Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2542 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Apolloni Giovanni;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rap- Controparte_1 presentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Ciancimino Daniela;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 5/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effet-
28/12/2021, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione del commu- nio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale in data
28/12/2021.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente la pre- sente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriori attività istrut- torie in relazione alle altre domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti di- nanzi al Giudice Istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessa- rio per la definizione del giudizio.
3. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giu- diziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronun- ziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ.;
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 01/10/2002, da , nato a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
nata a [...] in data [...],
[...] trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 37, parte
II, serie A, dell'anno 2002; 2. dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza indicata come da separata ordinanza;
3. riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribu- zione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del
Tribunale, il 26/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Relatore.