Sentenza breve 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza breve 27/04/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00021/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Mastrovito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona rispettivamente del Ministro e del Comandante generale pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
previa adozione delle più idonee misure cautelari
“- del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina, Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, f.n. -OMISSIS- del 28 gennaio 2026, avente a oggetto «Determinazione di proscioglimento dalla ferma volontaria per - non ammissione al servizio permanente ai sensi dell’art. 948 del d. lgs. n. 66 del 2010»;
- della proposta di proscioglimento del Comandante della Compagnia CC di -OMISSIS-
(AO)n. 169-3/2025 di prot. del 29 aprile 2025;
- dei pareri di concordanza all'accoglimento della proposta di proscioglimento di tutta la linea gerarchica;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 il dott. UC VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
Premesso
- che il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui non è stato ammesso al servizio permanente nell’Arma dei carabinieri chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo;
- che egli censura, in particolare:
a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1040, comma 1, lett. d), n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nonché l’eccesso di potere dell’Amministrazione procedente che non avrebbe rispettato il termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento;
b) la violazione degli artt. 706, 784, 878, 892, 936, 948 e 949 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nonché eccesso di potere. A suo dire, infatti, non sarebbero stati adeguatamente valutati la positiva conclusione del suo percorso addestrativo e il servizio complessivamente reso nell'Arma dei carabinieri, che avrebbe addirittura portato la Commissione di valutazione e avanzamento a esprimere un parere contrario alla proposta di proscioglimento.
Considerato
- che, per giurisprudenza pacifica, «il termine per la conclusione del procedimento previsto in via residuale dall'art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990 (trenta giorni dalla presentazione dell'istanza) ha carattere meramente ordinatorio e acceleratorio e la sua violazione non produce l'illegittimità del provvedimento conclusivo, ma un'irregolarità non viziante, in assenza di una specifica disposizione che espressamente preveda il termine di conclusione del procedimento come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell'Amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza» ( ex multis T.A.R. Calabria, sez. I, 4 novembre 2025, n. 1836);
- che l’art. 1040, comma 1, lett. d), n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, prevede che, per l’ammissione in servizio permanente ovvero proscioglimento dalla ferma volontaria, al termine della ferma prolungata per motivi penali o disciplinari, ovvero a seguito di proposta inoltrata ai sensi dell'articolo 949 del codice, il termine di conclusione del procedimento sia pari 180 giorni, senza precisarne la perentorietà;
- che il termine de quo è quindi sicuramente ordinatorio;
- che, quanto al merito del provvedimento, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il giudizio di “meritevolezza” introdotto dall'art. 949 del d.lgs. n. 66/2010 ha «natura ampiamente discrezionale e risponde al prevalente pubblico interesse di far transitare in servizio permanente effettivo, dopo il periodo di ferma quadriennale, solo militari che diano pieno e sicuro affidamento e mostrino qualità umane e professionali significative»” ( ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 28 gennaio 2026, n. 719);
- che «il parere della Commissione di valutazione e avanzamento del 28 febbraio 2020, non ha natura vincolante per l'Amministrazione, il cui giudizio di meritevolezza è connotato da un'ampia discrezionalità, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale» ( ex multis Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisdizionale, 19 luglio 2021, n. 715);
- che l’Amministrazione non ha esercitato il modo arbitrario o irragionevole la propria discrezionalità, avendo essa evidenziato, da un lato, che i precedenti disciplinari del ricorrente denotano una sua difficoltà nel mantenere un comportamento consono anche nella vita privata e, dall’altro, che il suo rendimento ha registrato una tendenza discendente che lo rende inidoneo a proseguire la propria carriera nell’Arma dei carabinieri.
Ritenuto, pertanto,
- che, per quanto sopra esposto, le censure dedotte siano infondate e il ricorso debba essere respinto;
- di compensare integralmente le spese di lite per ragioni di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI DA, Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
UC VI, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| UC VI | PI DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.