Art. 976. Nozione (( 1. Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare e' stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito. )) 2. Le successive assegnazioni di sede di servizio avvengono d'autorita' o a domanda. 3. Il cambiamento di incarico nella stessa sede di servizio non comporta necessariamente l'adozione di un provvedimento di trasferimento.
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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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- 1. anno 2020https://dirittifondamentali.it/
Giurisprudenza • 103
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/10/2018, n. 6157Provvedimento: […] Inequivocabile è il dato normativo emergente dall'art. 976 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) secondo il quale, “ Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito .” (comma 1); mentre “ Le successive assegnazioni di sede di servizio avvengono d'autorità o a domanda. ”(comma 2).Leggi di più...
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