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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2743 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto “diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
, nato il [...] a [...]/MG, residente in [...]
Sallum, n° 526, Apto 240 3 B, quartiere Boa Vista, Curitiba/PR, in proprio e, unitamente a
, nata il [...], quali esercenti la responsabilità genitoriale Parte_2 nei confronti del figlio minore nato il [...] a Persona_1
Curitiba/PR ;
nato il [...] a [...]/BH, residente in [...]
Chichorro Junior n° 244, Apto 13, quartiere Cabral, Curitiba/PR; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Greco del Foro di Lecce ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procure in atti;
-RICORRENTI-
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica a Controparte_1
Roma in Piazza del Viminale 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA ( ; Email_1
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di TA.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Conclusioni: all'udienza del 27 gennaio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato Controparte_1 lo status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da un avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
1 Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di , nato il [...] Persona_3 da genitori italiani ( e ), nel Comune di Drapia, Persona_4 Persona_5 provincia di Vibo Valentia, il quale emigrato in Brasile (doc. n. 7) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Ed invero, il di Giustizia e Sicurezza Pubblica, CP_1
Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della
Repubblica Federale del Brasile ha rilasciato certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. n. 8).
In data 4.11.1873 contraeva matrimonio in Italia con Persona_3 Persona_6
(doc. n. 9). Dall'unione nasceva il 20.02.1900 in Brasile (doc. n. 11), il Persona_7 quale in data 2.05.1940 contraeva matrimonio, in Brasile, con , la quale Persona_8 assumeva così il nome di (doc. n. 12). Dalla loro unione nasceva Persona_9 il 14.11.1949 in Brasile IC RA (doc. n. 14).
In data 16.5.1983 contraeva matrimonio, in Brasile, con Parte_3 [...]
la quale assumeva così il nome di (doc. n. Persona_10 Persona_11
15). Dalla loro unione nascevano in Brasile il 05.04.1987 (doc. n. Parte_1
16) e il 6.10.1989 (doc. n. 17). Persona_2
In data 18.09.2019 contraeva matrimonio, in Brasile, con Parte_1 [...]
, la quale assumeva così il nome di (doc. 18) e Controparte_2 Parte_2 dalla loro unione nasceva il 11.04.2021 in Brasile, l'odierno ricorrente minore
[...]
(doc. n. 19). Persona_12
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis deducendo che, non avendo l'avo mai perso la cittadinanza italiana, Persona_3
l'aveva trasmessa iure sanguinis al proprio figlio e da questo a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come risultante da documentazione versata in atti.
Il si costitutiva in giudizio chiedendo al Tribunale la compensazione Controparte_1 delle relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 27 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato il [...] nel Comune di Drapia, provincia di Vibo
Valentia, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-Costituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati
2 cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del
05.10.1907 che sottolineò che, ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del
1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. del 1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata nel decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo italiano, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
In merito al riconoscimento dello status richiesto, vale richiamare la sentenza Cass. S.U.,
n. 4466/2009 a mente della quale “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nn. 25317/2022 e 25318/2022 che, sul tema, hanno rinviato alla Corte
d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame:
- secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
- l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli
3 effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
- la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
"impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, c.c. 1865, sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, così trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata: in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è pertanto possibile adire direttamente il tribunale per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Infatti, l'orientamento consolidato dei tribunali di Parte_4 merito reputa i tempi di risposta dei irragionevoli ed in contrasto con l'articolo 3 Parte_5 del d.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Non solo. Considerata la difficoltà stessa di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il - in ragione dell'impossibilità di entrare Parte_4 in contatto con tale Autorità, essendo stato bloccato, a monte, lo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili – anche siffatta ipotesi giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass. Sez. U, n. 28873/2008).
4 La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione Controparte_1 integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di TA – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
nato il [...] a [...]/MG (Brasile); Parte_1
nato il [...] a [...]/BH (Brasile); Persona_2
nato il [...] a [...]/PR (Brasile). Persona_1
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in TA, il 26.2.2025 Il Giudice
Dott. Pietro Caré
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