparte_2 all'odierna ricorrente di porre in essere i lavori necessari alla manutenzione dell'edificio per come indicati dal CTU, nello stesso tempo dichiarando il difetto di legittimazione passiva di non più proprietaria dell'immobile alla data di instaurazione del ricorso Controparte_1
per danno temuto.
In diritto giova rilevare che data la non tassatività dei mezzi di prova nel processo civile questo giudicante può acquisire la CTU svoltasi in altro procedimento peraltro tra le stesse parti, da considerarsi quale prova atipica (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n. 2947/2023 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale).
Tanto chiarito non sussiste alcuna legittimazione passiva della resistente in relazione al presente giudizio che già alla data del primo ricorso non era più proprietaria dell'immobile,
4 non potendo peraltro essere chiamata a risarcire danni rispetto ai quali si è già accertato non aver dato causa.
La circostanza secondo la quale la resistente con la donazione del 10.03.2021 ha donato la propria quota dell'appartamento posto al primo piano a , ledendo la Controparte_2
legittima della ricorrente, non è oggetto del presente giudizio e quindi in nulla può modificare l'accertamento della carenza di legittimazione passiva della resistente.
Quanto all'altro resistente , , a cui è stato notificato il ricorso per soli fini di Controparte_2
conoscenza, per come dichiarato dalla stessa ricorrente, nel corso di altro giudizio da esso intentato per violazione della legittima, le parti si sono accordate affinché l'immobile posto al primo piano fosse intestato alla stessa ricorrente, proprio per non essere gravato dalla spese per il rifacimento del solaio e per l'eventuale risarcimento oggi chiesto (pag. 5 del ricorso introduttivo).
Ciò posto dalla prospettazione del ricorso emerge in maniera inequivocabile come essendo la ricorrente rimasta l'unica proprietaria dell'immobile, ogni intervenuto sulla facciata o sul solaio e qualunque altro dovesse rendersi necessario, non può che essere posto a suo carico, senza che possa pretendere che nessun altro debba rifondere parte di tali spese.
Si evidenzia altresì che ogni altra prospettazione contenuta negli atti fa emergere la buona fede della resistente che si è sempre attivata per cercare di risolvere ogni problematica, fino a quando, probabilmente per porre fine alle diatribe familiari con la sorella, ha deciso di cedere la parte dell'immobile che aveva in comproprietà con . Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 come in dispositivo con la precisazione che in base al valore della controversia si applica lo scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
Nulla sulle spese deve essere disposto in favore di a cui il ricorso è stato Controparte_2
notificato a soli fini di litis denuntiatio.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 comma tre c.p.c. in quanto la condotta della ricorrente si configura come un chiaro caso di abuso del processo (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n. 28226/2021 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 3 co., c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte
5 né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione).
L'applicazione dei su esposti principi al caso di specie portano questo giudicante a condannare la ricorrente al pagamento in favore della resistente di una somma che viene equitativamente determinata nell'importo di € 300,00.
L' art. 3, 6° co., D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 ha aggiunto un quarto comma alla norma in commento, prevedendo che, nei casi previsti dal 1°, 2° e 3° co., il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000. E ciò a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
Trattasi di disposizione che trova applicazione a tutti i giudizi instaurati dopo il 28.02.2023
e quindi anche a quello per cui è causa, per cui la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
PQM
il TRIBUNALE DI CATANZARO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) rigetta la domanda per le ragioni chiarite in parte motiva;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che vengono liquidate in complessivi € 3.397,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 300,00 per le ragioni chiarite in parte motiva.
6 4) condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della Parte_1
somma di € 500,00 per le ragioni chiarite in parte motiva.
Catanzaro 4 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Alessia Dattilo
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