Art. 17. Strumenti di supporto per l'attuazione del dovere di diligenza 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy danno pubblicita' agli atti adottati dalla Commissione europea ai sensi del capo VII del Regolamento relativi al dovere di diligenza mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
2. In attuazione dell'articolo 48, paragrafo 6, del Regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e le altre amministrazioni interessate, adotta atti di indirizzo relativi a strumenti di supporto tecnico e operativo per gli operatori economici, al fine di favorire il rispetto dei doveri di diligenza di cui al capo VII del Regolamento. Tali strumenti sono aggiornati periodicamente in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica.
3. Gli strumenti di cui al comma 2 possono includere:
a) manuali operativi e linee guida che illustrano le modalita' di attuazione degli obblighi di cui agli articoli da 48 a 52 del Regolamento, tenendo conto della dimensione aziendale e della posizione nella catena di fornitura;
b) modelli di procedure e di reportistica differenziati per tipologia e dimensione delle imprese;
c) strumenti informatici che favoriscano la tracciabilita' e la trasparenza delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e dei materiali riciclati.
4. Gli strumenti predisposti ai sensi del presente articolo non introducono nuovi obblighi per gli operatori economici, ma hanno carattere orientativo e di supporto. Essi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e resi accessibili gratuitamente.
5. Le autorita' di vigilanza tengono conto, in sede di valutazione della conformita' agli obblighi in materia di dovere di diligenza, dell'adozione da parte degli operatori economici delle buone pratiche contenute negli strumenti di cui al presente articolo, quale elemento idoneo a dimostrare l'adeguatezza delle misure adottate in rapporto alla dimensione e alla capacita' organizzativa dell'impresa.
6. Al fine di favorire il rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui al capo VII del Regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy promuovono attivita' formative e di sensibilizzazione rivolte alle imprese, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, le Camere di commercio e il Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22.
Note all'art. 17:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.
2. In attuazione dell'articolo 48, paragrafo 6, del Regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e le altre amministrazioni interessate, adotta atti di indirizzo relativi a strumenti di supporto tecnico e operativo per gli operatori economici, al fine di favorire il rispetto dei doveri di diligenza di cui al capo VII del Regolamento. Tali strumenti sono aggiornati periodicamente in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica.
3. Gli strumenti di cui al comma 2 possono includere:
a) manuali operativi e linee guida che illustrano le modalita' di attuazione degli obblighi di cui agli articoli da 48 a 52 del Regolamento, tenendo conto della dimensione aziendale e della posizione nella catena di fornitura;
b) modelli di procedure e di reportistica differenziati per tipologia e dimensione delle imprese;
c) strumenti informatici che favoriscano la tracciabilita' e la trasparenza delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e dei materiali riciclati.
4. Gli strumenti predisposti ai sensi del presente articolo non introducono nuovi obblighi per gli operatori economici, ma hanno carattere orientativo e di supporto. Essi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e resi accessibili gratuitamente.
5. Le autorita' di vigilanza tengono conto, in sede di valutazione della conformita' agli obblighi in materia di dovere di diligenza, dell'adozione da parte degli operatori economici delle buone pratiche contenute negli strumenti di cui al presente articolo, quale elemento idoneo a dimostrare l'adeguatezza delle misure adottate in rapporto alla dimensione e alla capacita' organizzativa dell'impresa.
6. Al fine di favorire il rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui al capo VII del Regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy promuovono attivita' formative e di sensibilizzazione rivolte alle imprese, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, le Camere di commercio e il Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22.
Note all'art. 17:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si vedano le note alle premesse.