Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00241/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01231/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2025, proposto da
OV IT, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Pagliuca e Diego Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uff. Scolastico Reg Campania Ambito Terr. per la Provincia di Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 104/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.1.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per l’amministrazione sopraindicata;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. RC EN e preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata da parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue..
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 31.7.2025 e depositato in pari data) la ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale provvedimento è stato dichiarato “ il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ” e, per l’effetto, è stato condannato il Ministero dell’Istruzione “ alla relativa attivazione con l’importo di € 2.000,00 ”.
In parte motiva nella sentenza predetta viene indicato “ che, nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto e provato di aver svolto per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/22, 2022/23 degli incarichi che corrispondono alle tipologie di cui all’art. 4 della L. 124/1999; inoltre, dagli atti di causa la ricorrente risulta una docente assunta a tempo determinato, in servizio, al momento del deposito del ricorso, presso la Scuola Statale – Scuola Secondaria di Primo Grado “Giuseppe Parini” di Baiano (AV).
Ne consegue, dunque, l’accoglimento della domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121 e ss. per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato allegati e per i quali è documentato e non contestato lo svolgimento dell’attività di docente. ”.
La ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
La ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
2. Si è costituita l’amministrazione intimata senza svolgere difese.
3. Alla camera di consiglio del 27.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, va detto che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:
- la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 15.7.2025 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario suddetto (allegata al ricorso);
- eseguita in data 30.1.2025 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Ciò posto, le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione in ragione della mancata prova da parte dell’amministrazione dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici suddetti e per l’importo di € 2.000,00.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere all’attivazione in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente per l’importo di € 2.000,00 in relazione agli anni scolastici suddetti entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza).
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore degli avvocati Mauro Pagliuca e Diego Conte per dichiarato anticipo;
C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL US, Presidente
RC EN, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC EN | RL US |
IL SEGRETARIO