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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/06/2024, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 100/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott.Marcello Castiglione - Consigliere rel.
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.100/2024 R.G. V.G. contro la sentenza del Tribunale di La Spezia in data 27.06.2023 n.462 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.Arturo Demi del Foro di La Parte_1
Spezia per mandato in calce all'atto di appello - APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Erica Bardi e Controparte_1
Raffaella Nardone del Foro di La Spezia per mandato in atti
- APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare non addebitabile la separazione dei coniugi a e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare tenuta a corrispondere all'appellante Controparte_1 Pt_1
fin dalla proposizione del giudizio di primo grado, un assegno
[...] mensile di €. 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge e, conseguentemente, procedere al conguaglio delle somme non percepite”.
PER L'APPELLATA: “In via preliminare nel rito: Accertato e dichiarato che l'impugnazione è stata proposta oltre il termine di legge in quanto alla materia de qua non risulta applicabile la sospensione feriale dei termini, dichiarare la tardività e quindi l'inammissibilità dell'interposto appello, con conseguente definitività della sentenza impugnata.
Nel merito in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della sollevata eccezione, respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale della Spezia con la sentenza oggetto del presente appello ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito. Ha dichiarato che nulla è dovuto dalla moglie al marito, essendo stata addebitata a quest'ultimo la separazione.
Il ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale col quale Pt_1 chiede la revoca dell'addebito della separazione e, per l'effetto, dichiarare tenuta la moglie a corrispondergli un assegno mensile di euro 500,00.
La moglie resiste all'impugnazione, opponendosi al suo accoglimento.
L'appellata ha eccepito pregiudizialmente la tardività dell'appello, essendo stato proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dalla legge, non potendosi computare nel termine la sospensione feriale.
L'eccezione è infondata. La questione sollevata dalla difesa dell'appellante sull'applicabilità alla materia in oggetto della sospensione feriale dei termini è stata definitivamente superata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recentissima sentenza 12946/2024, la quale ha affermato il principio per cui ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali , non essendo equiparabile l'assegno di mantenimento o divorzio a favore del coniuge debole ad un assegno alimentare.
Nel merito, la a fondamento della domanda di separazione ha dedotto CP_1 di non essere più riuscita a sopportare le intemperanze caratteriali del marito, aggravate dall'abuso di sostanze alcoliche. Gli eccessi del marito avrebbero messo in crisi il rapporto coniugale e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Per le stesse ragioni ha chiesto l'addebito della separazione al marito. Il Tribunale ha ritenuto decisivo per addebitare la separazione al non tanto la sua iniziale condizione di dipendenza dall'alcol, quanto Pt_1 piuttosto il fatto che non abbia fatto nulla seriamente per superare quella condizione nel tentativo anche di migliorare i suoi rapporti con la moglie e con il figlio. La mancanza di consapevolezza e volontà del marito dimostra un atteggiamento contrario ai doveri di lealtà e collaborazione che derivano dal matrimonio.
L'appellante contesta la decisione del Tribunale. Afferma di essere affetto da gravi problemi di salute, per i quali è stato dichiarato invalido al 100% ed inabile al lavoro, che sono sfociati in uno stato di grave depressione, per il Orga quale è stato preso in carico dal servizio di salute mentale della e quindi nella dipendenza dall'alcol. La quale non gli ha impedito, per quanto era nelle sue possibilità, di adempiere ai suoi doveri nei confronti della moglie e della famiglia, occupandosi delle faccende domestiche ed accompagnando la moglie al lavoro: fatto – questo – non considerato dal Tribunale.
L'appello è infondato e non può essere accolto. I fatti confermati dalle deposizioni testimoniali ed accertati dal Tribunale giustificano l'addebito della separazione al marito. È decisivo – come affermato dal Tribunale – il fatto che il abbia interrotto il percorso terapeutico, facendo venire Pt_1 definitivamente meno la fiducia della moglie nella possibilità di riprendere una convivenza serena ed equilibrata e nella capacità del marito di adempiere ai doveri di assistenza e collaborazione che derivano dal matrimonio.
All'addebito della separazione consegue il rigetto della domanda dell'appellante volta ad ottenere dalla moglie un contributo per il suo mantenimento.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio, ravvisando valide ragioni per la compensazione delle spese nella condizione personale ed economica dell'appellante e nel rigetto dell'eccezione pregiudiziale della parte appellata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa d'appello n.100/2024 R.G. V.G. contro la sentenza del Tribunale della Spezia in data 27.06.2023 n.462 promossa da:
- APPELLANTE Parte_1
c o n t r o
- APPELLATA Controparte_1
così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 6 giugno 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott.Marcello Castiglione - Consigliere rel.
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.100/2024 R.G. V.G. contro la sentenza del Tribunale di La Spezia in data 27.06.2023 n.462 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.Arturo Demi del Foro di La Parte_1
Spezia per mandato in calce all'atto di appello - APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Erica Bardi e Controparte_1
Raffaella Nardone del Foro di La Spezia per mandato in atti
- APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare non addebitabile la separazione dei coniugi a e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare tenuta a corrispondere all'appellante Controparte_1 Pt_1
fin dalla proposizione del giudizio di primo grado, un assegno
[...] mensile di €. 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge e, conseguentemente, procedere al conguaglio delle somme non percepite”.
PER L'APPELLATA: “In via preliminare nel rito: Accertato e dichiarato che l'impugnazione è stata proposta oltre il termine di legge in quanto alla materia de qua non risulta applicabile la sospensione feriale dei termini, dichiarare la tardività e quindi l'inammissibilità dell'interposto appello, con conseguente definitività della sentenza impugnata.
Nel merito in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della sollevata eccezione, respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale della Spezia con la sentenza oggetto del presente appello ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito. Ha dichiarato che nulla è dovuto dalla moglie al marito, essendo stata addebitata a quest'ultimo la separazione.
Il ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale col quale Pt_1 chiede la revoca dell'addebito della separazione e, per l'effetto, dichiarare tenuta la moglie a corrispondergli un assegno mensile di euro 500,00.
La moglie resiste all'impugnazione, opponendosi al suo accoglimento.
L'appellata ha eccepito pregiudizialmente la tardività dell'appello, essendo stato proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dalla legge, non potendosi computare nel termine la sospensione feriale.
L'eccezione è infondata. La questione sollevata dalla difesa dell'appellante sull'applicabilità alla materia in oggetto della sospensione feriale dei termini è stata definitivamente superata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recentissima sentenza 12946/2024, la quale ha affermato il principio per cui ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali , non essendo equiparabile l'assegno di mantenimento o divorzio a favore del coniuge debole ad un assegno alimentare.
Nel merito, la a fondamento della domanda di separazione ha dedotto CP_1 di non essere più riuscita a sopportare le intemperanze caratteriali del marito, aggravate dall'abuso di sostanze alcoliche. Gli eccessi del marito avrebbero messo in crisi il rapporto coniugale e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Per le stesse ragioni ha chiesto l'addebito della separazione al marito. Il Tribunale ha ritenuto decisivo per addebitare la separazione al non tanto la sua iniziale condizione di dipendenza dall'alcol, quanto Pt_1 piuttosto il fatto che non abbia fatto nulla seriamente per superare quella condizione nel tentativo anche di migliorare i suoi rapporti con la moglie e con il figlio. La mancanza di consapevolezza e volontà del marito dimostra un atteggiamento contrario ai doveri di lealtà e collaborazione che derivano dal matrimonio.
L'appellante contesta la decisione del Tribunale. Afferma di essere affetto da gravi problemi di salute, per i quali è stato dichiarato invalido al 100% ed inabile al lavoro, che sono sfociati in uno stato di grave depressione, per il Orga quale è stato preso in carico dal servizio di salute mentale della e quindi nella dipendenza dall'alcol. La quale non gli ha impedito, per quanto era nelle sue possibilità, di adempiere ai suoi doveri nei confronti della moglie e della famiglia, occupandosi delle faccende domestiche ed accompagnando la moglie al lavoro: fatto – questo – non considerato dal Tribunale.
L'appello è infondato e non può essere accolto. I fatti confermati dalle deposizioni testimoniali ed accertati dal Tribunale giustificano l'addebito della separazione al marito. È decisivo – come affermato dal Tribunale – il fatto che il abbia interrotto il percorso terapeutico, facendo venire Pt_1 definitivamente meno la fiducia della moglie nella possibilità di riprendere una convivenza serena ed equilibrata e nella capacità del marito di adempiere ai doveri di assistenza e collaborazione che derivano dal matrimonio.
All'addebito della separazione consegue il rigetto della domanda dell'appellante volta ad ottenere dalla moglie un contributo per il suo mantenimento.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio, ravvisando valide ragioni per la compensazione delle spese nella condizione personale ed economica dell'appellante e nel rigetto dell'eccezione pregiudiziale della parte appellata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa d'appello n.100/2024 R.G. V.G. contro la sentenza del Tribunale della Spezia in data 27.06.2023 n.462 promossa da:
- APPELLANTE Parte_1
c o n t r o
- APPELLATA Controparte_1
così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 6 giugno 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE