Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 16/01/2026, n. 320
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ritiene che la notifica della cartella di pagamento nel 2018 e dell'intimazione di pagamento nel 2022 abbiano interrotto i termini prescrizionali. Inoltre, la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento determina la non impugnabilità della cartella e impedisce la prescrizione.

  • Rigettato
    Inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento

    La Corte rileva la corretta procedura di notificazione della cartella effettuata nel 2018, con successiva raccomandata informativa, e ritiene infondata la censura relativa all'omessa o invalida notifica.

  • Rigettato
    Mancato rispetto del modello ministeriale e omessa indicazione del firmatario

    La Corte non affronta specificamente questo punto, ma implicitamente lo rigetta in quanto la sentenza di primo grado è confermata e l'appello rigettato.

  • Rigettato
    Istanza di remissione in termini

    La Corte ritiene insussistenti i presupposti per accogliere l'istanza di remissione in termini, dato che le censure relative al merito della pretesa tributaria sarebbero dovute essere proposte entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 16/01/2026, n. 320
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 320
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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