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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: LA TORRE Nominativo_1, Presidente VALEA GIUSEPPE, Relatore
XERRA NICOLO', Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2305/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1. - C.F.
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 CONS. BONIFICA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 CONS. BONIFICA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 CONS. BONIFICA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 CONS. BONIFICA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5447/2025 depositato il
30/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.A.T.I.M. – Società Ricorrente_1 - con sede legale in Vieste, impugna l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90004011 55/000, notificata il 5 febbraio 2025, per la complessiva somma di
€ 74.871,59, portata da crediti di natura tributaria, relativamente ai quali è radicata la giurisdizione di questa
Corte, e crediti per contributi previdenziali, e assume l'illegittimità della pretesa e la nullità dell'atto impugnato, sostenendo: difetto di sottoscrizione degli avvisi di accertamento ex articolo 42, comma 3°, d.P.R. n.
600/1973; difetto di attestazione di conformità ex art. 23, d.lgs. n. 82/2005; difetto di motivazione in relazione alla determinazione degli interessi richiesti;
maturazione della prescrizione quinquennale per sanzioni e intessi;
eccessiva e non documentata determinazione degli oneri di riscossione.
Chiede dichiararsi la nullità̀ del provvedimento impositivo, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarre.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, in via preliminare eccepisce la carenza di giurisdizione relativamente alle somme afferenti a contributi previdenziali;
l'inammissibilità del ricorso per omessa avocazione in giudizio degli enti impositori;
segnala l'avvenuta regolare notifica dell'intimazione impugnata nonché delle cartelle di pagamento sottese;
assume l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce della legislazione emergenziale sulla sospensione del relativo termine;
sostiene l'applicazione della prescrizione decennale, oltre che per i tributi, anche per le sanzioni e interessi.
La società ricorrente deposita memoria illustrativa ove, in via preliminare, assume che, relativamente ai contributi INPS, non era stata sollevata alcuna contestazione;
assume che non si rendeva necessaria l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli enti impositori essendo l'impugnazione proposta rivolta ai soli vizi del provvedimento impugnato, rientrando tra questi quelli di notifica delle cartelle sottese l'intimazione; rileva che, per le notifiche effettuate con il rito degli irreperibili, non risultava essere stata allegata la CAD.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione deposita memoria di replica ove ribadisce le deduzioni riportate nella comparsa di costituzione;
assume l'infondatezza dei motivi esposti dal ricorrente nella memoria illustrativa anche in ordine alla ritenuta necessità dell'invio delal CAD per l'ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, per essersi proceduto alla notifica in via semplificata.
All'udienza di trattazione del ricorso, la Corte, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Società_2 S.r.l. si presta a essere accolto nei limiti di seguito indicati. Preliminarmente, la Corte segnala che non può essere seguita la resistente Agenzia allorché sostiene, da un lato, la necessità dell'integrazione del contradditorio nei riguardi degli enti impositori, e, dall'altro, la carenza di giurisdizione relativamente ai crediti per contributi previdenziali portati dalla intimazione impugnata.
Invero, quanto alla prima eccezione, la contestazione della società ricorrente involge unicamente le cartelle di pagamento, relativamente alle quali assume la omessa notifica, e la maturazione della prescrizione conseguenziale alla dedotta omessa notifica, nonché la illegittimità della intimazioni opposta per vizi propri;
quanto alla seconda eccezione, la società ricorrente, pur nella generale contestazione dell'intimazione di pagamento, ha chiarito che il proposto ricorso attiene unicamente ai crediti di natura tributaria portati dalla
“cartelle” (ricorso pagina 3), ponendo in rilevo che , per i crediti previdenziali, la giurisdizione si radica davanti al giudice del lavoro.
Il collegio non condivide le eccezioni sostenute dalla società ricorrente quanto al difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato e alla conformità dello stesso all'originale o alla copia conforme all'originale ex art. 23,
d.lgs. n. 82/2005.
Quanto alla prima eccezione deve ribadirsi il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui l'eventuale difetto di sottoscrizione non vizia l'intimazione di pagamento quando non vi sia alcun dubbio sulla sua provenienza e sulla sua riferibilità all'autorità che l'ha emessa (cfr. Cass. Ordinanza n. 3940/2021, ove si precisa che “«l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento», o dell'intimazione ad adempiere, « da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli», al pari dell'intimazione ad adempiere, ex art. 5O, comma 3, del d.P.R. n. 602 del
1973, «deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice “.
Riguardo alla seconda eccezione, occorre segnalare che la notifica della intimazione di pagamento impugnata è avvenuta, per come documentato dalla Resistente Agenzia, a mezzo del servizio elettronico di posta certificata, modalità di partecipazione dell'atto consentita ai sensi del combinato disposto di cui al
DPR n. 602 del 1973, articolo 26, comma 2, e del DPR n. 600 del 1973, articolo 60, comma 7, e, in considerazione di ciò, non si rende necessaria l'attestazione di conformità ai sensi ai sensi dell'articolo 22
CAD, comma 3, - come modificato dal del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, articolo 66, comma
1.
Peraltro, come correttamente evidenziato dalla resistente Agenzia, il disconoscimento operato dalla società ricorrente risulta essere stato solo genericamente formulato, in assenza, quindi, di indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
Va disattesa, inoltre, l'eccezione di difetto di motivazione, giacché, come ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
In buona sostanza, l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa. (cfr. tra le altre, Cass.
Sez. 5, ordinanza n. 10692 in data 11 aprile 2024; Sez. T, ordinanza n. 21065 del 4 luglio 2022; Sez. 5, ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024, ove detta il seguente principio “l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990).
Relativamente alla notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, la resistente Agenzia ne assume la regolarità alla luce della documentazione allegata, come di seguito esposto:
· cartella n. 2952011006069701000, contributo consorzio bonifica anno 2010, indicata come notificata il 29 novembre 2013;
· cartella n. 29520120017794830000, contributo consorzio bonifica anno 2011, indicata come notificata il 14 novembre 2013;
· cartella n. 295201200312455559000, dirittocamerali anno 2009, notificata il 19 gennaio 2013;
· cartella n. 29520130008073174000, IRPEF, IRAP e sanzioni anno 2009, indicata come notificata il 7 giugno 2013;
· cartella n. 29520130021756007000, consorzio bonifica anno 2012,indicata come notificata il 1 ottobre
2013;
· cartella n. 29520140009622520000, diritto camerale anno 2010, indicata come notificata il 24 settembre
2014;
· cartella n. 29520150005947480000, diritto camerale anno 2011, indicata come notificata il 3 luglio 2015;
· cartella n. 29520160002990669000, IRAP, sanzioni e interessi anno 2012, notificata il 21 marzo 2016 con il servizio di posta elettronica certificata;
· cartella n. 29520160025662251000, consorzio bonifica 2015, notificata in data 2 settembre 2016 con il servizio di posta elettronica certificata.
Ebbene, salvo che per le cartelle 29520160002990669000 e n. 29520160025662251000, la notifica delle altre deve considerarsi affetta da nullità, in quanto si è seguito il procedimento notificatorio previsto per l'ipotesi di destinatario irreperibile ex articolo 139 c.p.c., anziché, trattandosi di notifica a società a responsabilità limitata, procedere alla notifica ai sensi dell'articolo 145 c.p.c. previsto per le ipotesi in cui destinataria dell'atto è una persona giuridica, che contempla, in via principale, la notifica presso la sede sociale, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente, qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, e, in via sussidiaria, qualora non si possibile eseguire la notifica nei modi suddetti, la notifica può essere eseguita ai sensi degli agli articolo 140
o 143 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta l'ente.
Per contro, la notifica deve considerare regolare e valida con riguardo alle cartelle 29520160002990669000
e n. 29520160025662251000, essendosi proceduto a mezzo del sevizio di posta elettronica certificata e la resistente Agenzia ha allegato l'attestazione di avvenuta consegna nella casella di destinazione.
Relativamente a tali cartelle, l'eccezione di prescrizione si presta a essere accolta unicamente in relazione alle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi con la cartella di pagamento n. 29520160002990669000, trovando, per gli stessi accessori, come da orientamento pacifico della Suprema Corte (cfr. Sez. V, sentenza n. 13781/2023), la prescrizione quinquennale, il cui termine, pur considerando la sospensione per complessivi giorni 542 ex articolo 68, comma 1, D.L. n. 18/2020, risulta comunque essere decorso tra la data di notifica della cartella (21 marzo 2016) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (5 febbraio 2025). L'eccezione di prescrizione, per contro deve essere disattesa con riguardo al tributo erariale – IRAP anno
2012 – richiesto con la cartella n. 29520160002990669000, nonché con riguardo al contributo consortile di bonifica anno 2015 richiesto con la cartella di pagamento n. 29520160025662251000, trattandosi di tributi assoggettabili al termine prescrzionale decennale (per il contributo di bonifica cfr. Cass. ordinanza n. 13139 del 27 aprile 2022), non decorso nel lasso temporale compreso tra la notifica delle cartelle a la data di notifica della intimazione di pagamento impugnata.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va accolto parzialmente, con annullamento della intimazione impugnata, ad accezione del credito IRAP portato dalla cartella di pagamento n. . 29520160002990669000
e del credito per contributo consortile di bonifica portato dalla cartella di pagamento n.
29520160025662251000.
L'esito del giudizio, di parziale accoglimento, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;
compensa le spese.
il giudice estensore
PP AL
il Presidente
Nominativo_1 La Torre
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: LA TORRE Nominativo_1, Presidente VALEA GIUSEPPE, Relatore
XERRA NICOLO', Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2305/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1. - C.F.
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 CONS. BONIFICA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 CONS. BONIFICA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 CONS. BONIFICA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 CONS. BONIFICA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90004011 55 000 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5447/2025 depositato il
30/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.A.T.I.M. – Società Ricorrente_1 - con sede legale in Vieste, impugna l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90004011 55/000, notificata il 5 febbraio 2025, per la complessiva somma di
€ 74.871,59, portata da crediti di natura tributaria, relativamente ai quali è radicata la giurisdizione di questa
Corte, e crediti per contributi previdenziali, e assume l'illegittimità della pretesa e la nullità dell'atto impugnato, sostenendo: difetto di sottoscrizione degli avvisi di accertamento ex articolo 42, comma 3°, d.P.R. n.
600/1973; difetto di attestazione di conformità ex art. 23, d.lgs. n. 82/2005; difetto di motivazione in relazione alla determinazione degli interessi richiesti;
maturazione della prescrizione quinquennale per sanzioni e intessi;
eccessiva e non documentata determinazione degli oneri di riscossione.
Chiede dichiararsi la nullità̀ del provvedimento impositivo, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarre.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, in via preliminare eccepisce la carenza di giurisdizione relativamente alle somme afferenti a contributi previdenziali;
l'inammissibilità del ricorso per omessa avocazione in giudizio degli enti impositori;
segnala l'avvenuta regolare notifica dell'intimazione impugnata nonché delle cartelle di pagamento sottese;
assume l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce della legislazione emergenziale sulla sospensione del relativo termine;
sostiene l'applicazione della prescrizione decennale, oltre che per i tributi, anche per le sanzioni e interessi.
La società ricorrente deposita memoria illustrativa ove, in via preliminare, assume che, relativamente ai contributi INPS, non era stata sollevata alcuna contestazione;
assume che non si rendeva necessaria l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli enti impositori essendo l'impugnazione proposta rivolta ai soli vizi del provvedimento impugnato, rientrando tra questi quelli di notifica delle cartelle sottese l'intimazione; rileva che, per le notifiche effettuate con il rito degli irreperibili, non risultava essere stata allegata la CAD.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione deposita memoria di replica ove ribadisce le deduzioni riportate nella comparsa di costituzione;
assume l'infondatezza dei motivi esposti dal ricorrente nella memoria illustrativa anche in ordine alla ritenuta necessità dell'invio delal CAD per l'ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, per essersi proceduto alla notifica in via semplificata.
All'udienza di trattazione del ricorso, la Corte, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Società_2 S.r.l. si presta a essere accolto nei limiti di seguito indicati. Preliminarmente, la Corte segnala che non può essere seguita la resistente Agenzia allorché sostiene, da un lato, la necessità dell'integrazione del contradditorio nei riguardi degli enti impositori, e, dall'altro, la carenza di giurisdizione relativamente ai crediti per contributi previdenziali portati dalla intimazione impugnata.
Invero, quanto alla prima eccezione, la contestazione della società ricorrente involge unicamente le cartelle di pagamento, relativamente alle quali assume la omessa notifica, e la maturazione della prescrizione conseguenziale alla dedotta omessa notifica, nonché la illegittimità della intimazioni opposta per vizi propri;
quanto alla seconda eccezione, la società ricorrente, pur nella generale contestazione dell'intimazione di pagamento, ha chiarito che il proposto ricorso attiene unicamente ai crediti di natura tributaria portati dalla
“cartelle” (ricorso pagina 3), ponendo in rilevo che , per i crediti previdenziali, la giurisdizione si radica davanti al giudice del lavoro.
Il collegio non condivide le eccezioni sostenute dalla società ricorrente quanto al difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato e alla conformità dello stesso all'originale o alla copia conforme all'originale ex art. 23,
d.lgs. n. 82/2005.
Quanto alla prima eccezione deve ribadirsi il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui l'eventuale difetto di sottoscrizione non vizia l'intimazione di pagamento quando non vi sia alcun dubbio sulla sua provenienza e sulla sua riferibilità all'autorità che l'ha emessa (cfr. Cass. Ordinanza n. 3940/2021, ove si precisa che “«l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento», o dell'intimazione ad adempiere, « da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli», al pari dell'intimazione ad adempiere, ex art. 5O, comma 3, del d.P.R. n. 602 del
1973, «deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice “.
Riguardo alla seconda eccezione, occorre segnalare che la notifica della intimazione di pagamento impugnata è avvenuta, per come documentato dalla Resistente Agenzia, a mezzo del servizio elettronico di posta certificata, modalità di partecipazione dell'atto consentita ai sensi del combinato disposto di cui al
DPR n. 602 del 1973, articolo 26, comma 2, e del DPR n. 600 del 1973, articolo 60, comma 7, e, in considerazione di ciò, non si rende necessaria l'attestazione di conformità ai sensi ai sensi dell'articolo 22
CAD, comma 3, - come modificato dal del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, articolo 66, comma
1.
Peraltro, come correttamente evidenziato dalla resistente Agenzia, il disconoscimento operato dalla società ricorrente risulta essere stato solo genericamente formulato, in assenza, quindi, di indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
Va disattesa, inoltre, l'eccezione di difetto di motivazione, giacché, come ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
In buona sostanza, l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa. (cfr. tra le altre, Cass.
Sez. 5, ordinanza n. 10692 in data 11 aprile 2024; Sez. T, ordinanza n. 21065 del 4 luglio 2022; Sez. 5, ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024, ove detta il seguente principio “l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990).
Relativamente alla notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, la resistente Agenzia ne assume la regolarità alla luce della documentazione allegata, come di seguito esposto:
· cartella n. 2952011006069701000, contributo consorzio bonifica anno 2010, indicata come notificata il 29 novembre 2013;
· cartella n. 29520120017794830000, contributo consorzio bonifica anno 2011, indicata come notificata il 14 novembre 2013;
· cartella n. 295201200312455559000, dirittocamerali anno 2009, notificata il 19 gennaio 2013;
· cartella n. 29520130008073174000, IRPEF, IRAP e sanzioni anno 2009, indicata come notificata il 7 giugno 2013;
· cartella n. 29520130021756007000, consorzio bonifica anno 2012,indicata come notificata il 1 ottobre
2013;
· cartella n. 29520140009622520000, diritto camerale anno 2010, indicata come notificata il 24 settembre
2014;
· cartella n. 29520150005947480000, diritto camerale anno 2011, indicata come notificata il 3 luglio 2015;
· cartella n. 29520160002990669000, IRAP, sanzioni e interessi anno 2012, notificata il 21 marzo 2016 con il servizio di posta elettronica certificata;
· cartella n. 29520160025662251000, consorzio bonifica 2015, notificata in data 2 settembre 2016 con il servizio di posta elettronica certificata.
Ebbene, salvo che per le cartelle 29520160002990669000 e n. 29520160025662251000, la notifica delle altre deve considerarsi affetta da nullità, in quanto si è seguito il procedimento notificatorio previsto per l'ipotesi di destinatario irreperibile ex articolo 139 c.p.c., anziché, trattandosi di notifica a società a responsabilità limitata, procedere alla notifica ai sensi dell'articolo 145 c.p.c. previsto per le ipotesi in cui destinataria dell'atto è una persona giuridica, che contempla, in via principale, la notifica presso la sede sociale, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente, qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, e, in via sussidiaria, qualora non si possibile eseguire la notifica nei modi suddetti, la notifica può essere eseguita ai sensi degli agli articolo 140
o 143 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta l'ente.
Per contro, la notifica deve considerare regolare e valida con riguardo alle cartelle 29520160002990669000
e n. 29520160025662251000, essendosi proceduto a mezzo del sevizio di posta elettronica certificata e la resistente Agenzia ha allegato l'attestazione di avvenuta consegna nella casella di destinazione.
Relativamente a tali cartelle, l'eccezione di prescrizione si presta a essere accolta unicamente in relazione alle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi con la cartella di pagamento n. 29520160002990669000, trovando, per gli stessi accessori, come da orientamento pacifico della Suprema Corte (cfr. Sez. V, sentenza n. 13781/2023), la prescrizione quinquennale, il cui termine, pur considerando la sospensione per complessivi giorni 542 ex articolo 68, comma 1, D.L. n. 18/2020, risulta comunque essere decorso tra la data di notifica della cartella (21 marzo 2016) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (5 febbraio 2025). L'eccezione di prescrizione, per contro deve essere disattesa con riguardo al tributo erariale – IRAP anno
2012 – richiesto con la cartella n. 29520160002990669000, nonché con riguardo al contributo consortile di bonifica anno 2015 richiesto con la cartella di pagamento n. 29520160025662251000, trattandosi di tributi assoggettabili al termine prescrzionale decennale (per il contributo di bonifica cfr. Cass. ordinanza n. 13139 del 27 aprile 2022), non decorso nel lasso temporale compreso tra la notifica delle cartelle a la data di notifica della intimazione di pagamento impugnata.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va accolto parzialmente, con annullamento della intimazione impugnata, ad accezione del credito IRAP portato dalla cartella di pagamento n. . 29520160002990669000
e del credito per contributo consortile di bonifica portato dalla cartella di pagamento n.
29520160025662251000.
L'esito del giudizio, di parziale accoglimento, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;
compensa le spese.
il giudice estensore
PP AL
il Presidente
Nominativo_1 La Torre