Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4498/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4498/2024 R.G. promossa da:
), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Liverani Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), C. So Garibaldi N. 85, in virtù di procura allegata al ricorso
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Peruzzi presso il CP_1 C.F._2
cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Forlimpopoli (FC), Via Giardino n. 33, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, in modo condiviso, con collocazione abitativa Per_1 presso la madre e con residenza presso l'abitazione materna. Parte_1
2) Le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, alla educazione e alla salute della minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. I genitori saranno individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza della minore presso di loro. pagina 1 di 6
di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale secondo quanto stabilito dall' artt. 337 ter Codice Civile.
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori.
4) I genitori si impegnano con armonia tra loro ad ascoltare le esigenze della minore e ad affievolire eventuali motivi di contrasto e di comunicare tra loro in modo aperto e cooperativo, oltre che di scambiarsi informazioni circa gli impegni, le necessità, o le questioni riguardanti la figlia . Per_1
5) Il sig. verserà ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento della figlia la somma CP_1 Per_1 di € 300,00 (trecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alla madre
[...]
sulla sua posta pay, il cui iban è già in possesso del sig. fino al mese di ottobre 2024, Parte_1 CP_1
mentre dal mese di novembre 2024 detto assegno verrà versato dal sig. nel conto corrente CP_1 intestato alla sig.ra acceso presso l'istituto di credito di cui gli fornirà l'iban, e tale Parte_1 CP_2
assegno sarà soggetto, come per legge, alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e verrà versato sino all'autosufficienza economica della figlia.
6) Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno e verranno corrisposte dietro presentazione di fattura, ricevuta, o idonea documentazione probatoria secondo le indicazioni previste dal Protocollo,
Anche le spese straordinarie da novembre 2024 verranno bonificate nel conto corrente della Parte_1
acceso presso la banca CP_2
Di seguito si riportano integralmente le spese straordinarie, nella finalità di determinare una regolamentazione tra i genitori.
I) S pese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) :
a visite specialistiche per trattamenti sanitario (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b cure dentistiche /specialistiche entro i € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
II) Spese mediche (da documentare che richiedono il preventivo accordo):
a) cure dentistiche oltre 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali pagina 2 di 6 III) spese scolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo :
a) tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per istruzione di primo e secondo grado;
b) tasse e oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno);
g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
IV) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo :
a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e) baby-sitter (se necessaria per la cura del minore);
f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private;
V) spese ludico/sportive/ricreative:
a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori e comunque un'attività che non comporti una spesa superiore a €
100,00 l'anno;
b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione dei figli. Per il pagamento delle spese straordinarie, i genitori si impegnano a presentare entro la fine di ogni mese, i documenti, al fine di ottenere i rimborsi entro il giorno 10 del mese successivo, con possibilità di compensare gli importi rispettivamente dovuti. Con riferimento alle spese pagina 3 di 6 straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare entro cinque giorni, sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso. In difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
7) L'assegno unico e universale per la figlia a carico, erogato dall' continuerà ad essere percepito CP_3 integralmente dalla madre che lo riceverà d'ora in avanti nella propria posta pay.
8) I genitori danno atto di aver aperto alcuni anni fa un libretto presso la Coop a favore della figlia e pattuiscono che su questo libretto ogni genitore potrà conferire somme ulteriori spontaneamente o confluiranno i regali indirizzati alla minore.
9) I genitori danno atto di aver conferito il proprio assenso a far inziare alla figlia minore un percorso psicologico e di averlo iniziato recentemente, presso l'Ausl. In codesto percorso verranno coinvolti anche loro.
10) Per le visite del padre alla figlia, la figlia vi starà quando vorrà, compatibilmente con i propri Per_1
impegni e con gli impegni del padre, ma almeno una volta alla settimana (il giorno settimanale di visita deve cadere nel week end, o sabato o domenica) per poi aumentare gradualmente in base ai risultati sperati del percorso psicologico. Sarò lo psicologo ad aiutare poi a calendarizzare gli incontri fra padre e figlia nonché ad aiutare la minore a relazionarsi con eventuali nuovi compagni dei genitori, ovviamente quando la minore sarà pronta.
Se la sig.ra trascorrerà dei week end fuori Faenza, la figlia sarà libera di decidere se Parte_1 Per_1
andare con la madre o stare con il padre o con la nonna paterna, avvertendoli entro il giovedì prima.
Se la sig.ra avesse necessità di assentarsi per eventi improvvisi ed urgenti, la figlia minore Parte_1
starà con il padre o con la nonna paterna. Per_1
10) La figlia minore trascorrerà i giorni festivi alternativamente con ciascun genitore e durante il periodo estivo la permanenza con ciascun genitore verrà valutata a seguito del percorso psicologico.
11) Le parti reciprocamente si concedono l'autorizzazione al rilascio, o al rinnovo del passaporto, o documento equipollente, valido per l'espatrio e al rilascio o al rinnovo del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio della figlia minore che per motivi turistici si potrà recare all'estero con ciascun genitore.
12) Le parti danno atto di aver già definito ogni altro rapporto patrimoniale tra loro nonché in relazione ai beni immobili e mobili comuni e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra (doc. 5).
Si da atto che il conto corrente cointestato, acceso presso l'istituto di credito Credit Agricole è stato chiuso mentre il conto corrente cointestato acceso presso l'istituto di credito verrà chiuso, appena CP_2 possibile, al più tardi con l'estinzione del mutuo, di cui è stata chiesta la sospensione in vista della vendita della casa familiare.
pagina 4 di 6 13) Con riferimento alle spese condominiali della casa familiare, le parti s'impegnano a corrispondere le rispettive quote maturate e maturande fino alla data di vendita della casa. Si da atto che le parti hanno chiesto all'amministratore condominiale di calcolare le rispettive quote e di fargliele pervenire e l'amministratore ha provveduto (doc. 6).
14) Le spese vive e le spese legali relative alla presente procedura sono compensate fra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 legge professionale.
Si allega il seguente piano genitoriale:
La figlia minore questo settembre deve iniziare il primo anno del liceo artistico Parte_2 Pt_3
Pe in Forlì, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. si recherà con il treno da Faenza a Forlì
e poi in autobus dalla stazione alla scuola.
La figlia sta valutando se iniziare un'attività sportiva, è orientata per judo. Per_1
La figlia frequenta la nonna paterna qualche volta nei giorni infrasettimanali e qualche volta nei Per_1
week end quando la madre si reca a Reggio Emilia a trovare il nonno materno. Talvolta va con la madre a trovare il nonno materno.
Quando la minore non vuole accompagnare la madre dal nonno materno, si trattiene con il padre e/o con la nonna paterna”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/10/2024 e hanno Parte_1 CP_1
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 20/12/2024 la causa
è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti non si appalesano in contrasto con gl'interessi della figlia minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, assegnazione della casa familiare, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della pagina 5 di 6 regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4498/2024 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, assegnazione della casa familiare, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 15/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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