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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/12/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 04 dicembre 2025, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 460/23 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil.to presso gli indirizzi PEC dei suoi difensori rappr. e dif. dagli Avv.ti Antonio Fattore e Franco Sabatini giusta procura in atti APPELLANTE E ; Controparte_1 elett.te domicil.to in Lanciano (Ch), Via Duca degli Abruzzi, n. 6 rappr. e dif. dagli Avv.ti Antonella F. Fantini e Emanuele Laudadio giusta procura in atti APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del 02.10.2023 del Tribunale di Lanciano.
Conclusioni: come da note depositate in data 02.12.2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.11.2023 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa in data 02.10.2023, pubblicata in pari data e non notificata, 1 con cui il Tribunale di Lanciano, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le domande del ricorrente, dipendente del dall'08.07.2021 con CP_1 CP_1 funzioni di Comandante della Polizia Municipale, volte ad ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni quattro al medesimo irrogata in data 22.02.2022.
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto disciplinarmente rilevante la condotta posta in essere dal ricorrente, senza considerare che il rigetto dell'invito ad accogliere l'istanza della collega era pienamente CP_2 legittimo e che la lettera inviata in data 08.07.2021 alla Consigliera Provinciale di Parità non conteneva alcuna espressione irriguardosa, sconveniente o diffamatoria, ragion per cui, nel caso di specie, il diritto di critica era stato esercitato nel pieno rispetto del limite della continenza verbale;
censurava, altresì, la sentenza per avere il Tribunale ritenuto applicabile la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, senza considerare che tale sanzione è prevista in caso di manifestazioni ingiuriose, ragion per cui, non essendo l'ingiuriosità delle espressioni utilizzate mai stata neppure contestata al ricorrente, la condotta posta in essere poteva tutt'al più rientrare nella fattispecie delle condotte non conformi ai principi di correttezza verso superiori, altri dipendenti, utenti o terzi, punibile – salvo i casi di particolare gravità, elemento del quale non si faceva alcun cenno nella sentenza – con la sola sanzione della multa;
contestava, infine, in quanto eccessiva, la quantificazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il , il quale sosteneva la correttezza Controparte_1 della sentenza impugnata, di cui chiedeva, di conseguenza, la conferma.
All'udienza del 12.12.2024 il Collegio invitava le parti a conciliare la controversia mediante derubricazione della sanzione in altra meno afflittiva. All'esito dell'odierna udienza, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., preso atto delle note depositate dai difensori delle parti in data 02.12.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo, così come sollecitato dalla Corte e concordemente dichiarato dai loro difensori con le note depositate in data 02.12.2025, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di lite del doppio grado devono essere interamente compensate, così come concordemente richiesto dai difensori delle parti nelle suddette note.
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P. Q. M.
La Corte
in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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