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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 309 2023 R.G., promossa Parte_1
(rappr. e dif. dall'avv. DI PAOLA MASSIMO) contro
[...] CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. GALEANO MANLIO), avente ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro;
RILEVATO CHE
propone Pt_1 Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito meglio descritto in ricorso (n. 597 2022 00021628 58 000), rilevando che lo stesso discende dall'erroneo invio di DMAG per operai a tempo indeterminato, piuttosto che per operai a tempo determinato;
l' ha dedotto di avere provveduto, in ragione dei superiori motivi, al CP_1 parziale sgravio dell'AVA in discorso, il cui ammontare (originariamente di € 29.580,64) è stato ridotto ad € 11.488,94;
l'odierna opponente – premesso che, a suo dire, l'importo dovuto deve invece ritenersi pari ad € 9.528,48 – ha trascurato di articolare specifiche contestazioni e argomentazioni difensive riguardo alla dettagliata spiegazione fornita dall' in seno alle note sostitutive dell'udienza del 26 novembre CP_1
2024 (laddove si specifica che la pretesa differenza tra i due predetti importi deriva: 1) dalla “omissione nell'importo a debito esposto nel prospetto di calcolo presentato da avvocato Di Paola del 3° trimestre 2019 andato in riscossione con il 4° trimestre 2019 per un importo totale di euro 750,75”; 2) dalla
“omissione nell'importo a debito esposto nel prospetto di calcolo presentato da avvocato Di Paola delle somme aggiuntive per ritardo 1° trimestre 2021 di euro 20,86”; 3) dalla “mancata considerazione delle sanzioni dovute nell'AVA relative alla partita sgravata parzialmente e alle 2 non sgravate”);
alla luce delle considerazioni svolte, tenuto conto del parziale sgravio posto in essere, la pretesa dell' deve ritenersi legittima limitatamente all'importo CP_1 di € 11.488,94; le spese processuali, stante l'esito della lite, vanno compensate;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara la legittimità della pretesa dell di cui all'AVA n. 597 2022 CP_1
00021628 58 000 limitatamente all'importo di € 11.488,94; compensa tra le parti le spese processuali. Ragusa, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 309 2023 R.G., promossa Parte_1
(rappr. e dif. dall'avv. DI PAOLA MASSIMO) contro
[...] CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. GALEANO MANLIO), avente ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro;
RILEVATO CHE
propone Pt_1 Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito meglio descritto in ricorso (n. 597 2022 00021628 58 000), rilevando che lo stesso discende dall'erroneo invio di DMAG per operai a tempo indeterminato, piuttosto che per operai a tempo determinato;
l' ha dedotto di avere provveduto, in ragione dei superiori motivi, al CP_1 parziale sgravio dell'AVA in discorso, il cui ammontare (originariamente di € 29.580,64) è stato ridotto ad € 11.488,94;
l'odierna opponente – premesso che, a suo dire, l'importo dovuto deve invece ritenersi pari ad € 9.528,48 – ha trascurato di articolare specifiche contestazioni e argomentazioni difensive riguardo alla dettagliata spiegazione fornita dall' in seno alle note sostitutive dell'udienza del 26 novembre CP_1
2024 (laddove si specifica che la pretesa differenza tra i due predetti importi deriva: 1) dalla “omissione nell'importo a debito esposto nel prospetto di calcolo presentato da avvocato Di Paola del 3° trimestre 2019 andato in riscossione con il 4° trimestre 2019 per un importo totale di euro 750,75”; 2) dalla
“omissione nell'importo a debito esposto nel prospetto di calcolo presentato da avvocato Di Paola delle somme aggiuntive per ritardo 1° trimestre 2021 di euro 20,86”; 3) dalla “mancata considerazione delle sanzioni dovute nell'AVA relative alla partita sgravata parzialmente e alle 2 non sgravate”);
alla luce delle considerazioni svolte, tenuto conto del parziale sgravio posto in essere, la pretesa dell' deve ritenersi legittima limitatamente all'importo CP_1 di € 11.488,94; le spese processuali, stante l'esito della lite, vanno compensate;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara la legittimità della pretesa dell di cui all'AVA n. 597 2022 CP_1
00021628 58 000 limitatamente all'importo di € 11.488,94; compensa tra le parti le spese processuali. Ragusa, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)