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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/12/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3484/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
NA AL e ( ), con Controparte_1 C.F._2
elezione di domicilio in VIA DEL RASTRELLO 45 30026 PORTOGRUARO,
presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_2 C.F._3
NA AL e ( ), con Controparte_1 C.F._2
elezione di domicilio in VIA DEL RASTRELLO 45 30026 PORTOGRUARO,
presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Concordia
Sagittaria (VE), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 12, parte 2, serie A, anno 2003;
separati con sentenza n. 51/2025, pubblicata il 10/02/2025 (passata in giudicato
1 il 10/02/2025);
con i seguenti figli:
- , nata a [...] [...] Persona_1
- , nata a [...] al Tagliamento 12/08/2012 Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data Parte_1 CP_2
07.06.2003 a Concordia Sagittaria (VE), trascritto nei registri dello Stato Civile
del predetto Comune di Concordia Sagittaria (VE) al n. 12 p. 2 s. A anno 2003;
alle seguenti condizioni, dai medesimi concordate: 1) le figlie minori e Per_1
Giulia sono affidate congiuntamente ai genitori;
avranno residenza anagrafica presso la madre;
staranno con la madre e con il padre a settimane alterne,
considerando quale giorno di passaggio il giovedì; il genitore, nella settimana in cui non avrà con sé le figlie, potrà comunque vederle e stare con loro;
l'alternanza settimanale sarà osservata, per quanto possibile, anche durante le vacanze natalizie e pasquali (con riguardo alle vacanze pasquali, di durata solitamente inferiore alla settimana, i genitori terranno conto delle altre festività
annuali e di come le stesse si andranno a collocare nelle settimane di rispettiva spettanza, raggiungendo un accordo al riguardo), avendo comunque cura che le figlie, ad anni alterni, stiano con un genitore e poi con l'altro il giorno di
Natale e di Pasqua;
durante l'estate, le figlie potranno stare con la madre e con il padre anche per 15 giorni consecutivi;
i genitori si impegnano comunque ad una massima collaborazione, dichiarando la propria disponibilità ad eventuali cambi del suddetto programma, anche e soprattutto in ragione di impegni e necessità delle figlie. Il padre verserà mensilmente alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie, l'importo di Euro 500,00
(cinquecentocinquanta/00: e quindi Euro 250 per ciascuna figlia;
se già
rivalutato, nella somma rivalutata), con rivalutazione ISTAT annuale (se
2 variazione in aumento), in via anticipata, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie per le figlie, come da Protocollo del Tribunale di
Pordenone, ben noto alle parti, saranno ripartite tra i genitori al 50%; i genitori osserveranno quanto disposto dal citato Protocollo anche in ordine al preventivo accordo e ai rimborsi. L'assegno unico universale per le figlie e/o trattamenti e/o contribuzioni equivalenti saranno percepiti integralmente dalla madre. Le spese occorse per le figlie saranno portate in detrazione fiscale per l'intero importo dalla madre, anche se spese sostenute dai genitori al 50%. I
signori e sono autorizzati a recarsi all'estero con le Parte_1 CP_2
figlie minori e possono quindi richiedere per le predette ogni documento eventualmente necessario all'espatrio. 2) la casa sita a Concordia Sagittaria (VE)
in via Aquileia n. 732, di proprietà della madre del signor , CP_2
continuerà ad essere abitata dal predetto, col mobilio che la correda, per intese direttamente intercorse tra lui e la proprietaria, a cui la signora Parte_1
nulla oppone;
la signora si è trasferita nell'appartamento di Parte_1
proprietà del signor a Concordia Sagittaria in via Gabriela n. 12 (e CP_2
ivi la stessa e le figlie hanno trasferito la residenza), appartamento che il signor concede in godimento alla signora a titolo CP_2 Parte_1
assolutamente gratuito e almeno sino a quando entrambe le figlie, divenute maggiorenni, risulteranno completamente autosufficienti dai genitori e trasferiranno altrove la loro residenza;
3) nulla è dovuto tra la signora Pt_1
e il signor essendo i predetti economicamente
[...] CP_2
autosufficienti, ed essendo comunque già stata definita tra gli stessi ogni questione di natura economica. 4) nulla sulle spese.”
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno
3 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Concordia Sagittaria (VE), in data 07/06/2003.
[...] CP_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Concordia Sagittaria (VE),
di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto 12, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla sulle spese;
Così deciso in Pordenone, in data 12/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
4
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3484/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
NA AL e ( ), con Controparte_1 C.F._2
elezione di domicilio in VIA DEL RASTRELLO 45 30026 PORTOGRUARO,
presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_2 C.F._3
NA AL e ( ), con Controparte_1 C.F._2
elezione di domicilio in VIA DEL RASTRELLO 45 30026 PORTOGRUARO,
presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Concordia
Sagittaria (VE), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 12, parte 2, serie A, anno 2003;
separati con sentenza n. 51/2025, pubblicata il 10/02/2025 (passata in giudicato
1 il 10/02/2025);
con i seguenti figli:
- , nata a [...] [...] Persona_1
- , nata a [...] al Tagliamento 12/08/2012 Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data Parte_1 CP_2
07.06.2003 a Concordia Sagittaria (VE), trascritto nei registri dello Stato Civile
del predetto Comune di Concordia Sagittaria (VE) al n. 12 p. 2 s. A anno 2003;
alle seguenti condizioni, dai medesimi concordate: 1) le figlie minori e Per_1
Giulia sono affidate congiuntamente ai genitori;
avranno residenza anagrafica presso la madre;
staranno con la madre e con il padre a settimane alterne,
considerando quale giorno di passaggio il giovedì; il genitore, nella settimana in cui non avrà con sé le figlie, potrà comunque vederle e stare con loro;
l'alternanza settimanale sarà osservata, per quanto possibile, anche durante le vacanze natalizie e pasquali (con riguardo alle vacanze pasquali, di durata solitamente inferiore alla settimana, i genitori terranno conto delle altre festività
annuali e di come le stesse si andranno a collocare nelle settimane di rispettiva spettanza, raggiungendo un accordo al riguardo), avendo comunque cura che le figlie, ad anni alterni, stiano con un genitore e poi con l'altro il giorno di
Natale e di Pasqua;
durante l'estate, le figlie potranno stare con la madre e con il padre anche per 15 giorni consecutivi;
i genitori si impegnano comunque ad una massima collaborazione, dichiarando la propria disponibilità ad eventuali cambi del suddetto programma, anche e soprattutto in ragione di impegni e necessità delle figlie. Il padre verserà mensilmente alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie, l'importo di Euro 500,00
(cinquecentocinquanta/00: e quindi Euro 250 per ciascuna figlia;
se già
rivalutato, nella somma rivalutata), con rivalutazione ISTAT annuale (se
2 variazione in aumento), in via anticipata, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie per le figlie, come da Protocollo del Tribunale di
Pordenone, ben noto alle parti, saranno ripartite tra i genitori al 50%; i genitori osserveranno quanto disposto dal citato Protocollo anche in ordine al preventivo accordo e ai rimborsi. L'assegno unico universale per le figlie e/o trattamenti e/o contribuzioni equivalenti saranno percepiti integralmente dalla madre. Le spese occorse per le figlie saranno portate in detrazione fiscale per l'intero importo dalla madre, anche se spese sostenute dai genitori al 50%. I
signori e sono autorizzati a recarsi all'estero con le Parte_1 CP_2
figlie minori e possono quindi richiedere per le predette ogni documento eventualmente necessario all'espatrio. 2) la casa sita a Concordia Sagittaria (VE)
in via Aquileia n. 732, di proprietà della madre del signor , CP_2
continuerà ad essere abitata dal predetto, col mobilio che la correda, per intese direttamente intercorse tra lui e la proprietaria, a cui la signora Parte_1
nulla oppone;
la signora si è trasferita nell'appartamento di Parte_1
proprietà del signor a Concordia Sagittaria in via Gabriela n. 12 (e CP_2
ivi la stessa e le figlie hanno trasferito la residenza), appartamento che il signor concede in godimento alla signora a titolo CP_2 Parte_1
assolutamente gratuito e almeno sino a quando entrambe le figlie, divenute maggiorenni, risulteranno completamente autosufficienti dai genitori e trasferiranno altrove la loro residenza;
3) nulla è dovuto tra la signora Pt_1
e il signor essendo i predetti economicamente
[...] CP_2
autosufficienti, ed essendo comunque già stata definita tra gli stessi ogni questione di natura economica. 4) nulla sulle spese.”
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno
3 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Concordia Sagittaria (VE), in data 07/06/2003.
[...] CP_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Concordia Sagittaria (VE),
di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto 12, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla sulle spese;
Così deciso in Pordenone, in data 12/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
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