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1 settembre 1990
1 settembre 1990
Art. 2. 1. I professori universitari associati, fatte salve le disposizioni piu' favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.
2. I professori associati collocati a riposo ai sensi dell' articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 , sono riammessi, a domanda, in servizio e contestualmente collocati fuori ruolo a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che essi non raggiungano il settantesimo anno di eta' entro l'anno accademico in corso. La domanda di riammissione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le competenti autorita' accademiche determinano i compiti didattici e scientifici dei professori associati fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.
4. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dai concorsi per l'accesso alla prima fascia gia' adottati, se motivati dal raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta' del professore associato candidato.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 24, primo comma, del citato D.P.R.
n. 382/1980 , come sostituito dall' art. 6 della legge n. 705/1985 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 , sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), e' il seguente:
"Art. 24 (Collocamento a riposo). - I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'".
2. I professori associati collocati a riposo ai sensi dell' articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 , sono riammessi, a domanda, in servizio e contestualmente collocati fuori ruolo a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che essi non raggiungano il settantesimo anno di eta' entro l'anno accademico in corso. La domanda di riammissione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le competenti autorita' accademiche determinano i compiti didattici e scientifici dei professori associati fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.
4. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dai concorsi per l'accesso alla prima fascia gia' adottati, se motivati dal raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta' del professore associato candidato.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 24, primo comma, del citato D.P.R.
n. 382/1980 , come sostituito dall' art. 6 della legge n. 705/1985 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 , sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), e' il seguente:
"Art. 24 (Collocamento a riposo). - I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'".
Giurisprudenza • 13
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/05/2013, n. 2539Provvedimento: […] Il decreto del Rettore dell'Università degli studi di L'Aquila n. 1565 del 28 ottobre 1998 motiva l'annullamento del trattenimento in servizio del professor RG, disposto dal decreto rettorale n. 531 del 1998, con riferimento all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale i docenti incaricati stabilizzati divenuti professori associati, non possono cumulare il beneficio della permanenza in servizio per un ulteriore biennio con lo speciale regime di favore per essi previsto dall'art. 2 della legge n. 239 del 1990.Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- autotutela amministrativa·
- interesse pubblico·
- compensazione spese giudiziarie·
- legittimo affidamento·
- art. 21 nonies legge 241/1990·
- giurisprudenza Consiglio di Stato·
- art. 2 legge 239/1990·
- motivazione provvedimento amministrativo·
- art. 16 d.lgs. 503/1992