Sentenza 4 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 04/10/2021, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2021
N. 01170/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Azzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato
formatosi sul decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- emesso dal -OMISSIS-- -OMISSIS- in data -OMISSIS-, dichiarato esecutivo in data 13/07/2020 a seguito della mancata opposizione nei termini di legge, munito della formula esecutiva in data 13/01/2021 e con essa notificato in data -OMISSIS- al Ministero resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorrente ha proposto azione per l’ottemperanza del Ministero della Salute al decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-, emesso dal -OMISSIS-- -OMISSIS- e dichiarato esecutivo con decreto del 13 luglio 2020 del -OMISSIS-- -OMISSIS-, a seguito della mancata opposizione nei termini di legge;
Considerato che, con il suddetto decreto ingiuntivo, il Ministero della Salute è stato condannato a pagare al ricorrente “la somma di Euro -OMISSIS-oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, oltre al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1500,75 per compensi, comprensivi di rimborso spese forfetario 15%, e Euro 21,50 per spese, oltre IVA e CPA come per legge”;
Considerato che il ricorrente evidenzia che, nonostante abbia provveduto a notificare in forma esecutiva il suddetto decreto ingiuntivo al Ministero della Salute, in data -OMISSIS-, il Ministero non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;
Considerato che il ricorrente chiede che venga ordinato al Ministero della Salute di ottemperare al decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-- -OMISSIS-, provvedendo al pagamento di quanto previsto dal titolo in questione; che venga nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento; e venga fissata una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; con rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Considerato che il Ministero della Salute non si è costituito in giudizio;
Considerato che il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile, ove divenuto esecutivo, per revocazione o per opposizione di terzo nei limiti e casi di cui all’art. 656 c.p.c.; pertanto, esso ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. c) del c.p.a., come affermato da giurisprudenza costante (cfr., tre le altre, Tar Veneto, sent. n.681 del 2019, con la giurisprudenza ivi citata; Tar Lazio, Roma, sent. n. 6512 del 2013);
Considerato che il decreto ingiuntivo in epigrafe, per la cui ottemperanza agisce il ricorrente è stato regolarmente notificato in forma esecutiva al Ministero della Salute ed è, altresì, infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. 30/97;
Considerato che non risulta che il Ministero della Salute abbia corrisposto le somme dovute al ricorrente, sulla base del decreto ingiuntivo in epigrafe;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso in ottemperanza debba essere accolto e debba essere sancito l’obbligo per l’intimato Ministro della Salute di conformarsi pienamente a quanto disposto dal decreto ingiuntivo in epigrafe, provvedendo al pagamento integrale delle somme riconosciute al ricorrente dallo stesso, entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte della presente pronuncia;
Ritenuto, nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, di nominare fin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o un dirigente da lui delegato, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta dell’interessato, dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute, secondo quanto disposto dal decreto ingiuntivo in epigrafe, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
Ritenuto di accogliere la richiesta di condanna del Ministero della Salute al pagamento di una somma di denaro ex art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a., nei limiti dell’importo, ritenuto equo, degli interessi legali al tasso vigente, per ogni giorno di ritardo dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino al soddisfo o all’insediamento del Commissario ad acta (cfr. C.d.S., sent. n. 6724 del 18 e Ad. Plen. n.7 del 2019; Tar Veneto, sent. 593 del 2019; Tar Milano, sent. n. 1342 del 2019);
Ritenuto che le spese di lite, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate, in considerazione della serialità delle controversie concernenti l’ottemperanza al giudicato per il pagamento di somme di denaro, nella somma di €1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di dare piena esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte.
Nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o un dirigente da lui delegato, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta dell’interessato, dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute, secondo quanto disposto dal decreto ingiuntivo in epigrafe, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett.e) c.p.a., secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute a rifondere le spese di lite, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.