TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 873/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Parte_1 CodiceFiscale_1
Caleffi, presso il cui studio sito in Varese via Orrigoni 15 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F ) rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Villano, CP_1 C.F._2
presso il cui studio sito in Como, Via Volta n. 62 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e
(C.F. e P.I.: ) con sede legale in San Controparte_2 P.IVA_1
Cesario Sul Panaro (MO) – Corso Libertà n. 53, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Sala, presso il cui studio in Como via A. Volta
n. 62 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da fogli depositati telematicamente in data 3 febbraio 2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, adversis reiectis,
Nel Merito:
1 -Accertata e declarata la fondatezza della domanda esposta da parte attrice , Parte_1 ovvero accertata e declarata, anche alla luce della Ctu depositata in sede di Accertamento ex art. 696 bis cpc, l'inadeguato intervento odontoiatrico eseguito dal convenuto sulla persona dell'attrice, condannare il Dott. , in solido con , in CP_1 Parte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di euro
21.950,00**, di cui euro 19.850,00** per rifusione spese medico-odontoiatriche supportate dall'attrice ed euro 2.100,0** per danno biologico temporaneo così come riconosciuto in sede di
Accertamento Tecnico Preventivo, oltre ad euro 7.076,00** per spese di Ctu e Ctp, così come debitamente documentate, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, nonché della procedura di Accertamento Tecnico Preventivo”.
Per parte convenuta (come da fogli depositati telematicamente in data 5 CP_1
febbraio 2025):
“Piaccia ll'Il.mo Tribunale adito, in via principale, respingere la domanda attore siccome infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, anche laddove dovesse essere riconosciuta una responsabilità del dott
, respingere la domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 cc II comma o in via CP_1 di ulteriore subordine ridurre il quantum ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 I comma cpc nonché per le ragioni spiegate in parte espositiva, limitando il risarcimento alla sola quota parte di danno che dovesse riconoscersi imputabile alla condotta esclusiva del dott e non ai CP_1 medici che lo hanno preceduto o seguito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria, si reiterano le richieste di prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testi, come dedotte nelle memorie ex art. 171 ter cpc.”.
Per parte convenuta (come da fogli depositati in Controparte_2
data 7 febbraio 2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, 1. in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande di parte attrice e la Controparte_2 inammissibilità e/o improcedibilità della domanda svolta dalla signora nei suoi Pt_1 confronti, per le ragioni spiegate in parte espositiva al paragrafo A);
2. in via principale, rigettare l'azione risarcitoria promossa dalla signora verso il Pt_1 dott. in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_1
3. In ogni caso, nel solo rapporto con il dott. , accertare e dichiarare i limiti della CP_1 copertura assicurativa, come sopra specificati;
4. Con condanna al pagamento delle spese del presente procedimento, oltre al rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”.
MOTIVAZIONE
2
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il dott. Parte_1
e hiedendo la condanna degli stessi in CP_1 Controparte_2
solido al risarcimento dei danni subiti a causa della negligente condotta tenuta dallo specialista convenuto nel periodo in cui era stato in cura presso lo stesso.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14 giugno 2024, si costituiva il dott. , chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate CP_1 dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, il rigetto delle domande ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. o comunque la riduzione del quantum dovuto ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.
1.3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14 giugno 2024, si costituiva eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, non essendo ancora attivabile l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione del sanitario;
in via principale, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso, l'accertamento dei limiti della copertura assicurativa attivata dallo specialista convenuto.
1.4 Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., acquisito il fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva n. 2809/2022 RG definito innanzi al Tribunale di Varese, con ordinanza del
31 dicembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 28 gennaio 2025.
L'udienza veniva poi differita su richiesta delle parti convenute all'8 aprile 2025, al fine di consentire la definizione del giudizio nelle forme dell'art. 281 quinquies comma 2 c.p.c.
Alla fissata udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta in decisione.
2. L'eccezione della assicurazione convenuta
2.1 L'assicurazione convenuta ha chiesto, in via pregiudiziale, di “accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande di parte Controparte_2
attrice e la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda svolta dalla signora nei Pt_1 suoi confronti”, non essendo ancora in vigore l'art. 12 della Legge Gelli-Bianco – mancando i
3 decreti ministeriali di cui al comma 6 della disposizione citata – e non avendo, pertanto, l'attrice alcuna legittimazione ad agire direttamente nei suoi confronti.
2.3 L'eccezione è fondata.
E infatti, deve innanzitutto rilevarsi che la possibilità per il paziente danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria e/o dell'esercente la professione sanitaria è una novità introdotta dalla Legge Gelli-Bianco.
Prima di tale intervento normativo il paziente danneggiato non aveva alcun diritto di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria e/o dell'esercente la professione sanitaria ritenuti responsabili dei danni subiti, non sussistendo alcun legame contrattuale con tale soggetto, né alcun titolo extracontrattuale che potesse fondare un'azione diretta del paziente nei confronti dell'assicurazione.
L'art. 12 della legge citata al comma 6 subordina, però, la propria operatività all'adozione dei decreti ministeriali attuativi determinanti i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.
Ad oggi, quindi, non essendo stati ancora adottati tali decreti, non è possibile, per il paziente danneggiato agire direttamente nei confronti di soggetti diversi dalla struttura sanitaria e dall'esercente la professione sanitaria, non essendo ancora in vigore la norma che gli attribuisce tale diritto.
3. Le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte convenuta, , si ritiene di dover ribadire le valutazioni già CP_1 espresse con l'ordinanza del 31 dicembre 2024, anche in ragione del fatto che si hanno a disposizione sufficienti elementi per assumere la decisione alla luce della documentazione in atti e degli esiti della ctu, nonchè delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
4. La responsabilità del medico convenuto, dott. (an debeatur) CP_1
4.1 L'attrice ha convenuto in giudizio il dott. allegando di aver subito dei danni CP_1
a causa della non corretta esecuzione delle prestazioni sanitarie praticate dallo stesso sulla sua persona.
Ha allegato in particolare l'attrice:
- che era stata investita da un'auto in data 5 settembre 2013 mentre attraversava la strada;
- che l'incidente le aveva cagionato gravi lesioni all'apparato stomatogmatico;
4 - che per la cura delle predette lesioni si era sottoposta dal mese di settembre 2013 al mese di gennaio 2015 alle cure dello studio Nidoli-Boriani di Varese;
- che, attesa la propria insoddisfazione per le cure praticate, le era stato suggerito di rivolgersi al dott. ; CP_1
- che dal mese di maggio 2015 al mese di febbraio 2017 era stata in cura presso lo studio del dott. ; CP_1
- che lo specialista le aveva estratto tutti i denti non ancora perduti, per poi inserirle 6 impianti superiori e 6 impianti inferiori, finalizzati a supportare 2 arcate protesiche fisse;
- che aveva sostenuto euro 32.000 per le terapie implanto-protesiche preventivate;
- che le terapie praticate erano fallite e si era vista costretta a rivolgersi nel 2017 ad altro professionista;
- che a causa della negligente e imperita condotta dello specialista convenuto aveva subito danni patrimoniali e non, meglio indicati nella consulenza di parte allegata a firma del dott.
Per_1
- che era stato svolto ante causam procedimento di istruzione preventiva all'esito del quale era stata accertata la fondatezza delle proprie pretese.
4.2 Il medico convenuto ha contestato la sussistenza di qualsivoglia profilo di colpa nel proprio operato, deducendo che le problematiche emerse successivamente alle terapie praticate erano addebitabili unicamente all'attrice.
Ha allegato in particolare il convenuto:
- che le terapie erano stato correttamente eseguite;
- che le problematiche sorte erano esclusivamente addebitabili all'abitudine del fumo e alla scarsa igiene orale praticate della paziente, nonostante i continui avvertimenti fatti, nonché ai disturbi psichiatrici della stessa;
- che le terapie praticate erano state successivamente manipolate da altri professionisti e non era quindi possibile, in mancanza di adeguata documentazione medica, accertare alcun profilo di colpa in capo allo stesso.
4.3 Ritiene il Tribunale che sussista la responsabilità del convenuto nei limiti di seguito indicati e per le ragioni di seguito esposte.
5 4.4 Preliminarmente, osservato che la responsabilità fatta valere nel caso in esame è di tipo contrattuale, occorre indicare come viene in concreto ripartito l'onere della prova tra il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno e il medico convenuto in giudizio quale soggetto responsabile.
Sul punto appare consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale
"in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria [o del medico] per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. n. 975/2009).
A proposito poi del nesso di causalità la giurisprudenza più recente ha evidenziato che nei giudizi di responsabilità per attività medico-chirurgica emerge un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro inerente all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Conseguentemente mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
4.5 Tanto osservato in diritto, deve rilevarsi che nel caso di specie, la decisione trova il proprio fondamento nella documentazione prodotta dalle parti nella presente sede e (soprattutto) nel corso del procedimento di istruzione preventiva che ha preceduto il giudizio di merito (proc. n.
2809/2022 RG), nonché negli esiti degli accertamenti tecnici svolti dai consulenti nominati, dai quali non vi è motivo di discostarsi, in quanto sono basati su un obiettivo studio della documentazione medica prodotta e immuni da vizi logico-giuridici.
Orbene all'esito del giudizio è emerso:
6 - che il dott. , ha eseguito sulla persona dell'attrice 6 impianti relativamente CP_1 all'arcata superiore e 6 impianti relativamente all'arcata inferiore con l'obiettivo di posizionare poi protesi fisse sia superiori che inferiori avvitate agli stessi;
- che non c'è stata una sufficiente valutazione prechirurgica delle condizioni della paziente
(fumatrice, collaborazione, comprensione del tipo di trattamento);
- che attualmente solo gli impianti inferiori sono ancora presenti e risultano correttamente eseguiti, nonché utilizzati come base ai quali è stata avvitata la protesi Toronto dall'attuale Per_ dentista di fiducia dell'attrice, dott. ;
- che quanto agli impianti superiori è possibile riscontrare profili di negligenza da parte del professionista convenuto solo con riguardo a due degli stessi, ossia quelli prematuramente persi dalla paziente, atteso che la causa di tale perdita deve rinvenirsi nel fatto che tali impianti sono stati precocemente caricati dal dott. , a distanza di soli due CP_1 mesi dall'intervento (8 ottobre 2015) e che la paziente non ha rispettato le precauzioni indicate dal medico circa l'interruzione dell'abitudine del fumo e la corretta igiene orale (così si legge nella relazione a pag. 21: “Sicuramente il ruolo del fumo di sigaretta e la mancanza di igiene orale sono fattori predittivi negativi da un punto di vista prognostico della durata delle riabilitazioni su impianti. Dalla documentazione ricevuta risulta che l'attrice fosse stata ripetutamente informata in merito e la stessa ha più volte confermato come avesse cercato di ridurre l'uso del tabacco. Le opinioni delle parti in merito alle affermazioni dell'attrice sono discordanti ma gli scriventi non ritengono che la causa del fallimento della riabilitazione sia imputabile unicamente al fumo di sigaretta quanto ad un'esecuzione che per i motivi già spiegati in relazione ha costretto il convenuto ad accelerare le fasi protesiche per soddisfare le richieste dell'attrice. Probabilmente la non completa integra-zione superiore è stata con il fumo ed il disagio occlusale ed il conseguente trauma occlusale la causa del fallimento dei primi due impianti”);
- che relativamente agli altri n. 4 impianti superiori non è possibile stabilire se sussistono profili di colpa in capo al convenuto, atteso che “non vi è alcuna documentazione né del momento né dell'operatore che ha eseguito la rimozione né della motivazione che ha spinto tale operazione. Viene riportato che l'attrice aveva espresso il desiderio di rimuovere gli impianti anche se integrati in quanto insoddisfatta del risultato avuto. Resta agli scriventi il dubbio, non risolvibile, se gli impianti siano stati rimossi per motivi clinici di insuccesso o se
7 siano stati rimossi su richiesta della paziente verosimilmente dal dott. [specialista Per_3 intervenuto successivamente al dott. ]”. CP_1
Ne consegue, alla luce di quanto sopra riassunto, che possono ritenersi sussistenti profili di colpa in capo al convenuto, dott. , che hanno causato dei danni all'attrice. CP_1
4.6 Alla produzione di tali danni, tuttavia, ha certamente concorso anche il comportamento colposo della stessa danneggiata, come eccepito dal convenuto e accertato dai ctu.
Come anticipato, risulta dagli atti ed è stato confermato dai ctu che il dott. ha CP_1 comunicato all'attrice l'importanza del rispetto di alcune regole di precauzione rilevanti per il buon esito delle terapie svolte (interruzione dell'abitudine del fumo e adeguata igiene orale) e che la stessa non ha dato seguito alle stesse, nonostante i solleciti. Ad avviso dei ctu la descritta condotta dell'attrice ha inciso causalmente sulla precoce perdita di due impianti la cui non corretta gestione è stata contestata al convenuto.
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato va riconosciuto un concorso di colpa di parte attrice nella causazione dei danni subiti da quantificarsi nella misura del 50% e il risarcimento spettante alla stessa dovrà dunque essere ridotto proporzionalmente.
5. I danni risarcibili
5.1 Per quanto riguarda i danni risarcibili, la domanda dell'attrice merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
5.2 L'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti “al pagamento della somma di euro
21.950,00**, di cui euro 19.850,00** per rifusione spese medico-odontoiatriche supportate dall'attrice ed euro 2.100,0** per danno biologico temporaneo così come riconosciuto in sede di
Accertamento Tecnico Preventivo, oltre ad euro 7.076,00** per spese di Ctu e Ctp, così come debitamente documentate, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo”.
Le somme richieste devono essere analizzate separatamente, scorporandole come segue: i) somme richieste a titolo di danno non patrimoniale (pari a euro 2.100); ii) somme richieste a titolo di danno patrimoniale (pari a euro 19.850); iii) somme richieste per le spese della ctu e del ctp.
5.3 Preliminarmente occorre osservare che la voce di cui al punto iii) verrà analizzata nel paragrafo relativo alle spese di lite.
5.4 Quanto alle somme richieste a titolo di danno non patrimoniale deve osservarsi che i consulenti hanno concluso affermando che non sono derivati postumi permanenti alla paziente in
8 conseguenza dei profili di responsabilità rinvenuti in capo al medico convenuto, non essendo stato possibile quantificare la perdita ossea lamentata dalla paziente, ma che a causa della non corretta esecuzione delle pratiche connesse ai due impianti prematuramente perduti dalla signora
è possibile riconoscere un danno biologico temporaneo di giorni 15 al 50%, giorni 30 al Pt_1
25% e giorni 60 al 10%.
Come detto, non c'è ragione di discostarsi dalle conclusioni alle quali sono pervenuti i consulenti.
Ne consegue che può essere liquidato all'attrice il solo danno da invalidità temporanea accertato dai ctu, danno che peraltro va posto solo in parte a carico del convenuto, attesa la ricorrenza nel caso di specie dell'ipotesi di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., come già evidenziato (cfr paragrafo
4.6).
Quanto ai criteri alla stregua dei quali liquidare tale danno, essendo i fatti avvenuti tra il 2015 e il
2017, deve aversi riguardo alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del
Tribunale di Milano che, in assenza di criteri stabiliti dalla legge, costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. n.
14402/2011; Cass. n. 4470/2014; Cass. n. 1553/2019).
Le citate Tabelle per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea prevedono un importo base (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprendente in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Applicando tali criteri risulta dovuto per la voce di danno in esame l'importo di euro 2.415. In applicazione del principio della domanda, avendo parte attrice richiesto a titolo di danno non patrimoniale per invalidità temporanea il minor importo pari a euro 2.100 dovrà essere riconosciuto quest'ultimo.
La somma indicata dovrà poi essere ridotta del 50% ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. come evidenziato al paragrafo 4.6. e quindi il convenuto dott. dovrà essere CP_1 condannato a corrispondere in favore dell'attrice l'importo pari a euro 1.050.
Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto all'attore il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi,
9 tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
5.5 Per quanto riguarda infine i danni patrimoniali lamentati dall'attrice si legge nella relazione dei ctu “che alla signora dovranno essere rifuse le spese odontoiatriche dalla stessa già Pt_1
Per_ saldate al dott. - Euro 7650,00 nonchè le spese relative alle cure odontoiatriche saldate al dott. che non hanno tuttavia avuto successo, ossia quattro dei sei impianti superiori e la CP_1
relativa protesi supportata da impianti, stimabili in Euro 12200,00 (Euro 1800,00 per ciascun impianto compreso di componentistica protesica x 4 + lavoro protesico definitivo superiore - toronto all on six Euro 5000,00). Complessivamente alla signora dovranno essere rifusi Pt_1 quindi E. 19850,00”. Per_ Le conclusioni dei ctu sono condivisibili, considerato che le somme corrisposte al dott. corrispondono ai “costi necessari per una riabilitazione idonea al caso specifico” e che il trattamento relativo all'arcata superiore è fallito a causa della precoce perdita di due dei sei impianti previsti causalmente riconducibile alle condotte del dott. e della signora CP_1 Pt_1
senonchè i consulenti hanno erroneamente calcolato gli importi relativamente a quattro impianti dell'arcata superiore, quando invece la responsabilità del convenuto è stata accertata solo con riguardo a due impianti.
Per_ Ne consegue che, oltre alle somme corrisposte al dott. possono essere riconosciute all'attrice a titolo di danno patrimoniali solo gli importi relativi ai due impianti falliti (euro
1.800x2) e alla protesi Toronto (euro 5.000), per un ammontare complessivo pari a euro 16.250.
La somma indicata dovrà poi essere ridotta del 50% ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. come evidenziato al paragrafo 4.6. e quindi il convenuto dott. dovrà essere CP_1 condannato a corrispondere in favore dell'attrice a titolo di danno patrimoniale l'importo pari a euro 8.125, oltre accessori come indicati al punto 5.4.
6. Le spese di lite
6.1 Quanto alle spese di lite, occorre procedere distintamente per i diversi rapporti processuali che sono intercorsi tra le varie parti.
10 6.2 Nell'ambito dei rapporti intercorsi tra l'attrice e la compagnia assicurativa, le spese di lite del presente procedimento, in Controparte_2
applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico dell'attrice, essendo stata dichiarata inammissibile la domanda da lei formulata nei confronti della compagnia assicurativa, per mancanza in capo alla stessa della legittimazione ad agire. Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando, i valori minimi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche per il giudizio di merito relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata volta alcuna attività istruttoria da parte della convenuta, tenuto conto del valore della causa come determinato sulla scorta della domanda e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
7.3 Nell'ambito dei rapporti tra l'attrice, , e il convenuto, DOTT. Parte_1
, tenuto conto dell'esito del giudizio, in applicazione del principio di CP_1 soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite del presente procedimento e della fase di istruzione preventiva devono essere poste a carico della parte convenuta.
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando, i valori minimi di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche per il giudizio di merito relativamente a tutte le fasi processuali, tenuto conto del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto a parte attrice e dell'attività difensiva effettivamente prestata. Per quanto riguarda, invece, la fase di istruzione preventiva, il valore della causa viene determinato sulla scorta della domanda, applicando i valori minimi del DM sopra richiamato.
7.4 Parimenti le spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento di istruzione preventiva e poste provvisoriamente a carico della ricorrente, odierna attrice, già liquidate con separato decreto, tenuto conto dell'esito del giudizio, in applicazione della regola della soccombenza, devono essere poste a carico del convenuto.
Devono, infine, porsi a carico del convenuto anche le spese della CTP di parte ricorrente, atteso che la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare “che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-
11 1980 n. 3716)” (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 10173 del 18.5.2015) e che, nel caso di specie, le stesse, pari a euro 1.830, risultano documentate e adeguate (doc. 6 fascicolo attrice).
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA inammissibile la domanda formulata dall'attrice, , nei Parte_1 confronti della convenuta, ; Controparte_3
2. ACCERTA la responsabilità del convenuto, DOTT. , nella causazione dei CP_1 danni subiti dall'attrice, ; Parte_1
3. CONDANNA il convenuto, DOTT. , al risarcimento dei danni subiti CP_1 dall'attrice, e, quindi, a corrispondere alla stessa: Parte_1
• Euro 1.050 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
• Euro 8.125 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
4. CONDANNA l'attrice, , a rifondere in favore della convenuta Parte_1
le spese di lite che si liquidano in euro 1.700 per Controparte_3
compensi, oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
5. CONDANNA il convenuto, , a rifondere in favore dell'attrice, CP_1 [...]
, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.710 per compensi (di cui Parte_1
euro 2.540 per il giudizio di merito ed euro 1.170 per la fase di istruzione preventiva), oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
6. PONE definitivamente a carico del convenuto, , le spese per la CTU svolta, CP_1
liquidate con separato decreto;
7. CONDANNA il convenuto, , a corrispondere all'attrice, le spese per la CP_1 consulenza di parte pari a euro 1.830;
Varese, 16 maggio 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 873/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Parte_1 CodiceFiscale_1
Caleffi, presso il cui studio sito in Varese via Orrigoni 15 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F ) rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Villano, CP_1 C.F._2
presso il cui studio sito in Como, Via Volta n. 62 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e
(C.F. e P.I.: ) con sede legale in San Controparte_2 P.IVA_1
Cesario Sul Panaro (MO) – Corso Libertà n. 53, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Sala, presso il cui studio in Como via A. Volta
n. 62 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da fogli depositati telematicamente in data 3 febbraio 2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, adversis reiectis,
Nel Merito:
1 -Accertata e declarata la fondatezza della domanda esposta da parte attrice , Parte_1 ovvero accertata e declarata, anche alla luce della Ctu depositata in sede di Accertamento ex art. 696 bis cpc, l'inadeguato intervento odontoiatrico eseguito dal convenuto sulla persona dell'attrice, condannare il Dott. , in solido con , in CP_1 Parte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di euro
21.950,00**, di cui euro 19.850,00** per rifusione spese medico-odontoiatriche supportate dall'attrice ed euro 2.100,0** per danno biologico temporaneo così come riconosciuto in sede di
Accertamento Tecnico Preventivo, oltre ad euro 7.076,00** per spese di Ctu e Ctp, così come debitamente documentate, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, nonché della procedura di Accertamento Tecnico Preventivo”.
Per parte convenuta (come da fogli depositati telematicamente in data 5 CP_1
febbraio 2025):
“Piaccia ll'Il.mo Tribunale adito, in via principale, respingere la domanda attore siccome infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, anche laddove dovesse essere riconosciuta una responsabilità del dott
, respingere la domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 cc II comma o in via CP_1 di ulteriore subordine ridurre il quantum ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 I comma cpc nonché per le ragioni spiegate in parte espositiva, limitando il risarcimento alla sola quota parte di danno che dovesse riconoscersi imputabile alla condotta esclusiva del dott e non ai CP_1 medici che lo hanno preceduto o seguito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria, si reiterano le richieste di prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testi, come dedotte nelle memorie ex art. 171 ter cpc.”.
Per parte convenuta (come da fogli depositati in Controparte_2
data 7 febbraio 2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, 1. in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande di parte attrice e la Controparte_2 inammissibilità e/o improcedibilità della domanda svolta dalla signora nei suoi Pt_1 confronti, per le ragioni spiegate in parte espositiva al paragrafo A);
2. in via principale, rigettare l'azione risarcitoria promossa dalla signora verso il Pt_1 dott. in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_1
3. In ogni caso, nel solo rapporto con il dott. , accertare e dichiarare i limiti della CP_1 copertura assicurativa, come sopra specificati;
4. Con condanna al pagamento delle spese del presente procedimento, oltre al rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”.
MOTIVAZIONE
2
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il dott. Parte_1
e hiedendo la condanna degli stessi in CP_1 Controparte_2
solido al risarcimento dei danni subiti a causa della negligente condotta tenuta dallo specialista convenuto nel periodo in cui era stato in cura presso lo stesso.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14 giugno 2024, si costituiva il dott. , chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate CP_1 dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, il rigetto delle domande ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. o comunque la riduzione del quantum dovuto ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.
1.3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14 giugno 2024, si costituiva eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, non essendo ancora attivabile l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione del sanitario;
in via principale, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso, l'accertamento dei limiti della copertura assicurativa attivata dallo specialista convenuto.
1.4 Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., acquisito il fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva n. 2809/2022 RG definito innanzi al Tribunale di Varese, con ordinanza del
31 dicembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 28 gennaio 2025.
L'udienza veniva poi differita su richiesta delle parti convenute all'8 aprile 2025, al fine di consentire la definizione del giudizio nelle forme dell'art. 281 quinquies comma 2 c.p.c.
Alla fissata udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta in decisione.
2. L'eccezione della assicurazione convenuta
2.1 L'assicurazione convenuta ha chiesto, in via pregiudiziale, di “accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande di parte Controparte_2
attrice e la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda svolta dalla signora nei Pt_1 suoi confronti”, non essendo ancora in vigore l'art. 12 della Legge Gelli-Bianco – mancando i
3 decreti ministeriali di cui al comma 6 della disposizione citata – e non avendo, pertanto, l'attrice alcuna legittimazione ad agire direttamente nei suoi confronti.
2.3 L'eccezione è fondata.
E infatti, deve innanzitutto rilevarsi che la possibilità per il paziente danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria e/o dell'esercente la professione sanitaria è una novità introdotta dalla Legge Gelli-Bianco.
Prima di tale intervento normativo il paziente danneggiato non aveva alcun diritto di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria e/o dell'esercente la professione sanitaria ritenuti responsabili dei danni subiti, non sussistendo alcun legame contrattuale con tale soggetto, né alcun titolo extracontrattuale che potesse fondare un'azione diretta del paziente nei confronti dell'assicurazione.
L'art. 12 della legge citata al comma 6 subordina, però, la propria operatività all'adozione dei decreti ministeriali attuativi determinanti i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.
Ad oggi, quindi, non essendo stati ancora adottati tali decreti, non è possibile, per il paziente danneggiato agire direttamente nei confronti di soggetti diversi dalla struttura sanitaria e dall'esercente la professione sanitaria, non essendo ancora in vigore la norma che gli attribuisce tale diritto.
3. Le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte convenuta, , si ritiene di dover ribadire le valutazioni già CP_1 espresse con l'ordinanza del 31 dicembre 2024, anche in ragione del fatto che si hanno a disposizione sufficienti elementi per assumere la decisione alla luce della documentazione in atti e degli esiti della ctu, nonchè delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
4. La responsabilità del medico convenuto, dott. (an debeatur) CP_1
4.1 L'attrice ha convenuto in giudizio il dott. allegando di aver subito dei danni CP_1
a causa della non corretta esecuzione delle prestazioni sanitarie praticate dallo stesso sulla sua persona.
Ha allegato in particolare l'attrice:
- che era stata investita da un'auto in data 5 settembre 2013 mentre attraversava la strada;
- che l'incidente le aveva cagionato gravi lesioni all'apparato stomatogmatico;
4 - che per la cura delle predette lesioni si era sottoposta dal mese di settembre 2013 al mese di gennaio 2015 alle cure dello studio Nidoli-Boriani di Varese;
- che, attesa la propria insoddisfazione per le cure praticate, le era stato suggerito di rivolgersi al dott. ; CP_1
- che dal mese di maggio 2015 al mese di febbraio 2017 era stata in cura presso lo studio del dott. ; CP_1
- che lo specialista le aveva estratto tutti i denti non ancora perduti, per poi inserirle 6 impianti superiori e 6 impianti inferiori, finalizzati a supportare 2 arcate protesiche fisse;
- che aveva sostenuto euro 32.000 per le terapie implanto-protesiche preventivate;
- che le terapie praticate erano fallite e si era vista costretta a rivolgersi nel 2017 ad altro professionista;
- che a causa della negligente e imperita condotta dello specialista convenuto aveva subito danni patrimoniali e non, meglio indicati nella consulenza di parte allegata a firma del dott.
Per_1
- che era stato svolto ante causam procedimento di istruzione preventiva all'esito del quale era stata accertata la fondatezza delle proprie pretese.
4.2 Il medico convenuto ha contestato la sussistenza di qualsivoglia profilo di colpa nel proprio operato, deducendo che le problematiche emerse successivamente alle terapie praticate erano addebitabili unicamente all'attrice.
Ha allegato in particolare il convenuto:
- che le terapie erano stato correttamente eseguite;
- che le problematiche sorte erano esclusivamente addebitabili all'abitudine del fumo e alla scarsa igiene orale praticate della paziente, nonostante i continui avvertimenti fatti, nonché ai disturbi psichiatrici della stessa;
- che le terapie praticate erano state successivamente manipolate da altri professionisti e non era quindi possibile, in mancanza di adeguata documentazione medica, accertare alcun profilo di colpa in capo allo stesso.
4.3 Ritiene il Tribunale che sussista la responsabilità del convenuto nei limiti di seguito indicati e per le ragioni di seguito esposte.
5 4.4 Preliminarmente, osservato che la responsabilità fatta valere nel caso in esame è di tipo contrattuale, occorre indicare come viene in concreto ripartito l'onere della prova tra il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno e il medico convenuto in giudizio quale soggetto responsabile.
Sul punto appare consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale
"in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria [o del medico] per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. n. 975/2009).
A proposito poi del nesso di causalità la giurisprudenza più recente ha evidenziato che nei giudizi di responsabilità per attività medico-chirurgica emerge un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro inerente all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Conseguentemente mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
4.5 Tanto osservato in diritto, deve rilevarsi che nel caso di specie, la decisione trova il proprio fondamento nella documentazione prodotta dalle parti nella presente sede e (soprattutto) nel corso del procedimento di istruzione preventiva che ha preceduto il giudizio di merito (proc. n.
2809/2022 RG), nonché negli esiti degli accertamenti tecnici svolti dai consulenti nominati, dai quali non vi è motivo di discostarsi, in quanto sono basati su un obiettivo studio della documentazione medica prodotta e immuni da vizi logico-giuridici.
Orbene all'esito del giudizio è emerso:
6 - che il dott. , ha eseguito sulla persona dell'attrice 6 impianti relativamente CP_1 all'arcata superiore e 6 impianti relativamente all'arcata inferiore con l'obiettivo di posizionare poi protesi fisse sia superiori che inferiori avvitate agli stessi;
- che non c'è stata una sufficiente valutazione prechirurgica delle condizioni della paziente
(fumatrice, collaborazione, comprensione del tipo di trattamento);
- che attualmente solo gli impianti inferiori sono ancora presenti e risultano correttamente eseguiti, nonché utilizzati come base ai quali è stata avvitata la protesi Toronto dall'attuale Per_ dentista di fiducia dell'attrice, dott. ;
- che quanto agli impianti superiori è possibile riscontrare profili di negligenza da parte del professionista convenuto solo con riguardo a due degli stessi, ossia quelli prematuramente persi dalla paziente, atteso che la causa di tale perdita deve rinvenirsi nel fatto che tali impianti sono stati precocemente caricati dal dott. , a distanza di soli due CP_1 mesi dall'intervento (8 ottobre 2015) e che la paziente non ha rispettato le precauzioni indicate dal medico circa l'interruzione dell'abitudine del fumo e la corretta igiene orale (così si legge nella relazione a pag. 21: “Sicuramente il ruolo del fumo di sigaretta e la mancanza di igiene orale sono fattori predittivi negativi da un punto di vista prognostico della durata delle riabilitazioni su impianti. Dalla documentazione ricevuta risulta che l'attrice fosse stata ripetutamente informata in merito e la stessa ha più volte confermato come avesse cercato di ridurre l'uso del tabacco. Le opinioni delle parti in merito alle affermazioni dell'attrice sono discordanti ma gli scriventi non ritengono che la causa del fallimento della riabilitazione sia imputabile unicamente al fumo di sigaretta quanto ad un'esecuzione che per i motivi già spiegati in relazione ha costretto il convenuto ad accelerare le fasi protesiche per soddisfare le richieste dell'attrice. Probabilmente la non completa integra-zione superiore è stata con il fumo ed il disagio occlusale ed il conseguente trauma occlusale la causa del fallimento dei primi due impianti”);
- che relativamente agli altri n. 4 impianti superiori non è possibile stabilire se sussistono profili di colpa in capo al convenuto, atteso che “non vi è alcuna documentazione né del momento né dell'operatore che ha eseguito la rimozione né della motivazione che ha spinto tale operazione. Viene riportato che l'attrice aveva espresso il desiderio di rimuovere gli impianti anche se integrati in quanto insoddisfatta del risultato avuto. Resta agli scriventi il dubbio, non risolvibile, se gli impianti siano stati rimossi per motivi clinici di insuccesso o se
7 siano stati rimossi su richiesta della paziente verosimilmente dal dott. [specialista Per_3 intervenuto successivamente al dott. ]”. CP_1
Ne consegue, alla luce di quanto sopra riassunto, che possono ritenersi sussistenti profili di colpa in capo al convenuto, dott. , che hanno causato dei danni all'attrice. CP_1
4.6 Alla produzione di tali danni, tuttavia, ha certamente concorso anche il comportamento colposo della stessa danneggiata, come eccepito dal convenuto e accertato dai ctu.
Come anticipato, risulta dagli atti ed è stato confermato dai ctu che il dott. ha CP_1 comunicato all'attrice l'importanza del rispetto di alcune regole di precauzione rilevanti per il buon esito delle terapie svolte (interruzione dell'abitudine del fumo e adeguata igiene orale) e che la stessa non ha dato seguito alle stesse, nonostante i solleciti. Ad avviso dei ctu la descritta condotta dell'attrice ha inciso causalmente sulla precoce perdita di due impianti la cui non corretta gestione è stata contestata al convenuto.
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato va riconosciuto un concorso di colpa di parte attrice nella causazione dei danni subiti da quantificarsi nella misura del 50% e il risarcimento spettante alla stessa dovrà dunque essere ridotto proporzionalmente.
5. I danni risarcibili
5.1 Per quanto riguarda i danni risarcibili, la domanda dell'attrice merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
5.2 L'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti “al pagamento della somma di euro
21.950,00**, di cui euro 19.850,00** per rifusione spese medico-odontoiatriche supportate dall'attrice ed euro 2.100,0** per danno biologico temporaneo così come riconosciuto in sede di
Accertamento Tecnico Preventivo, oltre ad euro 7.076,00** per spese di Ctu e Ctp, così come debitamente documentate, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo”.
Le somme richieste devono essere analizzate separatamente, scorporandole come segue: i) somme richieste a titolo di danno non patrimoniale (pari a euro 2.100); ii) somme richieste a titolo di danno patrimoniale (pari a euro 19.850); iii) somme richieste per le spese della ctu e del ctp.
5.3 Preliminarmente occorre osservare che la voce di cui al punto iii) verrà analizzata nel paragrafo relativo alle spese di lite.
5.4 Quanto alle somme richieste a titolo di danno non patrimoniale deve osservarsi che i consulenti hanno concluso affermando che non sono derivati postumi permanenti alla paziente in
8 conseguenza dei profili di responsabilità rinvenuti in capo al medico convenuto, non essendo stato possibile quantificare la perdita ossea lamentata dalla paziente, ma che a causa della non corretta esecuzione delle pratiche connesse ai due impianti prematuramente perduti dalla signora
è possibile riconoscere un danno biologico temporaneo di giorni 15 al 50%, giorni 30 al Pt_1
25% e giorni 60 al 10%.
Come detto, non c'è ragione di discostarsi dalle conclusioni alle quali sono pervenuti i consulenti.
Ne consegue che può essere liquidato all'attrice il solo danno da invalidità temporanea accertato dai ctu, danno che peraltro va posto solo in parte a carico del convenuto, attesa la ricorrenza nel caso di specie dell'ipotesi di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., come già evidenziato (cfr paragrafo
4.6).
Quanto ai criteri alla stregua dei quali liquidare tale danno, essendo i fatti avvenuti tra il 2015 e il
2017, deve aversi riguardo alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del
Tribunale di Milano che, in assenza di criteri stabiliti dalla legge, costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. n.
14402/2011; Cass. n. 4470/2014; Cass. n. 1553/2019).
Le citate Tabelle per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea prevedono un importo base (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprendente in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Applicando tali criteri risulta dovuto per la voce di danno in esame l'importo di euro 2.415. In applicazione del principio della domanda, avendo parte attrice richiesto a titolo di danno non patrimoniale per invalidità temporanea il minor importo pari a euro 2.100 dovrà essere riconosciuto quest'ultimo.
La somma indicata dovrà poi essere ridotta del 50% ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. come evidenziato al paragrafo 4.6. e quindi il convenuto dott. dovrà essere CP_1 condannato a corrispondere in favore dell'attrice l'importo pari a euro 1.050.
Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto all'attore il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi,
9 tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
5.5 Per quanto riguarda infine i danni patrimoniali lamentati dall'attrice si legge nella relazione dei ctu “che alla signora dovranno essere rifuse le spese odontoiatriche dalla stessa già Pt_1
Per_ saldate al dott. - Euro 7650,00 nonchè le spese relative alle cure odontoiatriche saldate al dott. che non hanno tuttavia avuto successo, ossia quattro dei sei impianti superiori e la CP_1
relativa protesi supportata da impianti, stimabili in Euro 12200,00 (Euro 1800,00 per ciascun impianto compreso di componentistica protesica x 4 + lavoro protesico definitivo superiore - toronto all on six Euro 5000,00). Complessivamente alla signora dovranno essere rifusi Pt_1 quindi E. 19850,00”. Per_ Le conclusioni dei ctu sono condivisibili, considerato che le somme corrisposte al dott. corrispondono ai “costi necessari per una riabilitazione idonea al caso specifico” e che il trattamento relativo all'arcata superiore è fallito a causa della precoce perdita di due dei sei impianti previsti causalmente riconducibile alle condotte del dott. e della signora CP_1 Pt_1
senonchè i consulenti hanno erroneamente calcolato gli importi relativamente a quattro impianti dell'arcata superiore, quando invece la responsabilità del convenuto è stata accertata solo con riguardo a due impianti.
Per_ Ne consegue che, oltre alle somme corrisposte al dott. possono essere riconosciute all'attrice a titolo di danno patrimoniali solo gli importi relativi ai due impianti falliti (euro
1.800x2) e alla protesi Toronto (euro 5.000), per un ammontare complessivo pari a euro 16.250.
La somma indicata dovrà poi essere ridotta del 50% ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. come evidenziato al paragrafo 4.6. e quindi il convenuto dott. dovrà essere CP_1 condannato a corrispondere in favore dell'attrice a titolo di danno patrimoniale l'importo pari a euro 8.125, oltre accessori come indicati al punto 5.4.
6. Le spese di lite
6.1 Quanto alle spese di lite, occorre procedere distintamente per i diversi rapporti processuali che sono intercorsi tra le varie parti.
10 6.2 Nell'ambito dei rapporti intercorsi tra l'attrice e la compagnia assicurativa, le spese di lite del presente procedimento, in Controparte_2
applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico dell'attrice, essendo stata dichiarata inammissibile la domanda da lei formulata nei confronti della compagnia assicurativa, per mancanza in capo alla stessa della legittimazione ad agire. Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando, i valori minimi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche per il giudizio di merito relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata volta alcuna attività istruttoria da parte della convenuta, tenuto conto del valore della causa come determinato sulla scorta della domanda e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
7.3 Nell'ambito dei rapporti tra l'attrice, , e il convenuto, DOTT. Parte_1
, tenuto conto dell'esito del giudizio, in applicazione del principio di CP_1 soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite del presente procedimento e della fase di istruzione preventiva devono essere poste a carico della parte convenuta.
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando, i valori minimi di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche per il giudizio di merito relativamente a tutte le fasi processuali, tenuto conto del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto a parte attrice e dell'attività difensiva effettivamente prestata. Per quanto riguarda, invece, la fase di istruzione preventiva, il valore della causa viene determinato sulla scorta della domanda, applicando i valori minimi del DM sopra richiamato.
7.4 Parimenti le spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento di istruzione preventiva e poste provvisoriamente a carico della ricorrente, odierna attrice, già liquidate con separato decreto, tenuto conto dell'esito del giudizio, in applicazione della regola della soccombenza, devono essere poste a carico del convenuto.
Devono, infine, porsi a carico del convenuto anche le spese della CTP di parte ricorrente, atteso che la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare “che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-
11 1980 n. 3716)” (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 10173 del 18.5.2015) e che, nel caso di specie, le stesse, pari a euro 1.830, risultano documentate e adeguate (doc. 6 fascicolo attrice).
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA inammissibile la domanda formulata dall'attrice, , nei Parte_1 confronti della convenuta, ; Controparte_3
2. ACCERTA la responsabilità del convenuto, DOTT. , nella causazione dei CP_1 danni subiti dall'attrice, ; Parte_1
3. CONDANNA il convenuto, DOTT. , al risarcimento dei danni subiti CP_1 dall'attrice, e, quindi, a corrispondere alla stessa: Parte_1
• Euro 1.050 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
• Euro 8.125 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
4. CONDANNA l'attrice, , a rifondere in favore della convenuta Parte_1
le spese di lite che si liquidano in euro 1.700 per Controparte_3
compensi, oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
5. CONDANNA il convenuto, , a rifondere in favore dell'attrice, CP_1 [...]
, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.710 per compensi (di cui Parte_1
euro 2.540 per il giudizio di merito ed euro 1.170 per la fase di istruzione preventiva), oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
6. PONE definitivamente a carico del convenuto, , le spese per la CTU svolta, CP_1
liquidate con separato decreto;
7. CONDANNA il convenuto, , a corrispondere all'attrice, le spese per la CP_1 consulenza di parte pari a euro 1.830;
Varese, 16 maggio 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
12