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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa. Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR.353/2025 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
nato il [...] a [...] (avv. Giovanna Megna, giusta procura in atti) Parte_1
Parte ricorrente
nata il [...] a [...] (avv. Giovanna Megna, giusta procura in atti) Parte_2
Parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/11/2025 che richiamano già quelle formulate in atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato, e hanno dedotto di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in Benevento in data 29/8/1998, che dalla loro unione sono nati (17/10/1999), allo stato maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, e (29/5/2005), maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente e che, a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, il Tribunale di
Benevento ha omologato la separazione consensuale in data 26/5/2010. Trascorsi i termini
p. 1/3 di legge, le parti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, rileva, la circostanza, che in seguito alla separazione, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a)
L.898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Benevento il 29/8/1998 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
3. Le parti hanno concordato le condizioni di divorzio nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, hanno pattuito nel senso che:
- l'immobile all'epoca adibito a casa coniugale, sito in Benevento, alla via Francesco Iandoli, nr.
61, di proprietà di , resta ad uso esclusivo e assegnato dello stesso, avendo Parte_1
stabilito altrove la propria residenza;
Parte_2
- alcun contributo al mantenimento sia dovuto in favore del figlio , essendo questi ormai Per_1
stabilmente economicamente autosufficiente;
- un assegno di mantenimento in favore della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente Per_2
e residente presso il padre , un contributo al mantenimento pari alla somma Parte_1
complessiva di €.500, che verrà ripartita al 50% tra i genitori, i quali entro il 5 di ogni mese,
corrisponderanno ciascuno la somma di €.250 con versamento diretto alla figlia , somma Per_2
rivalutabile secondo gli indici Istat. Restano a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per la figlia, così come individuate dal Protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Benevento e l'Ordine degli avvocati di Benevento;
- l'assegno unico universale corrisposto dall per la figlia sarà richiesto al 100% da CP_1 Per_2
, quale genitore con cui la figlia risiede;
Parte_1
- le parti dichiarano di comune accordo e reciprocamente di essere economicamente autosufficienti
e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, così come dichiarano che ogni
altro rapporto di natura economica e patrimoniale è stato già definito tra le stesse e che non vi
p. 2/3 sono ulteriori beni immobili e mobili in comune da dividere, non avendo perciò nulla a pretendere l'uno dall'altra.
4. Ciò posto, tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non sono contrari agli interessi dei figli maggiorenni, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 8/4/2025.
5. La natura congiunta della causa giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Parte_1 Parte_2
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Benevento il 29/8/1998 (atto n.189, parte II, serie A,
[...] Parte_2
anno 1998) debitamente richiamate in parte motiva;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Benevento;
- spese di lite compensate.
Benevento, 10/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa. Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR.353/2025 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
nato il [...] a [...] (avv. Giovanna Megna, giusta procura in atti) Parte_1
Parte ricorrente
nata il [...] a [...] (avv. Giovanna Megna, giusta procura in atti) Parte_2
Parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/11/2025 che richiamano già quelle formulate in atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato, e hanno dedotto di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in Benevento in data 29/8/1998, che dalla loro unione sono nati (17/10/1999), allo stato maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, e (29/5/2005), maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente e che, a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, il Tribunale di
Benevento ha omologato la separazione consensuale in data 26/5/2010. Trascorsi i termini
p. 1/3 di legge, le parti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, rileva, la circostanza, che in seguito alla separazione, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a)
L.898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Benevento il 29/8/1998 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
3. Le parti hanno concordato le condizioni di divorzio nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, hanno pattuito nel senso che:
- l'immobile all'epoca adibito a casa coniugale, sito in Benevento, alla via Francesco Iandoli, nr.
61, di proprietà di , resta ad uso esclusivo e assegnato dello stesso, avendo Parte_1
stabilito altrove la propria residenza;
Parte_2
- alcun contributo al mantenimento sia dovuto in favore del figlio , essendo questi ormai Per_1
stabilmente economicamente autosufficiente;
- un assegno di mantenimento in favore della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente Per_2
e residente presso il padre , un contributo al mantenimento pari alla somma Parte_1
complessiva di €.500, che verrà ripartita al 50% tra i genitori, i quali entro il 5 di ogni mese,
corrisponderanno ciascuno la somma di €.250 con versamento diretto alla figlia , somma Per_2
rivalutabile secondo gli indici Istat. Restano a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per la figlia, così come individuate dal Protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Benevento e l'Ordine degli avvocati di Benevento;
- l'assegno unico universale corrisposto dall per la figlia sarà richiesto al 100% da CP_1 Per_2
, quale genitore con cui la figlia risiede;
Parte_1
- le parti dichiarano di comune accordo e reciprocamente di essere economicamente autosufficienti
e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, così come dichiarano che ogni
altro rapporto di natura economica e patrimoniale è stato già definito tra le stesse e che non vi
p. 2/3 sono ulteriori beni immobili e mobili in comune da dividere, non avendo perciò nulla a pretendere l'uno dall'altra.
4. Ciò posto, tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non sono contrari agli interessi dei figli maggiorenni, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 8/4/2025.
5. La natura congiunta della causa giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Parte_1 Parte_2
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Benevento il 29/8/1998 (atto n.189, parte II, serie A,
[...] Parte_2
anno 1998) debitamente richiamate in parte motiva;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Benevento;
- spese di lite compensate.
Benevento, 10/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3