Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 29/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1557/2024 promossa da:
(C.F. ), Rappresentato e difeso dall'avv. MAURIZIO Parte_1 C.F._1
CARLO SCALA presso il cui studio in Sondrio, via Mazzini n. 69 è elettivamente domiciliato, giusta procura telematicamente allegata al ricorso e
( C.F. ) Rappresentata e difesa dall'avv. ELENA Parte_2 C.F._2
MARTINELLI presso il cui studio in Sondrio, via Caimi n. 35 è elettivamente domiciliata, giusta procura telematicamente allegata al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: modifica delle condizioni tra conviventi – procedimento su domanda congiunta pagina 1 di 5
“ 1) rimane affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Controparte_1 prevalente presso la residenza della madre a Santiago De Compostela (Spagna), dove la minore continuerà i propri studi. Il padre autorizza la madre a sottoscrivere autonomamente tutta la modulistica scolastica e sanitaria riguardante , previa acconcia informativa da parte della CP_1 madre stessa.
Qualora, dopo congruo periodo di permanenza, la figlia minore non riuscisse ad integrarsi positivamente nel nuovo contesto sociale e scolastico, si impegna a riportare la figlia Parte_2 in Italia.
2) si impegna a garantire il principio della bigenitorialità e quindi a collaborare e Parte_2 favorire il più possibile i rapporti di frequentazione tra il padre in Italia e la figlia minore.
A tal fine, la madre porterà a propria cura e spese la figlia in Italia per consentire la frequentazione con il padre ed i nonni paterni, secondo il seguente calendario annuale, durante il quale la figlia starà presso l'abitazione del padre:
• nel mese di ottobre, un fine settimana a scelta del padre, dal venerdì alla domenica;
• nel mese di dicembre, in occasione delle vacanze scolastiche, una settimana continuativa a scelta del padre;
inoltre il padre avrà facoltà di vederla anche nel restante periodo natalizio in cui la minore resterà in Italia;
• durante il periodo delle vacanze di carnevale e di quelle pasquali, la minore starà con il padre almeno tre giorni per ciascuna festività;
• nel mese di giugno, un fine settimana a scelta del padre dal venerdì alla domenica, con facoltà del padre di vedere la minore anche negli altri giorni del mese di giugno e luglio qualora la minore sarà in Italia;
• nel mese di agosto, due settimane continuative a scelta del padre.
Il trasferimento della minore dalla Spagna all'Italia e viceversa avverrà di regola in aereo, con arrivo all'aeroporto di Orio al Serio (BG), a cura e a spese della madre, con volo di arrivo nel primo pomeriggio del venerdì e di ripartenza nella prima mattinata della domenica,
Sarà il padre a prelevare la minore all'aeroporto all'arrivo e a riportarvela per il ritorno, anche delegando, laddove impossibilitato, persona di sua fiducia.
3) A titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, a modifica di quanto precedentemente stabilito, il padre verserà la somma mensile di € 200,00 (duecento) su libretto di risparmio intestato alla minore che verrà aperto dal medesimo.
Le spese straordinarie per la figlia minore, salvo quelle mediche urgenti e indifferibili, verranno sostenute interamente dalla madre;
quelle mediche urgenti e indifferibili saranno al 50%.
L'assegno unico universale per i figli minori ed ogni altro equipollente eventualmente spettante verrà percepito interamente dalla madre . Parte_2
5)Spese di lite interamente compensate”.
pagina 2 di 5 MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 22/8/2024 e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di modifica delle condizioni tra conviventi su domanda congiunta nei termini sopra trascritti.
In particolare deducevano: che dalla relazione intercorsa tra i ricorrenti, non uniti in matrimonio, il 6 dicembre 2015 era nata a [...]; che cessata la convivenza, e Parte_2
, con ricorso congiunto in data 9 novembre 2022 (doc. n. 1), si sono rivolti al Tribunale Parte_1 di Sondrio che, in data 29 novembre 2022, ha pronunciato decreto di regolamentazione dei rapporti parentali (doc. n. 2) alle seguenti condizioni: “• la figlia minore viene affidata ad entrambi i CP_1 genitori in via condivisa tra loro, con collocamento prevalente della stessa, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre in Teglio (So), Via Italia n. 3/a. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente ogni eventuale trasferimento di residenza. I genitori assicureranno alla figlia minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere CP_1 cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
• Il padre, compatibilmente alle eSIenze di riposo, salute e studio della figlia, e previo congruo preavviso e accordo con la SInora Parte_2 potrà vedere la figlia liberamente, anche presso l'abitazione della medesima. Il padre potrà tenere con sé la figlia tutti i week end, dalle ore 17 del sabato alle ore 17 della domenica;
15 giorni anche non continuativi durante le vacanze estive, una settimana a Natale e tre giorni a Pasqua. Il giorno di
Natale, quello di Pasqua e il compleanno la figlia passerà metà giornata con il padre e metà con la madre. Tale regolamentazione potrà essere ampliata e modificata, nei giorni e negli orari, tenuto conto della volontà e delle eSIenze della minore. In ogni caso i genitori concordano che le modalità di frequentazione della figlia con il padre verranno progressivamente ampliate man mano che la figlia diverrà sempre più autonoma. • il SInor verserà alla SI.ra , entro il Parte_1 Parte_2 giorno quindici di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta) rivalutata annualmente ex indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate come da protocollo del Tribunale di Sondrio, mediante accredito sul conto corrente in essere presso l'istituto di credito Banca Popolare di Sondrio, IBAN:
[...]X28. L'assegno unico universale per i figli minori verrà percepito interamente dalla madre . • I genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio o Parte_2 rinnovo di valido documento per l'espatrio per sé medesimi e per la figlia minore;
• Le spese della presente procedura si intendono compensate tra le parti. • Immediata esecutività del provvedimento”; che successivamente a tale provvedimento ha deciso di trasferirsi stabilmente per Parte_2 ragioni professionali, a Santiago de Compostela (Spagna) unitamente alla figlia e ad Controparte_2
pagina 3 di 5 con cui ha frattanto contratto matrimonio;
che a fronte di tale determinazione, e Parte_2 [...] hanno concordato la diversa disciplina delle condizioni di affidamento, collocamento, Parte_1 frequentazione e mantenimento della figlia minore come sopra trascritto.
Con decreto del 23/8/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e con successivo provvedimento veniva fissato termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al
3/12/2024.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia:
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero in data 23/8/2024 che non ha presentato osservazioni;
- visto l'accordo delle parti e considerato che le modifiche delle condizioni delle statuizioni in punto di disposizioni concernenti l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultano conformi all'interesse della figlia minore nata il [...] a [...]; Controparte_1
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nonché in ragione dell'età;
sicché ritiene il Collegio che la richiesta modifica possa essere accolta integralmente in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, a modifica delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio di cui al decreto del 29/11/2022 pronunciato dal Tribunale di Sondrio, recependo l'accordo delle parti:
1. omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto sopra trascritte;
2. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
3. compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 4 di 5 Sondrio, così deciso nella Camera di ConSIlio del 23/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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