Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025, iscritta al n. 150 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via F.lli Rosselli n. C.F._1
2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] l'[...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Monte Parioli n. 34, presso lo studio dell'Avv. Loretta Antonelli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente il 30 e 31 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 13 gennaio 2007 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 2).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
a Viterbo il 9 ottobre 2006, maggiorenne ed economicamente non
[...]
autosufficiente, e a Viterbo il 26 luglio 2011; che sono separati per Persona_2
effetto della sentenza n. 996/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 12 ottobre 2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
2. affido del figlio maggiore dell'età di 18 anni, ad entrambi i Persona_1
genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione paterna sita ad Anzio, in Via Udine n.2;
3. affido del figlio minor dell'età di 13 anni, ad entrambi i genitori Persona_2
secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita a Viterbo, via Tarconte 30;
3. Applicare il piano genitoriale come sopra individuato [Il piano genitoriale che si propone è il seguente: dell'età di 18 anni ma non ancora autosufficiente, è Persona_1
affidato alle cure di entrambi i genitori e residenza anagrafica presso l'abitazione paterna, sita in
Anzio via Udine 2; dell'età di 13 anni, viene affidato ad entrambi i genitori Persona_2 secondo le disposizioni dell'affido condiviso con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, sita in Viterbo, via Tarconte 30. I due genitori potranno tenere con loro i figli rispettivamente collocati verso l'altro genitore, compatibilmente con loro necessità; il padre trascorrerà con il figli un fine settimana da sabato, all'uscita di scuola, a domenica Per_2
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alle ore 20:00 quando lo riporterà presso l'abitazione materna e la madre terrà il figli , Per_1
previo accordo con lo stesso. I genitori si prestano reciproco consenso allo svolgimento di attività extrascolastica e sportiva che i figli, di volta in volta, decideranno di svolgere. I figli trascorreranno con il padre e con la madre 15 gg di vacanza in estate anche non consecutivi comunicando entro il mese di maggio il periodo e la destinazione. Per ciò che attiene alle decisioni più importanti nell'interesse dei due figli minorenni, relative alla loro educazione, alla formazione scolastica, alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori. Spetta ad entrambi i genitori l'onere di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai due figli];
4. per ciò che attiene alle decisioni più importanti nell'interesse dei due figli, relative alla loro educazione, alla formazione scolastica, alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei ragazzi;
5. spetta ad entrambi i genitori l'onere di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai due figli;
6. la capacità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente nelle questioni considerate di ordinaria amministrazione;
7. il Sig. s'impegna a rinunciare al 50% dell'assegno unico, che Parte_2
attualmente ammonta ad euro 365,00 per entrambi i figli, a favore della sig.ra
Parte_1
8. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
9. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire entrambi i figli nel proprio passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
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Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli. Peraltro, il collegio rileva che le clausole contenenti disposizioni sull'affido del figlio Persona_1
maggiorenne già all'epoca di introduzione del giudizio, devono intendersi tamquam non essent in quanto frutto di probabile refuso.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi ed alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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