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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1118/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DEL BENE DR, Relatore PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4909/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 148/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 33 e pubblicata il 07/01/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120240058083961 RITENUTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120240058083961 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120240058083961 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 367/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (sez. 33), la
Resistente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la cartella di pagamento n.
07120240058083961/000 notificata a mezzo pec in data 11.04.2024, con la quale si intimava il pagamento di € 39.122,62, di cui € 34.695,24 a titolo controllo Mod. Unico anno 2019, € 960,17 a titolo controllo Mod. Irap 2020, € 3.461,33 a titolo controllo Mod. 770/20, sanzioni, interessi e spese di legge.
Il giudice di primo grado dichiarava parzialmente estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente al tributo oggetto di sgravio (con provvedimento di sgravio concernente la somma di euro 32.468,06, scaturita dal controllo sul Modello Unico anno 2019).
Per il resto, il giudice di prime cure accoglieva il ricorso con la seguente motivazione:
“Riguardo agli altri punti dell'accertamento il ricorso va accolto, dovendosi ritenere maturato il termine di decadenza di cui all' art. 25 d.p.r. 602/73 riguardo al controllo relativo al modello IRAP
2020 e al Mod. 770/2020, non oggetto di sgravio, tenuto conto che la scadenza cadeva al 31 dicembre del 2023 o, al più, al 26.03.2024, ove si ritenesse applicabile la sospensione dovuta al fenomeno pandemico da Covid-19, mentre l'atto impugnato è stato notificato in data 11.04.2024”.
Proponeva appello l'Agenzia Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli fondato sui seguenti motivi:
. violazione dell'art. 21 c.1 d.lgs. n. 546/1992, che fissa, per la proposizione del ricorso al giudice tributario, un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, non essendo stata rilevata dal giudice di primo grado l'intempestività del ricorso introduttivo del giudizio, a fronte di notifica della cartella avvenuta a mezzo pec, in data 29.03.2024 e non in data 11.04.2024, come agevolmente desumibile dalla documentazione in atti;
- erroneità della sentenza con riferimento alla statuizione di accoglimento del ricorso per le residue somme dovute in relazione al controllo della dichiarazione reddituale presentata per l'anno 2019, per le quali non risulta maturata la decadenza del relativo credito fiscale, trattandosi della notifica di cartella di pagamento riguardante la liquidazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2019, per la quale l'art. 1 comma 158, della legge n.
197/2022 ha previsto la proroga di un anno dei termini di notifica delle cartelle derivanti proprio da ruoli formati dall'Agenzia delle Entrate;
- erroneità della sentenza nella parte in cui non si era avveduta che si trattava di dichiarazioni presentate per l'anno di imposta 2020 e non 2019, trattandosi dei Mod IRAP/2021 e 770/2021, per le quali il termine di decadenza non era maturato e quindi la notifica della cartella doveva ritenersi tempestiva. Non si costituiva la società contribuente né tantomeno l'Agenzia Entrate Riscossione sebbene raggiunte da regolare processo notificato a mezzo pec.
All'udienza del 19.01.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Va accolto il primo motivo di appello con il quale l'ufficio intende censurare la sentenza di accoglimento del ricorso introduttivo, senza toccare la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l'intervenuto sgravio che è divenuta cosa giudicata in difetto di espressa impugnazione sul punto.
Ed invero, come dimostrato dalla documentazione prodotta in appello, la notifica della cartella di pagamento impugnata non è datata 11.04.2024 come erroneamente indicato nel ricorso (ove peraltro non si forniscono elementi di prova attestanti l'esatta data di notifica dell'atto opposto, non risulta agli atti difatti la relativa prova della notificazione), ma - come attestato dalla documentazione prodotta in atti - la notifica a mezzo pec della cartella risale al 29.03.2024, con la conseguenza che l'introduzione della lite con la notifica a controparte in data 07.06.2024 è intempestiva poiché ben oltre i sessanta giorni a decorrere dalla notifica dell'atto impugnato, in violazione della disposizione normativa di cui all'art. 21 D. Lgs. 546/1992. Per quanto riguarda le spese, si ritiene sussistano giusti motivi per confermare la decisione di primo grado di compensazione delle spese alla luce della parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere, mentre le spese di questo grado di giudizio seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Resistente_1Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e condanna la srl, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in € 1000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Mauro De Luca
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DEL BENE DR, Relatore PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4909/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 148/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 33 e pubblicata il 07/01/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120240058083961 RITENUTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120240058083961 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120240058083961 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 367/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (sez. 33), la
Resistente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la cartella di pagamento n.
07120240058083961/000 notificata a mezzo pec in data 11.04.2024, con la quale si intimava il pagamento di € 39.122,62, di cui € 34.695,24 a titolo controllo Mod. Unico anno 2019, € 960,17 a titolo controllo Mod. Irap 2020, € 3.461,33 a titolo controllo Mod. 770/20, sanzioni, interessi e spese di legge.
Il giudice di primo grado dichiarava parzialmente estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente al tributo oggetto di sgravio (con provvedimento di sgravio concernente la somma di euro 32.468,06, scaturita dal controllo sul Modello Unico anno 2019).
Per il resto, il giudice di prime cure accoglieva il ricorso con la seguente motivazione:
“Riguardo agli altri punti dell'accertamento il ricorso va accolto, dovendosi ritenere maturato il termine di decadenza di cui all' art. 25 d.p.r. 602/73 riguardo al controllo relativo al modello IRAP
2020 e al Mod. 770/2020, non oggetto di sgravio, tenuto conto che la scadenza cadeva al 31 dicembre del 2023 o, al più, al 26.03.2024, ove si ritenesse applicabile la sospensione dovuta al fenomeno pandemico da Covid-19, mentre l'atto impugnato è stato notificato in data 11.04.2024”.
Proponeva appello l'Agenzia Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli fondato sui seguenti motivi:
. violazione dell'art. 21 c.1 d.lgs. n. 546/1992, che fissa, per la proposizione del ricorso al giudice tributario, un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, non essendo stata rilevata dal giudice di primo grado l'intempestività del ricorso introduttivo del giudizio, a fronte di notifica della cartella avvenuta a mezzo pec, in data 29.03.2024 e non in data 11.04.2024, come agevolmente desumibile dalla documentazione in atti;
- erroneità della sentenza con riferimento alla statuizione di accoglimento del ricorso per le residue somme dovute in relazione al controllo della dichiarazione reddituale presentata per l'anno 2019, per le quali non risulta maturata la decadenza del relativo credito fiscale, trattandosi della notifica di cartella di pagamento riguardante la liquidazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2019, per la quale l'art. 1 comma 158, della legge n.
197/2022 ha previsto la proroga di un anno dei termini di notifica delle cartelle derivanti proprio da ruoli formati dall'Agenzia delle Entrate;
- erroneità della sentenza nella parte in cui non si era avveduta che si trattava di dichiarazioni presentate per l'anno di imposta 2020 e non 2019, trattandosi dei Mod IRAP/2021 e 770/2021, per le quali il termine di decadenza non era maturato e quindi la notifica della cartella doveva ritenersi tempestiva. Non si costituiva la società contribuente né tantomeno l'Agenzia Entrate Riscossione sebbene raggiunte da regolare processo notificato a mezzo pec.
All'udienza del 19.01.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Va accolto il primo motivo di appello con il quale l'ufficio intende censurare la sentenza di accoglimento del ricorso introduttivo, senza toccare la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l'intervenuto sgravio che è divenuta cosa giudicata in difetto di espressa impugnazione sul punto.
Ed invero, come dimostrato dalla documentazione prodotta in appello, la notifica della cartella di pagamento impugnata non è datata 11.04.2024 come erroneamente indicato nel ricorso (ove peraltro non si forniscono elementi di prova attestanti l'esatta data di notifica dell'atto opposto, non risulta agli atti difatti la relativa prova della notificazione), ma - come attestato dalla documentazione prodotta in atti - la notifica a mezzo pec della cartella risale al 29.03.2024, con la conseguenza che l'introduzione della lite con la notifica a controparte in data 07.06.2024 è intempestiva poiché ben oltre i sessanta giorni a decorrere dalla notifica dell'atto impugnato, in violazione della disposizione normativa di cui all'art. 21 D. Lgs. 546/1992. Per quanto riguarda le spese, si ritiene sussistano giusti motivi per confermare la decisione di primo grado di compensazione delle spese alla luce della parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere, mentre le spese di questo grado di giudizio seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Resistente_1Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e condanna la srl, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in € 1000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Mauro De Luca