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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 936 R.G.A. 2024, promossa in grado di rinvio dalla cassazione D A
e rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 dall'Avvocato AGOZZINO GIUSEPPE
- ricorrente in riassunzione - C O N T R O rappresentata a difesa Controparte_1 dall'Avv. V. Massimiliano La Malfa
- resistente - All'udienza del 26/06/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti
FATTO Con la sentenza n. 379/2009 il Tribunale di Nicosia accolse le domande proposte da e rispettivamente moglie e figlia di Parte_1 Parte_2
, tecnico radiologo dipendente dell' deceduto a Persona_1 CP_2 seguito di un infarto cagionato dagli eccessivi carichi di lavoro cui era stato sottoposto, dirette ad ottenere la condanna dell' al pagamento dell'equo CP_2 indennizzo dovuto per la causa di servizio dell'evento mortale e al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita coniugale e parentale;
per l'effetto condannò l' al pagamento, in favore delle ricorrenti, dell'equo indennizzo nella CP_2 misura di € 77.903,28, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
condannò, inoltre, l'azienda convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale liquidandolo in € 100.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle ricorrenti.
1 La Corte d'Appello di Caltanissetta, adita dall' in parziale riforma della CP_2 sentenza di primo grado, rigettò la domanda di risarcimento del danno, confermando la causa di servizio dell'evento e la condanna al pagamento dell'equo indennizzo;
con sentenza n. 14313/2017, la Corte di cassazione, adita da entrambe le parti, dichiarò inammissibile il ricorso incidentale dell' mentre, in CP_2 accoglimento del ricorso principale, cassò con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, con il compito di riesaminare la domanda di condanna al risarcimento del danno, sulla base del ribadito principio secondo cui «la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori». A seguito di rituale riassunzione, la Corte di Palermo, in diversa composizione, con sentenza n. 293/2018 del 17.04.2018, confermò sia nell'an che nel quantum la sentenza di primo grado. Adìta nuovamente da ambo le parti, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. nr. 14045/2024 dell'8.03.2024, ha rigettato il ricorso principale proposto dall'
[...]
(confermando la non detraibilità dell'equo indennizzo dall'importo CP_2 liquidato a titolo di risarcimento del danno) ed ha, invece, accolto il controricorso proposto dalle odierne ricorrenti, con cui le stesse hanno lamentato l'avvenuta conferma, da parte della Corte di Appello di Palermo, della liquidazione del danno effettuata in primo grado, utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano del 2004, invece che rideterminare il danno in base alle nuove tabelle del 2014, come pure richiesto con il precedente atto di riassunzione del processo, dopo la prima cassazione con rinvio. Con ricorso depositato il 7.08.2024 e hanno Parte_1 Parte_2 tempestivamente riassunto il giudizio chiedendo “condannare l' a pagare a CP_2 ciascuna delle ricorrenti l'importo di euro 475.915,90 (con sorte capitale base euro 168.250,00, fatte salve le successive modifiche delle tabelle di Milano), oltre rivalutazione ed interessi dal 21.5.2024 al soddisfo; in via del tutto subordinata, condannare l' a pagare a CP_2 ciascuna delle odierne ricorrenti l'importo di euro 300.678,97 (con sorte capitale base euro 163.990,00) oltre rivalutazione ed interessi dal 8 giugno 2017 al soddisfo”. L' ha resistito al gravame ribadendo l'eccezione di CP_2 compensazione con quanto ricevuto dalle ricorrenti a titolo di equo indennizzo. All'udienza del 26/06/2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
2 MOTIVI In via del tutto preliminare appare utile ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.10046/2002; Cass. n.327/2010; Cass. n.26200/2014; Cass. 29320/2008), nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione;
con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché la loro analisi tende a porre nel nulla o a modificare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità e degli effetti del giudicato interno. Inoltre, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, atteso che solo in quest'ultimo caso l'annullamento travolge la valutazione dei fatti compiuta in sede di appello, onde il giudice è libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli senza limitazioni di sorta (Cass. 22.04.2009 n.9617; Cass. 10.08.2002 12148; Cass. sez.un. 13.09.1997 n.9095). Sulla scorta di tali premesse occorre, dunque, dare atto che, in accoglimento del controricorso, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte di merito “avrebbe dovuto applicare il principio di diritto per cui la sopravvenuta variazione, nelle more del giudizio di appello, delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari. Infatti, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (Cass. nn. 25485/2016; 22265/2018).” Osservando, poi, in dettaglio, che “quanto all'aggiornamento contenuto nelle tabelle approvate nel 2014, gli importi minimi e massimi per la liquidazione del danno da perdita del congiunto non vennero modificati con riferimento «alle variazioni degli indici ISTAT del costo della vita» (come si legge nella sentenza impugnata), bensì «a seguito della ricognizione dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano» (così la nota esplicativa alle tabelle)”, ne ha concluso che la Corte territoriale aveva errato a non prendere in considerazione la domanda delle odierne ricorrenti volta a ottenere la rideterminazione del danno risarcibile in base ai nuovi parametri. Ha, dunque,
3 rinviato a questa stessa Corte, in diversa composizione, per la liquidazione del danno secondo i criteri aggiornati.
Il compito di questo Collegio deve, conseguentemente, svolgersi all'interno del chiaro solco segnato dall'ordinanza di rinvio, essendo ormai coperte dal giudicato tutte le questioni inerenti all'an debeatur nonché – con riferimento al quantum -, alla non detraibilità dal chiesto risarcimento di quanto già liquidato a titolo di equo indennizzo. Orbene, in applicazione del sopra riportato principio di diritto, ai fini della liquidazione del danno – per il quale è stata confermata la legittimità dell'uso delle tabelle milanesi - non potrà più farsi riferimento a quelle in vigore all'epoca della sentenza di primo grado, bensì a quelle risultanti dall'ultima revisione operata nell'ulteriore corso del giudizio, che non si sia limitata ad un mero aggiornamento dei valori secondo gli indici ISTAT ma che abbia previsto “l'applicazione di differenti criteri di liquidazione in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari”. Parte ricorrente ha, dunque, correttamente fatto riferimento alla circostanza che, in esito alla riunione del 24.01.2020, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha modificato le tabelle procedendo “all'aggiornamento, secondo gli indici ISTAT, dei valori monetari indicati nella Tabella edizione 2018” e ricordando che tali ultimi valori (come scritto nei criteri orientativi di accompagnamento alla Tabella edizione 8.03.2018, come integrato nel documento datato 5.07.2018) erano “frutto della ricognizione dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano. L'Osservatorio ha proposto una tabella prevedente una forbice che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare: nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, nell'età della vittima primaria e secondaria”. Ebbene, successivamente alle tabelle del 2018, il predetto Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto di aggiornare nuovamente i criteri orientativi in precedenza elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale, recependo, in particolare, l'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, secondo cui: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
4 l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” Ricavato, dunque, il “valore punto” dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese per il caso di perdita parentale (€ 3.365,00 per coniuge e figli), essi vengono poi distribuiti secondo i parametri di fatto indicati dalla Suprema Corte (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti, qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta).
I valori così ottenuti sono stati poi ulteriormente rivalutati sino all'1.01.2024; sicché l'utilizzo di tali ultimi parametri costituisce, secondo i criteri equitativi risultanti dalle cennate tabelle, la liquidazione del danno parentale in valori attuali. Alla luce dei cennati criteri, ed attribuendo n. 22 punti per l'età della vittima all'epoca del fatto (34), 22 punti per l'età del congiunto (31), 16 per la situazione di convivenza, 14 punti in base al numero di altri familiari presenti nel nucleo primario (1), 15 punti per l'intensità della relazione che, in difetto di specifiche allegazioni, si ritiene di riconoscere nel valore medio, si giunge alla liquidazione in favore della di un danno complessivo pari a € 348.079,00 in valori attuali. Pt_1
Alla figlia, di soli due anni al momento del fatto, occorre, Parte_2 invece riconoscere un punteggio correlato a tale voce pari a 28 punti, sicché, fermi restando tutti gli altri punteggi come sopra riconosciuti in favore del coniuge superstite, il risarcimento complessivo andrà liquidato in € 371.545,00 in valori attuali. A tale importo, vanno aggiunti gli interessi legali da oggi al soddisfo, ritenendosi ogni ulteriore danno, anche da ritardo, già compreso nella determinazione equitativa della sopra operata liquidazione, in valori attuali. Nulla è stato chiesto dalle ricorrenti a titolo di danno biologico terminale iure hereditario, sicché sul punto vanno ritenute inconducenti le eccezioni sollevate dall'azienda resistente in udienza. Ferma restando la liquidazione delle spese dei precedenti gradi del giudizio, anche le spese di questo grado e del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla cassazione, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 379/2009 resa il 22.12.2009 dal Tribunale di Nicosia, condanna l' a pagare l'importo di CP_2
€ 348.079,00 in favore di e di € 371.545,00 in favore di Parte_1 Pt_2
, oltre interessi legali da oggi al soddisfo.
[...]
Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Condanna l' a rifondere alle odierne ricorrenti in riassunzione le CP_2 spese processuali che liquida per compensi in € 7.000,00 per il giudizio di cassazione ed in € 9.300,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Palermo, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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