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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 16/01/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 320/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
DI NO RO, Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5273/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3430/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170219880348000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 097 20170219880348 000 in forza della quale è stato intimato il pagamento della somma di euro 314,00 oltre accessori, relativa alla tassa automobilistica anno2015.
Il ricorrente, premettendo di voler proporre azione di accertamento negativo del credito avverso la cartella di pagamento sopra indicata" proponeva ricorso eccependo:- la prescrizione del diritto dell'ente impositore alla riscossione delle somme a titolo di tassa auto di cui alla cartella, essendo decorso il termine triennale previsto dall'art. 5 della legge n. 53/1983, con richiesta di esibizione in originale dei documenti;
- l'inesistenza e/o nullità della notifica;
- il mancato rispetto del modello ministeriale;
l'omessa indicazione del firmatario, del responsabile del procedimento, con richiesta di
-
esibizione degli originali;
- il difetto di esistenza e sottoscrizione del ruolo.
Si costituiva nel grado l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso, sostenendo altresì l'infondatezza delle doglianze del ricorrente.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, sez. 27, con sentenza n. 3430/2024 depositata il
12.3.2024 rigettava il ricorso, con condanna alle spese, così motivando: "...Il Collegio, preliminarmente, accoglie l'eccezione di inammissibilità del ricorso osservando che la parte ricorrente, sia nell'epigrafe del ricorso, che nelle conclusioni, sembra contestare la cartella di pagamento n. 097 2017 0219880348 000 (avente ad oggetto una tassa auto) e non anche l'allegata intimazione di pagamento, notificata in data 8.10.2022, la quale, quindi, deve ritenersi incontestabile. Relativamente alla cartella di pagamento indicata, va rilevato che la stessa risulta notificata in data
16 luglio 2018 come si evince dalla relata di notifica recante la firma del consegnatario, dall'attestazione di aver informato con raccomandata il destinatario da parte dell'ufficiale notificatore, dall'avviso di avvenuta notifica e dalla distinta delle raccomandate effettuate dall'Agenzia resistente con l'indicazione del numero della raccomandata accanto al numero della cartella di riferimento e il timbro di avvenuta spedizione. Pertanto, risulta infondata la censura relativa all'omessa e/o invalida notifica della cartella di pagamento (avvenuta nel 2018), la quale, unitamente alla notificazione della sopra citata intimazione di pagamento (avvenuta nel 2022 e tempestivamente impugnata), hanno interrotto i termini prescrizionali (relativi alla tassa auto 2015), rendendo incontestabile il tributo dovuto dalla parte ricorrente e inammissibili le censure relative al merito della pretesa tributaria, che l'interessato avrebbe dovuto proporre entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ex art 21 d.lgs. n. 546/92. Per le ragioni sopra indicate, devono ritenersi insussistenti i presupposti utili per accogliere l'istanza di remissione in termini avanzata dal ricorrente...".
A sostegno dell'appello il contribuente, rilevato in premessa l'interesse ad agire ex art. 100 cpc, censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure dichiara inammissibile il ricorso, sull'erroneo presupposto della regolare notifica della cartella di pagamento. Ritiene che il concessionario non abbia provato la regolare notifica della cartella in contestazione da ritenersi nulla con la diretta conseguenza della prescrizione del credito azionato. Quanto alla respinta eccezione di nullità-inesistenza della notifica della cartella impugnata, considerato che l'anno di imposta (bollo auto) è l'anno 2015, ritiene che al tempo della notifica della intimazione di pagamento (08/10/2022), il termine triennale di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme ingiunte risultasse inevitabilmente decorso.
....Conclude chiedendo in riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare la nullità- inesistenza della notifica della cartella di pagamento e, con ciò, la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme ingiunte"; -"..lo stralcio di tutta la documentazione prodotta per la prima volta in appello alla luce del recente D.L. 83/2012 convertito in LEGGE n. 134/2012 che stabilisce il divieto di deposito di documenti per la prima volta in appello";- Vinte le spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito Avv. Difensore_1 per aver anticipato le spese e per non aver riscosso gli onorari.
Non si costituisce nel grado l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La lettura degli scritti, ricorso ed appello, resa particolarmente faticosa dalle inesatte e farraginose argomentazioni difensive, porta a considerare quale atto impugnato la cartella di pagamento n. 097
20170219880348 000 e non anche l'avviso di intimazione cui è sottesa.
Lo si evince in maniera inequivocabile a pag. 1di 11 dell'appello ove si legge: con la quale la
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal
Ricorrente_1 avverso la domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 097 2017 0219880348
000, avente ad oggetto TRIBUTI (BOLLO AUTO) ...". Va da sé che l'avviso di pagamento notificato in data 8.10.22 resta di fatto un semplice documento prodotto in atti dal ricorrente utile ad individuare quale delle tre cartelle ivi riportate è oggetto dell'impugnazione. Dimenticando che la mancata impugnazione dell'avviso di intimazione (primo atto utile dopo la notifica della cartella), determina la non impugnabilità della stessa cartella e ne impedisce la prescrizione.
Per mero tuziorismo si rappresenta, come peraltro già evidenziato dal primo collegio, la corretta procedura di notificazione della cartella effettuata in data 16.7.2018, al secondo tentativo, a mani della
Signora Nominativo_1 qualificatasi “domestica” ed invio della successiva raccomandata informativa n. 67364393315-7.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
La Presidente La Relatrice
DA AI OS Di NO
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
DI NO RO, Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5273/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3430/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170219880348000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 097 20170219880348 000 in forza della quale è stato intimato il pagamento della somma di euro 314,00 oltre accessori, relativa alla tassa automobilistica anno2015.
Il ricorrente, premettendo di voler proporre azione di accertamento negativo del credito avverso la cartella di pagamento sopra indicata" proponeva ricorso eccependo:- la prescrizione del diritto dell'ente impositore alla riscossione delle somme a titolo di tassa auto di cui alla cartella, essendo decorso il termine triennale previsto dall'art. 5 della legge n. 53/1983, con richiesta di esibizione in originale dei documenti;
- l'inesistenza e/o nullità della notifica;
- il mancato rispetto del modello ministeriale;
l'omessa indicazione del firmatario, del responsabile del procedimento, con richiesta di
-
esibizione degli originali;
- il difetto di esistenza e sottoscrizione del ruolo.
Si costituiva nel grado l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso, sostenendo altresì l'infondatezza delle doglianze del ricorrente.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, sez. 27, con sentenza n. 3430/2024 depositata il
12.3.2024 rigettava il ricorso, con condanna alle spese, così motivando: "...Il Collegio, preliminarmente, accoglie l'eccezione di inammissibilità del ricorso osservando che la parte ricorrente, sia nell'epigrafe del ricorso, che nelle conclusioni, sembra contestare la cartella di pagamento n. 097 2017 0219880348 000 (avente ad oggetto una tassa auto) e non anche l'allegata intimazione di pagamento, notificata in data 8.10.2022, la quale, quindi, deve ritenersi incontestabile. Relativamente alla cartella di pagamento indicata, va rilevato che la stessa risulta notificata in data
16 luglio 2018 come si evince dalla relata di notifica recante la firma del consegnatario, dall'attestazione di aver informato con raccomandata il destinatario da parte dell'ufficiale notificatore, dall'avviso di avvenuta notifica e dalla distinta delle raccomandate effettuate dall'Agenzia resistente con l'indicazione del numero della raccomandata accanto al numero della cartella di riferimento e il timbro di avvenuta spedizione. Pertanto, risulta infondata la censura relativa all'omessa e/o invalida notifica della cartella di pagamento (avvenuta nel 2018), la quale, unitamente alla notificazione della sopra citata intimazione di pagamento (avvenuta nel 2022 e tempestivamente impugnata), hanno interrotto i termini prescrizionali (relativi alla tassa auto 2015), rendendo incontestabile il tributo dovuto dalla parte ricorrente e inammissibili le censure relative al merito della pretesa tributaria, che l'interessato avrebbe dovuto proporre entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ex art 21 d.lgs. n. 546/92. Per le ragioni sopra indicate, devono ritenersi insussistenti i presupposti utili per accogliere l'istanza di remissione in termini avanzata dal ricorrente...".
A sostegno dell'appello il contribuente, rilevato in premessa l'interesse ad agire ex art. 100 cpc, censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure dichiara inammissibile il ricorso, sull'erroneo presupposto della regolare notifica della cartella di pagamento. Ritiene che il concessionario non abbia provato la regolare notifica della cartella in contestazione da ritenersi nulla con la diretta conseguenza della prescrizione del credito azionato. Quanto alla respinta eccezione di nullità-inesistenza della notifica della cartella impugnata, considerato che l'anno di imposta (bollo auto) è l'anno 2015, ritiene che al tempo della notifica della intimazione di pagamento (08/10/2022), il termine triennale di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme ingiunte risultasse inevitabilmente decorso.
....Conclude chiedendo in riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare la nullità- inesistenza della notifica della cartella di pagamento e, con ciò, la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme ingiunte"; -"..lo stralcio di tutta la documentazione prodotta per la prima volta in appello alla luce del recente D.L. 83/2012 convertito in LEGGE n. 134/2012 che stabilisce il divieto di deposito di documenti per la prima volta in appello";- Vinte le spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito Avv. Difensore_1 per aver anticipato le spese e per non aver riscosso gli onorari.
Non si costituisce nel grado l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La lettura degli scritti, ricorso ed appello, resa particolarmente faticosa dalle inesatte e farraginose argomentazioni difensive, porta a considerare quale atto impugnato la cartella di pagamento n. 097
20170219880348 000 e non anche l'avviso di intimazione cui è sottesa.
Lo si evince in maniera inequivocabile a pag. 1di 11 dell'appello ove si legge: con la quale la
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal
Ricorrente_1 avverso la domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 097 2017 0219880348
000, avente ad oggetto TRIBUTI (BOLLO AUTO) ...". Va da sé che l'avviso di pagamento notificato in data 8.10.22 resta di fatto un semplice documento prodotto in atti dal ricorrente utile ad individuare quale delle tre cartelle ivi riportate è oggetto dell'impugnazione. Dimenticando che la mancata impugnazione dell'avviso di intimazione (primo atto utile dopo la notifica della cartella), determina la non impugnabilità della stessa cartella e ne impedisce la prescrizione.
Per mero tuziorismo si rappresenta, come peraltro già evidenziato dal primo collegio, la corretta procedura di notificazione della cartella effettuata in data 16.7.2018, al secondo tentativo, a mani della
Signora Nominativo_1 qualificatasi “domestica” ed invio della successiva raccomandata informativa n. 67364393315-7.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
La Presidente La Relatrice
DA AI OS Di NO