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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/04/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1365/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1365/2024 avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi, promossa da:
P. IVA con il patrocinio dell'avv. MUCCIO GIORGIO, Controparte_1 P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, P. IVA;
Controparte_2 P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. CALABRESE VALERIA, presso il cui studio è elettivamente P.IVA_3 domiciliato, giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 29 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della che, Controparte_2 sebbene ritualmente citata in giudizio, non si è costituita. Ciò premesso, con ricorso depositato il 18/05/2024 la proponeva opposizione agli Controparte_1 atti esecutivi avverso l'accertamento esecutivo n. 10454154 di € 24.404,18, l'accertamento esecutivo n. 20061644 di € 16.797,96 e l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi del 2 maggio 2024 deducendo che: pendeva innanzi al Tribunale di Catania giudizio di accertamento negativo del credito sollevato dalla nei confronti del;
Controparte_1 Controparte_3 tale giudizio aveva ad oggetto la contestazione delle fatture emesse dal predetto per la CP_3 fornitura idrica riferita all'utenza contrassegnata con n. 5925, matricola n. 723520, in virtù del contratto di concessione di acqua potabile “Nuova Utenza” dell'11 dicembre 2015 asservito all'immobile ad uso abitativo ubicato in , Via Dei Normanni n. 19; Controparte_3 il Comune di , in relazione ai consumi d'acqua relativi agli anni 2016, 2017, Controparte_3 2018, emetteva la fattura n. 3273/18 del 06.04.2018 di € 24.399,00, la fattura n. 4698/19 del 15.10.2019 di € 44.547,57 e la fattura n. 4621/20 di € 16.711,57; aveva sollecitato più volte le opportune verifiche tecniche per appurare in contraddittorio la giusta misura dei consumi, rendendosi disponibile a definire la questione in via transattiva;
tuttavia, il dava mandato alla società concessionaria di Controparte_3 CP_2 procedere alla riscossione coattiva della fattura n. 3273 del 06.04.2018 dell'importo di € 24.399,00; in data 11 novembre 2021 le veniva notificato avviso di accertamento esecutivo, impugnato dalla dinanzi al Tribunale di Catania;
Controparte_1 il Tribunale di Catania disponeva una consulenza tecnico d'ufficio; nel corso delle operazioni peritali, ancora in corso di svolgimento, emrgeva l'infondatezza della pretesa creditoria, nonché una condotta contrattuale del non improntata ai canoni comportamentali di buona Controparte_3 fede e trasparenza. Chiedeva pertanto al Tribunale, previa sospensione dell'esecuzione, di fissare l'udienza per la comparizione delle parti, concedendo alla ricorrente termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto, con ogni altro e conseguenziale provvedimento. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta il deducendo Controparte_3 l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione sollevata dalla Controparte_1 Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare integralmente l'opposizione; in subordine chiedeva al Tribunale di rigettare parzialmente l'opposizione, accertando e confermando la legittimità dell'esecuzione limitatamente alle somme considerate come dovute. Con vittoria di spese e compensi. L'opposizione proposta dalla deve essere dichiarata improcedibile. Controparte_1 Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità: “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt.
615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25170 del 11/10/2018).
pagina 2 di 3 La causa può essere decisa in base alla questione preliminare della mancata proposizione della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, trattandosi di questione di puro diritto che non è necessario sottoporre al previo contraddittorio delle parti.
Invero, “Qualora il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando", ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato” (Cass. n. 16049/2018). Il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione avverso un pignoramento mobiliare presso terzi, basato su due accertamenti esecutivi, per cui la avrebbe dovuto svolgere la Controparte_1 preliminare fase sommaria dell'opposizione esecutiva dinanzi al G.E., allegando in questa sede i relativi atti. In difetto della necessaria fase preliminare, l'opposizione sollevata dalla avverso il Controparte_1 pignoramento mobiliare presso terzi deve essere dichiarata improcedibile. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1365/2024, previa dichiarazione della contumacia della società unipersonale: CP_2 DICHIARA improcedibile l'opposizione proposta dalla avverso il pignoramento Controparte_1 mobiliare presso terzi. CONDANNA la a rimborsare al le spese di lite, Controparte_1 Controparte_3 CP_3 che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 29/04/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1365/2024 avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi, promossa da:
P. IVA con il patrocinio dell'avv. MUCCIO GIORGIO, Controparte_1 P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, P. IVA;
Controparte_2 P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. CALABRESE VALERIA, presso il cui studio è elettivamente P.IVA_3 domiciliato, giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 29 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della che, Controparte_2 sebbene ritualmente citata in giudizio, non si è costituita. Ciò premesso, con ricorso depositato il 18/05/2024 la proponeva opposizione agli Controparte_1 atti esecutivi avverso l'accertamento esecutivo n. 10454154 di € 24.404,18, l'accertamento esecutivo n. 20061644 di € 16.797,96 e l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi del 2 maggio 2024 deducendo che: pendeva innanzi al Tribunale di Catania giudizio di accertamento negativo del credito sollevato dalla nei confronti del;
Controparte_1 Controparte_3 tale giudizio aveva ad oggetto la contestazione delle fatture emesse dal predetto per la CP_3 fornitura idrica riferita all'utenza contrassegnata con n. 5925, matricola n. 723520, in virtù del contratto di concessione di acqua potabile “Nuova Utenza” dell'11 dicembre 2015 asservito all'immobile ad uso abitativo ubicato in , Via Dei Normanni n. 19; Controparte_3 il Comune di , in relazione ai consumi d'acqua relativi agli anni 2016, 2017, Controparte_3 2018, emetteva la fattura n. 3273/18 del 06.04.2018 di € 24.399,00, la fattura n. 4698/19 del 15.10.2019 di € 44.547,57 e la fattura n. 4621/20 di € 16.711,57; aveva sollecitato più volte le opportune verifiche tecniche per appurare in contraddittorio la giusta misura dei consumi, rendendosi disponibile a definire la questione in via transattiva;
tuttavia, il dava mandato alla società concessionaria di Controparte_3 CP_2 procedere alla riscossione coattiva della fattura n. 3273 del 06.04.2018 dell'importo di € 24.399,00; in data 11 novembre 2021 le veniva notificato avviso di accertamento esecutivo, impugnato dalla dinanzi al Tribunale di Catania;
Controparte_1 il Tribunale di Catania disponeva una consulenza tecnico d'ufficio; nel corso delle operazioni peritali, ancora in corso di svolgimento, emrgeva l'infondatezza della pretesa creditoria, nonché una condotta contrattuale del non improntata ai canoni comportamentali di buona Controparte_3 fede e trasparenza. Chiedeva pertanto al Tribunale, previa sospensione dell'esecuzione, di fissare l'udienza per la comparizione delle parti, concedendo alla ricorrente termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto, con ogni altro e conseguenziale provvedimento. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta il deducendo Controparte_3 l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione sollevata dalla Controparte_1 Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare integralmente l'opposizione; in subordine chiedeva al Tribunale di rigettare parzialmente l'opposizione, accertando e confermando la legittimità dell'esecuzione limitatamente alle somme considerate come dovute. Con vittoria di spese e compensi. L'opposizione proposta dalla deve essere dichiarata improcedibile. Controparte_1 Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità: “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt.
615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25170 del 11/10/2018).
pagina 2 di 3 La causa può essere decisa in base alla questione preliminare della mancata proposizione della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, trattandosi di questione di puro diritto che non è necessario sottoporre al previo contraddittorio delle parti.
Invero, “Qualora il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando", ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato” (Cass. n. 16049/2018). Il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione avverso un pignoramento mobiliare presso terzi, basato su due accertamenti esecutivi, per cui la avrebbe dovuto svolgere la Controparte_1 preliminare fase sommaria dell'opposizione esecutiva dinanzi al G.E., allegando in questa sede i relativi atti. In difetto della necessaria fase preliminare, l'opposizione sollevata dalla avverso il Controparte_1 pignoramento mobiliare presso terzi deve essere dichiarata improcedibile. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1365/2024, previa dichiarazione della contumacia della società unipersonale: CP_2 DICHIARA improcedibile l'opposizione proposta dalla avverso il pignoramento Controparte_1 mobiliare presso terzi. CONDANNA la a rimborsare al le spese di lite, Controparte_1 Controparte_3 CP_3 che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 29/04/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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