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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 10029/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
C.F. ), con l'Avv. LIMPIDO GIOVANNA;
Parte_1 C.F._1 contro
(C.F. ), con l'Avv. LIMPIDO Controparte_1 C.F._2
GIOVANNA; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 08/06/1996 (atto n. 27, P. II, S. A,
Sez. Y, anno 1996), nel corso del quale adottavano la figlia (nt. a Persona_1
KRYVIY-UCRAINA il 29/11/2003) e hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni:
La casa coniugale di proprietà della moglie viene assegnata alla medesima con i beni
e gli arredi ivi contenuti.. Il marito è già domiciliato in Vibonati ( SA) alla Via Carlo
Pisacane n. 105.
La figlia maggiorenne e non ancora autonoma economicamente sarà domiciliata presso la madre;
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse. Essendo la figlia maggiorenne , sarà libera di decidere le modalità di visita Per_1 con entrambi i genitori , nel rispetto della genitorialità.
Il padre, così come convenuto con la madre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, stante le difficoltà economiche, in quanto è sospeso dall'attività lavorativa , percependo solo una percentuale del proprio stipendio (come da dichiarazione dei redditi che si allega), verserà direttamente alla figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 200 , sul conto IT 67I CP_2
0200803470000106856423 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal
S.S.N.
Si conviene trasferire a titolo di mantenimento in unica soluzione la proprietà dell' immobile sita in via Emilio Scaglione n.188 - cap 80145 - con rendita catastale di €839 , mensili.
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Si evidenzia, inoltre, come, essendo la figlia ormai maggiorenne, la previsione secondo cui “I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse”, deve ritenersi priva di effetti;
quanto, poi, al trasferimento della proprietà dell'immobile di Via
Emilio Scaglione, si chiarisce che, dato il tenore della previsione, essa produca soltanto effetti obbligatori tra le parti.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI il 18/07/1968) e Parte_1
(nt. a NAPOLI il 13/11/1963), prendendo atto degli accordi tra Controparte_1 loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 10029/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
C.F. ), con l'Avv. LIMPIDO GIOVANNA;
Parte_1 C.F._1 contro
(C.F. ), con l'Avv. LIMPIDO Controparte_1 C.F._2
GIOVANNA; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 08/06/1996 (atto n. 27, P. II, S. A,
Sez. Y, anno 1996), nel corso del quale adottavano la figlia (nt. a Persona_1
KRYVIY-UCRAINA il 29/11/2003) e hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni:
La casa coniugale di proprietà della moglie viene assegnata alla medesima con i beni
e gli arredi ivi contenuti.. Il marito è già domiciliato in Vibonati ( SA) alla Via Carlo
Pisacane n. 105.
La figlia maggiorenne e non ancora autonoma economicamente sarà domiciliata presso la madre;
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse. Essendo la figlia maggiorenne , sarà libera di decidere le modalità di visita Per_1 con entrambi i genitori , nel rispetto della genitorialità.
Il padre, così come convenuto con la madre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, stante le difficoltà economiche, in quanto è sospeso dall'attività lavorativa , percependo solo una percentuale del proprio stipendio (come da dichiarazione dei redditi che si allega), verserà direttamente alla figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 200 , sul conto IT 67I CP_2
0200803470000106856423 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal
S.S.N.
Si conviene trasferire a titolo di mantenimento in unica soluzione la proprietà dell' immobile sita in via Emilio Scaglione n.188 - cap 80145 - con rendita catastale di €839 , mensili.
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Si evidenzia, inoltre, come, essendo la figlia ormai maggiorenne, la previsione secondo cui “I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse”, deve ritenersi priva di effetti;
quanto, poi, al trasferimento della proprietà dell'immobile di Via
Emilio Scaglione, si chiarisce che, dato il tenore della previsione, essa produca soltanto effetti obbligatori tra le parti.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI il 18/07/1968) e Parte_1
(nt. a NAPOLI il 13/11/1963), prendendo atto degli accordi tra Controparte_1 loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
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