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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14654 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe DI SALVO PRESIDENTE
Dott. Maurizio Manzi GIUDICE
Dott.ssa Flora MAZZARO GIUDICE RELATORE
Il Collegio, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 6796 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e vertente
T R A
, in persona del l.r.p.t. Parte_1
Con l'avv. Luca Parrella che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Boggia sito in Roma, Via Dulio n.13
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Con l'avv. Andrea Rizzuto, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Roma, Via A. Bertoloni n.29 CONVENUNTO
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la adiva il Tribunale di Roma al fine Parte_1 di accertare il proprio credito nei confronti della e conseguentemente condannarla Controparte_1 alla restituzione della somma complessiva di euro 75.597,48.
A fondamento delle proprie domande, veniva dedotto che:
- La era socia della società Parte_1 Controparte_1 proprietaria di una quota pari al 6,13% del capitale sociale della stessa;
- stante il richiamato rapporto societario, la società attrice aveva effettuato tre versamenti di denaro, a titolo di “finanziamenti socio” in favore della , e precisamente: Controparte_1
un versamento di € 44.000,00 in data 30.07.2010; un versamento di € 22,000,00 in data 03.03.2011 ; un versamento di € 22.000,00 in data 02.05.2011;
- in virtù dei predetti finanziamenti – infruttiferi e senza scadenza pattuita - la Parte_1 aveva assunto la veste di creditrice della società partecipata, con pieno diritto alla restituzione della somma versata;
- ed invero, i finanziamenti effettuati dalla Parte_1 rappresentavano operazioni effettuate a titolo di credito, con diritto al rimborso pieno a favore della socia, e ciò del resto trova riscontro anche nella nota integrativa del Bilancio al 31.12.2011 dove alla voce “Finanziamenti dei soci” si chiarisce che tali finanziamenti – infruttiferi - “sono stati concessi al solo fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto, per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 del Codice Civile”;
- che, non essendo stata pattuita la scadenza del finanziamento, ed essendo prevista - ai fini della esigibilità dalla prestazione restitutoria - la sussistenza di un termine, in mancanza di accordo delle parti, si rendeva necessaria, ai sensi dell'art. 1183, co. 1, c.c., la fissazione di un termine entro il quale adempiere l'obbligo restitutorio da parte della società convenuta;
- che la era risultata soccombente nel procedimento civile Parte_1 Parte_1 istaurato nei confronti della stessa presso il Tribunale di Roma (iscritta Controparte_1 con n. 62170/2015 R.G.) - conclusosi con sentenza n. 2600/2018 del 05-02-2018 – e pertanto, il credito della odierna attrice - corrispondente ad euro 88.000,00 - andava compensato con la somma dovuta per le spese del richiamato giudizio alla cui refusione è stata condannata (8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge), ammontante a complessivi euro 12.402,52; per cui la somma dovuta dalla
[...] alla era pari ad euro 75.597,48. Controparte_1 Parte_1 Così concludeva: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito
a) Accertare e dichiarare che la è creditrice della Parte_1 [...]
per le ragioni esposte in narrativa;
CP_1
b) Fissare, ai sensi dell'art. 1183, co. 1, c.c., un termine definitivo per la scadenza del finanziamento, ai fini della prestazione restitutoria a carico della convenuta, e per l'effetto,
c) Condannare la alla restituzione della somma complessiva di euro 75.597,48 Controparte_1 da effettuarsi alla scadenza del termine giudizialmente fissato, oltre interessi a partire dal predetto termine e fino al dì dell'integrale soddisfo.
d) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
^^^^^
La nel costituirsi in giudizio contestava tutto quanto dedotto da parte attrice Controparte_1 eccependone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
In particolare, al fine di far comprendere lo stretto legame tra l'odierna società attrice e l'originaria società progettista nonché l'effettiva volontà dei soci che hanno investito nel progetto, veniva preliminarmente esposto che:
- Con atto di compravendita aveva acquistato - per l'importo di € 1.100.000,00 - due CP_1 lotti di terreno ubicati in Roma al fine di realizzare edilizia residenziale e terziaria nuova, compatibilmente con gli indici urbanistici vigenti;
- In tale ottica, in data 15 febbraio 2010 sottoscriveva un contratto con Archicons S.r.l. CP_1
– socia di attraverso la società controllata - per Controparte_1 Parte_1
l'affido, a quest'ultima, dell'incarico di “progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione lavori”, pattuendo un corrispettivo pari ad € 80.000,00.
- i soci di , proporzionalmente alle proprie quote, avevano così apportato alla società i CP_1 fondi necessari per far fronte alle spese di progettazione e realizzazione dell'opera.
- Nonostante il tempo ed i soldi investiti, il progetto predisposto da Archicons non superava il vaglio degli Uffici tecnici del i quali, già con nota del 3 settembre 2015, CP_2 anticipavano a la futura comunicazione di rigetto dell'istanza a costruire all'epoca CP_1 presentata, invitandola a presentare nuovi elaborati grafici adeguati alle prescrizioni del proprio Ordine di Servizio n. 36 del 16 dicembre 2014;
- era stata così costretta ad affidare ad altro professionista la sopra menzionata CP_1 progettazione preliminare, con conseguente necessità di ripresentare, la richiesta di rilascio delle licenze necessarie per costruire, ricominciando così ex novo tutto l'iter amministrativo e tecnico già negativamente espletato;
Veniva inoltre dedotto che: - A seguito della scrittura privata di cessione di quote del 22 luglio 2010 subentravano nella compagine sociale di e la società . Tuttavia, all'assemblea Parte_2 Parte_1 dei soci del 3 maggio 2013, si dava contezza della rinuncia da parte di tutti i soci – tranne di a parte dei loro investimenti, per un complessivo importo di € 20.000,00; Pt_1
- In sede di assemblea soci del 24 giugno 2015 veniva effettuato un aumento di capitale della società convenuta ad € 40.000,00, sottoscritto da tutti i soci, compreso la quale Pt_1 sottoscriveva detto aumento attraverso un versamento del corrispettivo importo, mentre tutti gli altri soci sottoscrivevano nuova rinuncia a quota parte dei propri investimenti;
- Nel 2018, a causa di una riduzione del capitale sociale per perdite ex art. 2482 cod. civ., era stato necessario ricostituirlo interamente mediante corrispondente aumento dello stesso, da offrire in opzione ai soci in proporzione alle quote a ciascuno spettanti. Tutti i soci avevano le quote a loro proporzionalmente spettanti, tranne il socio ed il socio Signor i Pt_1 Per_1 quali, assenti all'assemblea, uscivano definitivamente dalla società . CP_1
- Allo stato, quindi non era più socio della ed in ogni caso Pt_1 Controparte_1 rivendicava un importo errato posto che, non avendo ricostituito il capitale sociale quando richiestogli, l'importo effettivo a titolo di apposto investimento era pari ad € 86.773,63 (iniziale importi di € 88.000,00 - € 1.226,37 a titolo di capitale sociale non ricostituito). Dal suddetto importo andava poi decurtata l'ulteriore somma di € 12.402,52 quali spese legali per la causa persa e, di conseguenza, l'attuale importo di cui è titolare è pari ad € Pt_1
74.371,11, comunque non esigibile;
- Ed invero, l'erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuavano in favore delle società da loro partecipate, poteva avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio di rischio della società. Tali versamenti in conto capitale si caratterizzavano per la loro definitiva acquisizione da parte della società, venendosi a cessare ogni rapporto tra la somma versata e il socio versante che, quindi, non aveva alcun diritto al rimborso;
- Ulteriore elemento a supporto della qualificazione quali “versamenti in conto capitale” - e non quali finanziamenti (mutuo) - di tutti gli apporti eseguiti nel tempo in favore della scrivente Società da parte dei propri soci era riscontrabile proprio nel comportamento degli stessi soci. In particolare:
-rinunce dei soci a parte dei loro investimenti per far fronte alle perdite occorse a;
CP_1
- assenza di qualsivoglia richiesta di restituzione dei succitati investimenti da parte di tutti gli altri soci;
- il fatto che, contemporaneamente all'investimento con cui la diveniva socia Parte_1 di per circa € 88.000,00, la Archicons si aggiudicava dalla un incarico progettuale CP_1 CP_1 di € 80.000,00 per dare compimento e controllare il progetto immobiliare per il quale Pt_1 stava investendo;
- In via subordinata, doveva applicarsi al caso di specie la disciplina della postergazione, posticipando quindi il relativo rimborso rispetto a quello di altri crediti di contemporanea o futura scadenza. - Sempre in via subordinata, doveva ritenersi che le parti avessero tra loro convenuto di posticipare il termine di rimborso solo ad un momento successivo all'avvenuto sviluppo del citato progetto. Ed infatti appariva evidente che tutti i soci nel momento in cui avevano dotato la Società dei mezzi finanziari necessari allo sviluppo del progetto lo avevano fatto sul presupposto che la Società sarebbe stata in grado di restituire tali apporti solo una volta che tale progetto fosse stato realizzato ed avesse iniziato a fruttare;
- Infine, l'entità della somma di cui viene richiesto il rimborso rendeva necessario fissare un termine congruo a consentire alla Società di esperire ogni possibile tentativo al fine di reperire la necessaria finanzia.
Così concludeva: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A. nel merito, per tutto quanto detto in narrativa e stante l'attuale inesigibilità del credito rivendicato, rigettare in toto le domande avanzate da , assolutamente Parte_1 infondate in fatto e diritto e comunque sprovviste del benché minimo supporto probatorio;
B. nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso avanzate, si chiede all'odierno Giudicante di voler fissare un termine non inferiore a 36 mesi per la restituzione della somma mutuata, decorrenti dalla data del deposito della relativa sentenza, così da non compromettere l'investimento fatto da tutti gli altri soci di Controparte_1
C. con vittoria di spese e compensi della presente causa e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione come per legge.”
^^^^^
All'udienza del 21.05.2019, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., per il deposito delle rispettive memorie. A scioglimento della riserva assunta il 21.05.2019, visti gli atti, i documenti e le memorie ex art. 183 c.p.c. depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione dalle stesse prodotta, si rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.11.2022, la causa veniva in decisione con termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Sulla natura dei versamenti dei soci: finanziamenti ed apporti di capitale
Appare altresì opportuno un breve excursus sulle differenti modalità di finanziamento della società da parte dei soci.
La giurisprudenza e la dottrina maggioritaria hanno individuato quali modalità di finanziamento della società: i conferimenti;
i finanziamenti dei soci;
i versamenti a fondo perduto o in conto capitale;
i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale, ossia:
- I primi sono apporti di capitale di rischio, che entrano a comporre il capitale sociale nominale, esattamente ad essi corrispondente;
possono essere, pertanto, restituiti ai soci in forma di residui post liquidazione, quando siano stati previamente soddisfatti tutti i debiti sociali (artt. 2350, 2492 c.c.), oppure nel corso della vita della società, in presenza di una riduzione del capitale reale cd. per esuberanza, ove ne ricorrano i presupposti (art. 2445 c.c.). Come si è chiarito (Cass., sez. un., 23 ottobre 2006, n. 22659), in nessun modo può dirsi che, con il contratto di società o con i successivi conferimenti in sede di aumento del capitale, sorga un diritto soggettivo di credito del socio alla restituzione del conferimento: si tratta invece di partecipazione al rischio d'impresa, cui è esposto il capitale versato dal socio (Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758);
- I secondi sono mutui ex artt. 1813 ss. c.c., derivanti da un contratto a forma libera tra il socio e la società, che vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini convenuti. Il regime dei finanziamenti dei soci, previsto dagli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., secondo cui essi sono postergati ove concessi in una situazione di squilibrio patrimoniale, non ne muta la natura di finanziamenti e non li trasforma in apporti assimilati al capitale di rischio (crediti sotto chirografari, in quanto da rimborsare dopo gli altri creditori, ma prima dei soci). I finanziamenti cd. anomali restano prestiti e non divengono apporti di capitale, i quali ultimi verranno rimborsati solo all'esito della liquidazione, quindi dopo la restituzione anche dei prestiti anomali;
il finanziamento è solo subordinatamente restituibile, onde la causa resta quella di finanziamento (tanto è vero che apposita disciplina di legge, quale l'art. 182-quater I. fall., ed ora art. 102 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha potuto sottrarre alla regola della postergazione, ed anzi rendere prededucibili, i finanziamenti effettuati dai soci in vista di un concordato preventivo o di un piano di ristrutturazione dei debiti, così come per i finanziamenti di coloro che, dapprima terzi, siano diventati soci in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione) (cfr. Cass. 29 luglio 2015, n. 16049);
- I versamenti del terzo tipo sono privi della natura del mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso;
vanno, quindi, iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale (senza che occorra obbligatoriamente tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell'inesistenza vuoi di un credito alla restituzione delle somme, vuoi di una anticipata dazione a titolo di conferimento). L'apporto del socio produce l'acquisizione definitiva al patrimonio della società delle somme versate, da assimilare al capitale di rischio, cui vanno equiparate agli effetti sostanziali;
la riserva così formata, al pari delle riserve ordinarie o facoltative per la quota eccedente la riserva legale, ha dunque di regola carattere disponibile, ma una eventuale distribuzione non costituisce un diritto soggettivo del socio;
- Nell'ultima categoria, la dazione del denaro è finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva rinuncia, che il socio porrà in essere dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione. Si è parlato di una riserva "personalizzata" o "targata", in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che abbiano effettuato il versamento in relazione all'entità delle somme da ciascuno erogate (Cass. 24 luglio 2007, n. 16393; Cass. 19 marzo 1996, n. 2314). Ove l'aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato: non a titolo di rimborso di somma data a mutuo, ma per essere venuta successivamente meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebito.
Pertanto, in tema di società di capitali, le dazioni di denaro dei soci in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina (conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale), sicché l'organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest'ultima rispecchiare l'effettiva natura e la causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nell'interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento riservato al giudice del merito (Cass., Sez. I civile, ordinanza 22.12.2020 n. 29325).
La qualificazione, in termini di apporto di capitale ovvero di finanziamento soci, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. In questa prospettiva, l'accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chiede la condanna della società a restituirgli le somme in precedenza alla medesima versate richiede la prova - da fornirsi da parte del socio che invoca la restituzione del finanziamento- che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione: prova che deve essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto, soprattutto, dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. È, dunque, questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti lo stabilire se il versamento tragga origine da un rapporto di mutuo o se invece esso sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva. Ciò nonostante, in difetto di una chiara manifestazione di volontà delle parti, secondo parte della giurisprudenza, la qualificazione giuridica della dazione economica eseguita dal socio può essere ricavata dalla terminologia adottata nel bilancio, poiché questo è soggetto all'approvazione dei soci.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha anche evidenziato che è a carico dell'attore l'onere di fornire la prova del titolo posto a fondamento della domanda, stabilire se un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio della società è questione di interpretazione, riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento non è censurabile in cassazione, se non per violazione delle regole giuridiche da applicare nell'interpretazione della volontà delle parti o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell'accertamento sorregge (Cass., Sez. I civile, sentenza 30.03.2007 n. 7980).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2 Risultanze probatorie
Tanto premesso in punto di diritto, dalla documentazione in atti risulta che la società
[...] ha versato alla della . la somma complessiva di Euro 88.000,00 Parte_1 Controparte_1 attraverso differenti bonifici bancari, recanti quale causale “finanziamento infruttifero soci ”, effettuati dal 30.07.2010 (data primo bonifico) al 2.05.2011.
La natura di finanziamento di tali versamenti trova riscontro anche nella nota integrativa del Bilancio al 31.12.2011 (cfr. all. doc. 4) dove alla voce “Finanziamenti dei soci” si chiarisce che tali finanziamenti – infruttiferi - “sono stati concessi al solo fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto, per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 del Codice Civile”;
Va inoltre evidenziato che tali importi sono riportai alla nella sottovoce “Debiti” , laddove si evidenzia in dettaglio la consistenza degli importi versati dai soci finanziatori, tra i quali anche la odierna attrice.
Tale appostazione rimaneva sostanzialmente immutata negli ultimi tre bilanci depositati per gli anni 2015-2016-2017 (cfr. all. doc.
5.a, 5.b e
5.c).
Pertanto, dall'anzidetta documentazione contabile, si rileva che parte convenuta ha sempre contabilizzato i versamenti oggetto di giudizio considerandoli quali “finanziamenti infruttiferi iscrivendoli al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci.
- Quanto all'eccepita postergazione dei crediti in questione, occorre rilevare come parte convenuta non abbia in alcun modo provato ed invero nemmeno allegato i presupposti richiesti dalla legge, ed in particolare che tali finanziamenti erano stati effettuati in un momento in cui risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o comunque in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Conclusioni
Alla stregua di ali considerazioni, avendo la società attrice assolto all'onere probatorio posto a suo carico di dimostrare la natura di finanziamento dei versamenti in oggetto, la domanda proposta deve trovare accoglimento.
Non essendo stata pattuita la scadenza del finanziamento, ed essendo prevista - ai fini della esigibilità dalla prestazione restitutoria - la sussistenza di un termine, in mancanza di accordo delle parti, si rende necessaria, ai sensi dell'art. 1183, co. 1, c.c., la fissazione di un termine entro il quale adempiere l'obbligo restitutorio da parte della società convenuta, termine che appare congruo fissare in giorni 90 dalla presente sentenza.
Infine, in accoglimento della richiesta di compensazione formulata da parte attrice, risultata soccombente nel procedimento civile istaurato nei confronti della stessa
[...] presso il Tribunale di Roma (iscritta con n. 62170/2015 R.G.) - conclusosi con Controparte_1 sentenza n. 2600/2018 del 05-02-2018 – il credito della odierna attrice - corrispondente ad euro 88.000,00 - va compensato con la somma dovuta per le spese del richiamato giudizio alla cui refusione è stata condannata (8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
- Non essendo stata pattuita la scadenza del finanziamento, ed essendo prevista - ai fini della esigibilità dalla prestazione restitutoria - la sussistenza di un termine, in mancanza di accordo delle parti, si rende necessaria, ai sensi dell'art. 1183, co. 1, c.c., la fissazione di un termine entro il quale adempiere l'obbligo restitutorio da parte della società convenuta, termine che appare congruo fissare in giorni 180 dalla presente sentenza.
La società convenuta va condannata pertanto al pagamento di euro 75.597,48 da effettuarsi entro il termine di giorni 180 dal deposito del presente provvedimento, oltre interessi dalla scadenza del termine al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato nel dispositivo ex art. 4 D.M. 55 del 2014 e succ. mod.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda di restituzione proposta dalla società e per Parte_1
l'effetto condanna la al pagamento in favore di parte attrice della somma Controparte_1 complessiva di Euro di euro 75.597,48 da effettuarsi entro il termine di giorni 180 dal deposito del presente provvedimento, oltre interessi dalla scadenza del termine al soddisfo.
Condanna la alla refusione delle spese di giudizio liquidate nella Controparte_1 complessiva somma di € 7.500,00, oltre spese vive, rimborso forfetario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Flora Mazzaro dott. Giuseppe Di Salvo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe DI SALVO PRESIDENTE
Dott. Maurizio Manzi GIUDICE
Dott.ssa Flora MAZZARO GIUDICE RELATORE
Il Collegio, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 6796 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e vertente
T R A
, in persona del l.r.p.t. Parte_1
Con l'avv. Luca Parrella che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Boggia sito in Roma, Via Dulio n.13
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Con l'avv. Andrea Rizzuto, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Roma, Via A. Bertoloni n.29 CONVENUNTO
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la adiva il Tribunale di Roma al fine Parte_1 di accertare il proprio credito nei confronti della e conseguentemente condannarla Controparte_1 alla restituzione della somma complessiva di euro 75.597,48.
A fondamento delle proprie domande, veniva dedotto che:
- La era socia della società Parte_1 Controparte_1 proprietaria di una quota pari al 6,13% del capitale sociale della stessa;
- stante il richiamato rapporto societario, la società attrice aveva effettuato tre versamenti di denaro, a titolo di “finanziamenti socio” in favore della , e precisamente: Controparte_1
un versamento di € 44.000,00 in data 30.07.2010; un versamento di € 22,000,00 in data 03.03.2011 ; un versamento di € 22.000,00 in data 02.05.2011;
- in virtù dei predetti finanziamenti – infruttiferi e senza scadenza pattuita - la Parte_1 aveva assunto la veste di creditrice della società partecipata, con pieno diritto alla restituzione della somma versata;
- ed invero, i finanziamenti effettuati dalla Parte_1 rappresentavano operazioni effettuate a titolo di credito, con diritto al rimborso pieno a favore della socia, e ciò del resto trova riscontro anche nella nota integrativa del Bilancio al 31.12.2011 dove alla voce “Finanziamenti dei soci” si chiarisce che tali finanziamenti – infruttiferi - “sono stati concessi al solo fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto, per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 del Codice Civile”;
- che, non essendo stata pattuita la scadenza del finanziamento, ed essendo prevista - ai fini della esigibilità dalla prestazione restitutoria - la sussistenza di un termine, in mancanza di accordo delle parti, si rendeva necessaria, ai sensi dell'art. 1183, co. 1, c.c., la fissazione di un termine entro il quale adempiere l'obbligo restitutorio da parte della società convenuta;
- che la era risultata soccombente nel procedimento civile Parte_1 Parte_1 istaurato nei confronti della stessa presso il Tribunale di Roma (iscritta Controparte_1 con n. 62170/2015 R.G.) - conclusosi con sentenza n. 2600/2018 del 05-02-2018 – e pertanto, il credito della odierna attrice - corrispondente ad euro 88.000,00 - andava compensato con la somma dovuta per le spese del richiamato giudizio alla cui refusione è stata condannata (8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge), ammontante a complessivi euro 12.402,52; per cui la somma dovuta dalla
[...] alla era pari ad euro 75.597,48. Controparte_1 Parte_1 Così concludeva: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito
a) Accertare e dichiarare che la è creditrice della Parte_1 [...]
per le ragioni esposte in narrativa;
CP_1
b) Fissare, ai sensi dell'art. 1183, co. 1, c.c., un termine definitivo per la scadenza del finanziamento, ai fini della prestazione restitutoria a carico della convenuta, e per l'effetto,
c) Condannare la alla restituzione della somma complessiva di euro 75.597,48 Controparte_1 da effettuarsi alla scadenza del termine giudizialmente fissato, oltre interessi a partire dal predetto termine e fino al dì dell'integrale soddisfo.
d) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
^^^^^
La nel costituirsi in giudizio contestava tutto quanto dedotto da parte attrice Controparte_1 eccependone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
In particolare, al fine di far comprendere lo stretto legame tra l'odierna società attrice e l'originaria società progettista nonché l'effettiva volontà dei soci che hanno investito nel progetto, veniva preliminarmente esposto che:
- Con atto di compravendita aveva acquistato - per l'importo di € 1.100.000,00 - due CP_1 lotti di terreno ubicati in Roma al fine di realizzare edilizia residenziale e terziaria nuova, compatibilmente con gli indici urbanistici vigenti;
- In tale ottica, in data 15 febbraio 2010 sottoscriveva un contratto con Archicons S.r.l. CP_1
– socia di attraverso la società controllata - per Controparte_1 Parte_1
l'affido, a quest'ultima, dell'incarico di “progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione lavori”, pattuendo un corrispettivo pari ad € 80.000,00.
- i soci di , proporzionalmente alle proprie quote, avevano così apportato alla società i CP_1 fondi necessari per far fronte alle spese di progettazione e realizzazione dell'opera.
- Nonostante il tempo ed i soldi investiti, il progetto predisposto da Archicons non superava il vaglio degli Uffici tecnici del i quali, già con nota del 3 settembre 2015, CP_2 anticipavano a la futura comunicazione di rigetto dell'istanza a costruire all'epoca CP_1 presentata, invitandola a presentare nuovi elaborati grafici adeguati alle prescrizioni del proprio Ordine di Servizio n. 36 del 16 dicembre 2014;
- era stata così costretta ad affidare ad altro professionista la sopra menzionata CP_1 progettazione preliminare, con conseguente necessità di ripresentare, la richiesta di rilascio delle licenze necessarie per costruire, ricominciando così ex novo tutto l'iter amministrativo e tecnico già negativamente espletato;
Veniva inoltre dedotto che: - A seguito della scrittura privata di cessione di quote del 22 luglio 2010 subentravano nella compagine sociale di e la società . Tuttavia, all'assemblea Parte_2 Parte_1 dei soci del 3 maggio 2013, si dava contezza della rinuncia da parte di tutti i soci – tranne di a parte dei loro investimenti, per un complessivo importo di € 20.000,00; Pt_1
- In sede di assemblea soci del 24 giugno 2015 veniva effettuato un aumento di capitale della società convenuta ad € 40.000,00, sottoscritto da tutti i soci, compreso la quale Pt_1 sottoscriveva detto aumento attraverso un versamento del corrispettivo importo, mentre tutti gli altri soci sottoscrivevano nuova rinuncia a quota parte dei propri investimenti;
- Nel 2018, a causa di una riduzione del capitale sociale per perdite ex art. 2482 cod. civ., era stato necessario ricostituirlo interamente mediante corrispondente aumento dello stesso, da offrire in opzione ai soci in proporzione alle quote a ciascuno spettanti. Tutti i soci avevano le quote a loro proporzionalmente spettanti, tranne il socio ed il socio Signor i Pt_1 Per_1 quali, assenti all'assemblea, uscivano definitivamente dalla società . CP_1
- Allo stato, quindi non era più socio della ed in ogni caso Pt_1 Controparte_1 rivendicava un importo errato posto che, non avendo ricostituito il capitale sociale quando richiestogli, l'importo effettivo a titolo di apposto investimento era pari ad € 86.773,63 (iniziale importi di € 88.000,00 - € 1.226,37 a titolo di capitale sociale non ricostituito). Dal suddetto importo andava poi decurtata l'ulteriore somma di € 12.402,52 quali spese legali per la causa persa e, di conseguenza, l'attuale importo di cui è titolare è pari ad € Pt_1
74.371,11, comunque non esigibile;
- Ed invero, l'erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuavano in favore delle società da loro partecipate, poteva avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio di rischio della società. Tali versamenti in conto capitale si caratterizzavano per la loro definitiva acquisizione da parte della società, venendosi a cessare ogni rapporto tra la somma versata e il socio versante che, quindi, non aveva alcun diritto al rimborso;
- Ulteriore elemento a supporto della qualificazione quali “versamenti in conto capitale” - e non quali finanziamenti (mutuo) - di tutti gli apporti eseguiti nel tempo in favore della scrivente Società da parte dei propri soci era riscontrabile proprio nel comportamento degli stessi soci. In particolare:
-rinunce dei soci a parte dei loro investimenti per far fronte alle perdite occorse a;
CP_1
- assenza di qualsivoglia richiesta di restituzione dei succitati investimenti da parte di tutti gli altri soci;
- il fatto che, contemporaneamente all'investimento con cui la diveniva socia Parte_1 di per circa € 88.000,00, la Archicons si aggiudicava dalla un incarico progettuale CP_1 CP_1 di € 80.000,00 per dare compimento e controllare il progetto immobiliare per il quale Pt_1 stava investendo;
- In via subordinata, doveva applicarsi al caso di specie la disciplina della postergazione, posticipando quindi il relativo rimborso rispetto a quello di altri crediti di contemporanea o futura scadenza. - Sempre in via subordinata, doveva ritenersi che le parti avessero tra loro convenuto di posticipare il termine di rimborso solo ad un momento successivo all'avvenuto sviluppo del citato progetto. Ed infatti appariva evidente che tutti i soci nel momento in cui avevano dotato la Società dei mezzi finanziari necessari allo sviluppo del progetto lo avevano fatto sul presupposto che la Società sarebbe stata in grado di restituire tali apporti solo una volta che tale progetto fosse stato realizzato ed avesse iniziato a fruttare;
- Infine, l'entità della somma di cui viene richiesto il rimborso rendeva necessario fissare un termine congruo a consentire alla Società di esperire ogni possibile tentativo al fine di reperire la necessaria finanzia.
Così concludeva: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A. nel merito, per tutto quanto detto in narrativa e stante l'attuale inesigibilità del credito rivendicato, rigettare in toto le domande avanzate da , assolutamente Parte_1 infondate in fatto e diritto e comunque sprovviste del benché minimo supporto probatorio;
B. nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso avanzate, si chiede all'odierno Giudicante di voler fissare un termine non inferiore a 36 mesi per la restituzione della somma mutuata, decorrenti dalla data del deposito della relativa sentenza, così da non compromettere l'investimento fatto da tutti gli altri soci di Controparte_1
C. con vittoria di spese e compensi della presente causa e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione come per legge.”
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All'udienza del 21.05.2019, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., per il deposito delle rispettive memorie. A scioglimento della riserva assunta il 21.05.2019, visti gli atti, i documenti e le memorie ex art. 183 c.p.c. depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione dalle stesse prodotta, si rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.11.2022, la causa veniva in decisione con termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Sulla natura dei versamenti dei soci: finanziamenti ed apporti di capitale
Appare altresì opportuno un breve excursus sulle differenti modalità di finanziamento della società da parte dei soci.
La giurisprudenza e la dottrina maggioritaria hanno individuato quali modalità di finanziamento della società: i conferimenti;
i finanziamenti dei soci;
i versamenti a fondo perduto o in conto capitale;
i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale, ossia:
- I primi sono apporti di capitale di rischio, che entrano a comporre il capitale sociale nominale, esattamente ad essi corrispondente;
possono essere, pertanto, restituiti ai soci in forma di residui post liquidazione, quando siano stati previamente soddisfatti tutti i debiti sociali (artt. 2350, 2492 c.c.), oppure nel corso della vita della società, in presenza di una riduzione del capitale reale cd. per esuberanza, ove ne ricorrano i presupposti (art. 2445 c.c.). Come si è chiarito (Cass., sez. un., 23 ottobre 2006, n. 22659), in nessun modo può dirsi che, con il contratto di società o con i successivi conferimenti in sede di aumento del capitale, sorga un diritto soggettivo di credito del socio alla restituzione del conferimento: si tratta invece di partecipazione al rischio d'impresa, cui è esposto il capitale versato dal socio (Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758);
- I secondi sono mutui ex artt. 1813 ss. c.c., derivanti da un contratto a forma libera tra il socio e la società, che vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini convenuti. Il regime dei finanziamenti dei soci, previsto dagli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., secondo cui essi sono postergati ove concessi in una situazione di squilibrio patrimoniale, non ne muta la natura di finanziamenti e non li trasforma in apporti assimilati al capitale di rischio (crediti sotto chirografari, in quanto da rimborsare dopo gli altri creditori, ma prima dei soci). I finanziamenti cd. anomali restano prestiti e non divengono apporti di capitale, i quali ultimi verranno rimborsati solo all'esito della liquidazione, quindi dopo la restituzione anche dei prestiti anomali;
il finanziamento è solo subordinatamente restituibile, onde la causa resta quella di finanziamento (tanto è vero che apposita disciplina di legge, quale l'art. 182-quater I. fall., ed ora art. 102 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha potuto sottrarre alla regola della postergazione, ed anzi rendere prededucibili, i finanziamenti effettuati dai soci in vista di un concordato preventivo o di un piano di ristrutturazione dei debiti, così come per i finanziamenti di coloro che, dapprima terzi, siano diventati soci in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione) (cfr. Cass. 29 luglio 2015, n. 16049);
- I versamenti del terzo tipo sono privi della natura del mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso;
vanno, quindi, iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale (senza che occorra obbligatoriamente tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell'inesistenza vuoi di un credito alla restituzione delle somme, vuoi di una anticipata dazione a titolo di conferimento). L'apporto del socio produce l'acquisizione definitiva al patrimonio della società delle somme versate, da assimilare al capitale di rischio, cui vanno equiparate agli effetti sostanziali;
la riserva così formata, al pari delle riserve ordinarie o facoltative per la quota eccedente la riserva legale, ha dunque di regola carattere disponibile, ma una eventuale distribuzione non costituisce un diritto soggettivo del socio;
- Nell'ultima categoria, la dazione del denaro è finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva rinuncia, che il socio porrà in essere dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione. Si è parlato di una riserva "personalizzata" o "targata", in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che abbiano effettuato il versamento in relazione all'entità delle somme da ciascuno erogate (Cass. 24 luglio 2007, n. 16393; Cass. 19 marzo 1996, n. 2314). Ove l'aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato: non a titolo di rimborso di somma data a mutuo, ma per essere venuta successivamente meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebito.
Pertanto, in tema di società di capitali, le dazioni di denaro dei soci in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina (conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale), sicché l'organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest'ultima rispecchiare l'effettiva natura e la causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nell'interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento riservato al giudice del merito (Cass., Sez. I civile, ordinanza 22.12.2020 n. 29325).
La qualificazione, in termini di apporto di capitale ovvero di finanziamento soci, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. In questa prospettiva, l'accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chiede la condanna della società a restituirgli le somme in precedenza alla medesima versate richiede la prova - da fornirsi da parte del socio che invoca la restituzione del finanziamento- che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione: prova che deve essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto, soprattutto, dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. È, dunque, questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti lo stabilire se il versamento tragga origine da un rapporto di mutuo o se invece esso sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva. Ciò nonostante, in difetto di una chiara manifestazione di volontà delle parti, secondo parte della giurisprudenza, la qualificazione giuridica della dazione economica eseguita dal socio può essere ricavata dalla terminologia adottata nel bilancio, poiché questo è soggetto all'approvazione dei soci.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha anche evidenziato che è a carico dell'attore l'onere di fornire la prova del titolo posto a fondamento della domanda, stabilire se un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio della società è questione di interpretazione, riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento non è censurabile in cassazione, se non per violazione delle regole giuridiche da applicare nell'interpretazione della volontà delle parti o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell'accertamento sorregge (Cass., Sez. I civile, sentenza 30.03.2007 n. 7980).
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2 Risultanze probatorie
Tanto premesso in punto di diritto, dalla documentazione in atti risulta che la società
[...] ha versato alla della . la somma complessiva di Euro 88.000,00 Parte_1 Controparte_1 attraverso differenti bonifici bancari, recanti quale causale “finanziamento infruttifero soci ”, effettuati dal 30.07.2010 (data primo bonifico) al 2.05.2011.
La natura di finanziamento di tali versamenti trova riscontro anche nella nota integrativa del Bilancio al 31.12.2011 (cfr. all. doc. 4) dove alla voce “Finanziamenti dei soci” si chiarisce che tali finanziamenti – infruttiferi - “sono stati concessi al solo fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto, per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 del Codice Civile”;
Va inoltre evidenziato che tali importi sono riportai alla nella sottovoce “Debiti” , laddove si evidenzia in dettaglio la consistenza degli importi versati dai soci finanziatori, tra i quali anche la odierna attrice.
Tale appostazione rimaneva sostanzialmente immutata negli ultimi tre bilanci depositati per gli anni 2015-2016-2017 (cfr. all. doc.
5.a, 5.b e
5.c).
Pertanto, dall'anzidetta documentazione contabile, si rileva che parte convenuta ha sempre contabilizzato i versamenti oggetto di giudizio considerandoli quali “finanziamenti infruttiferi iscrivendoli al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci.
- Quanto all'eccepita postergazione dei crediti in questione, occorre rilevare come parte convenuta non abbia in alcun modo provato ed invero nemmeno allegato i presupposti richiesti dalla legge, ed in particolare che tali finanziamenti erano stati effettuati in un momento in cui risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o comunque in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Conclusioni
Alla stregua di ali considerazioni, avendo la società attrice assolto all'onere probatorio posto a suo carico di dimostrare la natura di finanziamento dei versamenti in oggetto, la domanda proposta deve trovare accoglimento.
Non essendo stata pattuita la scadenza del finanziamento, ed essendo prevista - ai fini della esigibilità dalla prestazione restitutoria - la sussistenza di un termine, in mancanza di accordo delle parti, si rende necessaria, ai sensi dell'art. 1183, co. 1, c.c., la fissazione di un termine entro il quale adempiere l'obbligo restitutorio da parte della società convenuta, termine che appare congruo fissare in giorni 90 dalla presente sentenza.
Infine, in accoglimento della richiesta di compensazione formulata da parte attrice, risultata soccombente nel procedimento civile istaurato nei confronti della stessa
[...] presso il Tribunale di Roma (iscritta con n. 62170/2015 R.G.) - conclusosi con Controparte_1 sentenza n. 2600/2018 del 05-02-2018 – il credito della odierna attrice - corrispondente ad euro 88.000,00 - va compensato con la somma dovuta per le spese del richiamato giudizio alla cui refusione è stata condannata (8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
- Non essendo stata pattuita la scadenza del finanziamento, ed essendo prevista - ai fini della esigibilità dalla prestazione restitutoria - la sussistenza di un termine, in mancanza di accordo delle parti, si rende necessaria, ai sensi dell'art. 1183, co. 1, c.c., la fissazione di un termine entro il quale adempiere l'obbligo restitutorio da parte della società convenuta, termine che appare congruo fissare in giorni 180 dalla presente sentenza.
La società convenuta va condannata pertanto al pagamento di euro 75.597,48 da effettuarsi entro il termine di giorni 180 dal deposito del presente provvedimento, oltre interessi dalla scadenza del termine al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato nel dispositivo ex art. 4 D.M. 55 del 2014 e succ. mod.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda di restituzione proposta dalla società e per Parte_1
l'effetto condanna la al pagamento in favore di parte attrice della somma Controparte_1 complessiva di Euro di euro 75.597,48 da effettuarsi entro il termine di giorni 180 dal deposito del presente provvedimento, oltre interessi dalla scadenza del termine al soddisfo.
Condanna la alla refusione delle spese di giudizio liquidate nella Controparte_1 complessiva somma di € 7.500,00, oltre spese vive, rimborso forfetario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Flora Mazzaro dott. Giuseppe Di Salvo