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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/01/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Del Gais, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale promossa con ricorso depositato in data 2/9/2021
DA
comparso in causa a mezzo dell'avv. Michele Parte_1
Massella per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Verona, Viale Nino Bixio n.
22/A
CONTRO
, in persona Controparte_1 del direttore dott. , comparso in causa a mezzo dell'avv. Controparte_2
Elena Ferrarello ai sensi dell'art. 6, nono comma, D.lgs n. 150/2011 ed elettivamente domiciliato presso l in Controparte_1
Verona, Via Filopanti n. 3
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 27/9/2023
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
NEL MERITO: 1) dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità e/o l'invalidità e/o disporsi l'annullamento e/o la revoca dell'Ordinanza Ingiunzione n. 583/2020, Prot. 26168, del 30.07.2021, notificata il 5.08.2021, dell' Controparte_1
di Verona;
[...]
2) dichiararsi che nulla è dovuto dal Sig. al Parte_1 [...]
Controparte_3
IN OGNI CASO:
Vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione a favore della scrivente difesa ex art. 93 c.p.c..
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
Nel merito:
1 respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza ingiunzione opposta con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2 Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 2.9.2021 quale legale Parte_1
rappresentante della conveniva in giudizio Controparte_4
l di Verona proponendo opposizione Controparte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 583/2020 e contestando la fondatezza dei seguenti addebiti: violazione dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003, per il preteso illecito appalto alla Gold delle prestazioni di Controparte_4
lavoro dei IG , , Parte_2 CP_5 CP_6 [...]
, ; violazione Pt_3 Parte_4 Persona_1 Parte_5
dell'art. 3 del D. L. n. 12/2002, con le modifiche di cui alla L. di conversione n. 73/2002, per la pretesa assenza di comunicazione all'ANPAL dell'assunzione dei IG , Parte_6 Parte_2
, , , Parte_7 CP_5 CP_6 Parte_8 Persona_1
; violazione dell'art. 1 della L. n. 4/1953, per la pretesa Parte_5
mancata consegna delle buste paga ai IG e Parte_4 [...]
; violazione dell'art. 39 del D.L. n. 112/2008 con le modifiche di Pt_3
cui alla L. di conversione n. 133/2008, per la pretesa mancata registrazione nel Libro Unico del numero di ore lavorate e della retribuzione dei lavoratori;
violazione dell'art. 30 della L. n. _4 Pt_3
843/1978, per la pretesa mancata trasmissione all'INPS delle denunce obbligatorie relative al pagamento dei contributi per i lavoratori e _4
. Le violazioni indicate venivano collocate temporalmente nel Pt_3
dettaglio nell'ordinanza opposta per ciascun lavoratore.
Assumeva che la costituita nel novembre del Controparte_4
3 l'incarico di promuovere per conto della seconda la conclusione di contratti di vendita e l'attivazione di piani tariffari prodotti dalla Controparte_7
che aveva stipulato un contratto di agenzia con la
[...] [...]
per la promozione della fornitura di reti e servizi di Parte_9
comunicazione elettronica e, dalla primavera del 2016, a seguito dell'istaurazione di un rapporto commerciale tra la
[...]
e AGSM, anche quello di promuovere, sempre per Parte_9
conto della la vendita di prodotti legati alla Parte_9
fornitura di energia e gas;
nel corso del 2016 i rapporti commerciali tra
[...]
e si erano interrotti e Controparte_4 Parte_9
aveva di fatto cessato l'attività; avendo i contratti di Controparte_4
sub agenzia stipulati con la efficacia limitata Parte_9
nel tempo, la aveva stipulato con i propri Controparte_4
collaboratori delle lettere di incarico ex art. 2222 c.c. per prestazioni occasionali aventi ad oggetto il lavoro di procacciatore o call center, con compenso assoggettato a ritenuta d'acconto ed organizzazione lavoro autonomo in capo ai collaboratori senza vincolo di subordinazione. Parte
opponente riteneva quindi che i soggetti citati nell'Ordinanza Ingiunzione
impugnata e sopra individuati fossero stati lavoratori autonomi, che avevano stipulato con la i contratti di Controparte_4
prestazione d'opera per l'esecuzione, attraverso l'organizzazione autonoma del lavoro e senza vincolo di subordinazione, dell'attività sociale di parte opponente, ossia la conclusione di contratti di vendita telefonici e l'attivazione di piani tariffari e, per tale motivo, riteneva la infondatezza delle contestazioni di cui alle prime due violazioni dell'opposta ordinanza ingiunzione.
4 Quanto, invece, alle successive violazioni relative ai IG e _4
, ne contestava parimenti l'infondatezza, assumendo che la Pt_3 _4
era stata dapprima socia della e successivamente Controparte_4
alla cessione delle quote, avvenuta in data Il 29.11.2013, ne era rimasta socia occulta e non aveva mai svolto per la Società alcun tipo di attività
lavorativa subordinata, mentre il NO , impiegato di Pt_3 [...]
soltanto nel febbraio e marzo 2014, era stato Controparte_4
regolarmente retribuito e gli erano state consegnate le buste paga.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Si costituiva in giudizio l di Verona esponendo che Controparte_1
gli accertamenti ispettivi erano iniziati a seguito di richieste di intervento da parte di taluni lavoratori ( e ), Persona_1 Parte_4 Parte_3
i quali avevano riferito di aver lavorato in assenza di regolarizzazione per la con mansioni di venditori porta a porta di Controparte_4
prodotti “luce e gas” o con compiti di segreteria. Vista la stretta connessione nell'ambito del lavoro svolto dalla e la Controparte_4
società riconducibili rispettivamente a Parte_9 [...]
e a i verbalizzanti avevano sentito a Parte_1 Persona_2
sommarie informazioni le persone che risultavano impiegate presso entrambe le ditte.
In base agli accertamenti svolti avevano appurato che le due ditte in sostanza operavano quale un'unica organizzazione e la stretta connessione fra le stesse rendeva pressoché impossibile individuare un'effettiva autonomia gestionale.
Entrambe le società operavano nel settore della vendita di contratti telefonici.
5 Di regola, la ditta di cui era titolare sottoponeva ai Parte_1
collaboratori per la sottoscrizione una lettera di incarico avente ad oggetto mansioni di procacciatore di affari o di call center, ad eccezione della _4
che si occupava di segreteria, con compenso assoggettato a ritenuta d'acconto.
La si occupava di vendere prodotti e Controparte_4 Pt_10
successivamente era stata costituita la per Parte_9
gestire l'esclusiva che la richiedeva per il proprio mandato. Dal CP_7
marzo 2016 la aveva iniziato un rapporto Parte_9
commerciale con la AGSM occupandosi della vendita di prodotti legati alla fornitura di energia elettrica.
Alcuni di questi lavoratori nel corso del 2015 erano stati occupati presso gli stand ubicati all'interno di vari centri commerciali, con l'incarico di vendere perlopiù prodotti . CP_7
Dall'aprile 2016 i lavoratori che avevano sottoscritto lettere di incarico con la venivano impiegati come venditori porta a porta Controparte_4
di contratti commerciali di AGSM ovvero utilizzati nel call center della
[...]
er reperire clienti potenzialmente interessati. Parte_9
L' nella propria memoria di costituzione descriveva CP_1
analiticamente le modalità di utilizzo dei lavoratori come venditori di prodotti , come addetti al call center e come venditori di contratti CP_7
AGSM. Esponeva che, a fronte delle lettere di incarico con compenso a ritenuta d'acconto ex art. 2222 c.c. fatte sottoscrivere da
[...]
ai lavoratori di volta in volta impiegati, non risultava Controparte_4
effettuato alcun versamento a titolo di ritenuta d'acconto da parte di nessuna delle due ditte, anzi addirittura la posizione fiscale di entrambe era inesistente. Con verbale unico di accertamento e notificazione del
6 15.6.2017 veniva contestato a e alla Parte_1 [...]
quale fornitore, l'appalto illecito per le prestazioni di Controparte_4
lavoro svolto da alcuni lavoratori in favore della Parte_9
come indicati nell'ordinanza e per i periodi a ciascuno riferiti;
l'occupazione in nero di alcuni lavoratori dettagliatamente indicati nell'ordinanza anche in riferimento al periodo di lavoro svolto;
la mancata presentazione delle denunce contributive mensili, la mancata consegna delle buste paga e il mancato versamento dei contributi per i lavoratori e . Confermando dunque l'attività svolta dagli ispettori e la _4 Pt_3
fondatezza dell'addebito, l chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali dedotte dalle parti e l'acquisizione di quelle assunte nella causa iscritta al n. 567/2021, promossa da titolare della ditta Persona_2
Co individuale nei confronti dell' in opposizione Parte_9
all'ordinanza ingiunzione n. 574/2021, emessa in seguito al medesimo accertamento che aveva coinvolto entrambe le società.
All'esito dell'istruttoria, il giudice fissava l'udienza di discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito della discussione orale il
Giudice pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo e riserva dei motivi.
*
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
L' ha contestato alla la violazione CP_1 Controparte_4
dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 per il preteso illecito appalto alla
[...]
inerente alla fornitura delle prestazioni di lavoro dei Parte_9
IG , , , Parte_2 CP_5 CP_6 Parte_3
7 . La contestazione è stata Parte_4 Persona_1 Parte_5
sollevata anche alla di quale Parte_9 Persona_2
utilizzatore dei medesimi lavoratori nell'ambito dello stesso accertamento,
Co all'esito del quale l ha notificato a titolare della Persona_2
ditta l'ordinanza ingiunzione n. 574/2021, Parte_9
opposta dinanzi a questo Tribunale nel giudizio n. 567/2021 r.g., deciso con sentenza n. 476/2023. I verbali dell'istruttoria svolta nel giudizio sono stati acquisiti alla luce della totale sovrapponibilità delle questioni trattate e dei lavoratori coinvolti. Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., considerato che nei giudizi promossi da legale rappresentante della Parte_1
e da titolare della Controparte_4 Persona_2 [...]
, sono stati escussi i medesimi testimoni, si riporta di Parte_9
seguito la sentenza condividendone in questo giudizio le motivazioni:
“
1.La lavoratrice nelle sommarie informazioni rese il 20 Parte_4
Co febbraio 2017 ai verbalizzanti (Doc. 11 ), ha riferito di avere lavorato
nel call center che gestiva gli appuntamenti per la vendita di prodotti
rientranti nei mandati conferiti da Vodafone Eni Energia e AGSM Verona.
In quella sede aveva dichiarato “il NO so che era il Persona_2
fratello del Sig. a di fatto non gestiva nulla del lavoro né veniva Pt_1
in ufficio. So che talvolta si occupava degli stand promozionali. Tutto era
gestito dal sig. che firmava anche a nome del fratello”. Parte_1
La NOa era stata assunta da La _4 Controparte_4
lavoratrice, sentita come testimone in giudizio, ha confermato tali
dichiarazioni, precisando che nel call center vi erano dipendenti della
[...]
di che però svolgeva il lavoro anche Controparte_4 Parte_1
per i mandati formalmente imputati alla Le Parte_9
addette al call center si limitavano a fissare appuntamenti con i clienti,
8 comunicandoli ad un altro dipendente, che si trovava in un ufficio in stanza
separata e quest'ultimo le trasmetteva ai venditori.
Anche in sede di esame testimoniale la teste ha confermato che _4
“conosco perché fratello di lo vedevo negli Persona_2 Pt_1
stand dei centri commerciali mentre io lavoravo in ufficio in via Palazzina
in un primo momento e poi in via Canova Zampieri a San VA
OT. veniva in ufficio a prendere documentazione e a Per_2
parlare con suo fratello e poi andava via.” “Ero io la responsabile del call
center come da decisione assunta da e, secondo Parte_1
l'elenco delle zone in cui chiamare da lui fornito, organizzavo le ragazze”
2. La lavoratrice nel verbale di sommarie informazioni Parte_2
rese agli ispettori il 27 marzo 2017 aveva riferito di aver lavorato in base
ad una lettera di incarico sottoscritta per conto della
[...]
facendo attività di call center e prendendo Controparte_4
appuntamenti per possibili vendite di prodotti AGSM. I clienti venivano poi
Co visitati dagli agenti venditori (doc. 14 ).
Aveva dichiarato di avere avuto come titolare della società per la quale
aveva lavorato il NO “con il quale ho avuto modo di Parte_1
parlare e che vedevo spesso chiudi” precisando che “non ho mai sentito
né visto il sig. , non mai avuto rapporti economici o di Persona_2
lavoro con la . Parte_9
In sede di esame testimoniale all'udienza del 8 febbraio 2022 la
lavoratrice, pur confermando dichiarazione rese a suo tempo agli ispettori,
ha precisato che il rapporto di lavoro era iniziato sicuramente con
[...]
ed era poi proseguito con nel Controparte_4 Parte_9
momento in cui vi era stato il trasferimento di sede, coinciso anche con il
cambio di nome. La teste ha comunque precisato che “il rapporto di lavoro
9 è stato sempre con a prescindere dal nome della Parte_1
società e anche i pagamenti sono stati fatti sempre o a Parte_1
mezzo bonifico o in contanti”.
3. La lavoratrice , sentita come testimone, ha dichiarato di CP_5
aver lavorato presso il call center di San VA OT con lettera di
incarico da parte della e che “il mio capo era Controparte_4
“non ho mai conosciuto direttamente Parte_1 [...]
ne ho soltanto sentito parlare”. “Quando venivo pagata, cioè Per_2
non sempre, guadagnavo € 500 al mese che mi venivano dati in contanti o da o da . Nelle dichiarazioni rese ai verbalizzanti il Pt_1 Parte_4
Co giorno 21 aprile 2017 (doc. 18 ) la lavoratrice aveva affermato: “il mio datore di lavoro è sempre stato l'ho visto Parte_1 Per_2
poche volte”
4. il lavoratore sentito come testimone ha riferito Parte_3
“dall'inizio del 2014 fino alla fine del 2016 ho lavorato per la Pm
telecomunicazioni. Il mio riferimento iniziale è stato Parte_1
conosciuto in occasione di un mio precedente lavoro. Quando a Pt_1
aperto una sua società di comunicazione sono andato a lavorare con lui”.
“ quando non era impegnato con la scuola o con l'università Per_2
lavorava negli stand e faceva contratti come gli altri ragazzi. Non aveva
nessun ruolo. Era he gestiva sempre tutto. In effetti la Pm aveva Pt_1
il mandato con ma quando le cose sono andate male si è fatta Pt_10
avanti la che ha imposto un'altra società, attesa la concorrenza CP_7
con la e allora a aperto una nuova società ma a nome Pt_10 Pt_1
del fratello, che ha iniziato a lavorare con . Ma in effetti eravamo CP_7
sempre gli stessi che lavoravamo per una per l'altra società”. “Tutti
venivano pagati da ndifferentemente dal rapporto che avevamo o Pt_1
10 con Pm o con Gold. non c'entrava proprio niente né per quanto Per_2
riguarda i rapporti con i dipendenti né per quanto riguarda i pagamenti.
Era presente solo se era obbligatoria una sua firma o la sua presenza. I
compensi delle ragazze del call center o degli agenti sul territorio li
calcolavo io e davo a resoconti e lui procedeva. So che spesso Pt_1
non pagava io sono stato pagato ma in misura molto inferiore rispetto al
dovuto”.
Tali dichiarazioni sono coerenti con quanto già dichiarato nelle sommarie
Co informazioni ai verbalizzanti in data 11 aprile 2017 (doc. 15 ) “il mio
riferimento è sempre stato il NO in quanto il fratello Parte_1
non si occupava direttamente della società. Il NO Per_2 Persona_2
veniva in ufficio perlopiù quando c'era da firmare qualcosa e
[...]
quando era necessaria la sua presenza”.
4. è stato sentito come testimone nella causa n. 1286/21 Persona_1
promossa da nei confronti dell' ed Parte_1 Controparte_1
avente per oggetto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa in forza
del medesimo accertamento oggetto della presente causa.
All'udienza del 20 giugno 2022 il difensore di parte resistente ha chiesto, sulla non opposizione del difensore di parte opponente, l'acquisizione dei
verbali delle prove testimoniali assunte in detto giudizio.
Il giudice ha disposto l'acquisizione del verbale nel fascicolo d'ufficio.
Il sig. ha riferito di essere stato assunto come procacciatore con Per_1
lettera di incarico dalla e di aver ricevuto i Controparte_4
nominativi dei clienti da contattare a mezzo di una e-mail inviata dalla Pm
telecomunicazioni “ma da un indirizzo e-mail intestato alla
[...]
; “i contratti infatti li stipulavo con quei clienti che mi Parte_11
venivano indicati dalla PM Telecomunicazioni”
11 Il teste ha riferito di aver conosciuto quale titolare della ditta per cui Per_1
lavorava il NO e che “era il titolare ma che in ufficio si Parte_1
vedeva poco”. Il testimone non ha riferito di aver avuto contatti di lavoro o
di aver comunque ricevuto direttive od ordini da parte di
[...]
Per_2
5. Anche la NOa è stata sentita come testimone nella Parte_5
causa n. 1286/2021 di cui sono stati acquisiti i verbali di udienza del 6
giugno 2022.
La teste ha riferito di aver lavorato dal 2014 al 2016 sia per
[...]
sia per precisando che Controparte_4 Parte_9
“all'inizio i pagamenti li avevamo da PM con la quale era stata sottoscritta
lettera di incarico e poi i pagamenti arrivavano da Gold pur senza aver
sottoscritto alcun documento contrattuale”.
Per quanto riguarda i rapporti con il titolare, la teste ha riferito “ho avuto
contatti più che altro con qualche volta con . Parte_1 Per_2
Sostanzialmente le indicazioni sui contratti e sulle modalità del lavoro da
fare venivano date da mentre veniva qualche volta (in 2 Pt_1 Per_2
anni lavoro l'ho visto 10 volte) presso i totem dei centri commerciali per un paio d'ore a fare come noi un po' di contratti”.
Inoltre, la teste ha precisato di aver ritenuto di essere stata dipendente di
poiché “era dalla Gold riceveva i pagamenti Parte_9
anche se era l mio interlocutore” Pt_1
6. La lavoratrice non è stata sentita come testimone in CP_6
giudizio. La NOa è stata sentita a sommarie informazioni dagli CP_6
Co ispettori il 24 marzo 2017 (doc.13 ) ed ha dichiarato “il colloquio l'ho
fatto con il sig. ma il mio datore di lavoro è sempre stato Pt_3 [...]
. La lavoratrice ha riferito di essere stata pagata in contanti Parte_1
12 “perché il sig. preferiva fare così” e “non ho mai visto il sig. Parte_1
”. Persona_2
7. Sulla base del complessivo esame delle risultanze documentali e
testimoniali si deve ritenere che effettivamente i lavoratori che avevano
instaurato rapporto contrattuale con si occupavano Controparte_4
anche della promozione dei contratti che erano oggetto di mandato
ricevuto da Parte_9
8. Tuttavia non è stata raggiunta la prova della condotta addebitata
dall' al NO e cioè l'utilizzazione illecita di CP_1 Persona_2
lavoratori della nell'attività svolta dalla Controparte_4 [...]
Infatti le due ditte in realtà costituivano di fatto Parte_9
un'unica struttura ed un unico centro di imputazione di rapporti di lavoro e
nel quale figurava di fatto, quale titolare e datore di lavoro effettivo,
esclusivamente il NO Parte_1
Dalle dichiarazioni dei testimoni emerge infatti che soggetto attivo delle
iniziative imprenditoriali attuate mediante la costituzione delle due ditte
formalmente distinte è sempre stato Parte_1
I testimoni sopra evidenziati hanno infatti dichiarato che
[...]
aveva un ruolo marginale, era poco presente presso la sede Per_2
degli uffici del call center e si limitava talvolta a presenziare presso i totem
installati nei centri commerciali per la promozione di contratti al pari di tutti
gli altri venditori che avevano un rapporto di incarico con
[...]
Controparte_4
È verosimile, pertanto, quanto riferito dal teste (sentito Testimone_1
come teste nella causa 1286/2021): “in sostanza la pm e la gold erano
innegabilmente la stessa cosa e venivano gestite di fatto da
[...]
. La come riferito dal teste , Parte_1 Parte_9 Pt_3
13 era stata costituita per consentire la gestione di mandati per contratti
, che erano incompatibili con il mandato già assunto CP_7 Pt_10
dalla PM telecomunicazioni.
Pertanto, si deve ritenere non fondato l'addebito mosso dai verbalizzanti a
di aver utilizzato illecitamente le prestazioni di lavoro Persona_2
di lavoratori dipendenti della ditta In realtà, come si Controparte_4
è detto, le due aziende costituivano un'unica struttura organizzativa ed
imprenditoriale facente capo a Il ricorrente Parte_1 Persona_2
si era prestato esclusivamente a rivestire la titolarità formale di
[...]
una impresa, in cui tuttavia non svolgeva alcun ruolo nella organizzazione
del lavoro e nella gestione contrattuale ed operativa dei collaboratori.”
La circostanza che fosse a capo di un'unica struttura Parte_1
organizzativa ed imprenditoriale costituita da entrambe le aziende, come emerso dalle prove testimoniali raccolte, esclude la violazione dell'art. 29
276/2003, poiché il centro di imputazione del lavoro era unico e faceva capo a che è risultato essere stato sempre il riferimento Parte_1
per tutti i lavoratori sotto tutti i punti di vista, colloquiali, direttivi, economici,
e la promiscuità del lavoro svolto per entrambe le ditte non può integrare gli estremi per l'applicazione della sanzione relativa alla violazione contestata dall' . CP_1
L'opposizione deve pertanto essere accolta in riferimento alla violazione di cui al punto 1. dell'ordinanza ingiunzione opposta.
In riferimento, invece, alla violazione di cui al punto 2. dell'ordinanza impugnata, l'opposizione deve essere rigettata.
Acclarato, infatti, che il centro di imputazione del lavoro era unico poiché
unica era la struttura organizzativa e faceva capo a e Parte_1
dunque alla , tutti i soggetti che hanno svolto Controparte_4
14 attività lavorativa in tale struttura nel periodo oggetto di accertamento e indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione, ad eccezione di e che ne erano già dipendenti, devono essere Parte_4 Parte_3
riconducibili alla . Controparte_4
Parte ricorrente ha dichiarato che ciascuno di loro ha sottoscritto lettera di incarico ex art. 2222 c.c. per prestazioni occasionali aventi ad oggetto lavoro di “procacciatore” o di “call center” o di “venditore porta a porta” con compenso assoggettato a ritenuta d'acconto. Tuttavia, l ha CP_1
verificato attraverso le banche dati che non risultava mai essere stato effettuato alcun versamento a titolo di ritenuta d'acconto da parte della
[...]
rilevando come fosse perlopiù inesistente la posizione Controparte_4
fiscale della società. Parte ricorrente sul punto non ha fornito alcuna prova dei versamenti effettuati e si è limitata ad insistere sul carattere occasionale della prestazione di ciascun lavoratore, poiché collegata ai contratti stipulati con la e con la ed Pt_10 Parte_9
aventi efficacia limitata nel tempo.
Tale assunto non è condivisibile.
Dall'esame delle dichiarazioni rese agli ispettori e da quello delle testimonianze rese in corso di causa, nonché dalla documentazione prodotta, è emerso che i lavoratori indicati nell'ordinanza al punto 2 avessero non soltanto svolto una prestazione lavorativa tutt'altro che occasionale atteso il lasso di tempo cospicuo in cui erano stati impegnati,
ma anche che la prestazione svolta non avesse affatto carattere autonomo quanto piuttosto subordinato, essendo di contro ciascuno di loro sottoposto alle direttive di direttamente o tramite un Parte_1
suo delegato ed essendo tutti sottoposti ad orari di lavoro stabiliti. Inoltre,
la circostanza del mancato versamento della ritenuta d'acconto ha reso
15 impossibile verificare la dedotta autonomia dei rapporti e dunque reso sconosciuti i soggetti coinvolti, eludendo tutti i controlli.
Deve ritenersi, pertanto, corretta la sanzione applicata dall' per CP_1
la violazione dell'art. 3 del D. L. n. 12/2002, con le modifiche di cui alla L.
di conversione n. 73/2002.
Quanto infine alle violazioni 3, 4, 5, 6 e 7 (laddove la n. 3 e la n. 4
integrano la medesima violazione sanzionata in maniera differente in virtù
della modifica legislativa intervenuta medio tempore modificando la sanzione), l'opposizione deve essere rigettata e l'ordinanza ingiunzione opposta confermata.
I IG e hanno testimoniato entrambi di aver Parte_4 Parte_3
svolto lavoro subordinato alle dipendenze della Controparte_4
Dalle loro rispettive testimonianze risulta confermata la ricostruzione operata dagli ispettori e, di conseguenza, legittima l'applicazione delle sanzioni per le violazioni da 3 a 7 indicate nell'ordinanza opposta.
Il parziale accoglimento dell'ordinanza ingiunzione opposta giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento parziale dell'opposizione proposta, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta limitatamente alle sanzioni per gli illeciti di cui al punto 1. dell'ordinanza;
2) Conferma l'ordinanza ingiunzione opposta relativamente alle sanzioni per gli illeciti di cui ai restanti punti 2., 3., 4., 5., 6. e 7.;
16 3) Condanna l'opponente al pagamento dell'importo di euro 3.260,00 già
compensato per un terzo per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti.
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 27 settembre 2023
IL GIUDICE
dott. Stefania Del Gais
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2013 per l'esecuzione di pratiche amministrative e per l'attività di agente di commercio nel settore della telefonia, aveva stipulato il 30.12.2014 con la un contratto di sub – agenzia, assumendo Parte_9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Del Gais, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale promossa con ricorso depositato in data 2/9/2021
DA
comparso in causa a mezzo dell'avv. Michele Parte_1
Massella per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Verona, Viale Nino Bixio n.
22/A
CONTRO
, in persona Controparte_1 del direttore dott. , comparso in causa a mezzo dell'avv. Controparte_2
Elena Ferrarello ai sensi dell'art. 6, nono comma, D.lgs n. 150/2011 ed elettivamente domiciliato presso l in Controparte_1
Verona, Via Filopanti n. 3
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 27/9/2023
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
NEL MERITO: 1) dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità e/o l'invalidità e/o disporsi l'annullamento e/o la revoca dell'Ordinanza Ingiunzione n. 583/2020, Prot. 26168, del 30.07.2021, notificata il 5.08.2021, dell' Controparte_1
di Verona;
[...]
2) dichiararsi che nulla è dovuto dal Sig. al Parte_1 [...]
Controparte_3
IN OGNI CASO:
Vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione a favore della scrivente difesa ex art. 93 c.p.c..
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
Nel merito:
1 respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza ingiunzione opposta con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2 Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 2.9.2021 quale legale Parte_1
rappresentante della conveniva in giudizio Controparte_4
l di Verona proponendo opposizione Controparte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 583/2020 e contestando la fondatezza dei seguenti addebiti: violazione dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003, per il preteso illecito appalto alla Gold delle prestazioni di Controparte_4
lavoro dei IG , , Parte_2 CP_5 CP_6 [...]
, ; violazione Pt_3 Parte_4 Persona_1 Parte_5
dell'art. 3 del D. L. n. 12/2002, con le modifiche di cui alla L. di conversione n. 73/2002, per la pretesa assenza di comunicazione all'ANPAL dell'assunzione dei IG , Parte_6 Parte_2
, , , Parte_7 CP_5 CP_6 Parte_8 Persona_1
; violazione dell'art. 1 della L. n. 4/1953, per la pretesa Parte_5
mancata consegna delle buste paga ai IG e Parte_4 [...]
; violazione dell'art. 39 del D.L. n. 112/2008 con le modifiche di Pt_3
cui alla L. di conversione n. 133/2008, per la pretesa mancata registrazione nel Libro Unico del numero di ore lavorate e della retribuzione dei lavoratori;
violazione dell'art. 30 della L. n. _4 Pt_3
843/1978, per la pretesa mancata trasmissione all'INPS delle denunce obbligatorie relative al pagamento dei contributi per i lavoratori e _4
. Le violazioni indicate venivano collocate temporalmente nel Pt_3
dettaglio nell'ordinanza opposta per ciascun lavoratore.
Assumeva che la costituita nel novembre del Controparte_4
3 l'incarico di promuovere per conto della seconda la conclusione di contratti di vendita e l'attivazione di piani tariffari prodotti dalla Controparte_7
che aveva stipulato un contratto di agenzia con la
[...] [...]
per la promozione della fornitura di reti e servizi di Parte_9
comunicazione elettronica e, dalla primavera del 2016, a seguito dell'istaurazione di un rapporto commerciale tra la
[...]
e AGSM, anche quello di promuovere, sempre per Parte_9
conto della la vendita di prodotti legati alla Parte_9
fornitura di energia e gas;
nel corso del 2016 i rapporti commerciali tra
[...]
e si erano interrotti e Controparte_4 Parte_9
aveva di fatto cessato l'attività; avendo i contratti di Controparte_4
sub agenzia stipulati con la efficacia limitata Parte_9
nel tempo, la aveva stipulato con i propri Controparte_4
collaboratori delle lettere di incarico ex art. 2222 c.c. per prestazioni occasionali aventi ad oggetto il lavoro di procacciatore o call center, con compenso assoggettato a ritenuta d'acconto ed organizzazione lavoro autonomo in capo ai collaboratori senza vincolo di subordinazione. Parte
opponente riteneva quindi che i soggetti citati nell'Ordinanza Ingiunzione
impugnata e sopra individuati fossero stati lavoratori autonomi, che avevano stipulato con la i contratti di Controparte_4
prestazione d'opera per l'esecuzione, attraverso l'organizzazione autonoma del lavoro e senza vincolo di subordinazione, dell'attività sociale di parte opponente, ossia la conclusione di contratti di vendita telefonici e l'attivazione di piani tariffari e, per tale motivo, riteneva la infondatezza delle contestazioni di cui alle prime due violazioni dell'opposta ordinanza ingiunzione.
4 Quanto, invece, alle successive violazioni relative ai IG e _4
, ne contestava parimenti l'infondatezza, assumendo che la Pt_3 _4
era stata dapprima socia della e successivamente Controparte_4
alla cessione delle quote, avvenuta in data Il 29.11.2013, ne era rimasta socia occulta e non aveva mai svolto per la Società alcun tipo di attività
lavorativa subordinata, mentre il NO , impiegato di Pt_3 [...]
soltanto nel febbraio e marzo 2014, era stato Controparte_4
regolarmente retribuito e gli erano state consegnate le buste paga.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Si costituiva in giudizio l di Verona esponendo che Controparte_1
gli accertamenti ispettivi erano iniziati a seguito di richieste di intervento da parte di taluni lavoratori ( e ), Persona_1 Parte_4 Parte_3
i quali avevano riferito di aver lavorato in assenza di regolarizzazione per la con mansioni di venditori porta a porta di Controparte_4
prodotti “luce e gas” o con compiti di segreteria. Vista la stretta connessione nell'ambito del lavoro svolto dalla e la Controparte_4
società riconducibili rispettivamente a Parte_9 [...]
e a i verbalizzanti avevano sentito a Parte_1 Persona_2
sommarie informazioni le persone che risultavano impiegate presso entrambe le ditte.
In base agli accertamenti svolti avevano appurato che le due ditte in sostanza operavano quale un'unica organizzazione e la stretta connessione fra le stesse rendeva pressoché impossibile individuare un'effettiva autonomia gestionale.
Entrambe le società operavano nel settore della vendita di contratti telefonici.
5 Di regola, la ditta di cui era titolare sottoponeva ai Parte_1
collaboratori per la sottoscrizione una lettera di incarico avente ad oggetto mansioni di procacciatore di affari o di call center, ad eccezione della _4
che si occupava di segreteria, con compenso assoggettato a ritenuta d'acconto.
La si occupava di vendere prodotti e Controparte_4 Pt_10
successivamente era stata costituita la per Parte_9
gestire l'esclusiva che la richiedeva per il proprio mandato. Dal CP_7
marzo 2016 la aveva iniziato un rapporto Parte_9
commerciale con la AGSM occupandosi della vendita di prodotti legati alla fornitura di energia elettrica.
Alcuni di questi lavoratori nel corso del 2015 erano stati occupati presso gli stand ubicati all'interno di vari centri commerciali, con l'incarico di vendere perlopiù prodotti . CP_7
Dall'aprile 2016 i lavoratori che avevano sottoscritto lettere di incarico con la venivano impiegati come venditori porta a porta Controparte_4
di contratti commerciali di AGSM ovvero utilizzati nel call center della
[...]
er reperire clienti potenzialmente interessati. Parte_9
L' nella propria memoria di costituzione descriveva CP_1
analiticamente le modalità di utilizzo dei lavoratori come venditori di prodotti , come addetti al call center e come venditori di contratti CP_7
AGSM. Esponeva che, a fronte delle lettere di incarico con compenso a ritenuta d'acconto ex art. 2222 c.c. fatte sottoscrivere da
[...]
ai lavoratori di volta in volta impiegati, non risultava Controparte_4
effettuato alcun versamento a titolo di ritenuta d'acconto da parte di nessuna delle due ditte, anzi addirittura la posizione fiscale di entrambe era inesistente. Con verbale unico di accertamento e notificazione del
6 15.6.2017 veniva contestato a e alla Parte_1 [...]
quale fornitore, l'appalto illecito per le prestazioni di Controparte_4
lavoro svolto da alcuni lavoratori in favore della Parte_9
come indicati nell'ordinanza e per i periodi a ciascuno riferiti;
l'occupazione in nero di alcuni lavoratori dettagliatamente indicati nell'ordinanza anche in riferimento al periodo di lavoro svolto;
la mancata presentazione delle denunce contributive mensili, la mancata consegna delle buste paga e il mancato versamento dei contributi per i lavoratori e . Confermando dunque l'attività svolta dagli ispettori e la _4 Pt_3
fondatezza dell'addebito, l chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali dedotte dalle parti e l'acquisizione di quelle assunte nella causa iscritta al n. 567/2021, promossa da titolare della ditta Persona_2
Co individuale nei confronti dell' in opposizione Parte_9
all'ordinanza ingiunzione n. 574/2021, emessa in seguito al medesimo accertamento che aveva coinvolto entrambe le società.
All'esito dell'istruttoria, il giudice fissava l'udienza di discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito della discussione orale il
Giudice pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo e riserva dei motivi.
*
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
L' ha contestato alla la violazione CP_1 Controparte_4
dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 per il preteso illecito appalto alla
[...]
inerente alla fornitura delle prestazioni di lavoro dei Parte_9
IG , , , Parte_2 CP_5 CP_6 Parte_3
7 . La contestazione è stata Parte_4 Persona_1 Parte_5
sollevata anche alla di quale Parte_9 Persona_2
utilizzatore dei medesimi lavoratori nell'ambito dello stesso accertamento,
Co all'esito del quale l ha notificato a titolare della Persona_2
ditta l'ordinanza ingiunzione n. 574/2021, Parte_9
opposta dinanzi a questo Tribunale nel giudizio n. 567/2021 r.g., deciso con sentenza n. 476/2023. I verbali dell'istruttoria svolta nel giudizio sono stati acquisiti alla luce della totale sovrapponibilità delle questioni trattate e dei lavoratori coinvolti. Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., considerato che nei giudizi promossi da legale rappresentante della Parte_1
e da titolare della Controparte_4 Persona_2 [...]
, sono stati escussi i medesimi testimoni, si riporta di Parte_9
seguito la sentenza condividendone in questo giudizio le motivazioni:
“
1.La lavoratrice nelle sommarie informazioni rese il 20 Parte_4
Co febbraio 2017 ai verbalizzanti (Doc. 11 ), ha riferito di avere lavorato
nel call center che gestiva gli appuntamenti per la vendita di prodotti
rientranti nei mandati conferiti da Vodafone Eni Energia e AGSM Verona.
In quella sede aveva dichiarato “il NO so che era il Persona_2
fratello del Sig. a di fatto non gestiva nulla del lavoro né veniva Pt_1
in ufficio. So che talvolta si occupava degli stand promozionali. Tutto era
gestito dal sig. che firmava anche a nome del fratello”. Parte_1
La NOa era stata assunta da La _4 Controparte_4
lavoratrice, sentita come testimone in giudizio, ha confermato tali
dichiarazioni, precisando che nel call center vi erano dipendenti della
[...]
di che però svolgeva il lavoro anche Controparte_4 Parte_1
per i mandati formalmente imputati alla Le Parte_9
addette al call center si limitavano a fissare appuntamenti con i clienti,
8 comunicandoli ad un altro dipendente, che si trovava in un ufficio in stanza
separata e quest'ultimo le trasmetteva ai venditori.
Anche in sede di esame testimoniale la teste ha confermato che _4
“conosco perché fratello di lo vedevo negli Persona_2 Pt_1
stand dei centri commerciali mentre io lavoravo in ufficio in via Palazzina
in un primo momento e poi in via Canova Zampieri a San VA
OT. veniva in ufficio a prendere documentazione e a Per_2
parlare con suo fratello e poi andava via.” “Ero io la responsabile del call
center come da decisione assunta da e, secondo Parte_1
l'elenco delle zone in cui chiamare da lui fornito, organizzavo le ragazze”
2. La lavoratrice nel verbale di sommarie informazioni Parte_2
rese agli ispettori il 27 marzo 2017 aveva riferito di aver lavorato in base
ad una lettera di incarico sottoscritta per conto della
[...]
facendo attività di call center e prendendo Controparte_4
appuntamenti per possibili vendite di prodotti AGSM. I clienti venivano poi
Co visitati dagli agenti venditori (doc. 14 ).
Aveva dichiarato di avere avuto come titolare della società per la quale
aveva lavorato il NO “con il quale ho avuto modo di Parte_1
parlare e che vedevo spesso chiudi” precisando che “non ho mai sentito
né visto il sig. , non mai avuto rapporti economici o di Persona_2
lavoro con la . Parte_9
In sede di esame testimoniale all'udienza del 8 febbraio 2022 la
lavoratrice, pur confermando dichiarazione rese a suo tempo agli ispettori,
ha precisato che il rapporto di lavoro era iniziato sicuramente con
[...]
ed era poi proseguito con nel Controparte_4 Parte_9
momento in cui vi era stato il trasferimento di sede, coinciso anche con il
cambio di nome. La teste ha comunque precisato che “il rapporto di lavoro
9 è stato sempre con a prescindere dal nome della Parte_1
società e anche i pagamenti sono stati fatti sempre o a Parte_1
mezzo bonifico o in contanti”.
3. La lavoratrice , sentita come testimone, ha dichiarato di CP_5
aver lavorato presso il call center di San VA OT con lettera di
incarico da parte della e che “il mio capo era Controparte_4
“non ho mai conosciuto direttamente Parte_1 [...]
ne ho soltanto sentito parlare”. “Quando venivo pagata, cioè Per_2
non sempre, guadagnavo € 500 al mese che mi venivano dati in contanti o da o da . Nelle dichiarazioni rese ai verbalizzanti il Pt_1 Parte_4
Co giorno 21 aprile 2017 (doc. 18 ) la lavoratrice aveva affermato: “il mio datore di lavoro è sempre stato l'ho visto Parte_1 Per_2
poche volte”
4. il lavoratore sentito come testimone ha riferito Parte_3
“dall'inizio del 2014 fino alla fine del 2016 ho lavorato per la Pm
telecomunicazioni. Il mio riferimento iniziale è stato Parte_1
conosciuto in occasione di un mio precedente lavoro. Quando a Pt_1
aperto una sua società di comunicazione sono andato a lavorare con lui”.
“ quando non era impegnato con la scuola o con l'università Per_2
lavorava negli stand e faceva contratti come gli altri ragazzi. Non aveva
nessun ruolo. Era he gestiva sempre tutto. In effetti la Pm aveva Pt_1
il mandato con ma quando le cose sono andate male si è fatta Pt_10
avanti la che ha imposto un'altra società, attesa la concorrenza CP_7
con la e allora a aperto una nuova società ma a nome Pt_10 Pt_1
del fratello, che ha iniziato a lavorare con . Ma in effetti eravamo CP_7
sempre gli stessi che lavoravamo per una per l'altra società”. “Tutti
venivano pagati da ndifferentemente dal rapporto che avevamo o Pt_1
10 con Pm o con Gold. non c'entrava proprio niente né per quanto Per_2
riguarda i rapporti con i dipendenti né per quanto riguarda i pagamenti.
Era presente solo se era obbligatoria una sua firma o la sua presenza. I
compensi delle ragazze del call center o degli agenti sul territorio li
calcolavo io e davo a resoconti e lui procedeva. So che spesso Pt_1
non pagava io sono stato pagato ma in misura molto inferiore rispetto al
dovuto”.
Tali dichiarazioni sono coerenti con quanto già dichiarato nelle sommarie
Co informazioni ai verbalizzanti in data 11 aprile 2017 (doc. 15 ) “il mio
riferimento è sempre stato il NO in quanto il fratello Parte_1
non si occupava direttamente della società. Il NO Per_2 Persona_2
veniva in ufficio perlopiù quando c'era da firmare qualcosa e
[...]
quando era necessaria la sua presenza”.
4. è stato sentito come testimone nella causa n. 1286/21 Persona_1
promossa da nei confronti dell' ed Parte_1 Controparte_1
avente per oggetto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa in forza
del medesimo accertamento oggetto della presente causa.
All'udienza del 20 giugno 2022 il difensore di parte resistente ha chiesto, sulla non opposizione del difensore di parte opponente, l'acquisizione dei
verbali delle prove testimoniali assunte in detto giudizio.
Il giudice ha disposto l'acquisizione del verbale nel fascicolo d'ufficio.
Il sig. ha riferito di essere stato assunto come procacciatore con Per_1
lettera di incarico dalla e di aver ricevuto i Controparte_4
nominativi dei clienti da contattare a mezzo di una e-mail inviata dalla Pm
telecomunicazioni “ma da un indirizzo e-mail intestato alla
[...]
; “i contratti infatti li stipulavo con quei clienti che mi Parte_11
venivano indicati dalla PM Telecomunicazioni”
11 Il teste ha riferito di aver conosciuto quale titolare della ditta per cui Per_1
lavorava il NO e che “era il titolare ma che in ufficio si Parte_1
vedeva poco”. Il testimone non ha riferito di aver avuto contatti di lavoro o
di aver comunque ricevuto direttive od ordini da parte di
[...]
Per_2
5. Anche la NOa è stata sentita come testimone nella Parte_5
causa n. 1286/2021 di cui sono stati acquisiti i verbali di udienza del 6
giugno 2022.
La teste ha riferito di aver lavorato dal 2014 al 2016 sia per
[...]
sia per precisando che Controparte_4 Parte_9
“all'inizio i pagamenti li avevamo da PM con la quale era stata sottoscritta
lettera di incarico e poi i pagamenti arrivavano da Gold pur senza aver
sottoscritto alcun documento contrattuale”.
Per quanto riguarda i rapporti con il titolare, la teste ha riferito “ho avuto
contatti più che altro con qualche volta con . Parte_1 Per_2
Sostanzialmente le indicazioni sui contratti e sulle modalità del lavoro da
fare venivano date da mentre veniva qualche volta (in 2 Pt_1 Per_2
anni lavoro l'ho visto 10 volte) presso i totem dei centri commerciali per un paio d'ore a fare come noi un po' di contratti”.
Inoltre, la teste ha precisato di aver ritenuto di essere stata dipendente di
poiché “era dalla Gold riceveva i pagamenti Parte_9
anche se era l mio interlocutore” Pt_1
6. La lavoratrice non è stata sentita come testimone in CP_6
giudizio. La NOa è stata sentita a sommarie informazioni dagli CP_6
Co ispettori il 24 marzo 2017 (doc.13 ) ed ha dichiarato “il colloquio l'ho
fatto con il sig. ma il mio datore di lavoro è sempre stato Pt_3 [...]
. La lavoratrice ha riferito di essere stata pagata in contanti Parte_1
12 “perché il sig. preferiva fare così” e “non ho mai visto il sig. Parte_1
”. Persona_2
7. Sulla base del complessivo esame delle risultanze documentali e
testimoniali si deve ritenere che effettivamente i lavoratori che avevano
instaurato rapporto contrattuale con si occupavano Controparte_4
anche della promozione dei contratti che erano oggetto di mandato
ricevuto da Parte_9
8. Tuttavia non è stata raggiunta la prova della condotta addebitata
dall' al NO e cioè l'utilizzazione illecita di CP_1 Persona_2
lavoratori della nell'attività svolta dalla Controparte_4 [...]
Infatti le due ditte in realtà costituivano di fatto Parte_9
un'unica struttura ed un unico centro di imputazione di rapporti di lavoro e
nel quale figurava di fatto, quale titolare e datore di lavoro effettivo,
esclusivamente il NO Parte_1
Dalle dichiarazioni dei testimoni emerge infatti che soggetto attivo delle
iniziative imprenditoriali attuate mediante la costituzione delle due ditte
formalmente distinte è sempre stato Parte_1
I testimoni sopra evidenziati hanno infatti dichiarato che
[...]
aveva un ruolo marginale, era poco presente presso la sede Per_2
degli uffici del call center e si limitava talvolta a presenziare presso i totem
installati nei centri commerciali per la promozione di contratti al pari di tutti
gli altri venditori che avevano un rapporto di incarico con
[...]
Controparte_4
È verosimile, pertanto, quanto riferito dal teste (sentito Testimone_1
come teste nella causa 1286/2021): “in sostanza la pm e la gold erano
innegabilmente la stessa cosa e venivano gestite di fatto da
[...]
. La come riferito dal teste , Parte_1 Parte_9 Pt_3
13 era stata costituita per consentire la gestione di mandati per contratti
, che erano incompatibili con il mandato già assunto CP_7 Pt_10
dalla PM telecomunicazioni.
Pertanto, si deve ritenere non fondato l'addebito mosso dai verbalizzanti a
di aver utilizzato illecitamente le prestazioni di lavoro Persona_2
di lavoratori dipendenti della ditta In realtà, come si Controparte_4
è detto, le due aziende costituivano un'unica struttura organizzativa ed
imprenditoriale facente capo a Il ricorrente Parte_1 Persona_2
si era prestato esclusivamente a rivestire la titolarità formale di
[...]
una impresa, in cui tuttavia non svolgeva alcun ruolo nella organizzazione
del lavoro e nella gestione contrattuale ed operativa dei collaboratori.”
La circostanza che fosse a capo di un'unica struttura Parte_1
organizzativa ed imprenditoriale costituita da entrambe le aziende, come emerso dalle prove testimoniali raccolte, esclude la violazione dell'art. 29
276/2003, poiché il centro di imputazione del lavoro era unico e faceva capo a che è risultato essere stato sempre il riferimento Parte_1
per tutti i lavoratori sotto tutti i punti di vista, colloquiali, direttivi, economici,
e la promiscuità del lavoro svolto per entrambe le ditte non può integrare gli estremi per l'applicazione della sanzione relativa alla violazione contestata dall' . CP_1
L'opposizione deve pertanto essere accolta in riferimento alla violazione di cui al punto 1. dell'ordinanza ingiunzione opposta.
In riferimento, invece, alla violazione di cui al punto 2. dell'ordinanza impugnata, l'opposizione deve essere rigettata.
Acclarato, infatti, che il centro di imputazione del lavoro era unico poiché
unica era la struttura organizzativa e faceva capo a e Parte_1
dunque alla , tutti i soggetti che hanno svolto Controparte_4
14 attività lavorativa in tale struttura nel periodo oggetto di accertamento e indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione, ad eccezione di e che ne erano già dipendenti, devono essere Parte_4 Parte_3
riconducibili alla . Controparte_4
Parte ricorrente ha dichiarato che ciascuno di loro ha sottoscritto lettera di incarico ex art. 2222 c.c. per prestazioni occasionali aventi ad oggetto lavoro di “procacciatore” o di “call center” o di “venditore porta a porta” con compenso assoggettato a ritenuta d'acconto. Tuttavia, l ha CP_1
verificato attraverso le banche dati che non risultava mai essere stato effettuato alcun versamento a titolo di ritenuta d'acconto da parte della
[...]
rilevando come fosse perlopiù inesistente la posizione Controparte_4
fiscale della società. Parte ricorrente sul punto non ha fornito alcuna prova dei versamenti effettuati e si è limitata ad insistere sul carattere occasionale della prestazione di ciascun lavoratore, poiché collegata ai contratti stipulati con la e con la ed Pt_10 Parte_9
aventi efficacia limitata nel tempo.
Tale assunto non è condivisibile.
Dall'esame delle dichiarazioni rese agli ispettori e da quello delle testimonianze rese in corso di causa, nonché dalla documentazione prodotta, è emerso che i lavoratori indicati nell'ordinanza al punto 2 avessero non soltanto svolto una prestazione lavorativa tutt'altro che occasionale atteso il lasso di tempo cospicuo in cui erano stati impegnati,
ma anche che la prestazione svolta non avesse affatto carattere autonomo quanto piuttosto subordinato, essendo di contro ciascuno di loro sottoposto alle direttive di direttamente o tramite un Parte_1
suo delegato ed essendo tutti sottoposti ad orari di lavoro stabiliti. Inoltre,
la circostanza del mancato versamento della ritenuta d'acconto ha reso
15 impossibile verificare la dedotta autonomia dei rapporti e dunque reso sconosciuti i soggetti coinvolti, eludendo tutti i controlli.
Deve ritenersi, pertanto, corretta la sanzione applicata dall' per CP_1
la violazione dell'art. 3 del D. L. n. 12/2002, con le modifiche di cui alla L.
di conversione n. 73/2002.
Quanto infine alle violazioni 3, 4, 5, 6 e 7 (laddove la n. 3 e la n. 4
integrano la medesima violazione sanzionata in maniera differente in virtù
della modifica legislativa intervenuta medio tempore modificando la sanzione), l'opposizione deve essere rigettata e l'ordinanza ingiunzione opposta confermata.
I IG e hanno testimoniato entrambi di aver Parte_4 Parte_3
svolto lavoro subordinato alle dipendenze della Controparte_4
Dalle loro rispettive testimonianze risulta confermata la ricostruzione operata dagli ispettori e, di conseguenza, legittima l'applicazione delle sanzioni per le violazioni da 3 a 7 indicate nell'ordinanza opposta.
Il parziale accoglimento dell'ordinanza ingiunzione opposta giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento parziale dell'opposizione proposta, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta limitatamente alle sanzioni per gli illeciti di cui al punto 1. dell'ordinanza;
2) Conferma l'ordinanza ingiunzione opposta relativamente alle sanzioni per gli illeciti di cui ai restanti punti 2., 3., 4., 5., 6. e 7.;
16 3) Condanna l'opponente al pagamento dell'importo di euro 3.260,00 già
compensato per un terzo per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti.
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 27 settembre 2023
IL GIUDICE
dott. Stefania Del Gais
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2013 per l'esecuzione di pratiche amministrative e per l'attività di agente di commercio nel settore della telefonia, aveva stipulato il 30.12.2014 con la un contratto di sub – agenzia, assumendo Parte_9