Sentenza 17 marzo 2003
Commentario • 1
- 1. Art. 491 - Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (1)https://www.filodiritto.com/
1. Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. 2. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), DLGS 7/2016. Rassegna di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' | 03925/03 I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 8873/0. I Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron. 8963 t - MINICHIELLO Rel. Consigliere Dott. Florindo Rep Dott. Gabriella COLETTI Consigliere 08.29/11/02 -1 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente - -- | SENTENZA sul ricorso proposto da: US VITO, TR RI, LO SE, TI SCUDERI ROSARIO, TOMARCHIO ROSARIO, NAVARRA CARMELO, MB DOMENICO, PISTORIO SC, AR RO, I ï I NN, IN ON, GAROZZO GANGAROSSA SE, MB CALOGERO, TR ON, D'NĘ IGNAZIO, ST SALVATORE, US CARMELO, I I MANGAND AGATINO, DI GANGI GIACOMO, PISTORIO CARMELO, T BI GIUSEPPE, PELLEGRINO DOMENICA, ZA' MARIA, -- ZA AS (i tre che precedono nella qualita' di -- eredi di ZA ON), NI CE, MANOLI i.. RI, RD SE, elettivamente domiciliati 2002 T -- -- _! --- 'in ROMA VIA PAOLO EMILIO 10, presso 10 studio! 4952 INI -1- | POGGIOLI, rappresentati I dell'avvocato PIERLUIGI e - difesi dagli avvocati GIUSEPPE VASSALLO, SE .. | SAPUPPO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
FF.SS. S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI | TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 46, 10 presso studio in ROMA VIA CORVISIERI | - -- I dell'avvocato DOMENICO CAVALIERE, che lo rappresenta e + difende, giusta delega in atti;
controricorrente - | I avverSO la sentenza n1- 2206/00 del Tribunale di -- -- NI, depositata il 03/05/00 R.G.N. 265/98; L_ -- udita la relazione della causa svolta nella pubblica I udienza deļ 29/11/02 dal Consigliere Dott. Florindo 1.- MINICHIELLO;
adito l'Avvocato CAVALIERE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - -- -- | Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. I R.G. 8873/01 Rilevato in fatto che SO TO e gli altri soggetti in epigrafe -fra cui TR (v Tringali) IT, RI (o CH) IE e ZA MA (o Tommasa)-, ex dipendenti (o aventi causa di dipendenti) della spa. Ferrovie dello Stato, propongono ricorso per cassazione -denunciando violazione, erronea o falsa applicazione degli art. 37, 38. comma quarto, e 96, comma quinta, del c.c.n.l. 1990/1992- avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 3 maggio 2000, la quale, accogliendo l'appello della società avverso la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda vòlta a conseguire la computabilità, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita dovuta a ciascun lavoratore, degli aumenti stipendiali previsti dal citato contratto con scadenze successive al sue pensionamento, avvenuto nel periodo di vigenza dello stesso contratto che la società intimata ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesso Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
con la conseguenza della nori computabilità nell'indennità degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cossazione del rapporto sui quali non furono versati i contributi;
che, nel caso controverso, la disciplina legale di riferimento, come detrata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata sia a seguito Fly 3 della vicenda cd, di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti dellc ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210. (istituzione dell'ente ferrovie dello Stato), sia a seguito dell'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opaſs, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte delle Ferrovie dello Stato s.p.a. vicenda, quest'ultima che ha solo comportato la trasformazione della natura dell'indennità, da previdenziale e retributiva, senza, peraltro, minimamente incidere sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, onde va condivisa la tesi della società nel senso della necessaria applicazione dell'art. 14 1. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità: che, quanto alla previsione contrattuale dello scaglionamento" nel tempo degli aumenti retributivi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al ed. regime definitivo (intero importo), la stessa concreta non una "rateizzazione" in senso recnico o una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva sc così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la - corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante ma una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro: che perciò il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi;
che ciò senza necessità di ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, attesa l'impossibilità dell'autonomia privata di incidere validamente sulla disciplina dettata dall'art. 14 legge 1973/m.829 applicabile Fee nella specie è sufficiente per ritenere la pretesa infondata (v., fra le tante, Cass. 18 aprile 2000 n.5042, 23 giugno 2000 n.8588, 4 ottobre 2000 n.13222, 6 dicembre 2001 n.15433, 11 febbraio 2002 n.1918, 14 maggio 2002 n.7010); che, rigettando il ricorso alia stregua dei citati precedenti (cui possono aggiungersi -benché espressivi di una linea argomentativa fondata più sui dati negoziali che sulla regolamentazione legislativa dell'istituto- Cass. 20 ottobre 1998 n.10400, 29 gennaio 2001 n.1210, 25 maggio 2001 n.7173), il Collegio stima equo compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione, atteso l'altero esito delle fasi di merilo
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spesc. Così deciso, in Roma, il 29 novembre 2002 лискио Il Presidente Il Consigliere cst. En Florists Ieficidicells CANCELLIERE Depositato in concefferie AR/2003 CELLIER 5