Articolo 976 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 987Articolo 989
Versione
9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
Art. 976. Nozione (( 1. Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare e' stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito. )) 2. Le successive assegnazioni di sede di servizio avvengono d'autorita' o a domanda. 3. Il cambiamento di incarico nella stessa sede di servizio non comporta necessariamente l'adozione di un provvedimento di trasferimento.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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