CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 589/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente e Relatore
VALEA EP, Giudice
XERRA NICOLO', Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4821/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259004777415000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259004777415000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259004777415000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259004777415000 IRAP 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160030053164000 SANZIONE IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170004720048000 SANZIONE IRPEF 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170020470309000 SANZIONE IVA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200000339790000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210001317283000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210029315442000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210034133751000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220001241957000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220001241957000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220003274718000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220029295209000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220029295209000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220033184427000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230021228246000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230027174683000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230027174683000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240006479540000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190013624861000 SANZIONE IVA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
AD e Comune di Messina. Premette che l'Agenzia delle Entrate – CO aveva notificato l'avviso di intimazione di pagamento n. 29520259004777415/000, della complessiva somma di 160.383,00 euro in ordine a cartelle di pagamento afferenti a diversi tributi inerenti e a differenti enti.
Avverso il predetto avviso di intimazione, la contribuente propone ricorso, limitatamente a n. 15 cartelle di pagamento: n. 29520160030053164/000 (IRAP, sanzioni, per l'anno 2013), n.29520170004720048/000
(IRPEF sanzioni, per l'anno 2013), n. 29520170020470309/000(IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2014),
n. 29520190013624861/000 (IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2016), n. 29520200000339790/000 (IVA, sanzioni e interessi, perl'anno 2015), n. 29520210001317283/000 (IRAP, sanzioni e interessi, per l'anno
2017), n.29520210029315442/000 (IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2019), n.29520210034133751/000
(IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2017), n.29520220001241957/000 (TARI, sanzioni, per l'anno 2017 e
2018), n.29520220003274718/000 (IRPEF, Addizionale Comunale e Addizionale Regionale Irpef,sanzioni e interessi, per l'anno 2017), n. 29520220029295209/000 (IVA, IRAP, sanzioni einteressi, per l'anno 2017
e 2018), n. 29520220033184427/000 (IVA, sanzioni e interessi,per l'anno 2018), n. 29520230021228246/000
( IRPEF, Addizionale Comunale eAddizionale Regionale Irpef, sanzioni e interessi, per l'anno 2019),
n.29520230027174683/000 (IVA, IRAP, sanzioni e interessi, per l'anno 2019) e n.29520240006479540/000
(IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2020) chiedendone l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti
MOTIVI 1. nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000; omessa allegazione;
2. illegittimità della intimazione di pagamento per carenza di valido titolo – mancata notifica atti presupposti;
3. prescrizione del credito- decadenza;
prescrizione sanzioni ed interessi.
La ricorrente deposita memoria;
insiste nei motivi di ricorso e contesta la regolarità della costituzione di AD, nonchè la regolarità della notifica di alcune cartelle, non consegnate per irreperibilità relativa e non seguita dalla raccomandata informativa.
Si costituisce Agenzia delle entrate che eccepisce l'inammissibilità del ricorso essendo decorsa la prescrizione decennale delle imposte per cui è causa.
Si costituisce AD che eccepisce la regolarità della procura notarile;
rileva che ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. n. 546/92. In ogni caso, ribadisce che dette cartelle sono state tutte notificate per assenza temporanea del destinatario, quindi si è proceduto a constatare l'assenza dello stesso, il deposito dell'atto presso la casa comunale ed al successivo invio della raccomandata, che però non è stata ritirata dal destinatario presso l'ufficio postale competente;
ritiene pertanto che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza
Si costituisce il Comune di Messina che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva. Il provvedimento impugnato è costituito infatti dall'intimazione di pagamento n. 29520259004777415/000 sottesa ad alcune cartelle di pagamento, tra cui, per quanto di interesse del Comune di Messina, la cartella n. 29520220001241957000 di € 1.096,00 relativa alle annualità Tari 2017 e 2018.
Per quanto di propria competenza, il Comune ritiene di avere legittimamente e correttamente operato, emettendo e notificando alla ricorrente l'avviso di accertamento per omessa denuncia n. 2018/2989 del 23/10/2018 notificato a mezzo posta in data 22/11/2018 e ritirato dallo stesso destinatario, oltre il decimo giorno, in data 10/12/2018, come da avviso di ricevimento racc.ta n. 764216819711 che produce.
Il ricorrente deposita memoria cui replica AD con note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, visti gli atti di causa, statuisce quanto segue.
Va preliminarmente rigettata la domanda con riferimento alla carenza di poteri di rappreserntanza dell'Ente per la riscossione, preso atto della documentazione prodotta dalla quale si evince che dalla procura in Notar Nominativo_1 rep. 181515 racc. n. 12772 del 28.07.2024, l'Avv. Nominativo_2 nella qualità di Direttore dell'Agenzia delle Entrate – CO, conferisce: “procura speciale ai Responsabili delle strutture organizzative di seguito riportate, in via disgiunta tra loro;
ra le funzioni conferite con la procura di che trattasi vi è espressamente quella di tra cui: “ - Conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici, eleggendo se del caso domicilio presso di essi, attribuendo loro tutti i necessari poteri per l'espletamento di singole azioni e procedure, ivi compresa l'effettuazione della dichiarazione a seguito dell'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., presso qualsiasi Autorità Giudiziaria in Italia e all'Estero, compresa la Suprema Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e le Commissioni Tributarie, in ogni sede, stato e grado del giudizio, nonché con riferimento alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.”. Pertanto, la procura rilasciata dal Direttore Generale a Nominativo_3 , e da questi, al sottoscritto procuratore, è assolutamente legittima e la relativa contestazione non potrà trovare accoglimento.
Con riferimento alla notifica delle seguenti cartelle cartelle di pagamento, sottese all'atto opposto:
29520210001317283/000; 29520210029315442/000,
29520210034133751/000, 29520220001241957/000,
29520220003274718/000, 29520220029295209/000, NOTIFICATE TUTTE IN Indirizzo_1, a mezzo posta, per irreperibilità “relativa”, va precisato che nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione, con raccomandata a.r., dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata.
Nel caso di specie, per le suddette cartelle di pagamento, manca nel fascicolo processuale la prova dell'avvenuta spedizione della c.d. raccomandata informativa, che rileva per le notifiche eseguite dopo il
2012 (quali quelle in contestazione), dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n.
258/2012 (.Cass. 15196/2025.).
Va pertanto applicato il principio secondo in cui caso di irreperibilità relativa (temporanea assenza del destinatario o dei soggetti abilitati a ricevere l'atto), la raccomandata informativa (CAD - Comunicazione di
Avvenuto Deposito) è obbligatoria e necessaria per il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c.. Le
Sezioni Unite (n. 10012/2021) hanno confermato che la notifica si perfeziona solo con la spedizione e l'invio della raccomandata informativa, non essendo sufficiente il solo deposito nella casa comunale.
Conclusivamente il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, con dichiarazione di parziale illegittimità dell'intimazione impugnata con riferimento alle cartelle sopra indicate;
le spese vanno compensate in ragione dell'andamento processuale della controversia.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;
compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente e Relatore
VALEA EP, Giudice
XERRA NICOLO', Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4821/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259004777415000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259004777415000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259004777415000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259004777415000 IRAP 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160030053164000 SANZIONE IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170004720048000 SANZIONE IRPEF 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170020470309000 SANZIONE IVA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200000339790000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210001317283000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210029315442000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210034133751000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220001241957000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220001241957000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220003274718000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220029295209000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220029295209000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220033184427000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230021228246000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230027174683000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230027174683000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240006479540000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190013624861000 SANZIONE IVA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
AD e Comune di Messina. Premette che l'Agenzia delle Entrate – CO aveva notificato l'avviso di intimazione di pagamento n. 29520259004777415/000, della complessiva somma di 160.383,00 euro in ordine a cartelle di pagamento afferenti a diversi tributi inerenti e a differenti enti.
Avverso il predetto avviso di intimazione, la contribuente propone ricorso, limitatamente a n. 15 cartelle di pagamento: n. 29520160030053164/000 (IRAP, sanzioni, per l'anno 2013), n.29520170004720048/000
(IRPEF sanzioni, per l'anno 2013), n. 29520170020470309/000(IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2014),
n. 29520190013624861/000 (IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2016), n. 29520200000339790/000 (IVA, sanzioni e interessi, perl'anno 2015), n. 29520210001317283/000 (IRAP, sanzioni e interessi, per l'anno
2017), n.29520210029315442/000 (IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2019), n.29520210034133751/000
(IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2017), n.29520220001241957/000 (TARI, sanzioni, per l'anno 2017 e
2018), n.29520220003274718/000 (IRPEF, Addizionale Comunale e Addizionale Regionale Irpef,sanzioni e interessi, per l'anno 2017), n. 29520220029295209/000 (IVA, IRAP, sanzioni einteressi, per l'anno 2017
e 2018), n. 29520220033184427/000 (IVA, sanzioni e interessi,per l'anno 2018), n. 29520230021228246/000
( IRPEF, Addizionale Comunale eAddizionale Regionale Irpef, sanzioni e interessi, per l'anno 2019),
n.29520230027174683/000 (IVA, IRAP, sanzioni e interessi, per l'anno 2019) e n.29520240006479540/000
(IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2020) chiedendone l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti
MOTIVI 1. nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000; omessa allegazione;
2. illegittimità della intimazione di pagamento per carenza di valido titolo – mancata notifica atti presupposti;
3. prescrizione del credito- decadenza;
prescrizione sanzioni ed interessi.
La ricorrente deposita memoria;
insiste nei motivi di ricorso e contesta la regolarità della costituzione di AD, nonchè la regolarità della notifica di alcune cartelle, non consegnate per irreperibilità relativa e non seguita dalla raccomandata informativa.
Si costituisce Agenzia delle entrate che eccepisce l'inammissibilità del ricorso essendo decorsa la prescrizione decennale delle imposte per cui è causa.
Si costituisce AD che eccepisce la regolarità della procura notarile;
rileva che ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. n. 546/92. In ogni caso, ribadisce che dette cartelle sono state tutte notificate per assenza temporanea del destinatario, quindi si è proceduto a constatare l'assenza dello stesso, il deposito dell'atto presso la casa comunale ed al successivo invio della raccomandata, che però non è stata ritirata dal destinatario presso l'ufficio postale competente;
ritiene pertanto che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza
Si costituisce il Comune di Messina che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva. Il provvedimento impugnato è costituito infatti dall'intimazione di pagamento n. 29520259004777415/000 sottesa ad alcune cartelle di pagamento, tra cui, per quanto di interesse del Comune di Messina, la cartella n. 29520220001241957000 di € 1.096,00 relativa alle annualità Tari 2017 e 2018.
Per quanto di propria competenza, il Comune ritiene di avere legittimamente e correttamente operato, emettendo e notificando alla ricorrente l'avviso di accertamento per omessa denuncia n. 2018/2989 del 23/10/2018 notificato a mezzo posta in data 22/11/2018 e ritirato dallo stesso destinatario, oltre il decimo giorno, in data 10/12/2018, come da avviso di ricevimento racc.ta n. 764216819711 che produce.
Il ricorrente deposita memoria cui replica AD con note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, visti gli atti di causa, statuisce quanto segue.
Va preliminarmente rigettata la domanda con riferimento alla carenza di poteri di rappreserntanza dell'Ente per la riscossione, preso atto della documentazione prodotta dalla quale si evince che dalla procura in Notar Nominativo_1 rep. 181515 racc. n. 12772 del 28.07.2024, l'Avv. Nominativo_2 nella qualità di Direttore dell'Agenzia delle Entrate – CO, conferisce: “procura speciale ai Responsabili delle strutture organizzative di seguito riportate, in via disgiunta tra loro;
ra le funzioni conferite con la procura di che trattasi vi è espressamente quella di tra cui: “ - Conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici, eleggendo se del caso domicilio presso di essi, attribuendo loro tutti i necessari poteri per l'espletamento di singole azioni e procedure, ivi compresa l'effettuazione della dichiarazione a seguito dell'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., presso qualsiasi Autorità Giudiziaria in Italia e all'Estero, compresa la Suprema Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e le Commissioni Tributarie, in ogni sede, stato e grado del giudizio, nonché con riferimento alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.”. Pertanto, la procura rilasciata dal Direttore Generale a Nominativo_3 , e da questi, al sottoscritto procuratore, è assolutamente legittima e la relativa contestazione non potrà trovare accoglimento.
Con riferimento alla notifica delle seguenti cartelle cartelle di pagamento, sottese all'atto opposto:
29520210001317283/000; 29520210029315442/000,
29520210034133751/000, 29520220001241957/000,
29520220003274718/000, 29520220029295209/000, NOTIFICATE TUTTE IN Indirizzo_1, a mezzo posta, per irreperibilità “relativa”, va precisato che nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione, con raccomandata a.r., dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata.
Nel caso di specie, per le suddette cartelle di pagamento, manca nel fascicolo processuale la prova dell'avvenuta spedizione della c.d. raccomandata informativa, che rileva per le notifiche eseguite dopo il
2012 (quali quelle in contestazione), dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n.
258/2012 (.Cass. 15196/2025.).
Va pertanto applicato il principio secondo in cui caso di irreperibilità relativa (temporanea assenza del destinatario o dei soggetti abilitati a ricevere l'atto), la raccomandata informativa (CAD - Comunicazione di
Avvenuto Deposito) è obbligatoria e necessaria per il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c.. Le
Sezioni Unite (n. 10012/2021) hanno confermato che la notifica si perfeziona solo con la spedizione e l'invio della raccomandata informativa, non essendo sufficiente il solo deposito nella casa comunale.
Conclusivamente il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, con dichiarazione di parziale illegittimità dell'intimazione impugnata con riferimento alle cartelle sopra indicate;
le spese vanno compensate in ragione dell'andamento processuale della controversia.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;
compensa le spese.