Rigetto
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/03/2026, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02345/2026REG.PROV.COLL.
N. 01527/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1527 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa -Stato maggiore della Marina, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa -Stato maggiore della Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. EL SS;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio sono i provvedimenti del 21 marzo 2016 e del 21 aprile 2016 con cui la Direzione di Commissariato MM di La Spezia ha respinto l’istanza presentata dal Tenente di -OMISSIS- in congedo -OMISSIS- di riconoscimento del diritto alla c.d. parziale omogeneizzazione stipendiale di cui all’art. 5 l. 231/1990.
2. Espone in fatto l’appellante che:
-è stato nominato ufficiale in s.p.e. in data 14 ottobre 2001 ed in data 14 ottobre 2014 ha raggiunto l’anzianità di servizio, senza demerito, di 13 anni, maturando il diritto alla c.d. parziale omogeneizzazione stipendiale;
-tale diritto è maturato nel periodo 2011-2014 di “blocco stipendiale” prorogato, da ultimo, dalla l. n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);
-in data 23 novembre 2014 veniva giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato e, pertanto, in data 16 febbraio 2015 transitava nelle aree funzionali del Ministero della difesa;
-in data 21 maggio 2015 presentava l’istanza volta al riconoscimento dei benefici stipendiali di cui all’art. 5 della legge 8 agosto 1990 n. 231, la c.d. “omogeneizzazione stipendiale” prevista per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente;
-con nota del 21 marzo 2016 la Direzione di Commissariato di La Spezia comunicava che il beneficio non poteva essere corrisposto anche a favore del personale militare in attesa di transito all’impiego civile in quanto, sulla base dell’art. 930 d.lgs 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare, c.m.), << il trattamento economico è cristallizzato alla data del processo verbale con cui il militare, perdendo i requisiti psico-fisici necessari, è stato giudicato permanentemente non idoneo a prestare servizio militare incondizionato >>, precisando che << tale principio è applicabile anche al personale già transitato che abbia maturato in costanza di blocco eventuali incrementi derivanti da promozioni, omogeneizzazioni ect. prima del giudizio di inidoneità >>;
-a seguito di tale riscontro negativo, l’interessato inviava un atto di diffida e messa in mora all’amministrazione che, con nota del 21 aprile 2016, ribadiva l’impossibilità di accoglimento della richiesta.
3. Il signor -OMISSIS- impugnava i sopra indicati dinieghi con ricorso al T.a.r. per il Lazio che, con sentenza del -OMISSIS-, lo respingeva. Ad avviso del giudice di primo grado, infatti << l’omogenizzazione non può essere riconosciuta a personale militare che – come il ricorrente – è transitato nei ruoli civili o, meglio, a chi è stato già giudicato inidoneo al servizio militare, tenuto anche conto che – secondo giurisprudenza in materia – il transito dovrebbe essere riscontrato proprio in tale momento per la natura meramente vincolata del successivo provvedimento dell’Amministrazione >>.
4. Il ricorrente ha interposto appello, articolando un unico motivo di gravame (paragrafo I dell’appello) con cui deduce: << Insufficienza, incongruità ed incoerenza della motivazione. Erronea valutazione della situazione di fatto ed errore sul presupposto. Erronea applicazione/interpretazione degli artt. 622, 875, 930 e 982 del D.Lgs nr. 66/2010 e 2, comma 7 del D.M. interministeriale Difesa - Economia – Funzione Pubblica 18.04.2002 >>. Il T.a.r. avrebbe errato nell’affermare che il ricorrente non fosse più in servizio permanente alla data del giudizio di non idoneità, atteso che fra le posizioni di stato del personale in servizio permanente nelle Forze armate rientra, ai sensi dell’art. 875 c.m., anche quella dell’“aspettativa”. La perdita dello status di militare in servizio permanente, pertanto, si verifica soltanto al momento in cui viene emesso il provvedimento di collocamento in congedo oppure, come nel caso in esame, al momento in cui interviene il transito nelle aree funzionali dei ruoli civili dell’amministrazione, avvenuta il 16 febbraio 2015.
Il giudice di primo grado avrebbe fondato il proprio giudizio su erronei presupposti, senza entrare nel merito di quanto evidenziato nel ricorso circa: a) l’orientamento espresso dal Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore della Marina Militare con foglio n. 7473 del 7 settembre 2015 in ordine alla possibile << applicabilità dello sblocco stipendiale anche a favore del personale militare in attesa di transito all’impiego civile >>; b) l’erroneità delle determinazioni negative dell’amministrazione che presupponevano che il ricorrente avesse maturato i requisiti per l’accesso alla cosiddetta “omogenizzazione stipendiale” non quando si trovava nella posizione di aspettativa in attesa del transito nei ruoli civili ma in precedenza, in data 14 ottobre 2014, quando ancora non era stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare.
Infine, l’appellante ripropone i motivi formulati con il ricorso introduttivo (paragrafo II dell’appello) in quanto non sarebbero stati affrontati dall’impugnata sentenza che, sul punto, sarebbe carente di motivazione.
5. Si è costituito in resistenza il Ministero della difesa.
6. All’udienza di smaltimento dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Il D.I. 18 aprile 2002 (disciplinate il transito di personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa) sancisce, per quanto di interesse in questa sede, che <<il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa >> (art. 1) e che << In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale e' considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità >> (art. 2, comma 7).
9. Secondo la giurisprudenza, quella in attesa di transito è una speciale forma di aspettativa di carattere eminentemente tecnico, strettamente legata al tempo necessario per il perfezionamento della procedura di transito nei ruoli civili, e non è assimilabile alle altre forme di aspettativa di cui può usufruire il militare in costanza del rapporto di lavoro, in particolare a quella per infermità (Cons. Stato, sez. II, 22 settembre 2022 n. 8166).
10. Il militare in aspettativa in attesa di transito cessa, pertanto, dal servizio permanente, non essendo l’aspettativa in questione riconducibile a quella indicata dall’art. 875 lett. d) c.m., richiamato dall’appellante.
11. Nel caso di specie, l’appellante ha maturato il diritto all’omogeneizzazione stipendiale in data 14 ottobre 2014, durante il periodo di c.d. blocco stipendiale, disposto dall’art. 9, comma 21, d.l. 78/2010, ed è stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato in data 23 novembre 2014.
12. Alla data della dichiarazione di inidoneità - che rappresenta, ai sensi del citato D.I. 2002, la data di cristallizzazione del trattamento economico dell’interessato- il diritto all’invocato beneficio non era maturato per effetto del blocco stipendiale.
13. Il diritto in questione non è maturato nemmeno successivamente allo “sblocco”, avvenuto in data dal 1° gennaio 2015, poiché, a quella data e fino al transito nei ruoli civili avvenuto in data 16 febbraio 2015, l’interessato ha continuato a trovarsi in aspettativa in attesa di transito con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di inidoneità.
14. La giurisprudenza ha chiarito che allorché il militare non si trovi più in servizio attivo quando il blocco è venuto meno << non è possibile riconoscergli ora per allora un adeguamento non previsto a titolo retroattivo, ma destinato a decorrere, per chi permane nella situazione di fruirne (ovvero era in servizio attivo) dal 1° gennaio 2015. Tale esclusa retroattività e la diversità delle situazioni soggettive di riferimento (tra l’essere in servizio ed essere cessato dallo stesso) ben giustificano il differente regime giuridico, escludendo qualsiasi profilo di disparità di trattamento >> . Tanto più che << la ratio del d.l. n. 78, palesemente volta a garantire un risparmio di spesa all’Erario, vale a fortiori per meccanismi premiali retributivi automatici quale la omogeneizzazione stipendiale di cui al previgente art. 1802 C.o.m., ben più onerose per lo Stato rispetto alle ordinarie promozioni per così dire “effettive” >> (Cons. Stato sez. II 18 luglio 2023 n. 7035).
15. Ne discende che:
a) il periodo di servizio svolto durante il c.d. blocco non è utile ai fini dell’omogeneizzazione stipendiale poiché il congelamento riguarda tutti i meccanismi di adeguamento stipendiale;
b) alla data della dichiarazione di inidoneità al servizio militare incondizionato il trattamento economico percepito dall’appellante non comprendeva il diritto all’omogeneizzazione (in quanto soggetto al “blocco”);
c) tale diritto all’omogeneizzazione non poteva maturare nemmeno per effetto del successivo “sblocco” poiché, a quella data, l’appellante non era più in servizio attivo, ma in aspettativa in attesa di transito nei ruoli civili ai sensi del D.I. 18 aprile 2002 (e non ai sensi dell’art. 875 c.m.).
16. Per tali ragioni, le censure formulate al paragrafo I dell’appello devono essere respinte.
17. Va, in ultimo, dichiarata l’inammissibilità per genericità dei motivi di ricorso di primo grado riproposti al paragrafo II dell’appello, non sussistendo il lamentato difetto di motivazione della sentenza impugnata, avendo l’amministrazione esaminato e respinto le censure formulate con il ricorso di primo grado.
18. Sul punto, ci si limita ancora ad osservare che, per un verso, il vizio di omessa pronuncia per violazione dell’art. 112 c.p.c. deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso e può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui non sia stato esaminato il punto controverso e che, per altro verso, la decisione sul motivo di ricorso può emergere anche implicitamente dall’impianto complessivo della pronuncia (Cons. Stato sez. III 22 settembre 2025, n. 7431; sez. V 9 giugno 2025 n. 4971).
19. Alla luce delle sopra esposte considerazioni l’appello deve essere respinto.
20. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
IO TI, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
EL SS, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SS | IO TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.