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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1529 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. FIDELIO ANTONELLA;
C.F._1
attore contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 Parte_1
), con l'avv. CULTRERA GIOVANNI;
C.F._3
(c.f. , in proprio e nella qualità di genitore CP_2 C.F._4
esercente la potestà su (nata a [...] il [...]), con Persona_1
l'avv. GIARDINELLI GIUSEPPA;
convenuti avente ad oggetto: Mutuo posta in decisione con ordinanza del 9.7.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato rispettivamente il 3.4.2018, 26.4.2018, 6.4.2018,
conveniva in giudizio , e Parte_1 CP_1 Parte_1 CP_2 [...]
, quest'ultima in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla
[...]
minore al fine di ottenere la rifusione delle spese funerarie Persona_1
dallo stesso sostenute in occasione della morte del figlio, Persona_2
(deceduto a Ragusa il 15.2.2014), padre dei convenuti , e e CP_1 Pt_1 Per_1
compagno della convenuta (madre della sola ). CP_2 Per_1
Segnatamente, l'attore esponeva di avere anticipato, su richiesta dei nipoti e della compagna del figlio, il pagamento dell'importo complessivo di € 7.806,00 (€
2.806,00 + € 5.000,00), che i convenuti si impegnavano prontamente a restituire non appena conseguita l'eredità. All'uopo, offriva in produzione Parte_1
fattura n.19/2014, dell'importo di € 5.000,00, della ditta di onoranze funebri “La
Nazionale” nonché fattura n.11 del 15.4.2014, dell'importo di € 2.806,00, rilasciata dalla società di lavorazione marmi “M.D.M. di DEPETRO SALVATORE S.A.S.”
Aggiungeva l'attore che i convenuti avevano concordato ogni dettaglio riguardante il servizio funebre e la lapide di in piena libertà con gli addetti a Persona_2
tali servizi e che, per contro, l'attore si era limitato solamente a corrispondere gli importi sopra indicati.
Lamentava infine che i convenuti, successivamente al decesso di , Persona_2
avevano incamerato l'attivo ereditario del de cuius – e, segnatamente, “i residui di c.c. e del libretto a risparmio che risultavano intestati al sig. ed il Persona_2
TFR di pertinenza dello stesso” – senza tuttavia rifondergli le somme anticipate per le spese funerarie.
Indi, chiedeva all'intestato Tribunale di “dire e ritenere che la Parte_1
somma pari ad € 7.806,00 è stata prestata e anticipata dall'attore signor Pt_1
in favore dei signori la sig.ra
[...] Controparte_3 CP_4 [...]
proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore CP_5
e per l'effetto, in assenza di spontanea restituzione, condannare Persona_1
gli odierni convenuti in solido tra loro a corrispondere a restituire per i motivi meglio esposti in narrativa la somma di € 7.806,00, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo”. Costituitisi in lite, e invocavano il rigetto della CP_1 Parte_1
proposta domanda, contestavano i fatti narrati nel libello introduttivo, eccependo piuttosto di avere l'attore, sua sponte, unitamente ai di lui fratelli, provveduto alle incombenze del funerale nonché alle spese di tutto quanto concordato dall'attore con l'intervenuta agenzia di onoranze funebri. Precisavano, dunque, di non avere giammai avuto alcun ruolo nella organizzazione del funerale del padre.
Lamentavano inoltre di avere subìto la scelta del nonno e degli zii di trasferire a
Vizzini la salma di piuttosto che organizzare la veglia ed i Persona_2
funerali a Ragusa, ove i convenuti e lo stesso defunto risiedevano.
Si costituiva altresì in lite, con comparsa di risposta depositata in data 20.7.2018,
, la quale ammetteva l'anticipazione delle somme funerarie da parte di CP_2
, tuttavia eccependo la mancata presentazione della dichiarazione di Parte_1
successione del defunto , così come la mancata effettuazione Persona_2
della divisione dei beni appartenuti a quest'ultimo. Deduceva, inoltre, l'esistenza di una somma, pari ad € 9.000,00 – depositata in un libretto di deposito bancario, intestato al proprio congiunto ed acceso presso la Banca Agricola Popolare di
Ragusa al n.347291 – che affermava doversi utilizzare per restituire a Pt_1
le spese anticipate nei limiti di un terzo rispetto al totale dovuto.
[...]
Chiedeva pertanto ritenersi “che la somma dovuta da corrisponde ad un CP_2
terzo del totale delle spese riconosciute e che le predette somme possono essere prelevate direttamente dal Libretto indicato in parte motiva”; in subordine, chiedeva all'intestato Tribunale di “assegnare le somme contenute nel libretto bancario indicato in parte motiva al nr. Economale 355384 e n. rapporto 347291 acceso presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa Ag. N.1”.
In seno alla propria memoria ex art.183, VI comma, II termine, c.p.c. del
31.10.2018, allegava ordinanza n. 1478/2015 emessa da questo Parte_1
Tribunale in data 29.01.2015 nell'ambito del giudizio n. 1365/2014 R.G., con annessi istanza di correzione di errore materiale e successivo decreto di correzione, da cui si evince l'accettazione dell'eredità del Sig. da parte dei Persona_2
convenuti e , nonché atto di accettazione di eredità con CP_1 Pt_1
beneficio di inventario da parte di , nella qualità di genitore esercente la CP_2
potestà sulla figlia minore . Persona_1
All'esito dell'istruttoria, con provvedimento del 9.7.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. a decorrere dal 5.9.2025.
*****
La domanda di parte attrice è fondata e deve pertanto essere accolta.
Va anzitutto rilevato che , nonostante sia stata citata sia in proprio che CP_2
nella qualità di genitrice di , e nonostante si sia costituita in Persona_1
proprio, ha preso parte al presente giudizio esclusivamente quale rappresentante della figlia.
Infatti, nella citazione non vi è riferimento ad alcun titolo in virtù del quale la sig.ra dovrebbe essere obbligata nei confronti dell'attore; e nella sua comparsa di CP_2
costituzione si legge che la stessa “è coinvolta nell'odierno procedimento, poiché madre di ”. Persona_1
Pertanto gli atti di parte vanno interpretati nel senso che la domanda è rivolta nei soli confronti di , per il tramite della propria madre. Persona_1
Venendo al merito, giova invero rilevare che il caso in scrutinio va ricondotto all'art.752 c.c., il quale stabilisce che “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie…”.
In materia, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art.752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà” (Cfr.
Cassazione civile, n. 1994/2016). Venendo al caso di specie, occorre anzitutto condividere le deduzioni attoree circa la qualità dei convenuti di eredi di , avendo Persona_2 Parte_1
prodotto l'ordinanza n. 1478/2015 con successivo decreto di correzione, nei quali
è dato atto dell'accettazione dell'eredità del Sig. da parte dei Persona_2
convenuti e oltre che atto di accettazione di eredità con CP_1 Pt_1
beneficio di inventario da parte di , nella qualità di genitore esercente la CP_2
potestà sulla figlia minore . Persona_1
Tanto premesso, dalla svolta istruttoria e dalla produzione documentale di parte attrice è emerso che l'attore ha anticipato, con proprio denaro, le spese funerarie di relative al servizio funebre e alla realizzazione della lapide così Persona_2
come nei termini descritti in seno alle fatture allegate.
Ed invero, il teste (figlio dell'attore), escusso all'udienza del Testimone_1
15.1.2020 sui capitoli di prova 1, 2 e 3 formulati in seno alla memoria ex art. 183,
6° comma, II termine, c.p.c. di parte attrice, oltre che, a prova contraria, sui capitoli di prova nn.6 e 7 di cui alla memoria ex art.183, 6° comma, III termine, ha confermato che i convenuti hanno chiesto a di anticipare le spese Parte_1
funerarie e di tumulazione, da essi medesimi concordati con le imprese incaricate,
e che questi ultimi si sono impegnati nel contempo alla restituzione di tali somme non appena entrati nella disponibilità dell'attivo ereditario di . Persona_2
ha altresì confermato, per averlo sentito dire da , Testimone_1 CP_2
l'incameramento, da parte dei convenuti, dei saldi attivi dei conti correnti intestati a . Persona_2
Anche il teste (anch'egli figlio dell'attore), escusso alla Testimone_2
medesima udienza, ha confermato che i convenuti avevano richiesto un prestito a
, affermando di essere “presente al momento della richiesta”. Parte_1
Dello stesso tenore, le dichiarazioni del teste , escusso all'udienza Testimone_3
del 7.5.2021, laddove quest'ultimo ha affermato di essere stato “presente all'accordo tra i miei nipoti e mio padre” e che i convenuti “poi non hanno restituito le somme”.
Le deduzioni attoree sono state ulteriormente suffragate dalle dichiarazioni del teste , titolare dell'Agenzia di Onoranze Funebre “La Testimone_4
Nazionale”, sentito all'udienza del 18.11.2020, il quale, pur non ricordando esattamente nome e cognome di chi aveva commissionato il funerale di Per_2
, ha comunque risposto in maniera sufficientemente esaustiva, laddove ha
[...]
precisato, con dovizia di particolari, che “il funerale è stato commissionato, abbiamo svolto il servizio e ricordo che la persona più anziana mi ha pagato;
non ricordo benissimo le persone con cui ho parlato per organizzare il funerale, ricordo che la persona anziana che mi ha pagato non era da sola, ricordo che quelli che mi hanno commissionato il servizio erano quelli che stavano a Ragusa” – proprio come i convenuti, i quali nei propri scritti difensivi hanno più volte sottolineato la circostanza di risiedere a Ragusa - “il defunto è deceduto a Ragusa e aveva parenti a Vizzini, poi abbiamo portato la salma a Vizzini. Quanto alla fattura esibita, la riconosco come mia, la fattura è intestata a chi ha fatto il pagamento. Ricordo che era una persona anziana che mi ha pagato in contanti, credo con assegno”.
Dunque, dalle dichiarazioni testimoniali appare circostanza provata che l'attore abbia esborsato le somme in luogo dei convenuti e che, a fronte di siffatta erogazione di denaro in prestito, esse medesimi si siano obbligati, seppur verbalmente, alla restituzione.
A ciò si aggiunga che la convenuta , nel proprio atto responsivo, ha CP_2
confermato che ebbe ad anticipare le somme necessarie per il Parte_1
servizio funebre del compianto , figlio dell'attore”. Persona_2
Per contro, si rammenti che e sono stati dichiarati decaduti CP_1 Pt_1
dalla prova sicché in nessuna considerazione possono tenersi le circostanze allegate dai convenuti, secondo cui tutte le decisioni attinenti al servizio funebre e alla tumulazione del defunto sarebbero state assunte esclusivamente dal nonno. Le parti convenute, inoltre, non hanno fornito prova alcuna circa un eventuale esborso di denaro, da parte di , per spirito di liberalità né, ancora, Parte_1
hanno negato l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture né hanno contestato i relativi importi, neppure deducendo di essersi opposti ad alcune delle prestazioni, che invero appaiono quelle di prassi fornite in occasione delle esequie.
Non sussistendo solidarietà tra i coeredi, e non risultando che l'attore avesse altri eredi oltre ai convenuti, questi ultimi devono essere condannati a pagare all'attore un terzo della somma complessivamente richiesta, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna i convenuti , e CP_1 Parte_1 CP_2
quest'ultima nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore a pagare in favore di , la somma di € Persona_1 Parte_1
2.602 ciascuno, oltre interessi rispettivamente dal 3.4.2018, 26.4.2018,
6.4.2018 al saldo;
- condanna in solido , e CP_1 Parte_1 CP_2
quest'ultima nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida in Persona_1
€ 5000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, € 264 per spese.
Ragusa, 14/12/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1529 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. FIDELIO ANTONELLA;
C.F._1
attore contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 Parte_1
), con l'avv. CULTRERA GIOVANNI;
C.F._3
(c.f. , in proprio e nella qualità di genitore CP_2 C.F._4
esercente la potestà su (nata a [...] il [...]), con Persona_1
l'avv. GIARDINELLI GIUSEPPA;
convenuti avente ad oggetto: Mutuo posta in decisione con ordinanza del 9.7.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato rispettivamente il 3.4.2018, 26.4.2018, 6.4.2018,
conveniva in giudizio , e Parte_1 CP_1 Parte_1 CP_2 [...]
, quest'ultima in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla
[...]
minore al fine di ottenere la rifusione delle spese funerarie Persona_1
dallo stesso sostenute in occasione della morte del figlio, Persona_2
(deceduto a Ragusa il 15.2.2014), padre dei convenuti , e e CP_1 Pt_1 Per_1
compagno della convenuta (madre della sola ). CP_2 Per_1
Segnatamente, l'attore esponeva di avere anticipato, su richiesta dei nipoti e della compagna del figlio, il pagamento dell'importo complessivo di € 7.806,00 (€
2.806,00 + € 5.000,00), che i convenuti si impegnavano prontamente a restituire non appena conseguita l'eredità. All'uopo, offriva in produzione Parte_1
fattura n.19/2014, dell'importo di € 5.000,00, della ditta di onoranze funebri “La
Nazionale” nonché fattura n.11 del 15.4.2014, dell'importo di € 2.806,00, rilasciata dalla società di lavorazione marmi “M.D.M. di DEPETRO SALVATORE S.A.S.”
Aggiungeva l'attore che i convenuti avevano concordato ogni dettaglio riguardante il servizio funebre e la lapide di in piena libertà con gli addetti a Persona_2
tali servizi e che, per contro, l'attore si era limitato solamente a corrispondere gli importi sopra indicati.
Lamentava infine che i convenuti, successivamente al decesso di , Persona_2
avevano incamerato l'attivo ereditario del de cuius – e, segnatamente, “i residui di c.c. e del libretto a risparmio che risultavano intestati al sig. ed il Persona_2
TFR di pertinenza dello stesso” – senza tuttavia rifondergli le somme anticipate per le spese funerarie.
Indi, chiedeva all'intestato Tribunale di “dire e ritenere che la Parte_1
somma pari ad € 7.806,00 è stata prestata e anticipata dall'attore signor Pt_1
in favore dei signori la sig.ra
[...] Controparte_3 CP_4 [...]
proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore CP_5
e per l'effetto, in assenza di spontanea restituzione, condannare Persona_1
gli odierni convenuti in solido tra loro a corrispondere a restituire per i motivi meglio esposti in narrativa la somma di € 7.806,00, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo”. Costituitisi in lite, e invocavano il rigetto della CP_1 Parte_1
proposta domanda, contestavano i fatti narrati nel libello introduttivo, eccependo piuttosto di avere l'attore, sua sponte, unitamente ai di lui fratelli, provveduto alle incombenze del funerale nonché alle spese di tutto quanto concordato dall'attore con l'intervenuta agenzia di onoranze funebri. Precisavano, dunque, di non avere giammai avuto alcun ruolo nella organizzazione del funerale del padre.
Lamentavano inoltre di avere subìto la scelta del nonno e degli zii di trasferire a
Vizzini la salma di piuttosto che organizzare la veglia ed i Persona_2
funerali a Ragusa, ove i convenuti e lo stesso defunto risiedevano.
Si costituiva altresì in lite, con comparsa di risposta depositata in data 20.7.2018,
, la quale ammetteva l'anticipazione delle somme funerarie da parte di CP_2
, tuttavia eccependo la mancata presentazione della dichiarazione di Parte_1
successione del defunto , così come la mancata effettuazione Persona_2
della divisione dei beni appartenuti a quest'ultimo. Deduceva, inoltre, l'esistenza di una somma, pari ad € 9.000,00 – depositata in un libretto di deposito bancario, intestato al proprio congiunto ed acceso presso la Banca Agricola Popolare di
Ragusa al n.347291 – che affermava doversi utilizzare per restituire a Pt_1
le spese anticipate nei limiti di un terzo rispetto al totale dovuto.
[...]
Chiedeva pertanto ritenersi “che la somma dovuta da corrisponde ad un CP_2
terzo del totale delle spese riconosciute e che le predette somme possono essere prelevate direttamente dal Libretto indicato in parte motiva”; in subordine, chiedeva all'intestato Tribunale di “assegnare le somme contenute nel libretto bancario indicato in parte motiva al nr. Economale 355384 e n. rapporto 347291 acceso presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa Ag. N.1”.
In seno alla propria memoria ex art.183, VI comma, II termine, c.p.c. del
31.10.2018, allegava ordinanza n. 1478/2015 emessa da questo Parte_1
Tribunale in data 29.01.2015 nell'ambito del giudizio n. 1365/2014 R.G., con annessi istanza di correzione di errore materiale e successivo decreto di correzione, da cui si evince l'accettazione dell'eredità del Sig. da parte dei Persona_2
convenuti e , nonché atto di accettazione di eredità con CP_1 Pt_1
beneficio di inventario da parte di , nella qualità di genitore esercente la CP_2
potestà sulla figlia minore . Persona_1
All'esito dell'istruttoria, con provvedimento del 9.7.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. a decorrere dal 5.9.2025.
*****
La domanda di parte attrice è fondata e deve pertanto essere accolta.
Va anzitutto rilevato che , nonostante sia stata citata sia in proprio che CP_2
nella qualità di genitrice di , e nonostante si sia costituita in Persona_1
proprio, ha preso parte al presente giudizio esclusivamente quale rappresentante della figlia.
Infatti, nella citazione non vi è riferimento ad alcun titolo in virtù del quale la sig.ra dovrebbe essere obbligata nei confronti dell'attore; e nella sua comparsa di CP_2
costituzione si legge che la stessa “è coinvolta nell'odierno procedimento, poiché madre di ”. Persona_1
Pertanto gli atti di parte vanno interpretati nel senso che la domanda è rivolta nei soli confronti di , per il tramite della propria madre. Persona_1
Venendo al merito, giova invero rilevare che il caso in scrutinio va ricondotto all'art.752 c.c., il quale stabilisce che “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie…”.
In materia, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art.752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà” (Cfr.
Cassazione civile, n. 1994/2016). Venendo al caso di specie, occorre anzitutto condividere le deduzioni attoree circa la qualità dei convenuti di eredi di , avendo Persona_2 Parte_1
prodotto l'ordinanza n. 1478/2015 con successivo decreto di correzione, nei quali
è dato atto dell'accettazione dell'eredità del Sig. da parte dei Persona_2
convenuti e oltre che atto di accettazione di eredità con CP_1 Pt_1
beneficio di inventario da parte di , nella qualità di genitore esercente la CP_2
potestà sulla figlia minore . Persona_1
Tanto premesso, dalla svolta istruttoria e dalla produzione documentale di parte attrice è emerso che l'attore ha anticipato, con proprio denaro, le spese funerarie di relative al servizio funebre e alla realizzazione della lapide così Persona_2
come nei termini descritti in seno alle fatture allegate.
Ed invero, il teste (figlio dell'attore), escusso all'udienza del Testimone_1
15.1.2020 sui capitoli di prova 1, 2 e 3 formulati in seno alla memoria ex art. 183,
6° comma, II termine, c.p.c. di parte attrice, oltre che, a prova contraria, sui capitoli di prova nn.6 e 7 di cui alla memoria ex art.183, 6° comma, III termine, ha confermato che i convenuti hanno chiesto a di anticipare le spese Parte_1
funerarie e di tumulazione, da essi medesimi concordati con le imprese incaricate,
e che questi ultimi si sono impegnati nel contempo alla restituzione di tali somme non appena entrati nella disponibilità dell'attivo ereditario di . Persona_2
ha altresì confermato, per averlo sentito dire da , Testimone_1 CP_2
l'incameramento, da parte dei convenuti, dei saldi attivi dei conti correnti intestati a . Persona_2
Anche il teste (anch'egli figlio dell'attore), escusso alla Testimone_2
medesima udienza, ha confermato che i convenuti avevano richiesto un prestito a
, affermando di essere “presente al momento della richiesta”. Parte_1
Dello stesso tenore, le dichiarazioni del teste , escusso all'udienza Testimone_3
del 7.5.2021, laddove quest'ultimo ha affermato di essere stato “presente all'accordo tra i miei nipoti e mio padre” e che i convenuti “poi non hanno restituito le somme”.
Le deduzioni attoree sono state ulteriormente suffragate dalle dichiarazioni del teste , titolare dell'Agenzia di Onoranze Funebre “La Testimone_4
Nazionale”, sentito all'udienza del 18.11.2020, il quale, pur non ricordando esattamente nome e cognome di chi aveva commissionato il funerale di Per_2
, ha comunque risposto in maniera sufficientemente esaustiva, laddove ha
[...]
precisato, con dovizia di particolari, che “il funerale è stato commissionato, abbiamo svolto il servizio e ricordo che la persona più anziana mi ha pagato;
non ricordo benissimo le persone con cui ho parlato per organizzare il funerale, ricordo che la persona anziana che mi ha pagato non era da sola, ricordo che quelli che mi hanno commissionato il servizio erano quelli che stavano a Ragusa” – proprio come i convenuti, i quali nei propri scritti difensivi hanno più volte sottolineato la circostanza di risiedere a Ragusa - “il defunto è deceduto a Ragusa e aveva parenti a Vizzini, poi abbiamo portato la salma a Vizzini. Quanto alla fattura esibita, la riconosco come mia, la fattura è intestata a chi ha fatto il pagamento. Ricordo che era una persona anziana che mi ha pagato in contanti, credo con assegno”.
Dunque, dalle dichiarazioni testimoniali appare circostanza provata che l'attore abbia esborsato le somme in luogo dei convenuti e che, a fronte di siffatta erogazione di denaro in prestito, esse medesimi si siano obbligati, seppur verbalmente, alla restituzione.
A ciò si aggiunga che la convenuta , nel proprio atto responsivo, ha CP_2
confermato che ebbe ad anticipare le somme necessarie per il Parte_1
servizio funebre del compianto , figlio dell'attore”. Persona_2
Per contro, si rammenti che e sono stati dichiarati decaduti CP_1 Pt_1
dalla prova sicché in nessuna considerazione possono tenersi le circostanze allegate dai convenuti, secondo cui tutte le decisioni attinenti al servizio funebre e alla tumulazione del defunto sarebbero state assunte esclusivamente dal nonno. Le parti convenute, inoltre, non hanno fornito prova alcuna circa un eventuale esborso di denaro, da parte di , per spirito di liberalità né, ancora, Parte_1
hanno negato l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture né hanno contestato i relativi importi, neppure deducendo di essersi opposti ad alcune delle prestazioni, che invero appaiono quelle di prassi fornite in occasione delle esequie.
Non sussistendo solidarietà tra i coeredi, e non risultando che l'attore avesse altri eredi oltre ai convenuti, questi ultimi devono essere condannati a pagare all'attore un terzo della somma complessivamente richiesta, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna i convenuti , e CP_1 Parte_1 CP_2
quest'ultima nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore a pagare in favore di , la somma di € Persona_1 Parte_1
2.602 ciascuno, oltre interessi rispettivamente dal 3.4.2018, 26.4.2018,
6.4.2018 al saldo;
- condanna in solido , e CP_1 Parte_1 CP_2
quest'ultima nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida in Persona_1
€ 5000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, € 264 per spese.
Ragusa, 14/12/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)