Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.598/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
598/2023 R.G
Promosso da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/09/1960, residente a [...], in proprio e quale legale rapp.te p.t. della soc. Controparte_1 unipersonale in liquidazione (C.F. e P. Iva ), con sede a P.IVA_1
CE MA (PU), via Romagna n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv.
Roberto Venturini
appellante contro
società a responsabilità limitata unipersonale con Controparte_2 sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, signor
e Walter Giacomo Caturano.
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 345/2023 emessa dal
Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 11.5.2023
CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e per le causali di cui in narrativa, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e l'esecuzione dei titoli per cui è causa.
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, previa ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado, accogliere le conclusioni rassegnate in tale ultimo giudizio che si riportano: accertare e dichiarare la mancanza della legittimazione ad agire e/o della legittimazione processuale in capo a ed a Controparte_4
mancando la prova che i crediti oggetto di causa CP_2 CP_2 rientrino nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco previste dalle
Circolari della Banca d'Italia del 26/01/2016 e del 30/12/2016 e/o comunque nelle ipotesi previste dalla normativa indicata dalla convenuta in atto di precetto, e relative alla cessione dei crediti in blocco. Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo fondiario del 17/12/2007 e del 23/06/2010 stipulati tra la Banca delle Marche ed il sig. per mancanza di causa concreta e/o per illiceità Parte_1 della causa e/o dei motivi, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a titolo di rimborso dei prestiti.
In subordine, accertare e dichiarare la nullità parziale dei mutui oggetto di causa per pattuizione e/o applicazione di interessi moratori superiori al tasso soglia usura e comunque per tutti i motivi indicati in narrativa, nonché per applicazione di interessi ultralegali in assenza o in difformità degli accordi sul tasso effettivamente applicato dall'Istituto
(ISC indicato non corrispondente a quello effettivo), e conseguentemente ricalcolare il piano di ammortamento ai tassi BOT ex art. 117 TUB, previa rideterminazione del saldo contabile e dell'esatto dare/avere tra le parti, depurato da tutti gli addebiti illegittimi. In ogni caso, respingere tutte le domande proposte da e dalla mandataria perché CP_2 Controparte_4 prescritte e comunque infondate. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizi.”
PER L'APPELLATA
“IN VIA PRELIMINARE
1) per l'immediata pronuncia di inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c. per quanto esposto;
2) per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 345/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro l'11.05.2023, in quanto inammissibile oltre che infondata per tutte le ragioni esposte in parte narrativa;
NEL MERITO
3) per il rigetto dell'appello per tutti i motivi espressi in narrativa e per l'integrale conferma della sentenza impugnata;
4) per la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite” FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta dallo avverso il precetto con il quale Pt_1 [...]
e, per essa quale mandataria, la soc. CP_2 Controparte_4
gli ha intimato di pagare la somma di € 700.095,46, quale saldo
[...] passivo di due contratti di mutuo fondiario, stipulati dall'opponente con l'allora Banca delle Marche s.p.a., con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il sig. proponeva appello avverso detta sentenza, articolando i Pt_1 motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellata che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art 342 e 348 bis cpc e, nel merito, contestava, le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellata ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c.: detta eccezione è infondata poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto in dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso
- tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Quanto alla richiesta di inammissibilità avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. si rileva, invece, che tale istanza deve ritenersi già implicitamente respinta dal Collegio che ha rinviato la causa, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la legittimazione attiva dell'opposta e, quindi, la titolarità del diritto di credito oggetto di intimazione.
A tal proposito, va evidenziato che in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità (Cass.
22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024,
n. 7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento
è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, dell'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, (…)). Diverso è, però, il caso in cui
(non ricorrente nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.
In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità".
Occorre poi sempre ricordare che, la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, Sentenza
Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2024, Sentenza Corte di
Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza Corte di Cassazione n.
18016 del 09/07/2017).
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, l'appellata dimostrava documentalmente la titolarità del credito azionato.
La stessa, infatti, vanta la titolarità di un diritto di credito sorto a seguito della stipula con Banca Marche di un contratto di mutuo fondiario del 17.12.2007, per notar , rep. 246563, Persona_1 racc. 17246, concesso per l'importo di euro 300.000,00 e di un contratto di mutuo del 23.6.2010, per notar rep. 27859, Persona_2 racc. 7399, concesso per l'importo di euro 280.000,00 che assume essere pervenuto nel suo patrimonio per effetto delle seguenti vicende traslative: a) liquidazione coatta amministrativa della Banca Marche spa, b) cessione di tutti i diritti e le azioni all'ente Nuova Banca delle
Marche con provvedimento della Banca d'Italia del 22/11/2015, c) cessione dei crediti in sofferenza alla con Controparte_4 provvedimenti della Banca d'Italia del 26/1/2016 d) contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra e Controparte_4
Controparte_2
Invero, dal compendio probatorio emerge che:
- Il rapporto oggetto dell'atto di precetto veniva trasferito da
Banca Marche a Nuova Banca Marche, in uno con tutti i rapporti in essere facenti capo alla Banca posta in risoluzione.
L'onnicomprensività del trasferimento (tutti i diritti, le attività e le passività, i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso cui era originariamente titolare Banca delle Marche S.p.A) consente di affermare con assoluta certezza che il credito azionato era oggetto di trasferimento: a tal riguardo, infatti, non sussiste dubbio alcuno, atteso che la Banca delle Marche S.p.A. è stata posta in
Amministrazione Straordinaria ex art. 70 TUB in data 15 ottobre
2013; la Banca d'Italia, con provvedimento in data 21 novembre
2015 ha disposto la chiusura della procedura di Amministrazione
Straordinaria ed il trasferimento all'ente ponte Nuova Banca delle
Marche S.p.A. di tutte le attività e passività già facenti capo alla
Banca delle Marche S.p.A., ivi compresa, quindi, quella vantata nei confronti dell'appellante.
- Avveniva poi una cessione dei crediti in sofferenza di Nuova
Banca Marche a REV Gestione crediti e l'appellata ha fornito prova di ciò mediante la produzione della pubblicazione sul sito della Banca d'Italia del provvedimento del 26/01/2016 di cessione dei crediti in sofferenza: in particolare, tutti i crediti in sofferenza alla data del 30/09/2015 nella titolarità dell'ente ponte Nuova Banca delle Marche S.p.A. sono stati ceduti a
[...]
ivi compreso quello vantato nei confronti Controparte_4 dell'odierno appellante, atteso che la risoluzione dei contratti di mutuo era stata comunicata in data 30.7.2013 (cfr allegato 4 alla comparsa di costituzione dell'opposta in primo grado), con conseguente appostamento a sofferenza della posizione nella situazione contabile individuale di Banca delle Marche. Sul punto si precisa che l'appellata non si limitava a sostenere che venivano ceduti tutti i crediti in sofferenza alla data del 30.9.2015, ma produceva certificazione notarile attestante che il credito dello era ricompreso tra quelli ceduti (cfr: all. 4 all'atto di Pt_1 appello). Tale ultima documentazione, quindi, prova anche che il credito dell'appellante rientrava tra quelli oggetto di cessione, non essendo ricompreso tra quelli esclusi ovvero tra quello in sofferenza ma interessati da operazioni di cartolarizzazione, ovvero tra quelli di titolarità della in Controparte_5 amministrazione straordinaria. A ciò va aggiunto, comunque, che con il successivo provvedimento della Banca d'Italia del Contr 30.12.2016 è stata disposta la cessione a Controparte_4
anche le due categorie di crediti che erano rimaste escluse
[...] dal primo provvedimento. Pertanto per effetto dei suddetti provvedimenti della Banca d'Italia tutti i crediti che erano in sofferenza alla data del 3.9.2015 sono transitati a CP_4
, senza più alcuna eccezione.
[...]
- Da ultimo, trasferiva il credito a Controparte_4 CP_2 come dimostrato dall'estratto notarile di cui all' allegato 3
[...] all'atto di costituzione in appello dell'appellata. In particolare, vi
è stata una nuova cessione in blocco ex art 58 TUB da parte di
REV Gestione Crediti in favore di , come si evince dalla CP_2 pubblicazione effettuata sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.
73 del 22/06/2017, dei “crediti di cui il Cedente sia titolare e che derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana concessi in varie forme tecniche con espressa esclusione della locazione finanziaria (c.d. leasing finanziario), che siano classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti:
1. da Nuova Banca delle Marche S.p.A., Controparte_6 [...]
e Controparte_7 [...] al Cedente ai sensi degli articoli Controparte_8
46 e 47 del Decreto 180 con i provvedimenti di Banca d'Italia n.
98829, 98842, 98852 e 98863 del 26 gennaio 2016; o 2. da
Nuova Banca delle Marche S.p.A., Controparte_6
e
[...] Controparte_7 [...] al Cedente ai Controparte_8 sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 con i provvedimenti di Banca d'Italia n. 1553670, 1553682, 1553673 e 1553679 del
30 dicembre 2016”.
L'avviso contiene elementi sufficienti per l'individuazione dei crediti ceduti riferendosi a quelli già trasferiti a CP_4 da Nuova Banca delle Marche in forza del provvedimento
[...] della Banca d'Italia del 26 gennaio 2016 (dunque a tutti quelli già trasferiti).
Pertanto, gli avvisi in Gazzetta Ufficiale che si sono susseguiti, in considerazione del loro contenuto, consentono di identificare l'oggetto delle varie cessioni e, unitamente alle risultanze delle certificazioni notarili prodotte da , consentono di ritenere provata la CP_2 titolarità in capo a quest'ultima del credito vantato nei confronti dell'odierna appellante. A ciò va aggiunto che non risulta che altre banche o società diverse dalla stiano recriminando il CP_2 pagamento nei confronti di e che il possesso della Parte_1 documentazione contrattuale e bancaria riguardante i due mutui da parte della costituisce un ulteriore riscontro della CP_2 titolarità del credito (l'art.1262 c.c. prevede che il cedente consegna al cessionario i documenti probatori del credito).
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la legittimazione di senza CP_2 considerare che la stessa, nel mese di marzo 2021 e, quindi, prima della notifica del precetto opposto, ha ceduto alcuni crediti in blocco in favore di e di sostenendo che “tale Controparte_9 Controparte_10 atto di cessione potrebbe in astratto ricomprendere il credito per cui è causa”.
Anche detto motivo di doglianza risulta infondato, dal momento che non può ritenersi gravare sull'appellata l'onere della prova di un fatto negativo ed anzi è lo stesso appellante che ipotizza che il credito sia stato successivamente ceduto a terzi a dover fornire detta prova.
Ne discende che non sussiste alcuna prova della cessione del credito da ad altre società, che, se fossero state realmente le CP_2 attuali titolari del credito per cui è causa, avrebbero agito ne confronti dell'appellante.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto la nullità dei mutui posti a base del precetto per mancanza di causa, sebbene detti finanziamenti siano stati accesi con il precipuo scopo di estinguere pregresse posizione debitorie della società della quale l'appellante è il titolare, CP_1 con la conseguenza che esso appellante non ha mai avuto la disponibilità delle somme oggetto di mutuo che sono confluite direttamente sui conti della CP_1
Orbene, va rilevato, in primis, che sia l'art 1 del contratto di mutuo del
17.12.2007 che l'art 1 del contratto del 23.6.2010 attestano che lo ha avuto la disponibilità delle somme oggetto di finanziamento, Pt_1 avendo conseguito la disponibilità del denaro tramite il versamento sul conto corrente ad esso intestato.
L'appellante sostiene allora che manca la traditio perché le somme sono state fatte immediatamente confluire sui conti societari della CP_1
e che, quindi, ci si trova al cospetto di un'operazione meramente
[...] contabile che non consente di inquadrare i contratti stipulati nello schema del mutuo, comportando la nullità degli stessi per mancanza di causa.
In materia di mutuo solutorio si è di recente pronunciata la Suprema
Corte a Sezioni Unite con la sentenza 5841/2025, sostenendo che “Con
l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile” ed aggiungendo che la previsione già nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti non determina di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio.
Ne discende che “la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni, ancorché immediato e realizzato attraverso una mera operazione contabile c.d. «di giro», non toglie, ma anzi presuppone, che il mutuo si sia perfezionato (con l'accredito delle somme sul conto corrente)”.
Ne discende l'infondatezza del motivo di gravame.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non vi sia stata, nel caso in esame, la pattuizione di interessi usurari, senza espletare una consulenza tecnica, sebbene sollecitata.
Esaminando la censura mossa, nonostante la sua estrema genericità, trattandosi in ogni caso di nullità rilevabile d'ufficio, deve comunque, dichiararsene l'infondatezza. Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che, per il contratto di mutuo del 17.12.2007, era previsto un tan di 5.617% ed un tasso di mora, pari al tasso contrattuale maggiorato di due punti percentuali, mentre, nel quarto trimestre del 2007, per i mutui con garanzia ipotecaria il tasso soglia era pari al 8,56%, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità.
Analoghe conclusioni devono trarsi per quanto concerne il mutuo del
23.6.2010, nel quale le parti hanno pattuito un TAN del 3.730% ed un tasso di mora, pari al tasso contrattuale maggiorato di due punti percentuali, a fronte di un tasso soglia nel periodo di riferimento pari al 3.94%.
Ne discende l'infondatezza dell'appello con ogni conseguenza in tema di spese di lite che, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.
Ai fini della determinazione delle stesse, si terrà conto di valori inferiori ai medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo la fase di trattazione sostanzialmente coincisa con quella decisionale, tenuto conto della non particolare complessità giuridica e fattuale delle questioni trattate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n. 345/2023 pubblicata in data 11.5.2023
[...] dal Tribunale di Pesaro, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dall'appellato per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 9566,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi
1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico