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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/11/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di OV, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alina Rossato Presidente dott. Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale al n. 1948/2022 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 29/03/2022 da
nato a [...] il [...] con gli avv.ti MARTA Parte_1
IC e RE OM
Parte attrice contro nata ad [...] il [...] con l'avv. Controparte_1
UD ER
Parte convenuta
e con l'intervento del p.m. oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa al collegio all'udienza del 19.06.2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 28.10.2025
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice (come da foglio di p.c. depositato in data 18.06.2025):
“Nel merito
1. Statuirsi che nessun assegno divorzile è dovuto da in Parte_1 favore di e, di conseguenza, revocarsi l'obbligo vigente a Controparte_1 2
carico del ricorrente in ragione degli accordi di separazione, a maggior ragione alla luce del sopravvenuto licenziamento oggi documentato.
2. Confermarsi l'ordinanza 26.4.23 che ha revocato il contributo di mantenimento in favore della LI , contestando la richiesta CP_2 avversaria di vedersi riconosciuto il relativo contributo per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 precedenti ai provvedimenti provvisori per i motivi dedotti in memoria ex art.183 comma VI n.2 cpc.
3. Revocarsi il contributo di €. 300 che il ricorrente versa alla resistente
(come statuito al punto 1 dei provvedimenti provvisori) per il mantenimento del figlio in ragione dell'intervenuta indipendenza economica. Per_1
4. Condannarsi a restituire tutte le somme che il Giudice Controparte_1 ritenesse non dovute in ragione dei provvedimenti di cui si è chiesta fin dall'origine la revoca (da ottobre 2023 quanto al contributo versato in favore di e da febbraio 2025 quanto al contributo versato in favore Per_1 della resistente).”
Per parte convenuta (come da foglio di p.c. depositato in data 18.06.2025):
“Nel merito:
1) Rigettarsi le domande avanzate da parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto;
2) Disporsi a carico di e a favore di Parte_1 Controparte_1 ricorrendone i presupposti in punto, un assegno divorzile di euro 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ST da febbraio
2021, o di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da pagarsi
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
3) Disporsi a carico di un contributo al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, pari a euro 300,00 mensili, o di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ST dal febbraio 2021, da versarsi direttamente a a Controparte_1 mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alle spese di vestiario;
dichiararsi tenuto a versare il contributo al Parte_1 mantenimento della LI per euro 300 mensili, o per quella diversa CP_2
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somma di giustizia, da settembre 2022 a marzo 2023, e quindi condannarlo
a corrispondere tale contributo a per i mesi ancora non Controparte_1 pagati per i mesi settembre 2022 – ottobre 2022- novembre 2022 , aumentati ST per il periodo, oltre al 70% delle spese straordinarie per tutto il periodo da settembre a marzo 2023;
4) Disporsi a carico di la contribuzione nella misura del Parte_1
70% alle spese straordinarie del figlio , secondo il Protocollo del Per_1
Tribunale di OV, stabilendo che il genitore che le anticipi per intero avrà diritto dall'altro al rimborso della quota di competenza di quest'ultimo entro 15 giorni da quando l'avrà documentata;
5) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2022 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 28.06.1997, in Controparte_1
OV (atto registrato nel registro degli atti di matrimonio del comune di
OV al n. 117, parte I, vol. 01 dell'anno 1997); che dall'unione nascevano (13.11.1998) e (16.04.2001) e che il matrimonio CP_2 Per_1 era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: revoca del contributo di mantenimento posto a favore della moglie con la sentenza di separazione, collocamento del figlio presso l'abitazione del padre (che si Per_1 occuperà in via esclusiva del suo mantenimento ordinario con suddivisione delle spese straordinarie al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre), mantenimento diretto e spese straordinarie per la LI nella CP_2 misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Il ricorrente allegava a sostegno:
- che la separazione veniva omologata dal Tribunale di OV con decreto n. cron. 1174/2020 del 31.01.2020;
- che in seguito alla separazione, il figlio non si era mai trasferito Per_1 presso l'abitazione materna ed era rimasto ad abitare presso il padre, che si era occupato di lui in via esclusiva anche sotto il profilo del mantenimento
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pur se, per non rendersi inadempiente al titolo, aveva corrisposto alla madre il contributo concordato di euro 300,00;
- che aveva trovato un'occupazione presso il Golf Club EC Per_1 con un'entrata mensile di circa 500,00 euro;
- che la LI continuava ad abitare a Trento, dove studiava, e nei CP_2 rientri a casa gestiva liberamente ed equamente il proprio tempo fra la casa paterna e la casa materna o quella del fidanzato, e pertanto la suddivisione del mantenimento della LI nella proporzione del 70/30 appariva equilibrata;
- che in sede di separazione egli aveva acquistato la quota della casa coniugale di proprietà della moglie per euro 320.000 (contraendo un prestito per euro 200.000,00 e chiedendo un anticipo di 144.231,20 sul TFR) e si era accollato il mutuo residuo;
- che, pertanto, doveva far fronte da solo alle rate mensili di euro 1.600,00 relative al mutuo ipotecario gravante sulla proprietà, già casa coniugale;
- che disponeva di una casa nuova, non aveva debiti per il Controparte_1 pagamento della casa stessa, era comproprietaria con la madre ed il fratello di un immobile ad Ancona, non aveva intaccato il proprio TFR e godeva di redditi propri che le consentivano di provvedere a sé stessa.
Quanto alla attività lavorativa, il ricorrente precisava di essere direttore commerciale presso la Experian Italia spa con stipendio medio mensile pari ad euro 7.500,00 circa, mentre era assunta quale Controparte_1 impiegata dalla con stipendio Controparte_3 medio mensile pari ad euro 2.600,00 circa.
In data 03.10.2022 si costituiva non opponendosi alla Controparte_1 domanda di divorzio, ma contestando la ricostruzione dei fatti svolta da controparte e chiedendo un assegno divorzile pari a euro 600, un contributo di mantenimento per il figlio pari a euro 300 e un contributo di Per_1 mantenimento per la LI di euro 600,00 mensili, da versarsi entro CP_2 il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo in uso
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presso il Tribunale di OV, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Allegava a sostegno che:
- sin dalla separazione, tenuto conto del fatto che il figlio avrebbe Per_1 liberamente trascorso il tempo indifferentemente a casa del padre o della madre, era stato stabilito un contributo per il mantenimento assai modesto, che doveva essere confermato per assenza di circostanze sopravvenute;
- che la LI , essendo prossima a completare gli studi universitari, CP_2 aveva lasciato l'appartamento a Trento ed era tornata a vivere stabilmente presso la madre sicché occorreva prevedere un contributo per il suo mantenimento pari a euro 600 oltre al 70% delle spese straordinarie;
- che la disponibilità economica del ricorrente era nettamente superiore a quella della resistente, avendo la uno stipendio netto mensile di CP_1 euro 2.450 circa e l' di euro 8.500/9.000; Pt_1
- che per l'acquisto dell'immobile ove attualmente risiede ella aveva dovuto chiedere un prestito alla madre per euro 40.000;
- che durante la vita matrimoniale ella aveva sacrificato la propria attività lavorativa per la cura della prole mentre il marito aveva potuto dedicarsi alla propria crescita professionale.
All'udienza del 10.11.2022 le parti comparivano personalmente avanti al
Presidente delegato, rendevano le dichiarazioni di cui al verbale e il
Giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si riservava.
Con ordinanza depositata in data 21.11.2022 il Presidente del. pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708 c.p.c. nell'interesse dei coniugi: “1. conferma allo stato le condizioni di separazione quanto al contributo di mantenimento come già disciplinato in favore della resistente e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
2. Per_1 dispone che il ricorrente versi alla resistente €. 300 mensili per il mantenimento della LI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente oltre il 70% delle spese straordinarie come da CP_2 protocollo del Tribunale di OV” e, nominatosi Giudice istruttore,
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disponeva il passaggio alla fase contenziosa con fissazione dell'udienza al
20.04.2023.
Successivamente parte ricorrente depositava, unitamente alla Pt_1 memoria integrativa, istanza di modifica dei provvedimenti provvisori e il
Giudice, ritenuto necessario instaurare il contraddittorio, confermava l'udienza già fissata anche per la trattazione dell'istanza di modifica. Con ordinanza depositata in data 26.04.2023 il Giudice revocava il contributo di mantenimento in favore della LI a far data da marzo 2023 per la CP_2 raggiunta indipendenza economica, confermava nel resto le disposizioni già assunte con l'ordinanza presidenziale depositata il 21.11.2022 e, rilevato che la parte ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio con successiva concessione dei termini ex art 183, co. 6, c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status, senza termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1076/2023 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e la causa veniva rimessa sul ruolo con concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 05.01.2024 il Giudice, esaminate le istanze istruttorie, ammetteva la prova testimoniale su alcuni dei capitoli formulati e ordinava a entrambe le parti di depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi/CUD nonché le buste paga/cedolini dei mesi da gennaio 2024 alla data di udienza. Rinviava per l'audizione dei testi all'udienza del
19.04.2024. Successivamente con ordinanza depositata in data 08.01.2024 il
Giudice, rilevato che parte ricorrente con le note scritte depositate il Pt_1
05.12.2023 aveva chiesto anche la modifica dei provvedimenti presidenziali fissava per la discussione dell'istanza l'udienza del 19.01.2024. Con ordinanza depositata in data 07.02.2024 il Giudice, rilevato, quanto alla posizione del figlio , che “pur venendo in considerazione un contratto Per_1 di lavoro del tipo a tempo determinato, e dunque una forma contrattuale astrattamente idonea a provare l'effettivo raggiungimento di indipendenza economica in capo alla prole”, “la esigua durata del rapporto di lavoro (4 mesi) e la qualifica generica (aiuto commesso)” non consentono “di ritenere che , con l'avvio di tale impiego, abbia ad oggi raggiunto Per_1
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un'autonomia tale per cui debba essere revocato l'obbligo di contribuzione paterna in suo favore”, rigettava l'istanza, confermando l'udienza già fissata al 19.04.2024 per assunzione dei testi.
A detta udienza il procuratore di parte resistente rappresentava che il teste era deceduto e, pertanto, rinunciava alla prova testimoniale e produceva ulteriore documentazione. Il procuratore di parte ricorrente si riportava agli atti e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, in subordine si riportava alle istanze istruttorie in atti. Il procuratore di parte ricorrente rinunciava alla richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori, facendo salva la domanda di restituzione e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il procuratore di parte resistente prendeva atto della rinuncia. Il Giudice ammetteva la produzione richiesta, trattandosi di documentazione sopravvenuta e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.06.2025.
Con note scritte depositate in data 18.06.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice con ordinanza depositata in data 19.06.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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1. L'assegno divorzile
Parte convenuta ha chiesto il riconoscimento di un assegno CP_1 divorzile pari a € 500,00 mensili, mentre parte attrice ha chiesto il Pt_1 rigetto della domanda.
Sul punto occorre ricordare che la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di quantificazione dell'assegno divorzile, oltre ad aver affermato la natura composita dell'assegno divorzile: assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativo-perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), ha stabilito per la quantificazione dello stesso che: “All'assegno divorzile in favore dell'ex
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coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.”.
Nella decisione n.11178/2019 del 15 marzo 2019 la Suprema Corte, riaffermando i principi espressi nella decisione delle Sezioni Unite ha precisato che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice “a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”
Occorre pertanto preliminarmente determinare la situazione economico reddituale delle parti per verificare se sussista la richiesta sperequazione.
, nato il [...], ha svolto durante la vita matrimoniale e Parte_1 successivamente, attività lavorativa dapprima come funzionario di banca e successivamente come dirigente presso varie società (
[...]
Experian Italia s.p.a. sino a maggio 2022, Controparte_3
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Cherry s.r.l. dall'1.1.2023, Information Lab da marzo 2023, In risalto s.r.l. da luglio 2024 e sino al 31.1.2025)
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti risultano i seguenti dati:
mod. 730/2017 per l'anno 2016 reddito imponibile euro 124.348,00 e reddito netto (reddito imponibile - imposta netta) euro 79.348 (doc. 32 di parte resistente)
mod. 730/2018 per l'anno 2017 reddito imponibile euro 140.805,00 e reddito netto (reddito imponibile - imposta netta) euro 89.017 (doc. 33 di parte resistente)
mod. 730/2019 per l'anno 2018 reddito imponibile euro 177.604,00 e reddito netto (reddito imponibile - imposta netta) euro 110.269 (doc. 4 del ricorrente)
mod. 730/2020 per l'anno 2019 reddito imponibile euro 181.640,00 e reddito netto (reddito imponibile - imposta netta) euro 112.446 (doc. 5 del ricorrente)
mod. 730/2021 per l'anno 2020 reddito imponibile euro 162.433,00 e reddito netto (reddito imponibile - imposta netta) euro 101.228 (doc. 6 del ricorrente)
mod. 730/2022 per l'anno 2021 reddito imponibile euro 166.340 e reddito netto (reddito imponibile - imposta netta) euro 103.429 (doc. 11 del ricorrente)
mod. 730/2023 per l'anno 2022 reddito imponibile euro 119.968 e reddito netto (reddito imponibile - imposta netta) euro 77.192 (doc. 29 del ricorrente)
UNICO 2024 per l'anno 2023 reddito imponibile euro 70.431,00 e reddito netto (reddito imponibile - imposta netta) euro 49.510 (doc. 32 del ricorrente)
Per l'anno 2024 ha prodotto le buste paga da gennaio ad agosto dalle quali risulta uno stipendio medio pari a euro 6.446 (doc. 33).
Ha prodotto documentazione attestante il mancato superamento del periodo di prova presso la soc. In Risalto s.r.l. (doc. 41-43) da cui risulta che in data
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31.1.2025 il rapporto è stato interrotto con riconoscimento in favore dell' di una somma di euro 11.000 lordi come incentivo all'esodo. Pt_1
Attualmente è pertanto privo di occupazione.
È proprietario della casa già coniugale che ha acquistato dalla moglie per la cifra di euro 320.000 (doc. 2 di parte ricorrente) e per la quale paga una rata di mutuo, da quanto risulta dall'ultimo dato aggiornato depositato (rata di mutuo luglio 2023, sub 26) pari a euro 1.813 (doc. 18-19)
La parte resistente è stata dipendente della soc. Controparte_1 [...]
e attualmente è dipendente della Controparte_3 Controparte_4
(società del gruppo . CP_3
Dalla documentazione dimessa risultano i seguenti dati: mod. 730/2017 per l'anno 2016 reddito imponibile euro 38.407,00 (doc. 32 di parte resistente) e reddito netto (reddito imponibile - imposta netta) euro
29.324; mod. 730/2018 per l'anno 2017 reddito imponibile euro 38.926,00 (doc. 33 di parte resistente) e reddito netto (reddito imponibile - imposta netta) euro
29.791;
Mod. 730/2019 per l'anno 2018 reddito imponibile euro 39.737,00 (doc. 34 della resistente) e reddito netto (reddito imponibile - imposta netta) euro
30.913;
CUD 2020 per l'anno 2019 reddito lordo da lavoro dipendente euro
41.037,48 (doc. 4 di parte resistente)
CUD 2021 per l'anno 2019 reddito lordo da lavoro dipendente euro
41.272,54 (doc. 3 di parte resistente)
CUD 2022 per l'anno 2021 reddito lordo da lavoro dipendente euro
41.162,91 (doc. 2 di parte resistente)
Mod. 730/2023 per l'anno 2022 reddito imponibile euro 49.082,00 (doc. 44 della resistente) e reddito netto (reddito imponibile - imposta netta) euro
36.027;
CUD 2024 per l'anno 2023 reddito lordo da lavoro dipendente euro
46.356,33 (doc. 46 di parte resistente)
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Per l'anno 2024 ha prodotto le buste paga (doc. 47) da cui risulta uno stipendio medio mensile pari a euro 2.544.
È proprietaria della casa di abitazione acquistata in data 1.2.2021, dopo la separazione, per la somma di euro 283.250 (doc. 19)
Tanto rilevato, emerge dalla disamina delle condizioni che, quanto al patrimonio, entrambi sono proprietari della casa di abitazione.
Quanto alle condizioni reddituali emerge come vi sia tra le parti una rilevante differenza di trattamento stipendiale e dunque di reddito da lavoro dipendente, essendo nel tempo accertati i maggiori redditi percepiti dall' . Pt_1
Alla luce di tali risultanze, rilevato che non sussiste la componente assistenziale dell'assegno divorzile avendo la convenuta redditi adeguati, accertata tuttavia la sussistenza dello squilibrio reddituale sopra indicato occorre verificare, richiamando i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di assegno divorzile se tale squilibrio sia frutto di scelte operate concordemente dalle parti nel corso del matrimonio, e se pertanto, in ragione della componente perequativa dell'assegno divorzile, possa essere accolta la domanda della resistente.
Le parti hanno contratto matrimonio nel 1997, allorquando la parte ricorrente (diplomato) aveva 29 anni e la resistente (laureata) 33, il matrimonio ha avuto una durata di 23 anni e dall'unione sono nati i figli
(il 13.11.1998) e (il 16.4.2001). CP_2 Per_1
All'epoca del matrimonio entrambe le parti già lavoravano.
Durante la vita matrimoniale il ricorrente, a partire dal 2001 e sino al 2007, ha lavorato a Roma come Key account per la Mastercard;
nel 2007 egli veniva assunto presso la multinazionale Experian divenendo direttore commerciale nel 2007, Senior Sale director nel 2008 e successivamente director. Controparte_5
Il dato, riportato a pag. 11-12 della comparsa di parte non è stato CP_1 contestato.
11 12
Durante la vita matrimoniale la resistente ha sempre mantenuto il proprio ruolo lavorativo nella società e da ultimo in una società ad essa CP_3 collegata (la . CP_4
Dall'estratto INPS depositato sub 26 risulta che ella, per un periodo di 8 anni, dal 1998 al 2006 (iniziato sostanzialmente con la nascita della LI
e coinciso con il primo periodo di vita dei figli) ha svolto attività CP_2 part time.
Dagli elementi emersi si desume una organizzazione della vita familiare, necessariamente condivisa tra i coniugi stante la lunghezza del matrimonio, che vedeva il marito maggiormente impegnato sul fronte lavorativo, e la moglie, nel periodo coincidente con la nascita dei figli, maggiormente dedita alla cura della prole.
A fronte di queste scelte familiari, l'odierna ricorrente ha compiuto rinunce lavorative, accettando di svolgere attività lavorativa part-time, e ciò in concomitanza con il periodo di maggiore sviluppo e consolidamento del ruolo lavorativo del marito che negli stessi anni sviluppava la propria carriera giungendo al ruolo di direttore commerciale .
Questa organizzazione di vita , tenuto anche conto del momento nella quale
è stata attuata, ha consentito al marito di sviluppare la propria carriera sino a raggiungere il ruolo di dirigente, mentre la moglie (seppure in possesso di titolo di laurea) ha sostanzialmente mantenuto invariata la propria posizione.
Proprio la componente perequativa dell'assegno divorzile impone di considerare gli effetti che le scelte condivise tra i coniugi hanno prodotto anche all'attualità, essendo un dato di realtà la percezione da parte del ricorrente di maggiori redditi -nel corso degli anni- rispetto alla resistente.
Il ricorrente oppone sul punto, in primo luogo, il fatto di essere attualmente
(e con decorrenza da gennaio 2025) privo di attività lavorativa e di essere dunque ora la parte economicamente debole.
L'argomentazione non può essere condivisa.
Va infatti rilevato come il giudizio sulla differenza reddituale non possa essere parametrato agli ultimi mesi (nei quali -in maniera transitoria- parte
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attrice è priva di contratto di lavoro), ma vada rapportato ad una analisi condotta lungo il corso degli anni.
È inoltre indubbio che il profilo professionale del ricorrente Pt_1
(dirigente) sia più elevato rispetto a quello della resistente (impiegata), avendo egli sempre rivestito ruoli dirigenziali presso le varie società per le quali ha prestato attività lavorativa, e che l' abbia negli anni Pt_1 beneficiato economicamente di tale situazione di vantaggio.
Va, infine, rilevato come dalla cessazione del rapporto di lavoro con la soc.
Experian, l' , in ragione del suo elevato profilo professionale, abbia Pt_1 lavorato presso diverse realtà e sempre con ruoli di primario rilievo e come l'attuale mancanza di impiego debba intendersi come situazione del tutto transitoria (lo stesso all'udienza di comparizione del 10.11.2022, Pt_1 con riguardo a un precedente momento di disoccupazione, riferiva: “sto tentando di trovare un nuovo impiego, ma al momento non ho trovato nulla.
Al momento so per esperienza che la ricollocazione nel mondo del lavoro ha come tempistica un orizzonte di 2 anni”)
L'attore oppone poi alla pretesa della convenuta il fatto che le parti abbiano già attuato un riequilibrio delle condizioni economiche al momento della separazione con l'acquisto da parte del marito della quota della casa coniugale della moglie per il prezzo di €. 320.000.
Anche tale rilievo non può essere accolto al fine di elidere il diritto della parte convenuta all'assegno divorzile.
Infatti, gli accordi raggiunti in sede di separazione hanno dato soluzione alla questione della comproprietà della casa coniugale, che l' ha deciso Pt_1 di acquistare. Tuttavia da tale fatto non discende il riconoscimento alla di somme diverse da quelle connaturate al fatto che ella fosse CP_1 proprietaria per la quota di ½ della casa coniugale e avesse dunque diritto a percepire metà del valore della stessa, situazione ben diversa dalla questione della debenza o meno di assegno divorzile trattato in questo procedimento. .
Alla luce dunque delle risultanze processuali, considerata la lunga durata del matrimonio, pari ad oltre 20 anni, calcolata dalla data di celebrazione (1997) alla data della separazione (2020), valutata la partecipazione della resistente
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alla formazione del reddito del ricorrente con l'apporto prestato nella vita matrimoniale mediante la rinuncia lavorativa nell'arco temporale predetto, considerata tuttavia la disponibilità di redditi e beni patrimoniali, il Collegio stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile in € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ST .
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, rimanendo fermi per il periodo pregressi i provvedimenti provvisori (che disciplinavano la determinazione dell'assegno di mantenimento).
2. Contributo di mantenimento per la prole.
Nel corso dello svolgimento del giudizio la LI maggiore della coppia,
, si è laureata ed è andata a vivere per proprio conto, raggiungendo CP_2
l'indipendenza economica, sicché alcun contributo è più dovuto per il di lei mantenimento. Quanto al momento della decorrenza della revoca del contributo va confermata l'ordinanza già resa in data 26.4.2023 laddove viene indicata la revoca a far data da marzo 2023 (essendosi la LI trasferita altrove nel corso del mese di febbraio 2023).
Quanto al figlio , parte ricorrente ha chiesto la revoca del contributo Per_1 per avere anch'egli raggiunto l'indipendenza economica, mentre parte resistente ha chiesto la conferma del contributo pari a euro 300 oltre la 70% delle spese straordinarie.
Sul punto occorre richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di figli maggiorenni secondo cui “il diritto del figlio (al contributo;
ndr) si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata,
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avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società'" (Cass. civ., sent. 5088/2018)
Nel caso di specie il figlio della coppia, , ha oggi 24 anni e ha da Per_1 tempo interrotto gli studi.
Negli anni 2021-2022 ha svolto attività lavorativa presso il Golf Club
EC con reddito lordo di euro 10.000 (doc. 13 di parte ricorrente)
A marzo del 2023 è stato assunto con progetto formativo presso la Trops spa con qualifica di tirocinante e mansioni di commesso e indennità mensile di euro 600 (doc. 28 della resistente)
A settembre del 2023 (doc. 30 di parte ricorrente) è stato assunto con contratto a tempo determinato part-time dalla Trops spa e mansioni di aiuto commesso. A marzo 2025 il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato.
L'inserimento del figlio nel mondo del lavoro è dunque da ritenersi ormai definitivo e pertanto il contributo già disposto in suo favore deve essere revocato a far data dal conseguimento della stabilizzazione del rapporto di lavoro e dunque dal mese di aprile 2025.
3. spese di lite. in ragione della natura della controversia e dell'andamento dell'istruttoria le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di OV, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1.pone a carico di l'obbligo di versare a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile, la somma di euro 400,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici
Istat, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
2. revoca il contributo di mantenimento in favore della LI Controparte_6 con decorrenza da marzo 2023
3. revoca il contributo di mantenimento in favore del figlio Persona_2 con decorrenza da aprile 2025.
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4. compensa le spese di lite.
Così deciso in OV, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
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