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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6525 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14875 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. LICCARDO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._2 in atti, dall'avv. LICCARDO ANTONIO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/07/2024 premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio il 19/10/1996 a Napoli con la resistente;
che dal matrimonio erano nate due figlie: nata il [...] e , nata Persona_1 Per_2 il 28/03/2000;
che il Tribunale di Napoli con decreto di omologa del 01/08/2003 aveva pronunciato la separazione consensuale dei coniugi;
che in virtù del decreto di omologa era stato previsto un assegno quale contributo al mantenimento delle figlie di € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che le sue condizioni economiche erano peggiorate;
di svolgere lavori saltuari;
che le figlie erano divenute economicamente autosufficienti, in quanto era Persona_1 impiegata come tecnico di laboratorio presso la s.r.l. SIALAB e FE era impiegata presso la
LIDL ITALIA;
tutto ciò premesso, chiedeva la revoca del contributo al mantenimento per le figlie, in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla domanda di revoca e confermava che le figlie erano divenute economicamente autosufficienti.
All'udienza del 08/04/2025 il difensore, previa discussione orale, concludeva per la revoca dell'obbligo di mantenimento per le figlie, sin dalla proposizione della domanda.
Il giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Pertanto, alla luce delle conclusioni conformi delle parti e dell'indipendenza economica delle figlie, come dichiarato anche dalla madre in sede di udienza di prima comparizione, il Collegio ritiene fondata la domanda.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
- a modifica del decreto di omologa, revoca l'assegno quale contributo al mantenimento delle figlie;
- spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/06/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino