Articolo 10 della Legge 29 settembre 1967, n. 955
Articolo 9Articolo 11
Versione
12 novembre 1967
Art. 10.
Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' sostituito dal seguente:
"Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprieta', deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell' articolo 1158 del Codice civile . A tale fine potra' essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui e' sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo. Analogamente si potra' documentare la proprieta' degli autoveicoli, individuati in base al numero di targa, iscritti in pubblici registri, in conformita' e per gli effetti dell' art. 1162 del Codice civile ".
Entrata in vigore il 12 novembre 1967