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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/07/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 1042 pronunciata il 02/07/2024
Oggetto: Errata liquidazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 847/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Loredana Crovace e Caterina Legrottaglie, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 13/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/12/2019, chiedeva al Tribunale del Lavoro di Brindisi Parte_1 di annullare il provvedimento datato 13/11/2019 con il quale l' gli aveva comunicato il rigetto, CP_1 in sede di riesame, della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016 come conseguenza del disconoscimento di 81 giornate lavorative. Riferiva di avere impugnato il provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative presupposto dinanzi al medesimo
Tribunale di Brindisi. Chiedeva, in conclusione, l'annullamento del provvedimento oggetto di causa, la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dall'Ente e il pagamento delle spese di lite.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' , contestando la fondatezza della domanda, eccependo CP_1
la litispendenza e la decadenza ex art. 22; D.L. 7/1970 prevista per l'impugnazione della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale adito, respinte le eccezioni formulate dall' e CP_1
preso atto del fatto che con sentenza n. 762/2024 il medesimo Ufficio Giudiziario, in data 16/05/2024, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'annualità e le giornate indicate dal ricorrente stesso, accoglieva il ricorso. Quanto alle spese, le liquidava a carico dell' nella misura di € 450,00, oltre accessori, con la seguente motivazione: “tenuto conto CP_1 dell'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Lecce in ordine alla regolamentazione delle spese in controversie analoghe alla presente, le spese - liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria – vanno poste a carico dell' ” CP_1
Avverso tale statuizione sulle spese, con ricorso depositato il 30/12/2024 proponeva Parte_1
appello, sostenendo che la liquidazione delle stesse fosse avvenuta in modo errato;
deduceva, a motivo di gravame, la violazione del D.M. 55/2014 e il difetto di motivazione in ordine al capo di pronuncia in questione. In particolare, evidenziava che, a pg. 3 della sentenza, il Giudice di prime cure, nella parte motiva, aveva laconicamente affermato che “le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo”. Richiamando l'art. 5, commi 5 e 6, del D.M.
55/2014 sosteneva che la causa fosse di valore indeterminabile e che andasse applicato lo scaglione non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Menzionava l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'espressione “di regola”, contenuta nella richiamata norma, consente di applicare lo scaglione tariffario inferiore (da 5.200 a 26.000) allorquando si controverta di bene di modestissima entità, pur non potendo stabilire un preciso valore, ma aggiungeva che tale orientamento era stato superato dal fatto che il D.M. 147/2022 all'art. 2, co. 2, aveva previsto la soppressione delle parole “di regola” nell'art.
6. Evidenziava, poi, che, secondo un recente orientamento della Giurisprudenza di legittimità, sussiste l'obbligo per il Giudice di indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo egli limitarsi ad una determinazione globale dei compensi senza indicare le voci non considerate o ridotte. Richiamava, poi, l'inderogabilità dei minimi tariffari e concludeva chiedendo la rideterminazione dell'importo delle spese di giudizio, ai sensi del D.M.
55/14 e successive modificazioni, in applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile.
Nel presente grado di giudizio l' non si costituiva. CP_1
In data 04/06/2025 la difesa di chiedeva rinvio dell'udienza del 13/06/2025 “per consentire la Pt_1 notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza”. Con decreto posto in calce a tale istanza, questa Corte stabiliva di provvedere in ordine alla stessa all'udienza già fissata.
All'udienza del 13/06/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante che si riportava ai propri scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato improcedibile.
Ed invero, dal fascicolo di causa nonché dal tenore dell'istanza formulata da parte appellante, si evince che successivamente al deposito del ricorso in appello ed alla comunicazione da parte della
Cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, non sia stato fatto nemmeno un tentativo di notifica del ricorso e del detto decreto alla parte appellata.
Nelle controversie di lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge,
è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia stata effettuata, non essendo in tal caso consentito al Giudice di assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere a una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.; la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina, dunque,
l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il Giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso. Il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato, con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità.
Nei giudizi di appello soggetti al rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non determina l'improcedibilità del gravame solo nel caso in cui il menzionato decreto non sia stato comunicato all'appellante; in tal caso il Giudice dovrà fissare una successiva udienza e concedere un nuovo termine per la notifica, sempre che l'appellante medesimo non abbia comunque acquisito conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa (così Cass., sent. del 22/11/2023, n.32502).
Orbene, nel caso di specie non solo la comunicazione del decreto di fissazione della prima udienza, da notificare all'appellato, è stata regolarmente eseguita, ma per di più parte appellante non ha addotto motivo alcuno, tanto all'interno dell'istanza formulata al fine di ottenere l'assegnazione di un termine per la notifica, tanto in sede di udienza di discussione, idoneo a configurare un impedimento che legittimasse la rimessione in termini evitando la declaratoria di improcedibilità.
Il gravame va, dunque, respinto per improcedibilità, con ogni conseguenza di legge.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili stante la presenza, agli atti di causa, della dichiarazione reddituale redatta ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30/12/2024 da Parte_1 nei confronti dell' avverso la sentenza n. 1042 del 02/07/2024 del Tribunale di Brindisi, così CP_1
provvede:
DICHIARA l'appello improcedibile.
Spese di lite del presente grado irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale , dell'ulteriore Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 13/06/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 1042 pronunciata il 02/07/2024
Oggetto: Errata liquidazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 847/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Loredana Crovace e Caterina Legrottaglie, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 13/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/12/2019, chiedeva al Tribunale del Lavoro di Brindisi Parte_1 di annullare il provvedimento datato 13/11/2019 con il quale l' gli aveva comunicato il rigetto, CP_1 in sede di riesame, della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016 come conseguenza del disconoscimento di 81 giornate lavorative. Riferiva di avere impugnato il provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative presupposto dinanzi al medesimo
Tribunale di Brindisi. Chiedeva, in conclusione, l'annullamento del provvedimento oggetto di causa, la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dall'Ente e il pagamento delle spese di lite.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' , contestando la fondatezza della domanda, eccependo CP_1
la litispendenza e la decadenza ex art. 22; D.L. 7/1970 prevista per l'impugnazione della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale adito, respinte le eccezioni formulate dall' e CP_1
preso atto del fatto che con sentenza n. 762/2024 il medesimo Ufficio Giudiziario, in data 16/05/2024, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'annualità e le giornate indicate dal ricorrente stesso, accoglieva il ricorso. Quanto alle spese, le liquidava a carico dell' nella misura di € 450,00, oltre accessori, con la seguente motivazione: “tenuto conto CP_1 dell'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Lecce in ordine alla regolamentazione delle spese in controversie analoghe alla presente, le spese - liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria – vanno poste a carico dell' ” CP_1
Avverso tale statuizione sulle spese, con ricorso depositato il 30/12/2024 proponeva Parte_1
appello, sostenendo che la liquidazione delle stesse fosse avvenuta in modo errato;
deduceva, a motivo di gravame, la violazione del D.M. 55/2014 e il difetto di motivazione in ordine al capo di pronuncia in questione. In particolare, evidenziava che, a pg. 3 della sentenza, il Giudice di prime cure, nella parte motiva, aveva laconicamente affermato che “le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo”. Richiamando l'art. 5, commi 5 e 6, del D.M.
55/2014 sosteneva che la causa fosse di valore indeterminabile e che andasse applicato lo scaglione non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Menzionava l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'espressione “di regola”, contenuta nella richiamata norma, consente di applicare lo scaglione tariffario inferiore (da 5.200 a 26.000) allorquando si controverta di bene di modestissima entità, pur non potendo stabilire un preciso valore, ma aggiungeva che tale orientamento era stato superato dal fatto che il D.M. 147/2022 all'art. 2, co. 2, aveva previsto la soppressione delle parole “di regola” nell'art.
6. Evidenziava, poi, che, secondo un recente orientamento della Giurisprudenza di legittimità, sussiste l'obbligo per il Giudice di indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo egli limitarsi ad una determinazione globale dei compensi senza indicare le voci non considerate o ridotte. Richiamava, poi, l'inderogabilità dei minimi tariffari e concludeva chiedendo la rideterminazione dell'importo delle spese di giudizio, ai sensi del D.M.
55/14 e successive modificazioni, in applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile.
Nel presente grado di giudizio l' non si costituiva. CP_1
In data 04/06/2025 la difesa di chiedeva rinvio dell'udienza del 13/06/2025 “per consentire la Pt_1 notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza”. Con decreto posto in calce a tale istanza, questa Corte stabiliva di provvedere in ordine alla stessa all'udienza già fissata.
All'udienza del 13/06/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante che si riportava ai propri scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato improcedibile.
Ed invero, dal fascicolo di causa nonché dal tenore dell'istanza formulata da parte appellante, si evince che successivamente al deposito del ricorso in appello ed alla comunicazione da parte della
Cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, non sia stato fatto nemmeno un tentativo di notifica del ricorso e del detto decreto alla parte appellata.
Nelle controversie di lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge,
è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia stata effettuata, non essendo in tal caso consentito al Giudice di assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere a una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.; la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina, dunque,
l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il Giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso. Il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato, con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità.
Nei giudizi di appello soggetti al rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non determina l'improcedibilità del gravame solo nel caso in cui il menzionato decreto non sia stato comunicato all'appellante; in tal caso il Giudice dovrà fissare una successiva udienza e concedere un nuovo termine per la notifica, sempre che l'appellante medesimo non abbia comunque acquisito conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa (così Cass., sent. del 22/11/2023, n.32502).
Orbene, nel caso di specie non solo la comunicazione del decreto di fissazione della prima udienza, da notificare all'appellato, è stata regolarmente eseguita, ma per di più parte appellante non ha addotto motivo alcuno, tanto all'interno dell'istanza formulata al fine di ottenere l'assegnazione di un termine per la notifica, tanto in sede di udienza di discussione, idoneo a configurare un impedimento che legittimasse la rimessione in termini evitando la declaratoria di improcedibilità.
Il gravame va, dunque, respinto per improcedibilità, con ogni conseguenza di legge.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili stante la presenza, agli atti di causa, della dichiarazione reddituale redatta ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30/12/2024 da Parte_1 nei confronti dell' avverso la sentenza n. 1042 del 02/07/2024 del Tribunale di Brindisi, così CP_1
provvede:
DICHIARA l'appello improcedibile.
Spese di lite del presente grado irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale , dell'ulteriore Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 13/06/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi