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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1279/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3336/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Atome1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036843030000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata con la quale l'Agente della SS intimava il pagamento della somma complessiva di Euro 107,88 portata da diverse cartelle di pagamento presupposte.
A sostegno del ricorso, il contribuente eccepiva, in via principale, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito per decorso del termine quinquennale tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e la data di notifica dell'atto impugnato, nonché la mancata prova della regolare notifica degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SS con controdeduzioni con le quali contestava le avverse difese, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare,
l'Ufficio resistente deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, asserendo l'esistenza di atti interruttivi e la correttezza delle notifiche.
Alla pubblica udienza odierna, dopo la discussione orale, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'esame della documentazione versata in atti consente di ritenere fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
La controversia ha ad oggetto crediti di varia natura, per i quali trova applicazione il termine di prescrizione di cinque anni. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, la notifica della cartella di pagamento non converte il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, qualora non segua un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 23397/2016).
Nel caso di specie, le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione impugnata risultano notificate tempestivamente (come da documentazione prodotta o non contestata). L'atto successivo, ovvero l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, è stato notificato tardivamente oltre il termine prescrizionale applicabile, decorrente dalla data di notifica di ciascuna cartella.
L'Agente della SS, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito in giudizio la prova della notifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione nel periodo intercorrente tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione di pagamento. Le allegazioni contenute nelle controdeduzioni, non supportate da idonea documentazione, non sono sufficienti a superare l'eccezione del contribuente.
L'intervenuto decorso del termine prescrizionale assorbe ogni altra censura e determina l'estinzione del diritto di credito vantato dall'Ente impositore e, conseguentemente, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, che deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorsodi cui in epigrafe:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - SS al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge ed alla rfusione del CUT se assolto.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del17.02.2026
IL GIUDICE
NI TI
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3336/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Atome1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036843030000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata con la quale l'Agente della SS intimava il pagamento della somma complessiva di Euro 107,88 portata da diverse cartelle di pagamento presupposte.
A sostegno del ricorso, il contribuente eccepiva, in via principale, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito per decorso del termine quinquennale tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e la data di notifica dell'atto impugnato, nonché la mancata prova della regolare notifica degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SS con controdeduzioni con le quali contestava le avverse difese, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare,
l'Ufficio resistente deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, asserendo l'esistenza di atti interruttivi e la correttezza delle notifiche.
Alla pubblica udienza odierna, dopo la discussione orale, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'esame della documentazione versata in atti consente di ritenere fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
La controversia ha ad oggetto crediti di varia natura, per i quali trova applicazione il termine di prescrizione di cinque anni. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, la notifica della cartella di pagamento non converte il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, qualora non segua un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 23397/2016).
Nel caso di specie, le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione impugnata risultano notificate tempestivamente (come da documentazione prodotta o non contestata). L'atto successivo, ovvero l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, è stato notificato tardivamente oltre il termine prescrizionale applicabile, decorrente dalla data di notifica di ciascuna cartella.
L'Agente della SS, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito in giudizio la prova della notifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione nel periodo intercorrente tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione di pagamento. Le allegazioni contenute nelle controdeduzioni, non supportate da idonea documentazione, non sono sufficienti a superare l'eccezione del contribuente.
L'intervenuto decorso del termine prescrizionale assorbe ogni altra censura e determina l'estinzione del diritto di credito vantato dall'Ente impositore e, conseguentemente, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, che deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorsodi cui in epigrafe:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - SS al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge ed alla rfusione del CUT se assolto.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del17.02.2026
IL GIUDICE
NI TI