Articolo 79 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 78Articolo 80
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9 ottobre 2010
Art. 79. Visite dei parlamentari 1. Per le visite dei parlamentari negli stabilimenti militari di pena si applicano le speciali disposizioni previste dal titolo III del libro II.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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