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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO Presidente
Dott.ssa Rosella NOCERA Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 348, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(avv. Michele Giuseppe Pirro), Parte_1
e
(avv. Domenico Cea), Controparte_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE Pt_2
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo di VG il 26.11.2024 e al ruolo contenzioso il 9.1.2025,
[...]
premesso che: Pt_1
- aveva intrattenuto una relazione more uxorio con terminata nel Controparte_1 settembre 2024;
- dalla relazione sentimentale nasceva in data 28.9.2023 il figlio Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori;
- terminata la relazione sentimentale, la i trasferiva insieme al figlio presso CP_1
l'abitazione dei propri genitori in Pt_2
- la opponeva ostacoli al mantenimento della relazione padre-figlio, CP_1 escludendolo altresì dalle decisioni che lo concernevano (ad es. la scelta dell'asilo);
- egli, nonostante il comportamento ostruzionistico della resistente, aveva sempre provveduto alle esigenze materiali del minore;
- la resistente svolgeva attività, seppur non regolarizzata, di estetista, come evincibile dai post estratti dal profilo Facebook della stessa;
- egli era dipendente della società Peroni presso lo stabilimento di Pt_2 tutto quanto premesso, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con regolamentazione del suo diritto/dovere di visita, prevedendo il pernottamento del figlio
1 presso l'abitazione paterna;
chiedeva, inoltre, di contribuire al mantenimento del minore mediante versamento della somma di €300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat, e oltre il 50% delle spese straordinarie.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in data 24.3.2025
[...]
la quale rappresentava di aver introdotto, con ricorso iscritto al ruolo il CP_1
5.11.2024, altro procedimento volto alla regolamentazione dell'affido e mantenimento del figlio Nel merito forniva una ricostruzione dei fatti differente rispetto a quella Per_1 resa dal ricorrente, evidenziando come la relazione sentimentale si era interrotta per la propensione al gioco e alle scommesse del , il quale aveva per tale ragione distratto Pt_1 diverse risorse economiche trascurando le esigenze della famiglia. Precisava, inoltre, che le parti avevano convissuto, nonostante la residenza formale, presso l'abitazione dei suoi genitori e che era stato il lasciare la detta abitazione al termine della relazione Pt_1 sentimentale. Soggiungeva di essere allo stato disoccupata a seguito di licenziamento e che dall'attività svolta privatamente, in via meramente occasionale, ritraeva dei guadagni più che esigui. Chiedeva, pertanto, di disporre l'affido condiviso del minore con collocamento presso di sé, di regolamentare il diritto di visita del padre nei termini indicati in memoria, prevedendo il pernottamento del figlio presso l'abitazione paterna a decorrere dal compimento del terzo anno di età, di porre a carico del un contributo Pt_1 al mantenimento del minore di €450,00 mensili oltre spese straordinarie e di prevedere la percezione dell'assegno unico da parte del genitore collocatario.
All'udienza del 14.5.2025, celebrata in presenza, i difensori rappresentavano di voler abbandonare il parallelo procedimento iscritto al ruolo dalla quindi, si procedeva CP_1 all'audizione delle parti presenti. All'esito dell'audizione e della discussione orale, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. era reso edotto della pendenza del procedimento con la trasmissione del decreto di fissazione di udienza, come evincibile dalla nota depositata in data 15.1.2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, per cui, essendo venuto meno il “progetto e modello di vita in comune” ed i connotati di “stabilità e continuità” della famiglia di fatto così come cristallizzati dalla l. n. 76/2016, si impone la necessità di regolamentare i rapporti personali ed economici tra le parti in causa rispetto alla prole in ossequio agli artt. 317 bis e segg. C.C. e 473-bis.47 c.p.c.
Quanto all'affidamento del figlio minore della coppia, non sono emerse ragioni ostative all'affidamento di ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola Per_1 privilegiata dal legislatore del 2006. Certamente appare esservi un contrasto nei rapporti tra le parti;
ciò, tuttavia, in mancanza di elementi idonei a dimostrare un serio e concreto pregiudizio allo sviluppo psico-fisico del minore, ancora molto piccolo, non giustifica la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso, in virtù del quale la responsabilità parentale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute e cura vengono assunte di comune accordo (arg. ex art. 337 ter, co. 3°, c.c.).
2 A tal proposito è opportuno richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui
“la conflittualità esistente fra i due coniugi non può di per sé giustificare la deroga dal regime di affido condiviso, in quanto lo stesso è da ritenersi maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli minori”
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3/12/2012 n. 21591; ex plurimis Cass. n. 977 del 2017, Cass. ordinanza n. 21425/2022).
Oltretutto, entrambe le parti hanno chiesto di affidare il piccolo in maniera Per_1 condivisa ai genitori.
Il minore, come da conforme richiesta delle parti, va collocato presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarlo, anche in considerazione della sua tenera età.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato in termini tali da consentire al minore di mantenere un rapporto equilibrato con il genitore non collocatario. Tuttavia, coerentemente con la prassi di questo Tribunale, gli incontri padre-figlio andranno disciplinati in maniera graduale in ragione della tenera età di e i pernottamenti con il padre potranno avvenire a partire dal terzo anno di Per_1 età del piccolo, in modo da bilanciare l'esigenza di tutela e consolidamento del rapporto paterno con quella, pur meritevole di considerazione, di non esporre il minore in tenera età a rilevanti cambiamenti.
Sul punto vale il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la regolazione dei pernottamenti con la figura paterna è “da considerare consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire l'esplicazione di essa rispetto a momenti (e a situazioni) fondamentali per la crescita del minore, nell'interesse precipuo di questi” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28/7/2020, n. 16125).
Ne consegue che gli incontri devono essere disciplinati secondo il calendario indicato in dispositivo, precisando che trattasi di un calendario orientativo e che le parti potranno modulare gli incontri padre-figlio in maniera maggiormente rispondente alle esigenze di salute/studio/svago del minore e dei rispettivi impegni lavorativi.
In ordine, infine, alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio,
a fronte delle divergenti richieste delle parti, esso va fissato nella misura di €300,00 mensili. Tale importo risulta congruo in considerazione delle attuali esigenze di vita e di spesa del bambino, di soli 1 anno e mezzo, e della capacità reddituale delle parti. Dalle rispettive difese e allegazioni documentali, è emerso che la già percettrice di CP_1 reddito di circa €840,00 mensili, in data 3.9.2024 ha presentato, a seguito di licenziamento, domanda per la percezione della NASPI;
la stessa ha inoltre confermato di svolgere, seppur saltuariamente e ritraendo esigui introiti, attività nel campo dell'estetica, così dimostrando capacità di guadagno. Quanto al , questi è dipendente Pt_1 della società con redditi annuali netti di circa €22.644,00 per l'anno di Parte_3 Pt_2 imposta 2021, di circa €24.500,00 per l'anno di imposta 2022 e di circa €24.590,00 per l'anno di imposta 2023; è evidente, quindi, che la media dello stipendio percepito negli ultimi tre anni dal (calcolato su 14 mensilità) sia di circa €1.700,00 mensili. Pt_1
Conseguentemente, avuto riguardo ai redditi percepiti dalle parti, all'assenza di ulteriori esborsi e alle attuali esigenze del figlio minore, di tenerissima età, appare congruo
3 determinare il contributo dovuto dal per il mantenimento del minore nella misura di Pt_1
€300,00 mensili;
tale somma, suscettibile di rivalutazione annuale istat, dovrà essere corrisposta alla entro il 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla proposizione CP_1 ricorso. Le spese straordinarie, da individuarsi sulla base del Protocollo d'intesa stipulato dal Tribunale dell'8.7.2019 devono porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico universale, come da costante orientamento di questo Tribunale, verrà percepito integralmente dalla quale genitore collocatario del minore, la quale, CP_1 anche in ragione della tenera età del figlio, si occupa in via prevalente delle sue esigenze: in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (cfr. Cass. 4672/2025).
Le spese processuali devono compensarsi tra le parti atteso l'esito complessivo della lite
(il è soccombente in relazione alla richiesta di immediato pernotto del figlio presso Pt_1
l'abitazione paterna e la è soccombente in relazione alla determinazione del CP_1 quantum del contributo paterno al mantenimento del figlio minore) ed essendo le decisioni state assunte nell'interesse del minore.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di rigettata ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, Controparte_1 così provvede:
1) affida il minore ad entrambi i genitori, che su di lui eserciteranno Persona_2 la responsabilità genitoriale disgiuntamente e secondo i tempi di permanenza della minore presso ciascuno per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di particolare rilievo;
2) dispone che il minore resti collocato presso la madre;
3) dispone che il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé il figlio minore:
a) sino al compimento del terzo anno di età: n.3 pomeriggi a settimana, da individuarsi preferibilmente (salvo diverso accordo tra le parti) il lunedì, mercoledì
e giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00; a week end alterni, il sabato o la domenica, dalle ore 11:00 alle ore 19:00; c) nel corso delle vacanze natalizie ad anni alterni dalle ore 11,00 alle ore 20,00 dei giorni 24, 25 e 26 dicembre (negli anni pari) e dalle ore 11,00 alle ore 20,00 dei giorni 31 dicembre, 1 e 6 gennaio
(in quelli dispari); nel corso delle vacanze pasquali, la domenica dalle ore 11,00 alle ore 20,00 (negli anni pari) e il lunedì dell'Angelo dalle ore 11,00 alle ore
20,00 (in quelli dispari);
b) dal terzo anno di età, fermi gli incontri infrasettimanali come sopra disciplinati, il diritto di visita paterno verrà ampliato nel fine settimana e, precisamente, a settimane alterne, dal sabato alle ore 10,00 (o dall'uscita da scuola) fino alle
20,00 della domenica, con espressa inclusione del pernottamento intermedio presso la residenza paterna;
il diritto di visita verrà ampliato anche con riguardo ai periodi festivi e, segnatamente, nel periodo natalizio, dalle ore 10:00 del 24
4 dicembre alle ore 21:00 del 25 dicembre di tutti gli anni pari, dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 1 gennaio di tutti gli anni dispari;
nel periodo pasquale, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del giorno di Pasqua di tutti gli anni pari e dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
nel periodo estivo, ogni anno, per 15 giorni consecutivi, con pernottamento, nel mese di luglio oppure in quello di agosto, secondo quanto previamente ed obbligatoriamente concordato tra i genitori, entro il 30 giugno di ogni anno;
il figlio trascorrerà inoltre il compleanno dei genitori e la festa del papà e della mamma con ciascuno di essi ed il proprio compleanno con entrambi ove possibile;
4) fa presente alle parti che la regolamentazione sub 3) è meramente indicativa e passibile quindi di ampliamenti del diritto/dovere di visita paterno e/o di diversa modulazione nel rispetto delle esigenze di salute/studio/svago del minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio minore, versando entro il giorno 10 di ogni mese, direttamente a
[...]
la somma di euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo CP_1 gli indici ISTAT, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie (come da protocollo d'intesa in materie di spese straordinarie familiari dell'8.7.2019), con decorrenza dalla domanda;
6) dispone che i genitori comunichino tra loro eventuali cambi di residenza;
7) dispone che l'assegno unico universale spetti integralmente alla
[...]
CP_1
8) dichiara compensate le spese di giudizio;
9) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 3 giugno 2025.
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
5
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO Presidente
Dott.ssa Rosella NOCERA Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 348, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(avv. Michele Giuseppe Pirro), Parte_1
e
(avv. Domenico Cea), Controparte_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE Pt_2
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo di VG il 26.11.2024 e al ruolo contenzioso il 9.1.2025,
[...]
premesso che: Pt_1
- aveva intrattenuto una relazione more uxorio con terminata nel Controparte_1 settembre 2024;
- dalla relazione sentimentale nasceva in data 28.9.2023 il figlio Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori;
- terminata la relazione sentimentale, la i trasferiva insieme al figlio presso CP_1
l'abitazione dei propri genitori in Pt_2
- la opponeva ostacoli al mantenimento della relazione padre-figlio, CP_1 escludendolo altresì dalle decisioni che lo concernevano (ad es. la scelta dell'asilo);
- egli, nonostante il comportamento ostruzionistico della resistente, aveva sempre provveduto alle esigenze materiali del minore;
- la resistente svolgeva attività, seppur non regolarizzata, di estetista, come evincibile dai post estratti dal profilo Facebook della stessa;
- egli era dipendente della società Peroni presso lo stabilimento di Pt_2 tutto quanto premesso, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con regolamentazione del suo diritto/dovere di visita, prevedendo il pernottamento del figlio
1 presso l'abitazione paterna;
chiedeva, inoltre, di contribuire al mantenimento del minore mediante versamento della somma di €300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat, e oltre il 50% delle spese straordinarie.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in data 24.3.2025
[...]
la quale rappresentava di aver introdotto, con ricorso iscritto al ruolo il CP_1
5.11.2024, altro procedimento volto alla regolamentazione dell'affido e mantenimento del figlio Nel merito forniva una ricostruzione dei fatti differente rispetto a quella Per_1 resa dal ricorrente, evidenziando come la relazione sentimentale si era interrotta per la propensione al gioco e alle scommesse del , il quale aveva per tale ragione distratto Pt_1 diverse risorse economiche trascurando le esigenze della famiglia. Precisava, inoltre, che le parti avevano convissuto, nonostante la residenza formale, presso l'abitazione dei suoi genitori e che era stato il lasciare la detta abitazione al termine della relazione Pt_1 sentimentale. Soggiungeva di essere allo stato disoccupata a seguito di licenziamento e che dall'attività svolta privatamente, in via meramente occasionale, ritraeva dei guadagni più che esigui. Chiedeva, pertanto, di disporre l'affido condiviso del minore con collocamento presso di sé, di regolamentare il diritto di visita del padre nei termini indicati in memoria, prevedendo il pernottamento del figlio presso l'abitazione paterna a decorrere dal compimento del terzo anno di età, di porre a carico del un contributo Pt_1 al mantenimento del minore di €450,00 mensili oltre spese straordinarie e di prevedere la percezione dell'assegno unico da parte del genitore collocatario.
All'udienza del 14.5.2025, celebrata in presenza, i difensori rappresentavano di voler abbandonare il parallelo procedimento iscritto al ruolo dalla quindi, si procedeva CP_1 all'audizione delle parti presenti. All'esito dell'audizione e della discussione orale, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. era reso edotto della pendenza del procedimento con la trasmissione del decreto di fissazione di udienza, come evincibile dalla nota depositata in data 15.1.2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, per cui, essendo venuto meno il “progetto e modello di vita in comune” ed i connotati di “stabilità e continuità” della famiglia di fatto così come cristallizzati dalla l. n. 76/2016, si impone la necessità di regolamentare i rapporti personali ed economici tra le parti in causa rispetto alla prole in ossequio agli artt. 317 bis e segg. C.C. e 473-bis.47 c.p.c.
Quanto all'affidamento del figlio minore della coppia, non sono emerse ragioni ostative all'affidamento di ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola Per_1 privilegiata dal legislatore del 2006. Certamente appare esservi un contrasto nei rapporti tra le parti;
ciò, tuttavia, in mancanza di elementi idonei a dimostrare un serio e concreto pregiudizio allo sviluppo psico-fisico del minore, ancora molto piccolo, non giustifica la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso, in virtù del quale la responsabilità parentale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute e cura vengono assunte di comune accordo (arg. ex art. 337 ter, co. 3°, c.c.).
2 A tal proposito è opportuno richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui
“la conflittualità esistente fra i due coniugi non può di per sé giustificare la deroga dal regime di affido condiviso, in quanto lo stesso è da ritenersi maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli minori”
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3/12/2012 n. 21591; ex plurimis Cass. n. 977 del 2017, Cass. ordinanza n. 21425/2022).
Oltretutto, entrambe le parti hanno chiesto di affidare il piccolo in maniera Per_1 condivisa ai genitori.
Il minore, come da conforme richiesta delle parti, va collocato presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarlo, anche in considerazione della sua tenera età.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato in termini tali da consentire al minore di mantenere un rapporto equilibrato con il genitore non collocatario. Tuttavia, coerentemente con la prassi di questo Tribunale, gli incontri padre-figlio andranno disciplinati in maniera graduale in ragione della tenera età di e i pernottamenti con il padre potranno avvenire a partire dal terzo anno di Per_1 età del piccolo, in modo da bilanciare l'esigenza di tutela e consolidamento del rapporto paterno con quella, pur meritevole di considerazione, di non esporre il minore in tenera età a rilevanti cambiamenti.
Sul punto vale il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la regolazione dei pernottamenti con la figura paterna è “da considerare consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire l'esplicazione di essa rispetto a momenti (e a situazioni) fondamentali per la crescita del minore, nell'interesse precipuo di questi” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28/7/2020, n. 16125).
Ne consegue che gli incontri devono essere disciplinati secondo il calendario indicato in dispositivo, precisando che trattasi di un calendario orientativo e che le parti potranno modulare gli incontri padre-figlio in maniera maggiormente rispondente alle esigenze di salute/studio/svago del minore e dei rispettivi impegni lavorativi.
In ordine, infine, alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio,
a fronte delle divergenti richieste delle parti, esso va fissato nella misura di €300,00 mensili. Tale importo risulta congruo in considerazione delle attuali esigenze di vita e di spesa del bambino, di soli 1 anno e mezzo, e della capacità reddituale delle parti. Dalle rispettive difese e allegazioni documentali, è emerso che la già percettrice di CP_1 reddito di circa €840,00 mensili, in data 3.9.2024 ha presentato, a seguito di licenziamento, domanda per la percezione della NASPI;
la stessa ha inoltre confermato di svolgere, seppur saltuariamente e ritraendo esigui introiti, attività nel campo dell'estetica, così dimostrando capacità di guadagno. Quanto al , questi è dipendente Pt_1 della società con redditi annuali netti di circa €22.644,00 per l'anno di Parte_3 Pt_2 imposta 2021, di circa €24.500,00 per l'anno di imposta 2022 e di circa €24.590,00 per l'anno di imposta 2023; è evidente, quindi, che la media dello stipendio percepito negli ultimi tre anni dal (calcolato su 14 mensilità) sia di circa €1.700,00 mensili. Pt_1
Conseguentemente, avuto riguardo ai redditi percepiti dalle parti, all'assenza di ulteriori esborsi e alle attuali esigenze del figlio minore, di tenerissima età, appare congruo
3 determinare il contributo dovuto dal per il mantenimento del minore nella misura di Pt_1
€300,00 mensili;
tale somma, suscettibile di rivalutazione annuale istat, dovrà essere corrisposta alla entro il 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla proposizione CP_1 ricorso. Le spese straordinarie, da individuarsi sulla base del Protocollo d'intesa stipulato dal Tribunale dell'8.7.2019 devono porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico universale, come da costante orientamento di questo Tribunale, verrà percepito integralmente dalla quale genitore collocatario del minore, la quale, CP_1 anche in ragione della tenera età del figlio, si occupa in via prevalente delle sue esigenze: in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (cfr. Cass. 4672/2025).
Le spese processuali devono compensarsi tra le parti atteso l'esito complessivo della lite
(il è soccombente in relazione alla richiesta di immediato pernotto del figlio presso Pt_1
l'abitazione paterna e la è soccombente in relazione alla determinazione del CP_1 quantum del contributo paterno al mantenimento del figlio minore) ed essendo le decisioni state assunte nell'interesse del minore.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di rigettata ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, Controparte_1 così provvede:
1) affida il minore ad entrambi i genitori, che su di lui eserciteranno Persona_2 la responsabilità genitoriale disgiuntamente e secondo i tempi di permanenza della minore presso ciascuno per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di particolare rilievo;
2) dispone che il minore resti collocato presso la madre;
3) dispone che il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé il figlio minore:
a) sino al compimento del terzo anno di età: n.3 pomeriggi a settimana, da individuarsi preferibilmente (salvo diverso accordo tra le parti) il lunedì, mercoledì
e giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00; a week end alterni, il sabato o la domenica, dalle ore 11:00 alle ore 19:00; c) nel corso delle vacanze natalizie ad anni alterni dalle ore 11,00 alle ore 20,00 dei giorni 24, 25 e 26 dicembre (negli anni pari) e dalle ore 11,00 alle ore 20,00 dei giorni 31 dicembre, 1 e 6 gennaio
(in quelli dispari); nel corso delle vacanze pasquali, la domenica dalle ore 11,00 alle ore 20,00 (negli anni pari) e il lunedì dell'Angelo dalle ore 11,00 alle ore
20,00 (in quelli dispari);
b) dal terzo anno di età, fermi gli incontri infrasettimanali come sopra disciplinati, il diritto di visita paterno verrà ampliato nel fine settimana e, precisamente, a settimane alterne, dal sabato alle ore 10,00 (o dall'uscita da scuola) fino alle
20,00 della domenica, con espressa inclusione del pernottamento intermedio presso la residenza paterna;
il diritto di visita verrà ampliato anche con riguardo ai periodi festivi e, segnatamente, nel periodo natalizio, dalle ore 10:00 del 24
4 dicembre alle ore 21:00 del 25 dicembre di tutti gli anni pari, dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 1 gennaio di tutti gli anni dispari;
nel periodo pasquale, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del giorno di Pasqua di tutti gli anni pari e dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
nel periodo estivo, ogni anno, per 15 giorni consecutivi, con pernottamento, nel mese di luglio oppure in quello di agosto, secondo quanto previamente ed obbligatoriamente concordato tra i genitori, entro il 30 giugno di ogni anno;
il figlio trascorrerà inoltre il compleanno dei genitori e la festa del papà e della mamma con ciascuno di essi ed il proprio compleanno con entrambi ove possibile;
4) fa presente alle parti che la regolamentazione sub 3) è meramente indicativa e passibile quindi di ampliamenti del diritto/dovere di visita paterno e/o di diversa modulazione nel rispetto delle esigenze di salute/studio/svago del minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio minore, versando entro il giorno 10 di ogni mese, direttamente a
[...]
la somma di euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo CP_1 gli indici ISTAT, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie (come da protocollo d'intesa in materie di spese straordinarie familiari dell'8.7.2019), con decorrenza dalla domanda;
6) dispone che i genitori comunichino tra loro eventuali cambi di residenza;
7) dispone che l'assegno unico universale spetti integralmente alla
[...]
CP_1
8) dichiara compensate le spese di giudizio;
9) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 3 giugno 2025.
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
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