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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati
Andrea Natale, Presidente relatore
Monica Mastrandrea, giudice
Alessia Santamaria, giudice nella causa n. 4314 / 2025 promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
C.F. nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. ELMAZI ESMERALDA
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
«Nel merito: Annullare i decreti Prot. 2248/2024 e Prot. 2240/2024, di rigetto delle istanze di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, emessi dal Questore di Torino in data 19.12.2024 e notificati ai coniugi il 14.01.2025 e relativi ordini di allontanamento Pt_1 per essere stati pronunciati in violazione di legge e, conseguentemente, ordinare allo stesso
Questore della Provincia di Torino il rilascio di detto titolo ex artt. 29 e 30 TUI;
In via subordinata: Nel denegato caso in cui il Giudice ritenga di non ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex artt. 29 e 30 TUI, si insta affinché venga
1 ordinato il rilascio ai ricorrenti di un permesso di soggiorno per motivi familiari in ragione dei motivi indicati nel paragrafo II del presente atto;
In via di ulteriore subordine: Ordinarsi il rilascio del titolo di soggiorno ritenuto più opportuno in relazione ai fatti dedotti nel presente ricorso;
In ogni caso: Condannare i resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, in favore dello scrivente legale antistatario»
ha così concluso: Controparte_2
«rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge »
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28/02/2025, e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato il provvedimento del Questore, del Questore di Torino in data 19.12.2024 con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
in via di subordine, parte ricorrente ha chiesto il rilascio di altro titolo di soggiorno, eventualmente anche un permesso di soggiorno per protezione speciale (ragione per cui il procedimento è stato deciso dal Collegio).
Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il , concludendo per il rigetto dell'impugnazione, Controparte_2 con vittoria delle spese.
2. I ricorrenti hanno richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con i due figli, cittadini albanesi regolarmente soggiornanti in Italia.
3. Con i due provvedimenti qui impugnati, la PA ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, in ragione di alcune carenze documentali;
più in particolare, è stato censurato il fatto che « l'istanza è risultata carente della seguente documentazione: - Documentazione che attesti l'assenza di altri figli nel paese di origine o di provenienza rilasciata dalle autorità competenti nel Paese di origine o provenienza (stato di famiglia storico); in caso di presenza di altri figli nel paese di origine, documentazione circa l'impossibilità da parte degli stessi di provvedere al mantenimento dei genitori per documentati gravi motivi di salute;
tale documentazione deve sempre essere tradotta e legalizzata dalle competenti Autorità consolari
2 Italiane ed essere rilasciata da non più di 3 mesi;
- Copia integrale del passaporto in corso di validità;...omissis…..ad integrazione della suindicata comunicazione (leggasi 10 bis), il richiedente ha depositato un certificato di famiglia dal quale non si evince chiaramente la composizione del nucleo familiare e i relativi legami di parentela, né dove si trovino gli eventuali figli».
4. In allegato al ricorso, la Difesa di parte ricorrente ha offerto prove documentali (di cui si dirà).
5. Nel costituirsi in giudizio, la PA ha insistito per il rigetto della domanda, in ragione del fatto che – pur prodotte le copie del passaporto – lo stato di famiglia prodotto dai ricorrenti non darebbe ancora modo di comprendere l'esatta composizione del nucleo familiare, essendo necessario – secondo la tesi della PA – produrre il certificato storico di famiglia, debitamente legalizzato e tradotto.
6. I ricorrenti domandano il rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con i due figli (nato il [...]) e (nato il Persona_1 Persona_2
09.05.2003).
6.1. Il fatto che e siano figli dei due ricorrenti – tra loro Persona_1 Persona_2 coniugati – è circostanza non contestata dalla PA resistente;
si tratta comunque di circostanza documentata dallo stato di famiglia (doc. 3) e dagli atti di nascita dei due giovani (doc. 6-7), sui quali sono indicate le generalità dei ricorrenti come genitori.
È dunque provato che i ricorrenti siano genitori di e Persona_1 Persona_2
e sono – ciascuno – titolare di un permesso di Persona_1 Persona_2 soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (doc. 12-13).
6.2. Non è in contestazione – da parte dell'amministrazione – la sussistenza dei requisiti relativi all'alloggio e al reddito previsti dall'art. 29, co. 3, d. lgs. n. 286 del 1998 (aspetto non contestato né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria;
sicché si deve desumere la sussistenza di tali requisiti).
Né è in contestazione il fatto che i due ricorrenti debbano essere considerati familiari a carico dei due cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ai quali intendono ricongiungersi
3 (aspetto non contestato né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria;
sicché si deve desumere la sussistenza di tale requisito).
6.3. In sede amministrativa è stata contestata la tempestività della domanda rispetto al momento dell'ingresso in Italia. Tuttavia, in sede giudiziaria, parte ricorrente ha prodotto copia integrale dei passaporti dei due ricorrenti e la stessa PA resistente non ha insistito su tale aspetto, ritenendo regolare e tempestiva la formulazione dell'istanza rispetto al momento e alle ragioni dell'ingresso in Italia.
6.4. La ragione fondante il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari
è dunque legata unicamente al fatto che – secondo la PA resistente – non è provato il fatto che, in patria, i ricorrenti NON abbiano altri figli i Albania che possano eventualmente provvedere alle loro esigenze (ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 29, co. 1, lett.d), d. lgs. n.
286 del 1998).
6.5. Al riguardo, parte resistente ritiene che lo stato di famiglia prodotto dai ricorrenti non offra risposte sul punto [si legge nel provvedimento reiettivo relativo a che il Parte_3 ricorrente ha prodotto un «certificato di famiglia dal quale non si evince chiaramente la composizione del nucleo familiare e i relativi legami di parentela, né dove si trovino gli eventuali figli».
6.6. Si tratta del documento n. 3 prodotto da parte ricorrente (con le necessarie apostille e traduzioni). Su esso sono annotate tutte le persone che compongono il nucleo familiare che vede, come capostipite, il sig. padre del ricorrente Parte_4 Parte_2
Sullo stesso certificato sono annotate le generalità della moglie del sig. (la Parte_4 sig.ra , quelle dei tre figli (il ricorrente e gli altri due figli, Persona_3 Parte_2
Per_ e , delle loro rispettive mogli (l'odierna ricorrente e la sig.ra Per_4 Parte_1
e quelle dei nipoti del capostipite (i due figli degli odierni ricorrenti Parte_5
e e gli altri nipoti e . Secondo Persona_1 Persona_2 Persona_6 Persona_7
l'amministrazione resistente, posto che questi ultimi sono indicati come meri “nipoti” del capostipite, non si comprende se essi non possano essere eventualmente figli degli odierni ricorrenti. Ove così fosse, verrebbe meno la dimostrazione del presupposto codificato dall'art. 29, co. 1, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998 (ossia l'assenza di altri figli nel Paese di origine).
4 6.7. Il dubbio formulato dalla PA resistente è superato dalle produzioni effettuate in sede giudiziaria dalle parti ricorrenti. Queste hanno infatti prodotto i certificati di nascita di Per_6
e e, da essi, risulta che i due sono figli non dei ricorrenti, ma di
[...] Persona_7 Per_8
(cfr. doc. 8-11).
[...]
6.8. È dunque dimostrato che i due ricorrenti non sono genitori degli altri familiari indicati nello stato di famiglia prodotto. Da ciò discende che è positivamente dimostrata la sussistenza del presupposto (negativo) codificato dall'art. 29, co. 1, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998 (ossia l'assenza di altri figli nel Paese di origine).
6.9. Essendo non contestata la sussistenza di tutti gli altri presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, ne discende l'accoglimento della domanda.
7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, posto che l'accoglimento del ricorso è legato al fatto che, nel presente giudizio, sono stati prodotti documenti che non erano stati prodotti nella procedura amministrativa (per esempio: la copia integrale dei passaporti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: accerta il diritto di e al rilascio del Permesso di Parte_1 Parte_2
Soggiorno per ricongiungimento familiare e trasmette gli atti al Questore della Provincia di
Torino per quanto di competenza.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 19.6.2025
Il Presidente est.
Andrea Natale
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati
Andrea Natale, Presidente relatore
Monica Mastrandrea, giudice
Alessia Santamaria, giudice nella causa n. 4314 / 2025 promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
C.F. nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. ELMAZI ESMERALDA
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
«Nel merito: Annullare i decreti Prot. 2248/2024 e Prot. 2240/2024, di rigetto delle istanze di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, emessi dal Questore di Torino in data 19.12.2024 e notificati ai coniugi il 14.01.2025 e relativi ordini di allontanamento Pt_1 per essere stati pronunciati in violazione di legge e, conseguentemente, ordinare allo stesso
Questore della Provincia di Torino il rilascio di detto titolo ex artt. 29 e 30 TUI;
In via subordinata: Nel denegato caso in cui il Giudice ritenga di non ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex artt. 29 e 30 TUI, si insta affinché venga
1 ordinato il rilascio ai ricorrenti di un permesso di soggiorno per motivi familiari in ragione dei motivi indicati nel paragrafo II del presente atto;
In via di ulteriore subordine: Ordinarsi il rilascio del titolo di soggiorno ritenuto più opportuno in relazione ai fatti dedotti nel presente ricorso;
In ogni caso: Condannare i resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, in favore dello scrivente legale antistatario»
ha così concluso: Controparte_2
«rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge »
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28/02/2025, e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato il provvedimento del Questore, del Questore di Torino in data 19.12.2024 con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
in via di subordine, parte ricorrente ha chiesto il rilascio di altro titolo di soggiorno, eventualmente anche un permesso di soggiorno per protezione speciale (ragione per cui il procedimento è stato deciso dal Collegio).
Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il , concludendo per il rigetto dell'impugnazione, Controparte_2 con vittoria delle spese.
2. I ricorrenti hanno richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con i due figli, cittadini albanesi regolarmente soggiornanti in Italia.
3. Con i due provvedimenti qui impugnati, la PA ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, in ragione di alcune carenze documentali;
più in particolare, è stato censurato il fatto che « l'istanza è risultata carente della seguente documentazione: - Documentazione che attesti l'assenza di altri figli nel paese di origine o di provenienza rilasciata dalle autorità competenti nel Paese di origine o provenienza (stato di famiglia storico); in caso di presenza di altri figli nel paese di origine, documentazione circa l'impossibilità da parte degli stessi di provvedere al mantenimento dei genitori per documentati gravi motivi di salute;
tale documentazione deve sempre essere tradotta e legalizzata dalle competenti Autorità consolari
2 Italiane ed essere rilasciata da non più di 3 mesi;
- Copia integrale del passaporto in corso di validità;...omissis…..ad integrazione della suindicata comunicazione (leggasi 10 bis), il richiedente ha depositato un certificato di famiglia dal quale non si evince chiaramente la composizione del nucleo familiare e i relativi legami di parentela, né dove si trovino gli eventuali figli».
4. In allegato al ricorso, la Difesa di parte ricorrente ha offerto prove documentali (di cui si dirà).
5. Nel costituirsi in giudizio, la PA ha insistito per il rigetto della domanda, in ragione del fatto che – pur prodotte le copie del passaporto – lo stato di famiglia prodotto dai ricorrenti non darebbe ancora modo di comprendere l'esatta composizione del nucleo familiare, essendo necessario – secondo la tesi della PA – produrre il certificato storico di famiglia, debitamente legalizzato e tradotto.
6. I ricorrenti domandano il rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con i due figli (nato il [...]) e (nato il Persona_1 Persona_2
09.05.2003).
6.1. Il fatto che e siano figli dei due ricorrenti – tra loro Persona_1 Persona_2 coniugati – è circostanza non contestata dalla PA resistente;
si tratta comunque di circostanza documentata dallo stato di famiglia (doc. 3) e dagli atti di nascita dei due giovani (doc. 6-7), sui quali sono indicate le generalità dei ricorrenti come genitori.
È dunque provato che i ricorrenti siano genitori di e Persona_1 Persona_2
e sono – ciascuno – titolare di un permesso di Persona_1 Persona_2 soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (doc. 12-13).
6.2. Non è in contestazione – da parte dell'amministrazione – la sussistenza dei requisiti relativi all'alloggio e al reddito previsti dall'art. 29, co. 3, d. lgs. n. 286 del 1998 (aspetto non contestato né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria;
sicché si deve desumere la sussistenza di tali requisiti).
Né è in contestazione il fatto che i due ricorrenti debbano essere considerati familiari a carico dei due cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ai quali intendono ricongiungersi
3 (aspetto non contestato né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria;
sicché si deve desumere la sussistenza di tale requisito).
6.3. In sede amministrativa è stata contestata la tempestività della domanda rispetto al momento dell'ingresso in Italia. Tuttavia, in sede giudiziaria, parte ricorrente ha prodotto copia integrale dei passaporti dei due ricorrenti e la stessa PA resistente non ha insistito su tale aspetto, ritenendo regolare e tempestiva la formulazione dell'istanza rispetto al momento e alle ragioni dell'ingresso in Italia.
6.4. La ragione fondante il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari
è dunque legata unicamente al fatto che – secondo la PA resistente – non è provato il fatto che, in patria, i ricorrenti NON abbiano altri figli i Albania che possano eventualmente provvedere alle loro esigenze (ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 29, co. 1, lett.d), d. lgs. n.
286 del 1998).
6.5. Al riguardo, parte resistente ritiene che lo stato di famiglia prodotto dai ricorrenti non offra risposte sul punto [si legge nel provvedimento reiettivo relativo a che il Parte_3 ricorrente ha prodotto un «certificato di famiglia dal quale non si evince chiaramente la composizione del nucleo familiare e i relativi legami di parentela, né dove si trovino gli eventuali figli».
6.6. Si tratta del documento n. 3 prodotto da parte ricorrente (con le necessarie apostille e traduzioni). Su esso sono annotate tutte le persone che compongono il nucleo familiare che vede, come capostipite, il sig. padre del ricorrente Parte_4 Parte_2
Sullo stesso certificato sono annotate le generalità della moglie del sig. (la Parte_4 sig.ra , quelle dei tre figli (il ricorrente e gli altri due figli, Persona_3 Parte_2
Per_ e , delle loro rispettive mogli (l'odierna ricorrente e la sig.ra Per_4 Parte_1
e quelle dei nipoti del capostipite (i due figli degli odierni ricorrenti Parte_5
e e gli altri nipoti e . Secondo Persona_1 Persona_2 Persona_6 Persona_7
l'amministrazione resistente, posto che questi ultimi sono indicati come meri “nipoti” del capostipite, non si comprende se essi non possano essere eventualmente figli degli odierni ricorrenti. Ove così fosse, verrebbe meno la dimostrazione del presupposto codificato dall'art. 29, co. 1, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998 (ossia l'assenza di altri figli nel Paese di origine).
4 6.7. Il dubbio formulato dalla PA resistente è superato dalle produzioni effettuate in sede giudiziaria dalle parti ricorrenti. Queste hanno infatti prodotto i certificati di nascita di Per_6
e e, da essi, risulta che i due sono figli non dei ricorrenti, ma di
[...] Persona_7 Per_8
(cfr. doc. 8-11).
[...]
6.8. È dunque dimostrato che i due ricorrenti non sono genitori degli altri familiari indicati nello stato di famiglia prodotto. Da ciò discende che è positivamente dimostrata la sussistenza del presupposto (negativo) codificato dall'art. 29, co. 1, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998 (ossia l'assenza di altri figli nel Paese di origine).
6.9. Essendo non contestata la sussistenza di tutti gli altri presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, ne discende l'accoglimento della domanda.
7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, posto che l'accoglimento del ricorso è legato al fatto che, nel presente giudizio, sono stati prodotti documenti che non erano stati prodotti nella procedura amministrativa (per esempio: la copia integrale dei passaporti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: accerta il diritto di e al rilascio del Permesso di Parte_1 Parte_2
Soggiorno per ricongiungimento familiare e trasmette gli atti al Questore della Provincia di
Torino per quanto di competenza.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 19.6.2025
Il Presidente est.
Andrea Natale
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