CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1934/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1934/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BOCCANERA NICOLETTA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via
D'Azeglio 31, BOLOGNA.
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
MENGHI ENRICO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso d'Augusto
213, RIMINI.
APPELLATO nonché contro pagina 1 di 10 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._2
TASSANI NICOLA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso d'Augusto
213, RIMINI.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 22 ottobre 2024, depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, e Controparte_3 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Rimini, l'allora Controparte_2
proponendo, ex art. 645 c.p.c., opposizione avverso il decreto n. Controparte_4
1750/2017, con cui l'adìto Tribunale aveva ingiunto loro di pagare, in favore della ricorrente odierna convenuta, la somma di € 103.269,23, oltre interessi e spese, a titolo di saldo passivo relativo al contratto di mutuo fondiario, intestato a e del Controparte_3 cui adempimento si era reso garante. Controparte_2
In particolare, gli opponenti chiedevano, in via principale, nel merito: “A - Accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel corpo del presente atto di opposizione, che nulla è dovuto dagli odierni opponenti SI.ri e alla Controparte_3 Controparte_2 [...]
, in particolare perché il decreto emesso risulta nullo per CP_4 incompetenza ed assolutamente sfornito di prova;
B. accertare e dichiarare, la prescrizione del diritto creditorio C. accertare e dichiarare, previo espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, l'avvenuta violazione – con riferimento ai rapporti bancari descritti dalla nel ricorso per decreto ingiuntivo e richiamati Controparte_4 nel presente atto di citazione in opposizione - delle norme e dei principi stabiliti dagli artt. 644 c.p., 1815 c.c., dalla legge 24/2001 di interpretazione autentica della Legge
108/2006 (cd. legge antiusura) nonché dall'art. 1283 c.c.; D. per l'effetto di quanto sopra dichiarare, sempre e comunque, nullo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti
SI.ri e alla per tutti i Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 motivi meglio esposti nel corpo del presente atto. in via subordinata, nel merito, con pagina 2 di 10 riferimento denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare la sussistenza delle ragioni creditorie fatte valere dalla nei Controparte_4 confronti degli odierni opponenti SI.ri e : accertare e Controparte_3 Controparte_2 dichiarare, previo espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, l'avvenuta violazione – con riferimento ai rapporti bancari descritti dalla Controparte_4
nel ricorso per decreto ingiuntivo e richiamati nel presente atto di citazione in
[...] opposizione - delle norme e dei principi stabiliti dagli artt. 644 c.p., 1815 c.c., dalla legge 24/2001 di interpretazione autentica della Legge 108/2006 (cd. legge antiusura) nonché dall'art. 1283 c.c.; per l'effetto, ridurre la pretesa avversa delle somme che risulteranno, se del caso all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, non dovute in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione di interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico o, comunque, delle somme che risulteranno, in ogni caso, non provate”.
Si costituiva in giudizio quale incorporante, a seguito di fusione, della Controparte_5 ingiungente la quale, contestando la fondatezza dell'opposizione Controparte_4 ex adverso proposta, concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli ingiunti e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 807/2021, il Tribunale di Rimini, in parziale accoglimento dell'opposizione, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti per avere l'ingiungente rispettato il foro del consumatore invocato dagli ingiunti, accogliendo, però, quella di prescrizione del credito azionato dalla ingiungente. CP_4
A quest'ultimo riguardo, il primo Giudice aveva, in particolare, rilevato che : 1) la lettera con cui l'istituto di credito aveva comunicato alla debitrice principale e al suo garante la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento della mutuataria, la decadenza dal beneficio del termine e l'intimazione di immediato pagamento, recava la data del 5 gennaio 2007; 2) il 15 giugno 2007, in qualità di Controparte_2 fideiussore, aveva riconosciuto il debito contrattualmente assunto dalla mutuataria
[...]
proponendo, con mail del 9 novembre 2007, un piano di rientro, accettato CP_3 pagina 3 di 10 dall'istituto di credito il 29 novembre 2007; 3) il ricorso con il pedissequo decreto ingiuntivo erano stati notificati il 20 novembre 2017.
In ragione delle circostanze e delle loro tempistiche sopra riportate, il Tribunale aveva, quindi, ritenuto che, nel caso di specie, il credito azionato dalla ingiungente si CP_4 fosse estinto per intervenuta prescrizione, evidenziando come tra il primo e unico atto interruttivo ante causam, risalente al 5/1/2007, e il successivo esercizio dell'azione monitoria, fosse inutilmente decorso, seppur di poco, il termine decennale di legge.
A tal proposito, il Giudice di prime cure aveva anche dichiarato l'infondatezza dell'assunto difensivo della banca opposta secondo cui, nel caso di specie, in materia di obbligazioni solidali, avrebbero dovuto trovare applicazione gli effetti estensivi dell'interruzione della prescrizione di cui all'art. 1310, co. 1 c.c., secondo cui, nell'ipotesi in cui l'atto interruttivo sia stato notificato nei confronti di un solo condebitore, gli effetti interruttivi si estendano anche agli altri condebitori solidali.
Nel disattendere il superiore assunto difensivo, il Tribunale ha, invece, evidenziato che, nella fattispecie in esame, la comunicazione “interruttiva” del 5 gennaio 2007 era stata inviata sia a che a con conseguente inoperatività della CP_3 Controparte_2 disciplina e degli effetti di all'art. 1310 c.c.
Ha altresì precisato che l'eccepita estinzione del diritto di credito azionato nei confronti della debitrice principale per intervenuta prescrizione doveva essere dichiarata pur in presenza dell'atto di riconoscimento di debito compiuto, a norma dell'art. 1309 c.c., dal garante atteso che tale atto produce effetti solamente nei confronti di Controparte_2 chi lo effettua e non si estende a sfavore degli altri condebitori.
Ha, per ciò, statuito che, alla data della notifica del decreto ingiuntivo, il diritto di credito nei confronti di era già estinto per prescrizione e che tale evento Controparte_3 aveva avuto rilevanti ricadute anche sulla posizione del garante Controparte_2 nonostante il sopra menzionato riconoscimento del debito.
Infatti, il Tribunale ha affermato che l'estinzione della pretesa creditoria nei confronti della debitrice principale aveva precluso al garante l'esercizio del diritto di surroga e che ciò comportava, ai sensi dell'art. 1955 c.c., la liberazione del fideiussore, avendo il creditore tenuto una condotta inerte che aveva irrimediabilmente pregiudicato al garante la facoltà di esercitare il diritto di surroga previsto dall'art. 1949 c.c. pagina 4 di 10 Sulla scorta delle superiori argomentazioni, quindi, il Tribunale aveva così statuito : “1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la società opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite liquidate in complessivi €
10.730,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA, quanto ai compensi, ed in complessivi € 406,50,00, quanto alle spese vive”.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, , società Controparte_1 incorporante l ha convenuto in giudizio, Controparte_6 innanzi all'intestata Corte d'Appello, e proponendo Controparte_3 Controparte_2 appello avverso la suddetta sentenza.
In particolare, l'appellante ha dedotto, quale unico motivo di gravame, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto – contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, e, concludendo, ha pertanto chiesto, testualmente : “Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in via principale, in totale riforma dell'impugnata sentenza, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo p.e. n.
1750/2017 Trib. Rimini ottenuto dalla (ora Controparte_4 Controparte_1
nei confronti dei signori e per l'importo di €
[...] Controparte_3 Controparte_2
103.269,23, oltre interessi come da domanda e spese di procedura;
in via subordinata, accogliere le conclusioni formulate nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado, che di seguito si riportano: “in via principale: rigettare in toto l'opposizione con qualsiasi statuizione, con conferma integrale dell'opposto decreto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione, condannare l'opponente al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta ad istruttoria espletata”; in ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Con separate comparse di risposta, e si sono costituiti Controparte_3 Controparte_2 in giudizio, e, contestando la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, hanno concluso chiedendo, quanto a : “In via principale nel merito: A) Controparte_3 respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto da (ora confermando la Controparte_1 Controparte_7 sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte;
B) Rigettare il gravame proposto pagina 5 di 10 da (ora in quanto infondato in fatto Controparte_1 Controparte_7 ed in diritto per tutti i motivi ex ante rappresentati confermando la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge”,
e, quanto a “in via principale nel merito, per le ragioni di cui alla Controparte_2 narrativa, contrariis reiectis, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto da confermando Controparte_1 la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte;
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 22 ottobre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto – contraddittorietà
e/o manifesta illogicità della motivazione
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto prescritto il diritto di credito della CP_4 nei confronti di altresì affermando, contestualmente, che l'estinzione Controparte_3 del credito verso la debitrice principale aveva anche provocato la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1955 c.c., per avere l'inerzia ultradecennale del creditore verso il debitore pregiudicato la facoltà per il fideiussore di surrogarsi nei diritti della verso la condebitrice solidale. CP_4
In particolare, l'appellante asserisce che il Giudice di prime cure ha, a suo dire erroneamente, individuato il dies a quo della prescrizione nella data del 5 gennaio 2007 in cui la aveva inviato ad entrambi i debitori il primo e unico atto interruttivo ante CP_4 causam, asserendo che, l'esordio della prescrizione avrebbe dovuto essere, invece, individuato nella successiva data del 29 novembre 2007, ovverosia nella data in cui la pagina 6 di 10 stessa Banca aveva comunicato la propria accettazione del piano di rientro proposto dal garante Controparte_2
Il motivo in esame è infondato.
Come esposto in premessa, il Giudice di prime cure aveva correttamente rilevato che la disciplina dettata dall'art. 1310 c.c. e gli effetti estensivi della maturata prescrizione presuppongono che l'atto interruttivo sia indirizzato a un unico condebitore solidale, mentre la comunicazione del 5 gennaio 2007, come anticipato, risulta recapitata sia alla debitrice principale, che al suo fideiussore.
Sempre con l'impugnata sentenza, il primo Giudice ha precisato che il fideiussore, in data 15/6-9/11/2007, aveva, come esposto, riconosciuto il proprio debito, proponendo anche un personale piano di rientro che la ha accettato con comunicazione inviata CP_4 al solo proponente il 29 novembre 2007, escludendo qualsiasi effetto estensivo dell'interruzione della prescrizione al di là del soggetto che aveva personalmente posto in essere il riconoscimento e, per ciò, nei riguardi anche della debitrice principale ad esso rimasta estranea e la cui posizione debitoria si era, invece, ormai estinta per intervenuta prescrizione, con conseguente liberazione, ex art. 1955 c.c., del fideiussore in conseguenza dell'impossibilità di surrogarsi nei diritti, ormai estinti, del creditore.
Le motivate argomentazioni del primo Giudice come sopra, in sintesi, riportate, appaiono del tutto condivisibili.
Infatti, per le ragioni chiaramente illustrate dal Tribunale, nella fattispecie in commento, il dies a quo del termine di prescrizione per la debitrice principale deve essere, giustamente ed esclusivamente, individuato nell'unica comunicazione effettuata ante causam dalla in data 5 gennaio 2007, sicchè la successiva notifica del ricorso e CP_4 del decreto ingiuntivo, avvenuta il 20 novembre 2017, risulta tardiva e, quindi, inidonea ad interrompere utilmente il decorso dell'eccepita prescrizione.
Come esposto, la successiva missiva con cui la Banca ha comunicato al solo garante l'accettazione della ricognizione di debito e promessa di pagamento Controparte_2 secondo preciso piano di rientro, effettuate da quest'ultimo, non può avere, di per sé, effetto interruttivo e, soprattutto, effetto interruttivo estensivo verso la debitrice pagina 7 di 10 principale, in quanto, sotto il primo profilo, l'accettazione della Banca non è, in quanto tale, un idoneo atto di messa in mora, e, sotto il secondo aspetto, la ricognizione di debito, ex art. 1309 c.c., è, in ogni caso, un atto non del creditore ma del debitore e, in quanto tale, idoneo a produrre effetti, anche interruttivi della prescrizione, soltanto nei confronti del dichiarante ma non anche degli altri debitori solidali che sono rimasti ad esso del tutto estranei.
Infatti, a norma degli artt. 2943 e 2944 c.c., la prescrizione è interrotta o dall'atto di costituzione in mora compiuto da colui che può far valere il diritto o dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere.
Pertanto, l'effetto interruttivo della prescrizione si produce o mediante la costituzione in mora del debitore da parte del creditore o attraverso il riconoscimento del diritto di credito da parte del debitore.
In altri termini, spettava alla Banca creditrice attivarsi verso la debitrice principale, costituendola tempestivamente in mora, non potendo essa beneficiare di atti o iniziative altrui, compreso il riconoscimento di debito operato dal garante e nemmeno della propria comunicazione di accettazione di detto riconoscimento di debito che, per natura e contenuto, non può costituire un atto di messa in mora posto in essere su iniziativa del creditore nei termini richiesti dai citati artt. 2943 e 2944 c.c.
E, per i motivi sopra esposti, non può neppure attribuirsi alla complessa fattispecie costituita dal riconoscimento di debito del garante-accettazione della creditrice, gli effetti estensivi di cui all'art. 1310 c.c. nei confronti degli altri condebitori solidali (nella specie, la debitrice principale).
Esclusa, quindi, l'idoneità interruttiva verso la debitrice principale dell'accettazione da parte della Banca del piano di rientro proposto dal garante, escluso altresì l'effetto interruttivo estensivo, ex art. 1309 c.c., della ricognizione di debito effettuata dal garante, l'incontrovertibile estinzione, per prescrizione ordinaria, del diritto di credito intempestivamente azionato nei confronti della debitrice principale, comporta anche la liberazione del fideiussore dalla prestata garanzia personale, ai sensi dell'art. 1955 c.c., nonostante la suddetta ricognizione di debito, avendo, come detto, l'inerzia della Banca
pagina 8 di 10 creditrice compromesso la facoltà per il garante di surrogarsi, ex art. 1949, nell'ormai perento diritto di credito della banca.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, in favore degli appellati in solido tra loro, in considerazione della sostanziale comunanza di interessi e sovrapponibilità delle rispettive difese.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico dell'appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Controparte_1 sentenza n. 807/2021, resa dal Tribunale di Rimini in data 15.9.2021.
CONDANNA al rimborso in favore di e in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 solido tra loro, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. Controparte_1
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
pagina 9 di 10 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 24 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1934/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BOCCANERA NICOLETTA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via
D'Azeglio 31, BOLOGNA.
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
MENGHI ENRICO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso d'Augusto
213, RIMINI.
APPELLATO nonché contro pagina 1 di 10 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._2
TASSANI NICOLA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso d'Augusto
213, RIMINI.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 22 ottobre 2024, depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, e Controparte_3 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Rimini, l'allora Controparte_2
proponendo, ex art. 645 c.p.c., opposizione avverso il decreto n. Controparte_4
1750/2017, con cui l'adìto Tribunale aveva ingiunto loro di pagare, in favore della ricorrente odierna convenuta, la somma di € 103.269,23, oltre interessi e spese, a titolo di saldo passivo relativo al contratto di mutuo fondiario, intestato a e del Controparte_3 cui adempimento si era reso garante. Controparte_2
In particolare, gli opponenti chiedevano, in via principale, nel merito: “A - Accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel corpo del presente atto di opposizione, che nulla è dovuto dagli odierni opponenti SI.ri e alla Controparte_3 Controparte_2 [...]
, in particolare perché il decreto emesso risulta nullo per CP_4 incompetenza ed assolutamente sfornito di prova;
B. accertare e dichiarare, la prescrizione del diritto creditorio C. accertare e dichiarare, previo espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, l'avvenuta violazione – con riferimento ai rapporti bancari descritti dalla nel ricorso per decreto ingiuntivo e richiamati Controparte_4 nel presente atto di citazione in opposizione - delle norme e dei principi stabiliti dagli artt. 644 c.p., 1815 c.c., dalla legge 24/2001 di interpretazione autentica della Legge
108/2006 (cd. legge antiusura) nonché dall'art. 1283 c.c.; D. per l'effetto di quanto sopra dichiarare, sempre e comunque, nullo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti
SI.ri e alla per tutti i Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 motivi meglio esposti nel corpo del presente atto. in via subordinata, nel merito, con pagina 2 di 10 riferimento denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare la sussistenza delle ragioni creditorie fatte valere dalla nei Controparte_4 confronti degli odierni opponenti SI.ri e : accertare e Controparte_3 Controparte_2 dichiarare, previo espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, l'avvenuta violazione – con riferimento ai rapporti bancari descritti dalla Controparte_4
nel ricorso per decreto ingiuntivo e richiamati nel presente atto di citazione in
[...] opposizione - delle norme e dei principi stabiliti dagli artt. 644 c.p., 1815 c.c., dalla legge 24/2001 di interpretazione autentica della Legge 108/2006 (cd. legge antiusura) nonché dall'art. 1283 c.c.; per l'effetto, ridurre la pretesa avversa delle somme che risulteranno, se del caso all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, non dovute in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione di interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico o, comunque, delle somme che risulteranno, in ogni caso, non provate”.
Si costituiva in giudizio quale incorporante, a seguito di fusione, della Controparte_5 ingiungente la quale, contestando la fondatezza dell'opposizione Controparte_4 ex adverso proposta, concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli ingiunti e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 807/2021, il Tribunale di Rimini, in parziale accoglimento dell'opposizione, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti per avere l'ingiungente rispettato il foro del consumatore invocato dagli ingiunti, accogliendo, però, quella di prescrizione del credito azionato dalla ingiungente. CP_4
A quest'ultimo riguardo, il primo Giudice aveva, in particolare, rilevato che : 1) la lettera con cui l'istituto di credito aveva comunicato alla debitrice principale e al suo garante la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento della mutuataria, la decadenza dal beneficio del termine e l'intimazione di immediato pagamento, recava la data del 5 gennaio 2007; 2) il 15 giugno 2007, in qualità di Controparte_2 fideiussore, aveva riconosciuto il debito contrattualmente assunto dalla mutuataria
[...]
proponendo, con mail del 9 novembre 2007, un piano di rientro, accettato CP_3 pagina 3 di 10 dall'istituto di credito il 29 novembre 2007; 3) il ricorso con il pedissequo decreto ingiuntivo erano stati notificati il 20 novembre 2017.
In ragione delle circostanze e delle loro tempistiche sopra riportate, il Tribunale aveva, quindi, ritenuto che, nel caso di specie, il credito azionato dalla ingiungente si CP_4 fosse estinto per intervenuta prescrizione, evidenziando come tra il primo e unico atto interruttivo ante causam, risalente al 5/1/2007, e il successivo esercizio dell'azione monitoria, fosse inutilmente decorso, seppur di poco, il termine decennale di legge.
A tal proposito, il Giudice di prime cure aveva anche dichiarato l'infondatezza dell'assunto difensivo della banca opposta secondo cui, nel caso di specie, in materia di obbligazioni solidali, avrebbero dovuto trovare applicazione gli effetti estensivi dell'interruzione della prescrizione di cui all'art. 1310, co. 1 c.c., secondo cui, nell'ipotesi in cui l'atto interruttivo sia stato notificato nei confronti di un solo condebitore, gli effetti interruttivi si estendano anche agli altri condebitori solidali.
Nel disattendere il superiore assunto difensivo, il Tribunale ha, invece, evidenziato che, nella fattispecie in esame, la comunicazione “interruttiva” del 5 gennaio 2007 era stata inviata sia a che a con conseguente inoperatività della CP_3 Controparte_2 disciplina e degli effetti di all'art. 1310 c.c.
Ha altresì precisato che l'eccepita estinzione del diritto di credito azionato nei confronti della debitrice principale per intervenuta prescrizione doveva essere dichiarata pur in presenza dell'atto di riconoscimento di debito compiuto, a norma dell'art. 1309 c.c., dal garante atteso che tale atto produce effetti solamente nei confronti di Controparte_2 chi lo effettua e non si estende a sfavore degli altri condebitori.
Ha, per ciò, statuito che, alla data della notifica del decreto ingiuntivo, il diritto di credito nei confronti di era già estinto per prescrizione e che tale evento Controparte_3 aveva avuto rilevanti ricadute anche sulla posizione del garante Controparte_2 nonostante il sopra menzionato riconoscimento del debito.
Infatti, il Tribunale ha affermato che l'estinzione della pretesa creditoria nei confronti della debitrice principale aveva precluso al garante l'esercizio del diritto di surroga e che ciò comportava, ai sensi dell'art. 1955 c.c., la liberazione del fideiussore, avendo il creditore tenuto una condotta inerte che aveva irrimediabilmente pregiudicato al garante la facoltà di esercitare il diritto di surroga previsto dall'art. 1949 c.c. pagina 4 di 10 Sulla scorta delle superiori argomentazioni, quindi, il Tribunale aveva così statuito : “1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la società opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite liquidate in complessivi €
10.730,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA, quanto ai compensi, ed in complessivi € 406,50,00, quanto alle spese vive”.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, , società Controparte_1 incorporante l ha convenuto in giudizio, Controparte_6 innanzi all'intestata Corte d'Appello, e proponendo Controparte_3 Controparte_2 appello avverso la suddetta sentenza.
In particolare, l'appellante ha dedotto, quale unico motivo di gravame, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto – contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, e, concludendo, ha pertanto chiesto, testualmente : “Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in via principale, in totale riforma dell'impugnata sentenza, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo p.e. n.
1750/2017 Trib. Rimini ottenuto dalla (ora Controparte_4 Controparte_1
nei confronti dei signori e per l'importo di €
[...] Controparte_3 Controparte_2
103.269,23, oltre interessi come da domanda e spese di procedura;
in via subordinata, accogliere le conclusioni formulate nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado, che di seguito si riportano: “in via principale: rigettare in toto l'opposizione con qualsiasi statuizione, con conferma integrale dell'opposto decreto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione, condannare l'opponente al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta ad istruttoria espletata”; in ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Con separate comparse di risposta, e si sono costituiti Controparte_3 Controparte_2 in giudizio, e, contestando la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, hanno concluso chiedendo, quanto a : “In via principale nel merito: A) Controparte_3 respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto da (ora confermando la Controparte_1 Controparte_7 sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte;
B) Rigettare il gravame proposto pagina 5 di 10 da (ora in quanto infondato in fatto Controparte_1 Controparte_7 ed in diritto per tutti i motivi ex ante rappresentati confermando la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge”,
e, quanto a “in via principale nel merito, per le ragioni di cui alla Controparte_2 narrativa, contrariis reiectis, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto da confermando Controparte_1 la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte;
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 22 ottobre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto – contraddittorietà
e/o manifesta illogicità della motivazione
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto prescritto il diritto di credito della CP_4 nei confronti di altresì affermando, contestualmente, che l'estinzione Controparte_3 del credito verso la debitrice principale aveva anche provocato la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1955 c.c., per avere l'inerzia ultradecennale del creditore verso il debitore pregiudicato la facoltà per il fideiussore di surrogarsi nei diritti della verso la condebitrice solidale. CP_4
In particolare, l'appellante asserisce che il Giudice di prime cure ha, a suo dire erroneamente, individuato il dies a quo della prescrizione nella data del 5 gennaio 2007 in cui la aveva inviato ad entrambi i debitori il primo e unico atto interruttivo ante CP_4 causam, asserendo che, l'esordio della prescrizione avrebbe dovuto essere, invece, individuato nella successiva data del 29 novembre 2007, ovverosia nella data in cui la pagina 6 di 10 stessa Banca aveva comunicato la propria accettazione del piano di rientro proposto dal garante Controparte_2
Il motivo in esame è infondato.
Come esposto in premessa, il Giudice di prime cure aveva correttamente rilevato che la disciplina dettata dall'art. 1310 c.c. e gli effetti estensivi della maturata prescrizione presuppongono che l'atto interruttivo sia indirizzato a un unico condebitore solidale, mentre la comunicazione del 5 gennaio 2007, come anticipato, risulta recapitata sia alla debitrice principale, che al suo fideiussore.
Sempre con l'impugnata sentenza, il primo Giudice ha precisato che il fideiussore, in data 15/6-9/11/2007, aveva, come esposto, riconosciuto il proprio debito, proponendo anche un personale piano di rientro che la ha accettato con comunicazione inviata CP_4 al solo proponente il 29 novembre 2007, escludendo qualsiasi effetto estensivo dell'interruzione della prescrizione al di là del soggetto che aveva personalmente posto in essere il riconoscimento e, per ciò, nei riguardi anche della debitrice principale ad esso rimasta estranea e la cui posizione debitoria si era, invece, ormai estinta per intervenuta prescrizione, con conseguente liberazione, ex art. 1955 c.c., del fideiussore in conseguenza dell'impossibilità di surrogarsi nei diritti, ormai estinti, del creditore.
Le motivate argomentazioni del primo Giudice come sopra, in sintesi, riportate, appaiono del tutto condivisibili.
Infatti, per le ragioni chiaramente illustrate dal Tribunale, nella fattispecie in commento, il dies a quo del termine di prescrizione per la debitrice principale deve essere, giustamente ed esclusivamente, individuato nell'unica comunicazione effettuata ante causam dalla in data 5 gennaio 2007, sicchè la successiva notifica del ricorso e CP_4 del decreto ingiuntivo, avvenuta il 20 novembre 2017, risulta tardiva e, quindi, inidonea ad interrompere utilmente il decorso dell'eccepita prescrizione.
Come esposto, la successiva missiva con cui la Banca ha comunicato al solo garante l'accettazione della ricognizione di debito e promessa di pagamento Controparte_2 secondo preciso piano di rientro, effettuate da quest'ultimo, non può avere, di per sé, effetto interruttivo e, soprattutto, effetto interruttivo estensivo verso la debitrice pagina 7 di 10 principale, in quanto, sotto il primo profilo, l'accettazione della Banca non è, in quanto tale, un idoneo atto di messa in mora, e, sotto il secondo aspetto, la ricognizione di debito, ex art. 1309 c.c., è, in ogni caso, un atto non del creditore ma del debitore e, in quanto tale, idoneo a produrre effetti, anche interruttivi della prescrizione, soltanto nei confronti del dichiarante ma non anche degli altri debitori solidali che sono rimasti ad esso del tutto estranei.
Infatti, a norma degli artt. 2943 e 2944 c.c., la prescrizione è interrotta o dall'atto di costituzione in mora compiuto da colui che può far valere il diritto o dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere.
Pertanto, l'effetto interruttivo della prescrizione si produce o mediante la costituzione in mora del debitore da parte del creditore o attraverso il riconoscimento del diritto di credito da parte del debitore.
In altri termini, spettava alla Banca creditrice attivarsi verso la debitrice principale, costituendola tempestivamente in mora, non potendo essa beneficiare di atti o iniziative altrui, compreso il riconoscimento di debito operato dal garante e nemmeno della propria comunicazione di accettazione di detto riconoscimento di debito che, per natura e contenuto, non può costituire un atto di messa in mora posto in essere su iniziativa del creditore nei termini richiesti dai citati artt. 2943 e 2944 c.c.
E, per i motivi sopra esposti, non può neppure attribuirsi alla complessa fattispecie costituita dal riconoscimento di debito del garante-accettazione della creditrice, gli effetti estensivi di cui all'art. 1310 c.c. nei confronti degli altri condebitori solidali (nella specie, la debitrice principale).
Esclusa, quindi, l'idoneità interruttiva verso la debitrice principale dell'accettazione da parte della Banca del piano di rientro proposto dal garante, escluso altresì l'effetto interruttivo estensivo, ex art. 1309 c.c., della ricognizione di debito effettuata dal garante, l'incontrovertibile estinzione, per prescrizione ordinaria, del diritto di credito intempestivamente azionato nei confronti della debitrice principale, comporta anche la liberazione del fideiussore dalla prestata garanzia personale, ai sensi dell'art. 1955 c.c., nonostante la suddetta ricognizione di debito, avendo, come detto, l'inerzia della Banca
pagina 8 di 10 creditrice compromesso la facoltà per il garante di surrogarsi, ex art. 1949, nell'ormai perento diritto di credito della banca.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, in favore degli appellati in solido tra loro, in considerazione della sostanziale comunanza di interessi e sovrapponibilità delle rispettive difese.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico dell'appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Controparte_1 sentenza n. 807/2021, resa dal Tribunale di Rimini in data 15.9.2021.
CONDANNA al rimborso in favore di e in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 solido tra loro, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. Controparte_1
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
pagina 9 di 10 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 24 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10