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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11199/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. BR AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11199/2017 promossa da:
C.F. ), con sede in Uta (CA), via Parte_1 P.IVA_1
Mascagni snc, in persona del legale rappresentante (nato a [...] il 19 settembre Parte_1
1970, ed ivi residente – C.F. ), elettivamente domiciliata in Cagliari, C.F._1
via Bellini n. 26, presso lo studio dell'avv. Marcello Colamatteo, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTRICE contro
C.F ), con sede legale in Cagliari, al Viale Controparte_1 P.IVA_2
Bonaria n. 33, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, alla Via A. Scano n. 46, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Montaldo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice:
La società attrice, in persona del l.r. pro tempore (…) insiste affinché vengano ammessi tutti i mezzi istruttori dedotti in sede di memorie ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c (CTU e ordine di esibizione ex art.
210 c.p.c.). Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenga la causa matura per la decisione si
1 confermano le conclusioni formulate in sede di atto di citazione e precisate in sede di memorie ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c..
(In atto di citazione:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
A. NEL MERITO IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI MUTUO N. 005/93181822:
- IN VIA PRINCIPALE, per i motivi indicati in espositiva:
1. ACCERTARE E DICHIARARE, il Tasso Effettivo Globale il TAEG/TEG vigente al momento della pattuizione del contratto di mutuo oggetto di causa;
2. ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità ed inefficacia delle clausole di determinazione ed applicazione dei tassi di interesse e di remunerazioni di qualsivoglia genere, in quanto affette da anatocismo ed usuraie per violazione della Legge n. 108/1996 in relazione all'applicazione del TAEG/TEG alla pattuizione del predetto contratto di mutuo, in violazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 118 UB, con irrogazione della sanzione ex art. 1815 c. II c.c., previa espletanda istruttoria ed in particolare previa CTU tecnico - contabile, e per l'effetto DICHIARARE la nullità parziale del predetto mutuo ipotecario ex art.
1419, comma 2 c.c., nella clausola relativa agli interessi concordati ed applicati al mutuo stesso;
3. ACCERTARE E DICHIARARE che per il contratto di mutuo, la banca è debitrice nei confronti dell'attore, di tutte le somme illegittimamente addebitate pari ad € 20.024,40, oltre interessi creditori e rivalutazione monetaria da ogni singola rata fino all'effettivo pagamento da quantificarsi in corso di causa anche mediante CTP oppure mediante CTU;
4. ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi indicati in espositiva, quindi, che il mutuo è da considerarsi come prestito a titolo gratuito ex art. 1815 II comma c.c. e, per l'effetto rimettere nei termini
l'attore per il pagamento dei soli ratei del capitale COMPENSANDO le somme illegittimamente versate
a titolo di interessi e spese con la relativa quota parte del residuo capitale - così come verrà quantificato in corso di giudizio anche a mezzo di CTU contabile che sin d'ora si richiede - da versare nelle restanti rate pattuite ex contractu;
e per l'effetto dichiarare che l'attore è obbligato al rimborso del solo capitale residuo del contratto di mutuo, non in unica soluzione, ma ratealmente, previa sua rimodulazione della rata da conseguirsi per ordine del Giusdicente;
B. NEL MERITO IN RELAZIONE AL CONTO CORRENTE N. 1161 per i motivi indicati in espositiva:
2
1. ACCERTARE E DICHIARARE, il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) per ogni trimestre;
2. ACCERTARE E DICHIARARE, che nel predetto contratto di conto corrente la convenuta CP_2
ha applicato un interesse usurario superiore al tasso soglia così come stabilito dalla L. 108/1996;
3. ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca convenuta per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, in violazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 118 UB, con irrogazione della sanzione ex art. 1815 c. II° c.c., in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento del conto corrente, previa espletanda istruttoria ed in particolare previa CTU tecnico – contabile;
4. ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità, inefficacia ed infondatezza, per violazione da parte della Banca convenuta degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c., degli addebiti, per spese, oneri, e interessi anche anatocistici privi di causa negoziale e per l'effetto in riferimento al conto corrente n. 1161 deve essere pagata dalla Banca convenuta all'attore per usura oggettiva, soggettiva e spese la somma complessiva di €
19.586,15
In tutti i casi sopra indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa
5. ACCERTARE E DICHIARARE, che la banca convenuta ha applicato tassi di interesse usurai e degli addebiti, per spese, oneri, diponibilità fondi variamente denominati privi di causa negoziale per cui a tali titoli nulla è dovuto;
conseguentemente, a mezzo della espletanda CTU, si proceda al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo, commissioni di massimo scoperto spese e oneri non dovuti, dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare i reali saldi conto ”dare - avere tra le parti” alla data odierna e, per l'effetto, con l'emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di giustizia che la banca è debitrice nei confronti dell'attore di tutte le somme illegittimamente addebitate che saranno quantificate in corso di causa, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
previa COMPENSAZIONE tra quanto pagato in eccesso dall'attore per le causali dedotte in atti e in perizia (salva la gratuità) e quanto eventualmente dovuto alla convenuta a CP_2
diverso titolo;
C. IN SUBORDINE per i motivi indicati in espositiva per tutti i rapporti sopracitati:
ACCERTARE che l'attore ha effettuato il pagamento alla banca convenuta di somme indebite, senza legittima causa giustificativa, e pe l'effetto DICHIARARE, a norma dell'art. 2033 c.c., la ripetizione
3 dell'intero importo, così come quantificato in corso di causa anche tramite CTP e CTU, oltre interessi creditori e rivalutazione monetaria, da ogni singola rata fino all'effettivo pagamento.
D. ED ANCORA, per i motivi indicati in espositiva:
- ACCERTARE E DICHIARARE, che l'attore ha subito un danno da diminuzione del valore aziendale arrecato dalla Banca convenuta mediante l'usura nel contratto di finanziamento e nel contratto di conto corrente sopra indicati;
e per l'effetto dichiarare che la convenuta è debitrice del risarcimento del CP_2
danno la cui quantificazione viene rimessa alla prudente valutazione equitativa del giudice ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c.;
- ACCERTARE E DICHIARARE, ex artt. 1337, 1338, 1366, 1376, 1175 c.c., e degli artt. 116,
117 e 119 UB, la mancanza di accordo sul tasso effettivamente applicato all'attore con nullità del contratto di mutuo, di finanziamento , del contratto di conto corrente e di conto corrente anticipi sopra indicati, per violazione da parte della Banca convenuta delle norme sulla correttezza e buona fede e trasparenza nell'esecuzione dell'intercorso rapporto con l'attore, e per l'effetto DICHIARARE che la predetta Banca è debitrice nei confronti dell'attore del risarcimento dei danni patiti dagli stessi, da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
IN TUTTI I CASI
Accogliere tutte le eccezioni e deduzioni argomentate nel presente atto che qui abbiansi tutte come ripetute e trascritte.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese del giudizio, comprese le spese di CTP e CTU, competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di non averle ricevute;
Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.le giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite.
[…]
IN VIA ISTRUTTORIA
CHIEDE, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 119 co. 4 del T.U.B., che l'Ill.mo Sig. G.I. voglia:
ORDINARE, ad integrazione di quelli già in atti, l'acquisizione in originale di tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione del contratto di mutuo 005/93181822 e di conto corrente n. 1161 ed in particolare per tutti i contratti suddetti:
4 1) copia contratti originari di c/c nonché i contratti comunque collegati e/o relativi ai c/c sopra indicati;
2) copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso, Commissioni di massimo scoperto e spese, giorni valuta e spese forfettarie, sottoscritto dal cliente;
3) copia dei contratti e convenzioni successive alle originarie, purché sottoscritte;
4) copia delle ricevute di pagamento oneri e spese ulteriori nonché eventuali spese per polizze assicurative;
5) copia eventuali fideiussioni;
6) copia degli estratti conto e scalari dall'inizio del contratto di conto corrente al I trim 2005, il I trim
2006, il IV trim 2012 ed il IV trim 2014;
7) copia degli estratti conto e scalari dei conti correnti collegati a quelli in oggetto;
8) completo rendiconto che indichi per ogni contratto, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla banca con riferimento all'intero periodo del rapporto.
DISPORRE, per il contratto di finanziamento n. 005/93181822, perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti: a) CALCOLARE, nei contratti di finanziamento sopra indicati, il tasso di interesse effettivo globale medio annuo, confrontandolo col periodo di riferimento di rilevazione del c.d. tasso- soglia di cui alla legge n. 108/96, avendo riguardo al momento in cui gli interessi sono stati promessi o, comunque, convenuti, a qualunque titolo, conformemente al principio stabilito dal legislatore con la norma di
”interpretazione autentica” di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella L. n. 24/2001, e all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, e tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi moratori, anatocistici e ultralegali, di tutte le commissioni, delle spese, delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della
Banca, conformemente ai principi stabiliti dal legislatore con gli artt. 644, commi 3 e 4, c.p., 2, comma 4,
L. n. 108/1996, e 1, comma 1, D.L. n. 394/2000 (norma di ”interpretazione autentica”), convertito in
Legge. n. 24/2001. b) CALCOLARE l'ammontare delle competenze e le spese complessivamente addebitate nel corso dell'intero rapporto;
c) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale medio annuo in riferimento al periodo di sottoscrizione del contratto di mutuo con riferimento al c.d. tasso - soglia, secondo i criteri dettati esclusivamente dalla Legge 108/1996 ed art 644 c.p.; d) CALCOLARE, le somme illegittimamente versate a titolo di interessi oneri e spese, e la relativa quota parte del residuo capitale
5 dovuto, con la rimodulazione del piano di ammortamento e della rata da conseguirsi espunta da spese e interessi;
f) DETERMINARE l'effettivo dare - avere sino alla data di esecuzione della CTU, evidenziando il capitale effettivamente erogato dalla convenuta, le remunerazioni, le competenze ed i CP_2
guadagni percepiti dalla convenuta con riferimento all'intero periodo del rapporto;
g) CP_2
CALCOLARE, il tasso di interesse applicato in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento;
CALCOLARE, l'ammontare delle somme che l'attore ha corrisposto alla banca convenuta senza legittima causa giustificativa.
DISPORRE per i rapporti di conto corrente n. 1161, C.T.U. avente per oggetto i seguenti quesiti: “…con riferimento al rapporto conto corrente impugnato, a) CALCOLARE la durata solare del conto corrente;
b)
CALCOLARE la scopertura media in linea capitale;
c) CALCOLARE l'ammontare delle competenze complessivamente addebitate nel corso dell'intero rapporto, comprensive di spese, oneri e commissioni variamente denominate;
d) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale medio annuo, confrontandolo col periodo di riferimento di rilevazione del c.d. tasso-soglia di cui alla Legge n. 108/96, avendo riguardo al momento in cui gli interessi sono stati promessi o, comunque, convenuti, a qualunque titolo, conformemente al principio stabilito dal legislatore con la norma di ”interpretazione autentica” di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella L. n. 24/2001, e all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, e tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi moratori, anatocistici e ultralegali, di tutte le commissioni, delle spese, delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della Banca opposta, conformemente ai principi stabiliti dal legislatore con gli artt. 644, commi 3 e 4, c.p., 2, comma 4, L. n.
108/1996, e 1, comma 1, D.L. n. 394/2000 (norma di “interpretazione autentica”), convertito in
Legge. n. 24/2001; e) CALCOLARE l'ammontare delle competenze complessivamente addebitate nel corso dell'intero rapporto e quelle effettivamente corrisposte illegittimamente;
f) DETERMINARE, previa rettifica del saldo contabile, per il conto impugnato, l'effettivo dare – avere aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalla banca gli interessi al saggio legale semplice, con esclusione di qualsiasi altra remunerazione del capitale;
CALCOLARE, l'ammontare delle somme che l'attore ha corrisposto alla banca convenuta senza legittima causa giustificativa.
DISPORRE altresì perizia contabile finanziaria sulla società sui seguenti quesiti: Parte_1
6
1. Se i contratto di conto corrente sopra indicati, esprimono il corretto tasso di interesse in termini di TEG, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione e di ogni altro onere incamerato o incamerabile dalla concedente.
2. Il CTU verifichi altresì che le cause della crisi aziendale non sono imputabili esclusivamente all'azienda ma anche, e in maniera preponderante, a condizioni generali di mercato facilmente rilevabili con più immediatezza da parte dell'istituto bancario concedente.
3. Verifichi il CTU, riferendosi agli indicatori di redditività, che le condizioni di difficoltà economica e/o finanziaria, valutate in senso oggettivo, facciano derivare la stato di difficoltà all'andamento del mercato in senso generale, con nel contempo un incremento degli oneri finanziari sulle vendite;
4. Il CTU verifichi altresì se l'azienda versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione.
5. Voglia infine il CTU verificare lo “stato di bisogno” (che integra la circostanza aggravante di cui all'art.
644 c.p., comma 5, n. 3), consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli.
Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria.
In sede di memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.:
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante non dovesse ritenere di applicare la normativa ex art.
1815, comma II, c.c. si insiste affinchè, in via subordinata e salvo gravame, il ricalcolo del dare avere tra le odierne parti in causa debba essere effettuato con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 UB
(D.Lgs. n. 385/1993).).
Nell'interesse della convenuta: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via preliminare, dichiarare l'estinzione per prescrizione di tutti gli eventuali diritti di parte Attrice, secondo quanto esposto in narrativa;
7 2) nel merito, rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque mandare assolto il da ogni avversa pretesa;
Controparte_1
3) in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato, la società (di Parte_1
seguito anche solo ”), ha convenuto in giudizio il Parte_2 Controparte_1
(di seguito anche solo ”) adducendo l'esistenza di due rapporti, ed in specie
[...] CP_3
il rapporto scaturente dal mutuo chirografario n. 005/93181822 stipulato in data 28.1.2011,
e il rapporto di conto corrente n. 1161 “aperto” nel 1999 e in relazione al quale
“successivamente veniva concessa apertura di credito in conto corrente”, precisando di essere subentrata nei predetti rapporti originariamente intercorsi tra la banca convenuta e la Controparte_4
(conferita nella società con atto del notaio
[...] Parte_1
dott.ssa in data 1.12.2014). Persona_1
Nello specifico, parte attrice ha lamentato:
- con riguardo al rapporto di mutuo, l'applicazione di interessi anatocistici per effetto dell'utilizzo del metodo di ammortamento c.d. alla francese, e l'usurarietà ab origine del contratto di finanziamento “per effetto della lievitazione del costo per il mutuatario prodotto dalla commissione per l'estinzione anticipata”;
- con riguardo al rapporto di conto corrente, l'usurarietà dei tassi applicati dalla banca nel corso di svolgimento del rapporto (a titolo di usura sia oggettiva che soggettiva), nonché
l'illegittimità degli addebiti operati per spese, oneri, diponibilità fondi e per interessi anche anatocistici “privi di causa negoziale”; oltre alla violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza nell'esecuzione dei rapporti.
L'attore ha quindi richiesto al Tribunale di voler rideterminare – a mezzo di espletanda
CTU contabile – il quantum ancora dovuto con riguardo al rapporto di mutuo (per effetto di compensazione con quanto illegittimamente versato dalla mutuataria), nonché il corretto saldo del conto dal sorgere del rapporto alla data della domanda, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei
8 danni subiti in conseguenza di tutte le condotte illegittime poste in essere dalla banca, nonché per i “danni indiretti dalla diminuzione del valore dell'impresa”.
A sostegno delle proprie domande, la società attrice ha prodotto due perizie di parte, il contratto di mutuo e alcune annualità di estratti conto e scalari, domandando “l'acquisizione in originale di tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione del contratto di mutuo 005/93181822
e di conto corrente n. 1161” ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 119 co. 4 UB.
1.2 Si è costituita in giudizio la convenuta eccependo l'infondatezza delle avverse CP_2
pretese e domandando il rigetto integrale delle domande dell'attrice.
Nello specifico, il ha dedotto: CP_1
- il mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- il difetto di legittimazione attiva in capo alla società attrice, la quale ha assunto di agire facendo valere i (pretesi) diritti della , assumendo di essere subentrata Controparte_4
nei relativi contratti, senza tuttavia fornirne prova;
- la genericità delle avverse allegazioni, ai fini della determinazione sia della causa petendi che del petitum, con conseguente nullità dell'atto di citazione;
- nel merito, con riguardo al rapporto di mutuo, la determinatezza e legittimità delle clausole contrattuali, e l'infondatezza di ogni censura in punto di usurarietà e anatocismo;
- con riguardo al rapporto di conto corrente, preliminarmente, la prescrizione decennale dalla notifica della citazione del diritto alla ripetizione dell'indebito in relazione a tutti i pagamenti asseritamente non dovuti, nonché il mancato assolvimento degli oneri probatori in capo all'attrice, e, nel merito, l'esistenza di valide pattuizioni a sostegno di ogni e qualsivoglia addebito operato sul rapporto;
- in ogni caso, la prescrizione quinquennale del diritto ad ottenere il pagamento degli interessi creditori eventualmente dovuti;
- l'inesistenza di qualsivoglia asserito danno, rimasto indimostrato, conseguente alle condotte della banca, pienamente legittime, nonché il nesso di causalità con le stesse.
1.3 In sede di memorie istruttorie, la società attrice, a ministero di nuovo difensore nominato, ha inteso precisare e integrare le domande oggetto di giudizio (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., depositata in data 26.10.2020), in specie eccependo:
9 - la nullità del mutuo in quanto concretizzante un finanziamento di scopo volto a consolidare la posizione “viziata” del sotteso rapporto di conto corrente (sul quale è confluito), nonché per difetto di causa, in quanto il capitale non è stato realmente messo a disposizione della società, e in ogni caso perché stipulato in frode alla legge;
- la nullità del mutuo per assenza del documento di sintesi;
- la mancata sottoscrizione del contratto di conto corrente e l'assenza di qualsivoglia relativa comunicazione di variazione delle condizioni contrattuali;
- la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e annuale di quelli creditori, in violazione del principio di reciprocità e delle norme sull'anatocismo.
Ad integrazione del corredo probatorio in atti, parte attrice ha poi depositato l'istanza ex
119 UB (datata 24.11.2020 e inviata alla banca il successivo 25.11.2020); gli estratti conto dal 30.6.2005 al 31.8.2014; il verbale d'assemblea relativo al conferimento d'azienda e lo statuto societario (cfr. produzioni allegate alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del
25.11.2020).
La società attrice ha infine contestato (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.) la conformità all'originale della copia del contratto di mutuo prodotto dalla convenuta con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., laddove la stessa ha successivamente dato conto dello smarrimento dell'originale (cfr. denuncia prodotta con le note del 28.1.2022).
1.4 Disattesa l'istanza di esibizione formulata dall'attrice nonché la richiesta tesa all'espletamento della C.T.U. tecnico contabile, la causa è stata istruita documentalmente e viene decisa all'esito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni in epigrafe riportate.
*****
2.1 Preliminarmente, si dà atto che è stato esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione obbligatoria;
l'eccezione preliminare di improcedibilità formulata dalla convenuta deve pertanto essere superata.
Deve ritenersi superata – ed invero la stessa non è stata coltivata dalla convenuta nel corso del giudizio – anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società attrice,
10 avendo quest'ultima provato di essere subentrata, tra gli altri, nei rapporti stipulati dalla
[...]
con il (cfr. art. 5 verbale d'assemblea Controparte_4 Controparte_1
relativo al conferimento d'azienda, allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
Tanto premesso, le domande attrici sono infondate, per i motivi di seguito esposti.
2.2.1 Partendo dall'analisi del contratto di finanziamento dedotto in giudizio, è il caso di premettere che la verifica del tasso corrispettivo (determinato nel 5,57% - cfr. art. 2 del contratto di finanziamento, prodotto sub doc. 1 allegato alla citazione) conduce ad un esito negativo rispetto al superamento del tasso soglia;
lo stesso, infatti, si pone al di sotto del tasso soglia vigente al momento della stipulazione, pari al 17,97% per la categoria di riferimento (altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese).
Peraltro, è evidente ictu oculi come anche il tasso di mora (pattuito nella misura dell'8,57% – cfr. art. 3 del contratto di finanziamento), sia inferiore al tasso soglia previsto per il corrispettivo (senza neppure tener conto della maggiorazione, con riferimento agli interessi moratori, di ulteriori 2,1 punti percentuali rispetto al TEGM previsto dal decreto trimestrale di rilevazione né, per l'individuazione della soglia antiusura, trattandosi di periodo anteriore al 2011, dell'ulteriore maggiorazione del 50% indicata nello stesso decreto ministeriale per gli interessi moratori).
Il rispetto dei tassi soglia al momento della stipula, peraltro, è stato riconosciuto dalla stessa parte attrice e confermato dalla perizia di parte a firma dell'ing. prodotta in allegato Per_2
all'atto di citazione (cfr. doc. n. 4).
Parte attrice lamenta, invero, l'usurarietà ab origine del contratto di finanziamento “per effetto della lievitazione del costo per il mutuatario prodotto dalla commissione per l'estinzione anticipata”.
L'assunto è privo di fondamento.
Sul punto, è dirimente osservare che l'obbligazione di corrispondere tale commissione, in tanto viene a esistenza in quanto il mutuatario dichiari di voler procedere alla “estinzione anticipata del finanziamento” ovvero di voler procedere al recesso dal contratto e che dunque, in concreto, il diritto (potestativo) in questione venga effettivamente esercitato, corrispondendo le somme necessarie, compresa la suddetta commissione.
11 Orbene, pare invero evidente che nonostante tale commissione abbia effettivamente la funzione di fornire un ristoro alla banca per le remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell'anticipato rimborso, detta commissione non costituisce “costo collegato all'erogazione del credito” perché: 1) tale debito viene a esistenza solo se il mutuatario eserciti il diritto potestativo di recedere dal contratto;
2) tale atto di esercizio costituisce espressione di autonomia negoziale su cui la banca non può interferire;
3) a sua volta, la banca non ha alcun potere o facoltà di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede.
A riprova dell'estraneità delle “penali” di estinzione anticipata ai costi previsti per l'erogazione del credito, può rinviarsi alle Istruzioni di Banca d'Italia sub § C4 (“Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”).
In definitiva, non può affermarsi il superamento della soglia d'usura per effetto della pattuizione della commissione di estinzione anticipata, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito.
Deve inoltre evidenziarsi che il mutuatario, nel caso di specie, non ha mai esercitato la facoltà di recesso dal contratto e pertanto mai si sono verificate le condizioni perché
l'obbligo di corrispondere la commissione venisse a esistenza.
Quanto considerato è assorbente per ritenere infondato il suddetto profilo di censura in ordine alla pretesa usurarietà.
2.2.2 Con riguardo, poi, alla doglianza circa l'asserita applicazione di interessi anatocistici per effetto dell'utilizzo del metodo di ammortamento c.d. alla francese, la stessa è priva di pregio.
Come ormai ampiamente chiarito in giurisprudenza, il citato metodo di ammortamento in cui, come noto, la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in
12 linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva.
In altri termini, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Quindi, se le clausole contrattuali prevedono, in relazione alle singole rate, il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso oppure variabile) sul solo residuo debito capitale, ovvero sul capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate scadute, la clausola deve ritenersi valida ai sensi dell'art. 1283 c.c., non verificandosi alcun fenomeno anatocistico. E deve altresì escludersi che si profili una indeterminabilità nella prestazione dovuta dal mutuatario, posto che il criterio di calcolo consente di fare una chiara previsione delle prestazioni, risultando conforme all'art. 1346 c.c..
2.2.3 Venendo, poi, alla eccezione relativa alla nullità del mutuo, in quanto volto a consolidare la posizione “viziata” del sotteso rapporto di conto corrente (sul quale è confluito), nonché per difetto di causa, in quanto il capitale non è stato realmente messo a disposizione della società, e in ogni caso perché stipulato in frode alla legge – in disparte il rilievo sulla tardività della eccezione, avanzata per la prima volta solo in sede di prime memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. – le doglianze devono ritenersi infondate.
Difatti, in primo luogo, può osservarsi che non è stato contestato che le somme mutuate siano state accreditate sul conto corrente n. 1161, accredito equivalente alla traditio prevista dall'art. 1813 c.c.; l'utilizzo, poi, da parte del mutuatario, della somma per estinguere precedenti passività (anche asseritamente illegittime) non esclude l'avvenuta consegna e, anzi, dimostra l'esistenza di una causa concreta del negozio.
In secondo luogo, quanto si rileverà sulla infondatezza delle contestazioni afferenti al conto corrente è assorbente rispetto alla ulteriore lamentela su quello che sarebbe il reale scopo sotteso al finanziamento.
2.2.4 Quanto alla eccepita nullità del contratto di mutuo per la (supposta) assenza del documento di sintesi (eccezione anche questa sollevata per la prima volta in sede di prime memorie ex 183 co. 6 c.p.c.), è sufficiente qui richiamare il principio recentemente ribadito
13 dalla Cassazione, secondo il quale il documento di sintesi svolge una funzione meramente informativa, “avendo la finalità, soprattutto nella fase precontrattuale (ma anche in sede di stipula e nella fase post-contrattuale) di riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto”.
In sostanza, il documento di sintesi, avendo un contenuto riepilogativo delle condizioni contrattuali più rilevanti, “ha lo scopo di consentire al cliente di districarsi tra le molteplici previsioni pattizie, consentendogli una più agevole e rapida lettura delle clausole del testo negoziale che regolano il suo rapporto economico con la banca”. Ma, proprio perché svolge una funzione meramente informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce uno dei requisiti contrattuali previsti dall'art. 1325 cod. civ.), con la conseguenza che “l' (eventuale, ndr.) inosservanza dell'obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che riguardano il comportamento dei contraenti”; violazione la quale può essere (solo) fonte di responsabilità, pre-contrattuale o contrattuale
(si veda, Cass., S.U., n. 26724/2007), ma non può, in ogni caso, determinare la nullità del contratto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22 maggio 2023, n. 14000).
Il contratto di finanziamento oggetto di disamina contiene di per sé tutti gli elementi utili per la regolamentazione del rapporto tra le parti nonché tutti i requisiti necessari per la sua validità.
Risulta, peraltro, priva di rilievo la contestazione formulata dalla società in ordine alla conformità all'originale della copia del contratto prodotta dalla convenuta, avendo la stessa parte attrice prodotto in allegato all'atto di citazione la copia del contratto, oggetto di disamina nella presente sede.
2.3.1 Con riguardo alle domande relative al rapporto di conto corrente, la mancata produzione in giudizio del relativo contratto di apertura, unitamente alla mancata produzione degli estratti conto sino all'anno 2005, non consente di verificare se, effettivamente, la banca avesse applicato al rapporto interessi anatocistici illegali.
Deve essere ribadito in questa sede il principio, più volte richiamato ed applicato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella di merito, anche di questo Tribunale, che in tema di conto corrente, nel caso – come quello di cui trattasi – in cui sia il correntista ad agire in giudizio per l'accertamento (e/o la ripetizione) delle somme indebitamente versate alla
14 banca a titolo di interessi, commissioni e spese, incombe su costui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi, commissioni e spese avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti. Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione dei documenti contrattuali e della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione delle clausole tacciate di illegittimità e/o invalidità (si veda, sul punto, ad es. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21597 del
20.9.2013; Cass. civ., sez. I, sent. n. 9201 del 17.05.2015; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20693 del
13.10.2016; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 24948 del 23.10.2017).
In particolare, per quanto concerne il contratto, è evidente che la prova dell'esistenza delle clausole contrattuali di cui il correntista assume l'invalidità (clausola di pattuizione di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni, spese e di altre voci non dovute), non può prescindere dalla produzione in giudizio del documento, poiché solo attraverso l'esame del testo contrattuale il giudice può accertare se il contratto effettivamente le contiene nei termini indicati da chi agisce, e può quindi valutarne la validità o la eventuale invalidità.
Posto quanto anzidetto, nel caso di specie, parte attrice non ha prodotto né il contratto di conto corrente originario (di apertura del conto corrente oggetto di causa), in relazione al quale neppure ha indicato la data in cui è stato stipulato, né alcun altro documento contrattuale, né la serie integrale degli estratti conto, peraltro risultando il conto corrente ancora acceso alla data di proposizione dell'azione, non essendo, pertanto, possibile procedere ad uno scrutinio delle eccezioni inerenti alle poste indebite asseritamente applicate sul rapporto.
Né il revirement operato da parte attrice in corso di causa, che nell'atto di citazione dà per presupposta l'esistenza del contratto di apertura del conto (“nel 1999 veniva aperto il conto corrente n. 1161 e successivamente veniva concessa apertura di credito in conto corrente”, così a pag. 1 dell'atto di citazione), per poi ribaltare l'assunto con la prima memoria ex art. 183 co. 6
15 c.p.c. (depositata il 26.10.2020 – cfr. pag. 7, ove si legge “Infatti relativamente al rapporto di conto corrente con apertura di credito in oggetto non è mai stato sottoscritto alcun valido contratto, la società
“ non ha mai sottoscritto clausole utili a regolare condizioni e termini del Parte_1
rapporto di apertura di credito con individuazione di interessi superiori a quelli legali”) – può far ricadere la lacuna probatoria in capo alla banca convenuta.
Difatti, il principio espresso dalla Corte di legittimità in base al quale se il correntista deduce l'inesistenza del contratto scritto, l'onere di produzione dello stesso grava sulla banca, “non potendosi richiedere ad una parte (in questo caso attrice) - di produrre un documento che allega non esistere”
(Cfr. Cass., ord. n. 6480 del 9 marzo 2021, e più recente, Cass. Civ., Sez. I, 6 febbraio 2024,
n. 3310), presuppone una allegazione tempestiva (e nitida) della circostanza negativa della mancata stipulazione per iscritto del contratto.
Nel caso di specie, tale allegazione risulta assente: nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice non ha allegato l'insussistenza del contratto in forma scritta, né con riferimento ai conti correnti, né con riferimento alle aperture di credito;
di conseguenza, l'orientamento interpretativo sopra richiamato (sulla distribuzione dell'onere della prova) perde il suo presupposto operativo.
2.3.2 La lacuna probatoria evidenziata non può essere colmata neppure attraverso il ricorso alla istanza ex art. 210 c.p.c..
In relazione al rapporto tra la disposizione di cui all'art. 119 UB e quella di cui all'art. 210
c.p.c., la Cassazione ha chiarito che:
“Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 10settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato ...” (cfr. Cassazione
24641/2021); e la Suprema Corte ha altresì espressamente evidenziato che, al fine dell'esercizio ex art. 119 UB per il tramite della richiesta ex art. 210 c.p.c. se, da un lato,
16 “non è ... necessario ... che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 cod. proc civ. è proposta” è tuttavia indispensabile che “... al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta – tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, quarto comma,
t.u.b. per ottemperare alla richiesta – senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento”.
In sostanza, è dunque necessario, al fine dell'utile esercizio del diritto in sede giudiziale per il tramite della richiesta ex art. 210 c.p.c., che si sia consumato l'inadempimento dell'istituto di credito, con l'inutile decorso dei 90 giorni per esso stabiliti.
Stando così le cose, nel caso di specie l'istanza ex art. 210 c.p.c. risulta inammissibile, posto che: - non risulta che i documenti dei quali è stata invocata l'esibizione in giudizio siano stati richiesti in via stragiudiziale alla banca prima dell'inizio della presente causa;
- la richiesta ex artt. 119 UB e 210 c.p.c. è stata formulata solo con la memoria ex art. 183 co 6 n.2 c.p.c.
(dunque in un momento in cui non può dirsi maturato l'inadempimento della banca alla richiesta).
Peraltro, l'istanza formulata dal correntista per ottenere l'esibizione degli estratti conto relativi al contratto di conto corrente dedotto in giudizio potrebbe trovare accoglimento nei limiti del decennio, sì come stabilito dall'art. 119 UB. Nel caso di specie, atteso che la richiesta è stata effettuata in data 25.11.2020 (cfr. deposito memoria ex art. 183 co 6 n.2
c.p.c.), la stessa si rivelerebbe del tutto superflua, posto che la gran parte degli estratti conto richiesti si riferisce ad un periodo (ben) anteriore al decennio.
2.4 Quanto alla domanda di risarcimento degli asseriti e indimostrati danni che l'attrice afferma di aver subito in conseguenza di tutte le condotte illegittime poste in essere dalla nonché per i “danni indiretti dalla diminuzione del valore dell'impresa”, ed in ogni caso per CP_2
violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza nell'esecuzione dei rapporti, richiamate le ragioni sopra evidenziate, considerate la genericità delle argomentazioni poste a fondamento, la mancanza di prova circa il nesso di causalità tra la condotta della banca e i danni che si ritengano da essa derivanti, e soprattutto l'effettività e l'ammontare dei danni stessi, la stessa non può evidentemente trovare accoglimento.
17 ***
Per tutto quanto sopra considerato, le domande attoree meritano di essere rigettate.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate sulla base dei parametri stabiliti dal d.m. 55/2014 per lo scaglione di riferimento del procedimento (indeterminabile complessità bassa), tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale. La attrice deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese di Parte_1
lite sostenute dal che vengono liquidate in € 6.713,00, oltre spese Controparte_1
generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta tutte le domande;
condanna la attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1
dal che liquida in € 6.713,00, oltre spese generali ed accessori. Controparte_1
Cagliari, 27/11/2025
Il Giudice
BR AG
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. BR AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11199/2017 promossa da:
C.F. ), con sede in Uta (CA), via Parte_1 P.IVA_1
Mascagni snc, in persona del legale rappresentante (nato a [...] il 19 settembre Parte_1
1970, ed ivi residente – C.F. ), elettivamente domiciliata in Cagliari, C.F._1
via Bellini n. 26, presso lo studio dell'avv. Marcello Colamatteo, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTRICE contro
C.F ), con sede legale in Cagliari, al Viale Controparte_1 P.IVA_2
Bonaria n. 33, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, alla Via A. Scano n. 46, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Montaldo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice:
La società attrice, in persona del l.r. pro tempore (…) insiste affinché vengano ammessi tutti i mezzi istruttori dedotti in sede di memorie ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c (CTU e ordine di esibizione ex art.
210 c.p.c.). Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenga la causa matura per la decisione si
1 confermano le conclusioni formulate in sede di atto di citazione e precisate in sede di memorie ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c..
(In atto di citazione:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
A. NEL MERITO IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI MUTUO N. 005/93181822:
- IN VIA PRINCIPALE, per i motivi indicati in espositiva:
1. ACCERTARE E DICHIARARE, il Tasso Effettivo Globale il TAEG/TEG vigente al momento della pattuizione del contratto di mutuo oggetto di causa;
2. ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità ed inefficacia delle clausole di determinazione ed applicazione dei tassi di interesse e di remunerazioni di qualsivoglia genere, in quanto affette da anatocismo ed usuraie per violazione della Legge n. 108/1996 in relazione all'applicazione del TAEG/TEG alla pattuizione del predetto contratto di mutuo, in violazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 118 UB, con irrogazione della sanzione ex art. 1815 c. II c.c., previa espletanda istruttoria ed in particolare previa CTU tecnico - contabile, e per l'effetto DICHIARARE la nullità parziale del predetto mutuo ipotecario ex art.
1419, comma 2 c.c., nella clausola relativa agli interessi concordati ed applicati al mutuo stesso;
3. ACCERTARE E DICHIARARE che per il contratto di mutuo, la banca è debitrice nei confronti dell'attore, di tutte le somme illegittimamente addebitate pari ad € 20.024,40, oltre interessi creditori e rivalutazione monetaria da ogni singola rata fino all'effettivo pagamento da quantificarsi in corso di causa anche mediante CTP oppure mediante CTU;
4. ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi indicati in espositiva, quindi, che il mutuo è da considerarsi come prestito a titolo gratuito ex art. 1815 II comma c.c. e, per l'effetto rimettere nei termini
l'attore per il pagamento dei soli ratei del capitale COMPENSANDO le somme illegittimamente versate
a titolo di interessi e spese con la relativa quota parte del residuo capitale - così come verrà quantificato in corso di giudizio anche a mezzo di CTU contabile che sin d'ora si richiede - da versare nelle restanti rate pattuite ex contractu;
e per l'effetto dichiarare che l'attore è obbligato al rimborso del solo capitale residuo del contratto di mutuo, non in unica soluzione, ma ratealmente, previa sua rimodulazione della rata da conseguirsi per ordine del Giusdicente;
B. NEL MERITO IN RELAZIONE AL CONTO CORRENTE N. 1161 per i motivi indicati in espositiva:
2
1. ACCERTARE E DICHIARARE, il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) per ogni trimestre;
2. ACCERTARE E DICHIARARE, che nel predetto contratto di conto corrente la convenuta CP_2
ha applicato un interesse usurario superiore al tasso soglia così come stabilito dalla L. 108/1996;
3. ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca convenuta per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, in violazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 118 UB, con irrogazione della sanzione ex art. 1815 c. II° c.c., in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento del conto corrente, previa espletanda istruttoria ed in particolare previa CTU tecnico – contabile;
4. ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità, inefficacia ed infondatezza, per violazione da parte della Banca convenuta degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c., degli addebiti, per spese, oneri, e interessi anche anatocistici privi di causa negoziale e per l'effetto in riferimento al conto corrente n. 1161 deve essere pagata dalla Banca convenuta all'attore per usura oggettiva, soggettiva e spese la somma complessiva di €
19.586,15
In tutti i casi sopra indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa
5. ACCERTARE E DICHIARARE, che la banca convenuta ha applicato tassi di interesse usurai e degli addebiti, per spese, oneri, diponibilità fondi variamente denominati privi di causa negoziale per cui a tali titoli nulla è dovuto;
conseguentemente, a mezzo della espletanda CTU, si proceda al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo, commissioni di massimo scoperto spese e oneri non dovuti, dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare i reali saldi conto ”dare - avere tra le parti” alla data odierna e, per l'effetto, con l'emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di giustizia che la banca è debitrice nei confronti dell'attore di tutte le somme illegittimamente addebitate che saranno quantificate in corso di causa, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
previa COMPENSAZIONE tra quanto pagato in eccesso dall'attore per le causali dedotte in atti e in perizia (salva la gratuità) e quanto eventualmente dovuto alla convenuta a CP_2
diverso titolo;
C. IN SUBORDINE per i motivi indicati in espositiva per tutti i rapporti sopracitati:
ACCERTARE che l'attore ha effettuato il pagamento alla banca convenuta di somme indebite, senza legittima causa giustificativa, e pe l'effetto DICHIARARE, a norma dell'art. 2033 c.c., la ripetizione
3 dell'intero importo, così come quantificato in corso di causa anche tramite CTP e CTU, oltre interessi creditori e rivalutazione monetaria, da ogni singola rata fino all'effettivo pagamento.
D. ED ANCORA, per i motivi indicati in espositiva:
- ACCERTARE E DICHIARARE, che l'attore ha subito un danno da diminuzione del valore aziendale arrecato dalla Banca convenuta mediante l'usura nel contratto di finanziamento e nel contratto di conto corrente sopra indicati;
e per l'effetto dichiarare che la convenuta è debitrice del risarcimento del CP_2
danno la cui quantificazione viene rimessa alla prudente valutazione equitativa del giudice ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c.;
- ACCERTARE E DICHIARARE, ex artt. 1337, 1338, 1366, 1376, 1175 c.c., e degli artt. 116,
117 e 119 UB, la mancanza di accordo sul tasso effettivamente applicato all'attore con nullità del contratto di mutuo, di finanziamento , del contratto di conto corrente e di conto corrente anticipi sopra indicati, per violazione da parte della Banca convenuta delle norme sulla correttezza e buona fede e trasparenza nell'esecuzione dell'intercorso rapporto con l'attore, e per l'effetto DICHIARARE che la predetta Banca è debitrice nei confronti dell'attore del risarcimento dei danni patiti dagli stessi, da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
IN TUTTI I CASI
Accogliere tutte le eccezioni e deduzioni argomentate nel presente atto che qui abbiansi tutte come ripetute e trascritte.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese del giudizio, comprese le spese di CTP e CTU, competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di non averle ricevute;
Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.le giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite.
[…]
IN VIA ISTRUTTORIA
CHIEDE, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 119 co. 4 del T.U.B., che l'Ill.mo Sig. G.I. voglia:
ORDINARE, ad integrazione di quelli già in atti, l'acquisizione in originale di tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione del contratto di mutuo 005/93181822 e di conto corrente n. 1161 ed in particolare per tutti i contratti suddetti:
4 1) copia contratti originari di c/c nonché i contratti comunque collegati e/o relativi ai c/c sopra indicati;
2) copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso, Commissioni di massimo scoperto e spese, giorni valuta e spese forfettarie, sottoscritto dal cliente;
3) copia dei contratti e convenzioni successive alle originarie, purché sottoscritte;
4) copia delle ricevute di pagamento oneri e spese ulteriori nonché eventuali spese per polizze assicurative;
5) copia eventuali fideiussioni;
6) copia degli estratti conto e scalari dall'inizio del contratto di conto corrente al I trim 2005, il I trim
2006, il IV trim 2012 ed il IV trim 2014;
7) copia degli estratti conto e scalari dei conti correnti collegati a quelli in oggetto;
8) completo rendiconto che indichi per ogni contratto, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla banca con riferimento all'intero periodo del rapporto.
DISPORRE, per il contratto di finanziamento n. 005/93181822, perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti: a) CALCOLARE, nei contratti di finanziamento sopra indicati, il tasso di interesse effettivo globale medio annuo, confrontandolo col periodo di riferimento di rilevazione del c.d. tasso- soglia di cui alla legge n. 108/96, avendo riguardo al momento in cui gli interessi sono stati promessi o, comunque, convenuti, a qualunque titolo, conformemente al principio stabilito dal legislatore con la norma di
”interpretazione autentica” di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella L. n. 24/2001, e all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, e tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi moratori, anatocistici e ultralegali, di tutte le commissioni, delle spese, delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della
Banca, conformemente ai principi stabiliti dal legislatore con gli artt. 644, commi 3 e 4, c.p., 2, comma 4,
L. n. 108/1996, e 1, comma 1, D.L. n. 394/2000 (norma di ”interpretazione autentica”), convertito in
Legge. n. 24/2001. b) CALCOLARE l'ammontare delle competenze e le spese complessivamente addebitate nel corso dell'intero rapporto;
c) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale medio annuo in riferimento al periodo di sottoscrizione del contratto di mutuo con riferimento al c.d. tasso - soglia, secondo i criteri dettati esclusivamente dalla Legge 108/1996 ed art 644 c.p.; d) CALCOLARE, le somme illegittimamente versate a titolo di interessi oneri e spese, e la relativa quota parte del residuo capitale
5 dovuto, con la rimodulazione del piano di ammortamento e della rata da conseguirsi espunta da spese e interessi;
f) DETERMINARE l'effettivo dare - avere sino alla data di esecuzione della CTU, evidenziando il capitale effettivamente erogato dalla convenuta, le remunerazioni, le competenze ed i CP_2
guadagni percepiti dalla convenuta con riferimento all'intero periodo del rapporto;
g) CP_2
CALCOLARE, il tasso di interesse applicato in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento;
CALCOLARE, l'ammontare delle somme che l'attore ha corrisposto alla banca convenuta senza legittima causa giustificativa.
DISPORRE per i rapporti di conto corrente n. 1161, C.T.U. avente per oggetto i seguenti quesiti: “…con riferimento al rapporto conto corrente impugnato, a) CALCOLARE la durata solare del conto corrente;
b)
CALCOLARE la scopertura media in linea capitale;
c) CALCOLARE l'ammontare delle competenze complessivamente addebitate nel corso dell'intero rapporto, comprensive di spese, oneri e commissioni variamente denominate;
d) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale medio annuo, confrontandolo col periodo di riferimento di rilevazione del c.d. tasso-soglia di cui alla Legge n. 108/96, avendo riguardo al momento in cui gli interessi sono stati promessi o, comunque, convenuti, a qualunque titolo, conformemente al principio stabilito dal legislatore con la norma di ”interpretazione autentica” di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella L. n. 24/2001, e all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, e tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi moratori, anatocistici e ultralegali, di tutte le commissioni, delle spese, delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della Banca opposta, conformemente ai principi stabiliti dal legislatore con gli artt. 644, commi 3 e 4, c.p., 2, comma 4, L. n.
108/1996, e 1, comma 1, D.L. n. 394/2000 (norma di “interpretazione autentica”), convertito in
Legge. n. 24/2001; e) CALCOLARE l'ammontare delle competenze complessivamente addebitate nel corso dell'intero rapporto e quelle effettivamente corrisposte illegittimamente;
f) DETERMINARE, previa rettifica del saldo contabile, per il conto impugnato, l'effettivo dare – avere aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalla banca gli interessi al saggio legale semplice, con esclusione di qualsiasi altra remunerazione del capitale;
CALCOLARE, l'ammontare delle somme che l'attore ha corrisposto alla banca convenuta senza legittima causa giustificativa.
DISPORRE altresì perizia contabile finanziaria sulla società sui seguenti quesiti: Parte_1
6
1. Se i contratto di conto corrente sopra indicati, esprimono il corretto tasso di interesse in termini di TEG, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione e di ogni altro onere incamerato o incamerabile dalla concedente.
2. Il CTU verifichi altresì che le cause della crisi aziendale non sono imputabili esclusivamente all'azienda ma anche, e in maniera preponderante, a condizioni generali di mercato facilmente rilevabili con più immediatezza da parte dell'istituto bancario concedente.
3. Verifichi il CTU, riferendosi agli indicatori di redditività, che le condizioni di difficoltà economica e/o finanziaria, valutate in senso oggettivo, facciano derivare la stato di difficoltà all'andamento del mercato in senso generale, con nel contempo un incremento degli oneri finanziari sulle vendite;
4. Il CTU verifichi altresì se l'azienda versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione.
5. Voglia infine il CTU verificare lo “stato di bisogno” (che integra la circostanza aggravante di cui all'art.
644 c.p., comma 5, n. 3), consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli.
Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria.
In sede di memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.:
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante non dovesse ritenere di applicare la normativa ex art.
1815, comma II, c.c. si insiste affinchè, in via subordinata e salvo gravame, il ricalcolo del dare avere tra le odierne parti in causa debba essere effettuato con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 UB
(D.Lgs. n. 385/1993).).
Nell'interesse della convenuta: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via preliminare, dichiarare l'estinzione per prescrizione di tutti gli eventuali diritti di parte Attrice, secondo quanto esposto in narrativa;
7 2) nel merito, rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque mandare assolto il da ogni avversa pretesa;
Controparte_1
3) in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato, la società (di Parte_1
seguito anche solo ”), ha convenuto in giudizio il Parte_2 Controparte_1
(di seguito anche solo ”) adducendo l'esistenza di due rapporti, ed in specie
[...] CP_3
il rapporto scaturente dal mutuo chirografario n. 005/93181822 stipulato in data 28.1.2011,
e il rapporto di conto corrente n. 1161 “aperto” nel 1999 e in relazione al quale
“successivamente veniva concessa apertura di credito in conto corrente”, precisando di essere subentrata nei predetti rapporti originariamente intercorsi tra la banca convenuta e la Controparte_4
(conferita nella società con atto del notaio
[...] Parte_1
dott.ssa in data 1.12.2014). Persona_1
Nello specifico, parte attrice ha lamentato:
- con riguardo al rapporto di mutuo, l'applicazione di interessi anatocistici per effetto dell'utilizzo del metodo di ammortamento c.d. alla francese, e l'usurarietà ab origine del contratto di finanziamento “per effetto della lievitazione del costo per il mutuatario prodotto dalla commissione per l'estinzione anticipata”;
- con riguardo al rapporto di conto corrente, l'usurarietà dei tassi applicati dalla banca nel corso di svolgimento del rapporto (a titolo di usura sia oggettiva che soggettiva), nonché
l'illegittimità degli addebiti operati per spese, oneri, diponibilità fondi e per interessi anche anatocistici “privi di causa negoziale”; oltre alla violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza nell'esecuzione dei rapporti.
L'attore ha quindi richiesto al Tribunale di voler rideterminare – a mezzo di espletanda
CTU contabile – il quantum ancora dovuto con riguardo al rapporto di mutuo (per effetto di compensazione con quanto illegittimamente versato dalla mutuataria), nonché il corretto saldo del conto dal sorgere del rapporto alla data della domanda, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei
8 danni subiti in conseguenza di tutte le condotte illegittime poste in essere dalla banca, nonché per i “danni indiretti dalla diminuzione del valore dell'impresa”.
A sostegno delle proprie domande, la società attrice ha prodotto due perizie di parte, il contratto di mutuo e alcune annualità di estratti conto e scalari, domandando “l'acquisizione in originale di tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione del contratto di mutuo 005/93181822
e di conto corrente n. 1161” ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 119 co. 4 UB.
1.2 Si è costituita in giudizio la convenuta eccependo l'infondatezza delle avverse CP_2
pretese e domandando il rigetto integrale delle domande dell'attrice.
Nello specifico, il ha dedotto: CP_1
- il mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- il difetto di legittimazione attiva in capo alla società attrice, la quale ha assunto di agire facendo valere i (pretesi) diritti della , assumendo di essere subentrata Controparte_4
nei relativi contratti, senza tuttavia fornirne prova;
- la genericità delle avverse allegazioni, ai fini della determinazione sia della causa petendi che del petitum, con conseguente nullità dell'atto di citazione;
- nel merito, con riguardo al rapporto di mutuo, la determinatezza e legittimità delle clausole contrattuali, e l'infondatezza di ogni censura in punto di usurarietà e anatocismo;
- con riguardo al rapporto di conto corrente, preliminarmente, la prescrizione decennale dalla notifica della citazione del diritto alla ripetizione dell'indebito in relazione a tutti i pagamenti asseritamente non dovuti, nonché il mancato assolvimento degli oneri probatori in capo all'attrice, e, nel merito, l'esistenza di valide pattuizioni a sostegno di ogni e qualsivoglia addebito operato sul rapporto;
- in ogni caso, la prescrizione quinquennale del diritto ad ottenere il pagamento degli interessi creditori eventualmente dovuti;
- l'inesistenza di qualsivoglia asserito danno, rimasto indimostrato, conseguente alle condotte della banca, pienamente legittime, nonché il nesso di causalità con le stesse.
1.3 In sede di memorie istruttorie, la società attrice, a ministero di nuovo difensore nominato, ha inteso precisare e integrare le domande oggetto di giudizio (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., depositata in data 26.10.2020), in specie eccependo:
9 - la nullità del mutuo in quanto concretizzante un finanziamento di scopo volto a consolidare la posizione “viziata” del sotteso rapporto di conto corrente (sul quale è confluito), nonché per difetto di causa, in quanto il capitale non è stato realmente messo a disposizione della società, e in ogni caso perché stipulato in frode alla legge;
- la nullità del mutuo per assenza del documento di sintesi;
- la mancata sottoscrizione del contratto di conto corrente e l'assenza di qualsivoglia relativa comunicazione di variazione delle condizioni contrattuali;
- la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e annuale di quelli creditori, in violazione del principio di reciprocità e delle norme sull'anatocismo.
Ad integrazione del corredo probatorio in atti, parte attrice ha poi depositato l'istanza ex
119 UB (datata 24.11.2020 e inviata alla banca il successivo 25.11.2020); gli estratti conto dal 30.6.2005 al 31.8.2014; il verbale d'assemblea relativo al conferimento d'azienda e lo statuto societario (cfr. produzioni allegate alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del
25.11.2020).
La società attrice ha infine contestato (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.) la conformità all'originale della copia del contratto di mutuo prodotto dalla convenuta con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., laddove la stessa ha successivamente dato conto dello smarrimento dell'originale (cfr. denuncia prodotta con le note del 28.1.2022).
1.4 Disattesa l'istanza di esibizione formulata dall'attrice nonché la richiesta tesa all'espletamento della C.T.U. tecnico contabile, la causa è stata istruita documentalmente e viene decisa all'esito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni in epigrafe riportate.
*****
2.1 Preliminarmente, si dà atto che è stato esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione obbligatoria;
l'eccezione preliminare di improcedibilità formulata dalla convenuta deve pertanto essere superata.
Deve ritenersi superata – ed invero la stessa non è stata coltivata dalla convenuta nel corso del giudizio – anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società attrice,
10 avendo quest'ultima provato di essere subentrata, tra gli altri, nei rapporti stipulati dalla
[...]
con il (cfr. art. 5 verbale d'assemblea Controparte_4 Controparte_1
relativo al conferimento d'azienda, allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
Tanto premesso, le domande attrici sono infondate, per i motivi di seguito esposti.
2.2.1 Partendo dall'analisi del contratto di finanziamento dedotto in giudizio, è il caso di premettere che la verifica del tasso corrispettivo (determinato nel 5,57% - cfr. art. 2 del contratto di finanziamento, prodotto sub doc. 1 allegato alla citazione) conduce ad un esito negativo rispetto al superamento del tasso soglia;
lo stesso, infatti, si pone al di sotto del tasso soglia vigente al momento della stipulazione, pari al 17,97% per la categoria di riferimento (altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese).
Peraltro, è evidente ictu oculi come anche il tasso di mora (pattuito nella misura dell'8,57% – cfr. art. 3 del contratto di finanziamento), sia inferiore al tasso soglia previsto per il corrispettivo (senza neppure tener conto della maggiorazione, con riferimento agli interessi moratori, di ulteriori 2,1 punti percentuali rispetto al TEGM previsto dal decreto trimestrale di rilevazione né, per l'individuazione della soglia antiusura, trattandosi di periodo anteriore al 2011, dell'ulteriore maggiorazione del 50% indicata nello stesso decreto ministeriale per gli interessi moratori).
Il rispetto dei tassi soglia al momento della stipula, peraltro, è stato riconosciuto dalla stessa parte attrice e confermato dalla perizia di parte a firma dell'ing. prodotta in allegato Per_2
all'atto di citazione (cfr. doc. n. 4).
Parte attrice lamenta, invero, l'usurarietà ab origine del contratto di finanziamento “per effetto della lievitazione del costo per il mutuatario prodotto dalla commissione per l'estinzione anticipata”.
L'assunto è privo di fondamento.
Sul punto, è dirimente osservare che l'obbligazione di corrispondere tale commissione, in tanto viene a esistenza in quanto il mutuatario dichiari di voler procedere alla “estinzione anticipata del finanziamento” ovvero di voler procedere al recesso dal contratto e che dunque, in concreto, il diritto (potestativo) in questione venga effettivamente esercitato, corrispondendo le somme necessarie, compresa la suddetta commissione.
11 Orbene, pare invero evidente che nonostante tale commissione abbia effettivamente la funzione di fornire un ristoro alla banca per le remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell'anticipato rimborso, detta commissione non costituisce “costo collegato all'erogazione del credito” perché: 1) tale debito viene a esistenza solo se il mutuatario eserciti il diritto potestativo di recedere dal contratto;
2) tale atto di esercizio costituisce espressione di autonomia negoziale su cui la banca non può interferire;
3) a sua volta, la banca non ha alcun potere o facoltà di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede.
A riprova dell'estraneità delle “penali” di estinzione anticipata ai costi previsti per l'erogazione del credito, può rinviarsi alle Istruzioni di Banca d'Italia sub § C4 (“Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”).
In definitiva, non può affermarsi il superamento della soglia d'usura per effetto della pattuizione della commissione di estinzione anticipata, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito.
Deve inoltre evidenziarsi che il mutuatario, nel caso di specie, non ha mai esercitato la facoltà di recesso dal contratto e pertanto mai si sono verificate le condizioni perché
l'obbligo di corrispondere la commissione venisse a esistenza.
Quanto considerato è assorbente per ritenere infondato il suddetto profilo di censura in ordine alla pretesa usurarietà.
2.2.2 Con riguardo, poi, alla doglianza circa l'asserita applicazione di interessi anatocistici per effetto dell'utilizzo del metodo di ammortamento c.d. alla francese, la stessa è priva di pregio.
Come ormai ampiamente chiarito in giurisprudenza, il citato metodo di ammortamento in cui, come noto, la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in
12 linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva.
In altri termini, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Quindi, se le clausole contrattuali prevedono, in relazione alle singole rate, il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso oppure variabile) sul solo residuo debito capitale, ovvero sul capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate scadute, la clausola deve ritenersi valida ai sensi dell'art. 1283 c.c., non verificandosi alcun fenomeno anatocistico. E deve altresì escludersi che si profili una indeterminabilità nella prestazione dovuta dal mutuatario, posto che il criterio di calcolo consente di fare una chiara previsione delle prestazioni, risultando conforme all'art. 1346 c.c..
2.2.3 Venendo, poi, alla eccezione relativa alla nullità del mutuo, in quanto volto a consolidare la posizione “viziata” del sotteso rapporto di conto corrente (sul quale è confluito), nonché per difetto di causa, in quanto il capitale non è stato realmente messo a disposizione della società, e in ogni caso perché stipulato in frode alla legge – in disparte il rilievo sulla tardività della eccezione, avanzata per la prima volta solo in sede di prime memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. – le doglianze devono ritenersi infondate.
Difatti, in primo luogo, può osservarsi che non è stato contestato che le somme mutuate siano state accreditate sul conto corrente n. 1161, accredito equivalente alla traditio prevista dall'art. 1813 c.c.; l'utilizzo, poi, da parte del mutuatario, della somma per estinguere precedenti passività (anche asseritamente illegittime) non esclude l'avvenuta consegna e, anzi, dimostra l'esistenza di una causa concreta del negozio.
In secondo luogo, quanto si rileverà sulla infondatezza delle contestazioni afferenti al conto corrente è assorbente rispetto alla ulteriore lamentela su quello che sarebbe il reale scopo sotteso al finanziamento.
2.2.4 Quanto alla eccepita nullità del contratto di mutuo per la (supposta) assenza del documento di sintesi (eccezione anche questa sollevata per la prima volta in sede di prime memorie ex 183 co. 6 c.p.c.), è sufficiente qui richiamare il principio recentemente ribadito
13 dalla Cassazione, secondo il quale il documento di sintesi svolge una funzione meramente informativa, “avendo la finalità, soprattutto nella fase precontrattuale (ma anche in sede di stipula e nella fase post-contrattuale) di riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto”.
In sostanza, il documento di sintesi, avendo un contenuto riepilogativo delle condizioni contrattuali più rilevanti, “ha lo scopo di consentire al cliente di districarsi tra le molteplici previsioni pattizie, consentendogli una più agevole e rapida lettura delle clausole del testo negoziale che regolano il suo rapporto economico con la banca”. Ma, proprio perché svolge una funzione meramente informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce uno dei requisiti contrattuali previsti dall'art. 1325 cod. civ.), con la conseguenza che “l' (eventuale, ndr.) inosservanza dell'obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che riguardano il comportamento dei contraenti”; violazione la quale può essere (solo) fonte di responsabilità, pre-contrattuale o contrattuale
(si veda, Cass., S.U., n. 26724/2007), ma non può, in ogni caso, determinare la nullità del contratto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22 maggio 2023, n. 14000).
Il contratto di finanziamento oggetto di disamina contiene di per sé tutti gli elementi utili per la regolamentazione del rapporto tra le parti nonché tutti i requisiti necessari per la sua validità.
Risulta, peraltro, priva di rilievo la contestazione formulata dalla società in ordine alla conformità all'originale della copia del contratto prodotta dalla convenuta, avendo la stessa parte attrice prodotto in allegato all'atto di citazione la copia del contratto, oggetto di disamina nella presente sede.
2.3.1 Con riguardo alle domande relative al rapporto di conto corrente, la mancata produzione in giudizio del relativo contratto di apertura, unitamente alla mancata produzione degli estratti conto sino all'anno 2005, non consente di verificare se, effettivamente, la banca avesse applicato al rapporto interessi anatocistici illegali.
Deve essere ribadito in questa sede il principio, più volte richiamato ed applicato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella di merito, anche di questo Tribunale, che in tema di conto corrente, nel caso – come quello di cui trattasi – in cui sia il correntista ad agire in giudizio per l'accertamento (e/o la ripetizione) delle somme indebitamente versate alla
14 banca a titolo di interessi, commissioni e spese, incombe su costui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi, commissioni e spese avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti. Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione dei documenti contrattuali e della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione delle clausole tacciate di illegittimità e/o invalidità (si veda, sul punto, ad es. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21597 del
20.9.2013; Cass. civ., sez. I, sent. n. 9201 del 17.05.2015; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20693 del
13.10.2016; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 24948 del 23.10.2017).
In particolare, per quanto concerne il contratto, è evidente che la prova dell'esistenza delle clausole contrattuali di cui il correntista assume l'invalidità (clausola di pattuizione di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni, spese e di altre voci non dovute), non può prescindere dalla produzione in giudizio del documento, poiché solo attraverso l'esame del testo contrattuale il giudice può accertare se il contratto effettivamente le contiene nei termini indicati da chi agisce, e può quindi valutarne la validità o la eventuale invalidità.
Posto quanto anzidetto, nel caso di specie, parte attrice non ha prodotto né il contratto di conto corrente originario (di apertura del conto corrente oggetto di causa), in relazione al quale neppure ha indicato la data in cui è stato stipulato, né alcun altro documento contrattuale, né la serie integrale degli estratti conto, peraltro risultando il conto corrente ancora acceso alla data di proposizione dell'azione, non essendo, pertanto, possibile procedere ad uno scrutinio delle eccezioni inerenti alle poste indebite asseritamente applicate sul rapporto.
Né il revirement operato da parte attrice in corso di causa, che nell'atto di citazione dà per presupposta l'esistenza del contratto di apertura del conto (“nel 1999 veniva aperto il conto corrente n. 1161 e successivamente veniva concessa apertura di credito in conto corrente”, così a pag. 1 dell'atto di citazione), per poi ribaltare l'assunto con la prima memoria ex art. 183 co. 6
15 c.p.c. (depositata il 26.10.2020 – cfr. pag. 7, ove si legge “Infatti relativamente al rapporto di conto corrente con apertura di credito in oggetto non è mai stato sottoscritto alcun valido contratto, la società
“ non ha mai sottoscritto clausole utili a regolare condizioni e termini del Parte_1
rapporto di apertura di credito con individuazione di interessi superiori a quelli legali”) – può far ricadere la lacuna probatoria in capo alla banca convenuta.
Difatti, il principio espresso dalla Corte di legittimità in base al quale se il correntista deduce l'inesistenza del contratto scritto, l'onere di produzione dello stesso grava sulla banca, “non potendosi richiedere ad una parte (in questo caso attrice) - di produrre un documento che allega non esistere”
(Cfr. Cass., ord. n. 6480 del 9 marzo 2021, e più recente, Cass. Civ., Sez. I, 6 febbraio 2024,
n. 3310), presuppone una allegazione tempestiva (e nitida) della circostanza negativa della mancata stipulazione per iscritto del contratto.
Nel caso di specie, tale allegazione risulta assente: nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice non ha allegato l'insussistenza del contratto in forma scritta, né con riferimento ai conti correnti, né con riferimento alle aperture di credito;
di conseguenza, l'orientamento interpretativo sopra richiamato (sulla distribuzione dell'onere della prova) perde il suo presupposto operativo.
2.3.2 La lacuna probatoria evidenziata non può essere colmata neppure attraverso il ricorso alla istanza ex art. 210 c.p.c..
In relazione al rapporto tra la disposizione di cui all'art. 119 UB e quella di cui all'art. 210
c.p.c., la Cassazione ha chiarito che:
“Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 10settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato ...” (cfr. Cassazione
24641/2021); e la Suprema Corte ha altresì espressamente evidenziato che, al fine dell'esercizio ex art. 119 UB per il tramite della richiesta ex art. 210 c.p.c. se, da un lato,
16 “non è ... necessario ... che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 cod. proc civ. è proposta” è tuttavia indispensabile che “... al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta – tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, quarto comma,
t.u.b. per ottemperare alla richiesta – senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento”.
In sostanza, è dunque necessario, al fine dell'utile esercizio del diritto in sede giudiziale per il tramite della richiesta ex art. 210 c.p.c., che si sia consumato l'inadempimento dell'istituto di credito, con l'inutile decorso dei 90 giorni per esso stabiliti.
Stando così le cose, nel caso di specie l'istanza ex art. 210 c.p.c. risulta inammissibile, posto che: - non risulta che i documenti dei quali è stata invocata l'esibizione in giudizio siano stati richiesti in via stragiudiziale alla banca prima dell'inizio della presente causa;
- la richiesta ex artt. 119 UB e 210 c.p.c. è stata formulata solo con la memoria ex art. 183 co 6 n.2 c.p.c.
(dunque in un momento in cui non può dirsi maturato l'inadempimento della banca alla richiesta).
Peraltro, l'istanza formulata dal correntista per ottenere l'esibizione degli estratti conto relativi al contratto di conto corrente dedotto in giudizio potrebbe trovare accoglimento nei limiti del decennio, sì come stabilito dall'art. 119 UB. Nel caso di specie, atteso che la richiesta è stata effettuata in data 25.11.2020 (cfr. deposito memoria ex art. 183 co 6 n.2
c.p.c.), la stessa si rivelerebbe del tutto superflua, posto che la gran parte degli estratti conto richiesti si riferisce ad un periodo (ben) anteriore al decennio.
2.4 Quanto alla domanda di risarcimento degli asseriti e indimostrati danni che l'attrice afferma di aver subito in conseguenza di tutte le condotte illegittime poste in essere dalla nonché per i “danni indiretti dalla diminuzione del valore dell'impresa”, ed in ogni caso per CP_2
violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza nell'esecuzione dei rapporti, richiamate le ragioni sopra evidenziate, considerate la genericità delle argomentazioni poste a fondamento, la mancanza di prova circa il nesso di causalità tra la condotta della banca e i danni che si ritengano da essa derivanti, e soprattutto l'effettività e l'ammontare dei danni stessi, la stessa non può evidentemente trovare accoglimento.
17 ***
Per tutto quanto sopra considerato, le domande attoree meritano di essere rigettate.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate sulla base dei parametri stabiliti dal d.m. 55/2014 per lo scaglione di riferimento del procedimento (indeterminabile complessità bassa), tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale. La attrice deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese di Parte_1
lite sostenute dal che vengono liquidate in € 6.713,00, oltre spese Controparte_1
generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta tutte le domande;
condanna la attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1
dal che liquida in € 6.713,00, oltre spese generali ed accessori. Controparte_1
Cagliari, 27/11/2025
Il Giudice
BR AG
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