Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1098/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1098/2022, avente ad oggetto:
Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., riservata in decisione all'udienza
22/11/2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Dominga Iasevoli (CF: ), elettivamente C.F._2
domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato per la Carica presso la Casa Comunale ed elettivamente presso l'Avvocatura civica, rappresentata e difesa dal Dirigente e Avvocato Alida di Napoli (c.f.:
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rilasciata dal Notaio dott.ssa . Persona_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio il dinanzi a questo Tribunale per
[...] Controparte_1
sentire condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni fisici da lui subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 20.9.2016 alle ore 18,30, alla Via
Manzoni mentre si apprestava a salire su di un'auto ferma per accoglierla.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva che mentre camminava lungo la predetta via, poneva il piede su di un tratto del manto stradale posto intorno ad una caditoia che presentava sconnessioni costituite da crepe ed pagina 2 di 8 avvallamenti, tali da rendere instabile l'appoggio del piede, non visibili né segnalate dall'ente proprietario della Via.
Deduceva inoltre che, per quanto sopra esposto, rovinava al suolo riportando lesioni personali, tanto da dover essere trasportata, presso l'Ospedale S.Maria
Loreto Nuovo.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto.
Esponeva in particolare che nel caso di specie era carente la prova del nesso di causalità in quanto il comportamento negligente dell'attore interrompeva tale nesso.
Tanto premesso in fatto, la domanda va rigettata.
Osserva infatti questo giudicante che dall'istruttoria svolta non si rilevano elementi tali da far emergere la responsabilità del sinistro a carico di parte convenuta.
Dalla foto agli atti di parte attrice, ben si evince la pericolosità dei luoghi del sinistro ed il loro alto grado di insidia;
tanto, unito alla considerazione che il sinistro si verificava in condizioni ambientali di piena visibilità, e cioè le 18,30 del giorno 30.9.2016, come confermato dall'attrice in citazione, non depone a favore della dichiarazione di responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro.
La deposizione della teste escussa, inoltre, nemmeno rendono integro il quadro probatorio: lo stretto vincolo di parentela con l'attrice, e cioè nipote della stessa, vanno comunque ritenute condizionate nell'analisi delle risultanze emergenti dagli atti del giudizio e, pertanto, esse mal si collocano in un contesto istruttorio già di per sé carente. Il tombino de quo veniva individuato dalla teste escussa, nelle foto agli atti, in una zona già di per sé in precaria condizione di percorribilità pedonale, peraltro non su di un marciapiedi pur ivi esistente, fatto che non faceva desistere la dall'attraversare la zona dissestata. Parte_1
pagina 3 di 8 A ciò si aggiunga che, data la tarda età dell'attrice, la teste nipote ben avrebbe fatto a vigilare sui passi della stessa visto che, come dichiarato in istruttoria, era in quel momento in sua compagnia;
inoltre, la visione del luogo da parte della stessa attrice, il cui fondo era già ampiamente dissestato, come ben si rileva dalla foto in atti, ben avrebbe dovuto imporle maggiore attenzione e cautela nel praticare i luoghi del sinistro.
In via generale si osserva che anche l'utente di un luogo pubblico è "custode" del bene, esercitando un potere di fatto sulla cosa nel momento in cui vi circola, ed inoltre potendo - anzi dovendo - controllare costantemente, nell'impegnare il luogo medesimo, le caratteristiche di essa e le modalità del suo impiego, al fine di non arrecare danno a sé o agli altri utenti.
A tal proposito vanno rammentati:
1) l'art. 41 c.p. ed il principio di autoresponsabilità (Corte Costituzionale, 10 maggio 1999 n. 156);
2) l'art. 1227 comma 2 c.c., secondo cui «Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza»;
3) l'art. 1227 comma 1 c.c., secondo cui «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.»;
4) sia pure con riferimento solo al fenomeno della circolazione dei pedoni su strade pubbliche, l'art. 190 cod. strad., il quale esige dal pedone che impegni aree aperte alla pubblica circolazione attenzione e prudenza al fine di evitare pericoli per sé e per gli altri utenti.
L'evento lesivo, pur ritenendo provato il nesso di causalità tra la caduta e lo stato dei luoghi, nel senso di considerare dimostrata la circostanza che la CP_2
cadde a causa dell'imperfetto livellamento di esso e/o per lo spuntone di ferro ivi presente, va comunque imputato ad esclusiva responsabilità dell'attrice, per essersi posto volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta pagina 4 di 8 che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell' sia ai sensi CP_3
dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel percorrere a piedi – alla data e ora indicate – la avrebbe infatti Parte_1
dovuto ispezionare con maggiore attenzione la strada percorsa, cosa che fra l'altro le era resa agevole dal fatto che il sinistro si verificava in condizioni di piena visibilità e che dunque l'ora diurna le consentiva una vista migliore, oltre a considerare il fatto che era in compagnia di altre persone più giovani, e quindi si presume più pronte, onde adottare per sé ogni altra cautela necessaria ad evitare situazioni di pericolo.
Sul punto la giurisprudenza di merito si è già pronunciata nel senso che
«Piccoli dislivelli del fondo stradale rientrano nella normalità e non concretano una situazione di pericolo determinatasi nella cosa, sia pure visibile e prevedibile, che è presupposto indispensabile per la configurabilità della responsabilità ex art.
2051 cod. civ. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente richiamato il dovere di autoresponsabilità dell'utente della strada il quale deve regolare la propria condotta tenendo conto della possibilità della presenza di detti piccoli dislivelli della pavimentazione. Escluso il nesso di causalità tra cosa e danno,
l'evento è stato correttamente attribuito esclusivamente alla condotta incauta della Co
..» (v. Corte di Appello Roma sez. I, 6/9/2010 n. 3436, nonché Tribunale Roma sez. II, 13/2/2009, n. 3300, laddove ha ritenuto inconfigurabile alcun nesso causale in presenza di un “piccolo dislivello”).
Anche la giurisprudenza di legittimità è giunta alla medesima conclusione.
Secondo Cass. civ. sez. III, 22/10/2013, n. 23919 “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria
pagina 5 di 8 diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.”
A sua volta per Cass. civ. sez. III, 16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.” Ciò vale dunque anche se il dislivello non sia di piccola entità.
Ora, la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del caso fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, e, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 24/2/2011, n. 4476).
Per l'appunto nella fattispecie va escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, perché l'evento della caduta va attribuito esclusivamente alla condotta incauta della
. Parte_1
pagina 6 di 8 Infatti nella fattispecie vi era la concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, visto anche lo stato impraticabile del marciapiedi, come si rileva dalle foto agli atti. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Tutto dipende, in ultima analisi, dalla concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, perché ciò vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità del proprietario del bene per difetto di manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (v. sul punto per un caso simile Cass. civ. sez. VI, 15/4/2015, n.
7636, secondo cui la condotta imprudente della persona che subisce un danno per insidia costituisce caso fortuito allorquando poteva accorgersi in concreto del possibile pericolo).
Nel merito, la , usando un minimo di diligenza nel camminare, si Parte_1
sarebbe potuto accorgere della presenza del dosso evitando di inciamparvi.
La domanda risarcitoria è dunque infondata e va rigettata.
Sussistono in ogni caso elementi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di così provvede: Controparte_1
pagina 7 di 8 a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa le spese di giudizio
Aversa, 23/02/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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