Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 27/02/2026, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03796/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2026, proposto da
RI AZ LO, rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianfranco Barbagallo e Luigi Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Gianfranco Barbagallo in Catania, via Caronda n. 207;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione,
del provvedimento con cui è stato comunicato - mediante pubblicazione sul portale Formez in data
28.10.2025 - l'esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell'Area assistenti (Codice 02), svoltasi in data 23.10.2025;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in fatto e ad essere conseguentemente dichiarata idonea e ammessa al successivo step procedurale con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in fatto, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il Presidente IT IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 19,5/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando i quesiti nn. 24 [così formulato: “Indicare un sinonimo di “indulgenza” con le seguenti opzioni: Bonarietà; Clemenza (risposta indicata dalla ricorrente); Tolleranza (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione)] e 5 [“Una cosa è parlare di come e quando IC ha impiegato e impiega modi cubisti per esprimersi e un'altra è parlare del periodo, dal 1907 al 1915, in cui egli ha elaborato e applicato, prevalentemente se non esclusivamente, tale sistema linguistico. Per dire le cose nel modo che gli sembra più naturale, IC ha inventato nuovi modi di espressione o ne ha interpretati altri di artisti e culture diverse, pronto sempre a cambiarli secondo le esigenze del motivo o dell'idea che esprime". Una sola delle seguenti affermazioni è coerente con il significato del brano precedente. Quale?” con le seguenti opzioni di risposta: La ricerca di IC di un proprio linguaggio artistico si è sostanziata di più esperienze (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); IC ha reinterpretato il cubismo, rendendolo un linguaggio adatto a sé (risposta indicata dalla ricorrente); Le fasi cubiste dell'arte di IC sono state due] alla stessa somministrati il 23.10.2025;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e concludendo per l’infondatezza del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 20 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia da disattendere, atteso che il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
Ritenuto nel merito che il ricorso sia infondato e da respingere, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi da quanto già statuito da questa Sezione con sentenza 23 dicembre 2025, n. 23585, qui richiamata con valore di precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.;
Considerato che:
- in relazione al quesito n. 5, ivi si afferma: “nella fattispecie con il quesito … è stato, in effetti, sottoposto al candidato un brano che necessitava di essere letto in ogni passaggio e compreso. A valle della lettura e comprensione del brano al candidato era richiesta la scelta, ragionata, della opzione, fra le tre sottopostegli, “coerente” con il brano.
Invero il ridetto brano narrava delle diverse esperienze di linguaggio artistico di IC anche, ma non solo, in relazione al peculiare linguaggio del cubismo.
Rispetto a tale contenuto del brano la risposta corretta non poteva che essere la a) (“La ricerca di IC di un proprio linguaggio artistico si è sostanziata di più esperienze”). Di contro la risposta b) prescelta dalla ricorrente (“IC ha reinterpretato il cubismo, rendendolo un linguaggio adatto a sé”) rinviava ad elementi, quali la reinterpretazione del cubismo e l’adattamento dello stesso all’artista, non presenti nel brano: nel ridetto brano, infatti, la parola “interpretazione” è riferita non specificatamente al cubismo, ma ai modi di espressione (dunque non solo al cubismo) di altri artisti e di culture diverse. Inoltre in nessun punto si parla dell’adattamento del cubismo a sé stesso.
Di qui la ragionevolezza e correttezza della risposta ritenuta esatta dalla P.A e, conseguentemente, l’infondatezza della censura rivolta dalla ricorrente al quesito n.” 5;
- a fronte della correttezza della risposta data dall’Amministrazione al quesito sopra esaminato, non risulta superata la prova di resistenza, non potendo in ogni caso la ricorrente raggiungere il punteggio minimo di 21/30 necessario per conseguire l’idoneità, anche a seguito dell’attribuzione di 1 punto aggiuntivo con riguardo al quesito n. 24, dal momento che il punteggio inizialmente ottenuto dalla stessa è di 19,5/30;
Ritenuto che:
- in conclusione il ricorso sia infondato e da rigettare;
- le spese di giudizio seguano la soccombenza e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, in favore delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
IT IC, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT IC |
IL SEGRETARIO