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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 7923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7923 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.a.c. n. 6957 dell'anno 2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bagnato giusta procura in Parte_1 atti
- ricorrente -
nei confronti di
– DIPARTIMENTO DELLA Controparte_1
GIUSTIZIA TRIBUTARIA – DIREZIONE NORMATIVA GIURIDICI CP_2 [...] rappresentato e difeso dai dottori Angelo Natale, Gianluca Fedeli, Luca Marto- CP_3 ne, IT AN Di Gregorio e AN VI giusta delega in atti
- convenuto -
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 21.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ha proposto opposizione avverso il decreto in data 11.02.2025 con cui la Parte_1
Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Se-
1 condo Grado della Lombardia ha rigettato l'istanza di ammissione al beneficio da lei presentata per poter ricorrere in Cassazione avverso la sentenza n. 14/19/2025 depositata il 03.01.2025.
Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito in via pregiudizia- Controparte_1 le l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., non avendo provveduto la ricorrente ad incardinare il giudizio cui l'istanza si riferisce, e ha in ogni caso invo- cato il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
All'udienza del 21.10.2025, esaurita la discussione delle parti, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. – In primo luogo deve essere esaminata l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse al ri- corso.
L'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momen- to in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo che deve essere valutato (Cass. 14/02/2023, n. 10851; Cass.
11/09/2018, n. 22098; Cass. 08/05/2017, n. 11204; Cass. 21/06/2016, n. 12743; Cass.
25/09/2013, n. 21951).
Ciò detto, la difesa di parte convenuta ha dedotto che la ricorrente non ha proposto nei termini di legge impugnazione avverso la sentenza di secondo grado e, a riprova di tale circostanza, ha de- positato copia della sentenza con l'attestazione del passaggio in giudicato rilasciata ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c. (doc. 19 fasc. parte convenuta).
Il passaggio in giudicato della sentenza, e la conseguente sopravvenuta impossibilità di promuo- vere e coltivare fruttuosamente il giudizio per il quale l'ammissione al patrocinio a spese dello Sta- to era stata richiesta, comporta, con ogni evidenza, il venir meno dell'interesse al ricorso.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti.
3. – Poiché il convenuto, per stare in giudizio, non si è avvalso di avvocati ma di propri CP_1 funzionari appositamente delegati e non ha depositato nota contenente il riepilogo degli esborsi sostenuti per resistere all'opposizione, nessuna somma può essere liquidata in suo favore a titolo di spese processuali.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Milano - Sezione Prima civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed ec- cezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 21.10.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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