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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2024, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2863 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
25/02/1982, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca FILIPPINI ed Olga
BRIGHENTI;
e
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
03/07/1978, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella PETRACIN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti concordemente chiedono di accogliere le seguenti conclusioni:
1. dichiararsi la separazione tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali trasferimenti;
2. affidarsi i figli minori e in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori che pertanto assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori di comune accordo, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di questi ultimi, con domicilio prevalente dei minori stessi presso la madre.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità
genitoriale verrà gestita separatamente e ciascuno dei genitori si occuperà,
per il proprio ramo di parentela, di garantire ai figli minori di conservare rapporti significativi con i rispettivi ascendenti e parenti.
3. darsi atto che il SI avrà diritto/dovere di vedere e tenere con CP_1
sé i figli ogni qualvolta gli stessi lo desiderino e in ogni caso
*a fine settimana alternati, e precisamente nelle settimane dispari, dal venerdì
pomeriggio dopo la scuola sino alla domenica sera alle 20.30 durante il periodo scolastico e con rientro alle ore 22.00 durante il periodo non scolastico, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
* due giorni la settimana da dopo la scuola sino alle ore 20.30, nella settimana
2 in cui passeranno il fine settimana con il padre, due giorni la settimana comprendenti un pernotto, nella settimana in cui e non Per_1 Per_2
saranno con il padre durante il fine settimana;
in ogni caso i giorni infrasettimanali dovranno essere stabiliti entro il 15 del mese antecedente secondo l'orario lavorativo del SI , il tutto salvo diverso accordo CP_1
tra i genitori;
* durante le vacanze di Natale, il padre terrà con sé i figli e , Per_1 Per_2
secondo il criterio dell'alternanza con la madre, dall'inizio delle vacanze
(secondo il calendario scolastico) sino al 30 dicembre alle 21.00 negli anni dispari, mentre negli anni pari li terrà dal 30 dicembre alle 21.00 sino al termine delle vacanze scolastiche, riportandoli a casa della madre entro le ore 21.00
del giorno antecedente l'inizio del calendario scolastico;
* durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé i figli e , Per_1 Per_2
secondo il criterio dell'alternanza con la madre, dall'inizio delle vacanze
(secondo il calendario scolastico) sino al giorno di Pasqua alle 18.00 negli anni dispari e dal giorno di Pasqua alle 18.00 sino al termine delle vacanze negli anni pari, riportandoli a casa della madre entro le ore 21.00 del giorno antecedente l'inizio del calendario scolastico;
* durante le vacanze estive entrambi i genitori terranno con sé i figli per tre settimane anche non consecutive, il cui effettivo periodo dovrà essere comunicato entro il 31 marzo di ogni anno;
* le festività e gli eventuali ponti del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, saranno trascorsi dai minori con l'uno o l'altro genitore
3 secondo il criterio dell'alternanza, precisandosi che negli anni dispari la prima festività sarà di pertinenza del padre e poi via via secondo il criterio dell'alternanza con la madre, negli anni pari la prima festività sarà di pertinenza della madre e poi via via secondo il criterio dell'alternanza con il padre;
* le vacanze di carnevale saranno trascorse secondo il calendario ordinario;
4. porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli minori mediante il versamento di un assegno mensile di € 250,00 ciascuno, da versarsi a valuta fissa su conto corrente intestato alla
SIa entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese di agosto Pt_1
2024 o dal mese in cui la sig.ra lascerà la casa coniugale, se Pt_1
successivo al mese di agosto 2024, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie così come previste dal Protocollo Famiglia in vigore presso il Tribunale di Vicenza;
5. darsi atto che l'assegno unico per i figli minori sarà percepito al 50% tra i genitori;
6. darsi atto che le parti riconoscono che le sopra riportate condizioni sono rispondenti alle esigenze dei figli minori, pertanto non ritengono opportuno ed in ogni caso manifestamente superfluo disporne l'audizione;
7. darsi atto che nell'ambito delle regolamentazioni di carattere patrimoniale che traggono origine dall'accordo di separazione i coniugi concordemente pattuiscono che la SIa si obbliga a vendere al SI al Parte_1
, che si obbliga ad acquistare, la propria quota parte pari al CP_1
4 50% dell'immobile ex casa coniugale, completo dei soli mobili come meglio precisato in proseguo, sito in Camisano Vicentino, catastalmente individuato al fg. 29, mapp. 395 sub 25, cat. A/2, cl. 2, vani 6,5, rendita € 604,25
fg. 29, mapp. 395 sub 26, cat. C/6, cl. 3, mq. 15, rendita € 41,83
fg. 29, mapp. 395 sub 27, cat. C/6, cl. 1, mq. 12, rendita € 24,17
al prezzo di € 50.000,00, da corrispondersi, quanto ad €25.000,00 (di cui euro
5.000,00 a pagamento dei mobili), alla sottoscrizione del presente atto, a titolo di caparra confirmatoria ed €25.000,00 all'atto del rogito che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla definitività della sentenza che omologa gli accordi di separazione, salvo ritardi non imputabili al SI , presso il Notaio CP_1
prescelto da quest'ultimo con rogito a spese totali dello stesso.
Il sig. si obbliga a liberare la SIa dal contratto di mutuo CP_1 Pt_1
entro 6 mesi dalla stipula del rogito, salvo ritardi allo stesso non imputabili.
Qualora la Banca non dovesse accettare la liberazione della sig.ra Pt_1
dal contratto di mutuo, l'immobile dovrà essere posto in vendita entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della banca della mancata liberazione della
SIa e in ogni caso decorsi sei mesi dalla stipula del rogito. Pt_1
Le parti si accordano che l'immobile sarà posto in vendita al prezzo non inferiore ad euro 240.000,00 e il conferimento di incarico per la vendita ad agenzia del luogo potrà essere dato da ciascuna delle parti disgiuntamente;
a tal fine con la sottoscrizione del presente atto il SI conferisce CP_1
espresso mandato alla SIa affinché, in caso di mancata Pt_1
liberazione dal mutuo, la stessa sia autorizzata a conferire l'incarico di vendita
5 ad agenzia immobiliare del luogo, al prezzo sopra indicato non inferiore ad euro 240.000,00, considerando rato e valido detto conferimento di incarico.
In tal caso il ricavato della vendita, previo pagamento del mutuo residuo, sarà
ripartito al 50% tra le parti e nella liquidazione della SIa dovrà Pt_1
tenersi conto l'anticipo prezzo di euro 45.000,00 già ricevuto.
Qualora il SI non si attenga all'obbligo sullo stesso incombente CP_1
di acquisto dell'immobile casa coniugale entro 30 giorni dalla definitività della sentenza di separazione, le parti si accordano che l'immobile sarà posto in vendita al prezzo non inferiore ad euro 240.000,00 e il conferimento di incarico per la vendita ad agenzia del luogo potrà essere dato da ciascuna delle parti disgiuntamente;
a tal fine con la sottoscrizione del presente atto il SI
conferisce espresso mandato alla SIa affinché, in caso CP_1 Pt_1
di mancato acquisto entro 30 giorni dalla definitività della sentenza, salvo ritardi non imputabili al SI , la stessa sia autorizzata a conferire CP_1
l'incarico di vendita ad agenzia immobiliare del luogo al prezzo sopra indicato non inferiore ad euro 240.000,00, considerando rato e valido detto conferimento di incarico.
In tal caso il ricavato della vendita, previo pagamento del mutuo residuo, sarà
ripartito al 50% tra le parti e nella liquidazione della SIa non si Pt_1
dovrà tenere presente quale anticipo prezzo l'importo di euro 20.000,00
corrisposto all'atto della sottoscrizione del ricorso consensuale versato a titolo di caparra confirmatoria per l'immobile.
Resta inteso che i beni mobili che arredano la casa coniugale rimangono in
6 proprietà del SI avendone egli pagato il prezzo. CP_1
8. darsi atto che la sig.ra si obbliga a recedere dal c/c attualmente Pt_1
cointestato collegato al mutuo, qualora ciò non fosse possibile, si obbliga a non operare su detto conto dalla data del proprio trasferimento e per tutta la durata del mutuo, sino all'estinzione del conto.
9. darsi atto che a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, il SI
si accollerà per intero il residuo mutuo acceso per l'acquisto CP_1
dell'immobile, mentre le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione saranno a carico del SI a far data dal trasferimento della sig.ra CP_1
, che dovrà avvenire entro e non oltre il 10 settembre 2024. Pt_1
10. darsi atto che le parti si accorderanno con separata scrittura privata sulla divisione dei corredi (biancheria della casa, stoviglie), mentre le parti si accordano che tutti i mobili della casa rimarranno di proprietà del SI
. Quanto agli elettrodomestici la SIa porterà con sé la CP_1 Pt_1
sola lavatrice.
11. confermarsi che con la sottoscrizione del presente ricorso le parti hanno definito ogni loro pregresso rapporto patrimoniale e che non hanno più nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo e ragione l'una dall'altra, fatte salve le obbligazioni nascenti dal presente accordo di separazione congiunto;
12. dichiarare che le spese legali siano compensate tra le parti;
13. Le parti rinunciano espressamente sin d'ora ad impugnare l'emananda sentenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude
7 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in OD (AO) in data
22/05/2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 29/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che
8 si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato alcuna pretesa l'una nei confronti dell'altra in quanto economicamente autosufficienti, ed il Collegio non può che statuire conformemente sul punto;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in OD (AO) in data 22/05/2005 con CP_1
atto trascritto al n. 2, Parte II, Serie C, Anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
9 Comune di OD (AO) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2863 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
25/02/1982, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca FILIPPINI ed Olga
BRIGHENTI;
e
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
03/07/1978, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella PETRACIN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti concordemente chiedono di accogliere le seguenti conclusioni:
1. dichiararsi la separazione tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali trasferimenti;
2. affidarsi i figli minori e in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori che pertanto assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori di comune accordo, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di questi ultimi, con domicilio prevalente dei minori stessi presso la madre.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità
genitoriale verrà gestita separatamente e ciascuno dei genitori si occuperà,
per il proprio ramo di parentela, di garantire ai figli minori di conservare rapporti significativi con i rispettivi ascendenti e parenti.
3. darsi atto che il SI avrà diritto/dovere di vedere e tenere con CP_1
sé i figli ogni qualvolta gli stessi lo desiderino e in ogni caso
*a fine settimana alternati, e precisamente nelle settimane dispari, dal venerdì
pomeriggio dopo la scuola sino alla domenica sera alle 20.30 durante il periodo scolastico e con rientro alle ore 22.00 durante il periodo non scolastico, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
* due giorni la settimana da dopo la scuola sino alle ore 20.30, nella settimana
2 in cui passeranno il fine settimana con il padre, due giorni la settimana comprendenti un pernotto, nella settimana in cui e non Per_1 Per_2
saranno con il padre durante il fine settimana;
in ogni caso i giorni infrasettimanali dovranno essere stabiliti entro il 15 del mese antecedente secondo l'orario lavorativo del SI , il tutto salvo diverso accordo CP_1
tra i genitori;
* durante le vacanze di Natale, il padre terrà con sé i figli e , Per_1 Per_2
secondo il criterio dell'alternanza con la madre, dall'inizio delle vacanze
(secondo il calendario scolastico) sino al 30 dicembre alle 21.00 negli anni dispari, mentre negli anni pari li terrà dal 30 dicembre alle 21.00 sino al termine delle vacanze scolastiche, riportandoli a casa della madre entro le ore 21.00
del giorno antecedente l'inizio del calendario scolastico;
* durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé i figli e , Per_1 Per_2
secondo il criterio dell'alternanza con la madre, dall'inizio delle vacanze
(secondo il calendario scolastico) sino al giorno di Pasqua alle 18.00 negli anni dispari e dal giorno di Pasqua alle 18.00 sino al termine delle vacanze negli anni pari, riportandoli a casa della madre entro le ore 21.00 del giorno antecedente l'inizio del calendario scolastico;
* durante le vacanze estive entrambi i genitori terranno con sé i figli per tre settimane anche non consecutive, il cui effettivo periodo dovrà essere comunicato entro il 31 marzo di ogni anno;
* le festività e gli eventuali ponti del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, saranno trascorsi dai minori con l'uno o l'altro genitore
3 secondo il criterio dell'alternanza, precisandosi che negli anni dispari la prima festività sarà di pertinenza del padre e poi via via secondo il criterio dell'alternanza con la madre, negli anni pari la prima festività sarà di pertinenza della madre e poi via via secondo il criterio dell'alternanza con il padre;
* le vacanze di carnevale saranno trascorse secondo il calendario ordinario;
4. porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli minori mediante il versamento di un assegno mensile di € 250,00 ciascuno, da versarsi a valuta fissa su conto corrente intestato alla
SIa entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese di agosto Pt_1
2024 o dal mese in cui la sig.ra lascerà la casa coniugale, se Pt_1
successivo al mese di agosto 2024, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie così come previste dal Protocollo Famiglia in vigore presso il Tribunale di Vicenza;
5. darsi atto che l'assegno unico per i figli minori sarà percepito al 50% tra i genitori;
6. darsi atto che le parti riconoscono che le sopra riportate condizioni sono rispondenti alle esigenze dei figli minori, pertanto non ritengono opportuno ed in ogni caso manifestamente superfluo disporne l'audizione;
7. darsi atto che nell'ambito delle regolamentazioni di carattere patrimoniale che traggono origine dall'accordo di separazione i coniugi concordemente pattuiscono che la SIa si obbliga a vendere al SI al Parte_1
, che si obbliga ad acquistare, la propria quota parte pari al CP_1
4 50% dell'immobile ex casa coniugale, completo dei soli mobili come meglio precisato in proseguo, sito in Camisano Vicentino, catastalmente individuato al fg. 29, mapp. 395 sub 25, cat. A/2, cl. 2, vani 6,5, rendita € 604,25
fg. 29, mapp. 395 sub 26, cat. C/6, cl. 3, mq. 15, rendita € 41,83
fg. 29, mapp. 395 sub 27, cat. C/6, cl. 1, mq. 12, rendita € 24,17
al prezzo di € 50.000,00, da corrispondersi, quanto ad €25.000,00 (di cui euro
5.000,00 a pagamento dei mobili), alla sottoscrizione del presente atto, a titolo di caparra confirmatoria ed €25.000,00 all'atto del rogito che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla definitività della sentenza che omologa gli accordi di separazione, salvo ritardi non imputabili al SI , presso il Notaio CP_1
prescelto da quest'ultimo con rogito a spese totali dello stesso.
Il sig. si obbliga a liberare la SIa dal contratto di mutuo CP_1 Pt_1
entro 6 mesi dalla stipula del rogito, salvo ritardi allo stesso non imputabili.
Qualora la Banca non dovesse accettare la liberazione della sig.ra Pt_1
dal contratto di mutuo, l'immobile dovrà essere posto in vendita entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della banca della mancata liberazione della
SIa e in ogni caso decorsi sei mesi dalla stipula del rogito. Pt_1
Le parti si accordano che l'immobile sarà posto in vendita al prezzo non inferiore ad euro 240.000,00 e il conferimento di incarico per la vendita ad agenzia del luogo potrà essere dato da ciascuna delle parti disgiuntamente;
a tal fine con la sottoscrizione del presente atto il SI conferisce CP_1
espresso mandato alla SIa affinché, in caso di mancata Pt_1
liberazione dal mutuo, la stessa sia autorizzata a conferire l'incarico di vendita
5 ad agenzia immobiliare del luogo, al prezzo sopra indicato non inferiore ad euro 240.000,00, considerando rato e valido detto conferimento di incarico.
In tal caso il ricavato della vendita, previo pagamento del mutuo residuo, sarà
ripartito al 50% tra le parti e nella liquidazione della SIa dovrà Pt_1
tenersi conto l'anticipo prezzo di euro 45.000,00 già ricevuto.
Qualora il SI non si attenga all'obbligo sullo stesso incombente CP_1
di acquisto dell'immobile casa coniugale entro 30 giorni dalla definitività della sentenza di separazione, le parti si accordano che l'immobile sarà posto in vendita al prezzo non inferiore ad euro 240.000,00 e il conferimento di incarico per la vendita ad agenzia del luogo potrà essere dato da ciascuna delle parti disgiuntamente;
a tal fine con la sottoscrizione del presente atto il SI
conferisce espresso mandato alla SIa affinché, in caso CP_1 Pt_1
di mancato acquisto entro 30 giorni dalla definitività della sentenza, salvo ritardi non imputabili al SI , la stessa sia autorizzata a conferire CP_1
l'incarico di vendita ad agenzia immobiliare del luogo al prezzo sopra indicato non inferiore ad euro 240.000,00, considerando rato e valido detto conferimento di incarico.
In tal caso il ricavato della vendita, previo pagamento del mutuo residuo, sarà
ripartito al 50% tra le parti e nella liquidazione della SIa non si Pt_1
dovrà tenere presente quale anticipo prezzo l'importo di euro 20.000,00
corrisposto all'atto della sottoscrizione del ricorso consensuale versato a titolo di caparra confirmatoria per l'immobile.
Resta inteso che i beni mobili che arredano la casa coniugale rimangono in
6 proprietà del SI avendone egli pagato il prezzo. CP_1
8. darsi atto che la sig.ra si obbliga a recedere dal c/c attualmente Pt_1
cointestato collegato al mutuo, qualora ciò non fosse possibile, si obbliga a non operare su detto conto dalla data del proprio trasferimento e per tutta la durata del mutuo, sino all'estinzione del conto.
9. darsi atto che a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, il SI
si accollerà per intero il residuo mutuo acceso per l'acquisto CP_1
dell'immobile, mentre le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione saranno a carico del SI a far data dal trasferimento della sig.ra CP_1
, che dovrà avvenire entro e non oltre il 10 settembre 2024. Pt_1
10. darsi atto che le parti si accorderanno con separata scrittura privata sulla divisione dei corredi (biancheria della casa, stoviglie), mentre le parti si accordano che tutti i mobili della casa rimarranno di proprietà del SI
. Quanto agli elettrodomestici la SIa porterà con sé la CP_1 Pt_1
sola lavatrice.
11. confermarsi che con la sottoscrizione del presente ricorso le parti hanno definito ogni loro pregresso rapporto patrimoniale e che non hanno più nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo e ragione l'una dall'altra, fatte salve le obbligazioni nascenti dal presente accordo di separazione congiunto;
12. dichiarare che le spese legali siano compensate tra le parti;
13. Le parti rinunciano espressamente sin d'ora ad impugnare l'emananda sentenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude
7 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in OD (AO) in data
22/05/2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 29/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che
8 si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato alcuna pretesa l'una nei confronti dell'altra in quanto economicamente autosufficienti, ed il Collegio non può che statuire conformemente sul punto;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in OD (AO) in data 22/05/2005 con CP_1
atto trascritto al n. 2, Parte II, Serie C, Anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
9 Comune di OD (AO) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
10