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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 7847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7847 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 14931/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Paolo Madonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14931/2018 del Ruolo Generale avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
TRA
Ing. (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Napoli il 02 gennaio 1951 ed ivi residente alla piazza Nicola Amore
n. 10, rapp.to e difeso dall'avvocato Bruno Fabbrini presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Raffaele De Cesare n. 31
ATTORE
E (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
, rapp.ta e difesa Controparte_2 Controparte_3
dall'avvocato Maurizio Massimo Marsico presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1
CONVENUTO
NONCHE'
(P.IVA , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante p. t., Ing. rapp.to e difeso dagli Controparte_5
avvocati prof. Bruno Capponi e Domenico Di Falco presso i quali elettivamente domicilia in Pozzuoli alla via Campana n. 268.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 09/12/2024
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 22.05.2018,
l'ing. , esponeva di essere stato nominato Parte_1
Ingegnere Capo dei lavori di realizzazione del III° Lotto dell'opera di adeguamento e recupero funzionale della Circumvallazione
Esterna di Napoli Lufrano - Lago Patria con decreto commissariale
- 2 - n. 3020 del 21.10.86 e che l'esecuzione di tali lavori era affidata al
, in qualità di concessionario, che li ultimava Controparte_4
in data 31.3.2003. Argomentava, poi, che in fase di esecuzione dei lavori, la così come previsto dal Controparte_1
decreto di nomina n. 3020/86 e dall'art. 9 dell'atto aggiuntivo n.
39 dell'11.4.1985, provvedeva direttamente al pagamento dei compensi in favore dell'Ingegnere Capo, con acconti pari all'1%, trattenuti su ciascuna erogazione fatta al concessionario.
Deduceva, ancora, che nel novembre del 2017 veniva a conoscenza della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
491/2016 con la quale la veniva condannata a Controparte_1
pagare in favore del l'importo di € Controparte_4
8.662.081,10, di cui € 3.824.186,95 a titolo di differenza tra l'importo revisionale calcolato in base all'art. 33, co. 4 della legge
41/86 ed il meccanismo di aggiornamento prezzi previsto dal contratto, ed € 4.837.894,15 a titolo di interessi legali e moratori, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo sull'importo di € 3.824.186,95 ed ulteriori interessi moratori dal 03.08.2011 fino al soddisfo sull'importo di €
4.837.894,15. Deduceva, pertanto, che a fronte del riconoscimento di tale ulteriore somma, già interamente corrisposta dalla in favore del Controparte_1 Controparte_6
l'ingegner veva diritto ad un compenso pari
[...] Pt_1
all'1% sull'importo lordo di tutte le erogazioni fatte al
- 3 - Concessionario;
che in particolare, l'ing. amentava che, Pt_1
in considerazione del fatto che il corrispettivo a lui spettante gravava sul concessionario e che l'Ente concedente, a termini di convenzione e di disposizioni emanate a suo tempo dal
AR , avrebbe dovuto trattenere una percentuale pari all'1%, la non aveva provveduto a trattenere Controparte_1
le somme a lui spettanti allorquando aveva messo in esecuzione la sentenza della Corte di Appello n. 491/2016; che per tale motivo aveva richiesto alla il pagamento della Controparte_1
somma di € 86.620,81, corrispondente all'1% dell'importo di €
8.662.081,10 liquidato al Concessionario in esecuzione della condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli;
che la
[...]
, con nota R.U. n. 0004949 del 09.01.18, respingeva CP_1
le richieste avanzate dall' ing. sostenendo che Pt_1
l'eventuale maggior compenso doveva essere richiesto al
Concessionario detentore della somma richiesta;
che, purtuttavia, il Concessionario, con nota prot. n. MT/cs 09/18 del 19.03.18 si dichiarava estraneo alla richiesta di pagamento.
Il ricorrente deduceva, quindi, che erano risultati vani tutti i solleciti di pagamento inoltrati e pertanto richiedeva la condanna della al pagamento del compenso richiesto Controparte_1
nella misura di euro 86.620,81, oltre interessi legali e moratori al saggio di cui all'art. 1284, co. 4 c.c., dalla data del deposito del ricorso fino al soddisfo, con vittoria delle spese di giudizio.
- 4 - Si costituiva la che contestata la domanda Controparte_1
avversa, richiedeva preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa del affinchè, nella ipotesi Controparte_4
di accertata fondatezza della domanda proposta dal ricorrente nei confronti della , il Tribunale accertasse il Controparte_1
diritto della alla restituzione degli importi Controparte_1
corrisposti al concessionario in esecuzione della CP_4
richiamata sentenza n. 491/2016.
Autorizzata la chiamata in causa del con ordinanza del CP_4
04.07.2019, il Tribunale, ritenuta la controversia di natura non documentale, necessitando la stessa di una istruttoria approfondita, incompatibile con il rito sommario prescelto dal ricorrente, disponeva il mutamento del rito.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., in mancanza di richieste istruttorie dalle parti, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda proposta dall' ing.
[...]
è fondata e va accolta. Parte_1
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla . Controparte_1
E infatti, al riguardo, l'art. 9 dell'atto aggiuntivo n. 39 dell'11.04.85 allegato alla produzione di parte attrice così
- 5 - disponeva “E' riservata al concedente la nomina dell'Ingegnere
Capo e della Commissione di collaudo in c.o., ferma restando la corresponsione dei relativi compensi a carico del concessionario. A tal uopo, l'1% su ciascuna erogazione al concessionario sarà trattenuto dal concedente per l'attribuzione del compenso alla
Commissione di collaudo in c.o., con modalità da precisarsi in apposito provvedimento, mentre un altro 1%, corrispondente al compenso che sarebbe spettato all'Ingegnere Capo, sarà parimenti trattenuto su ciascuna erogazione al concessionario e contestualmente versato al fondo spese generali di collaudo di cui alle ordinanze commissariali n. 117 e 156.”
Dal tenore di tale disposizione, pertanto, si evince chiaramente che al pagamento dell'Ingegnere Capo, come nel caso di specie è
l'ing. , avrebbe dovuto provvedere il Parte_1
Concedente, prelevando le risorse occorrenti dai corrispettivi erogati ai Concessionari. Vieppiù che dalla documentazione presente agli atti del giudizio risulta che è sempre stata la
[...]
a pagare i compensi di Ingegnere Capo all' Ing. CP_1
. E tanto vale a riconoscere l'obbligo in capo Parte_1
alla per la soddisfazione delle richieste Controparte_1
avanzate in tale sede da parte dell'odierno attore.
Tale circostanza non risulta nemmeno contestata dalla
[...]
che nei propri scritti difensivi ha comunque CP_1
- 6 - ammesso il suo onere di trattenere le somme da destinare all'ingegnere Capo sulle erogazioni in favore del Concessionario, che per mera dimenticanza ciò non era accaduto (cfr. nota della
R.U. Int. 0227633 del 12.12.2017). Controparte_1
Nel merito occorre rilevare che le differenze economiche riconosciute dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli al
Concessionario non riguardavano lavori Controparte_4
ulteriori ma maggiorazioni di costo dei lavori relativi all'opera di adeguamento e recupero funzionale della Circumvallazione
Esterna di Napoli Lufrano - Lago Patria dovute al diverso meccanismo di calcolo della revisione prezzi.
Pertanto, si tratta di una revisione dei prezzi su lavori sui quali l'ing. aveva esercitato le attività che gli Parte_1
spettavano in base all'incarico ricevuto.
Sussiste, quindi, a differenza di quanto sostenuto sia da parte della che da parte del un Controparte_1 Controparte_4
preciso nesso causale tra il compenso richiesto dall' Ing. Pt_1
e l'attività svolta.
Nel caso che quivi ci occupa l'onere relativo al pagamento dei compensi spettanti agli Ingegneri Capo delle opere ex Titolo VIII della legge n. 219/81 gravava sui Consorzi Concessionari ma il dettato convenzionale prevedeva che gli Ingegneri Capo fossero
- 7 - pagati dal Concedente, il quale avrebbe dovuto trattenere a tale scopo una percentuale dell'1% sugli importi erogati ai
Concessionari.
Quello che è certo è che le differenze economiche liquidate al
Concessionario in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 491/2016 costituiscono delle maggiorazioni degli importi degli stati di avanzamento lavori, sui quali andavano operate le trattenute, e non già delle somme ulteriori slegate dagli importi dei lavori contabilizzati negli stati di avanzamento.
Pertanto, neanche l'eccezione sollevata dalle controparti di rinuncia dell' ing. on coglie nel segno. Pt_1
E infatti, la dichiarazione fatta dall'odierno attore di non aver più nulla a pretendere a titolo di compenso calcolato sugli importi degli stati di avanzamento dal SAL 29 fino alla Stato Finale (cfr. nota Ing. .U. n. 114207 del 04.07.17), non era relativa Pt_1
anche ad eventuali maggiorazioni dei prezzi dell'opera.
In ogni caso, il compenso dell'Ingegnere Capo va sempre e comunque determinato in misura percentuale (1%) sugli importi erogati al Concessionario in relazione ai lavori eseguiti e, pertanto, nel momento in cui detti importi hanno subito una variazione per effetto di quanto riconosciuto dalla già citata sentenza della Corte di Appello, essa automaticamente va a riflettersi sui compensi dovuti all' Ing. Pt_1
- 8 - L'atto aggiuntivo n. 30/84 recita: ‹‹E' riservata al Concedente la nomina dell'Ingegnere Capo e della Commissione di Collaudo in
c.o., ferma restando la corresponsione dei relativi compensi a carico del Concessionario. A tale uopo, l'1% su ciascuna erogazione al Concessionario sarà trattenuto dal Concedente per
l'attribuzione del compenso alla Commissione di Collaudo in c.o., con modalità da precisarsi in apposito provvedimento, mentre un altro 1%, corrispondente al compenso che sarebbe spettato all'Ingegnere Capo, sarà parimenti trattenuto su ciascuna erogazione al Concessionario e contestualmente versato al fondo spese generali di collaudo di cui alle ordinanze Commissariali nn.
117 e 156›› (cfr. art. 9 atto agg.vo n. 30/86), e ciò vale a dimostrare che la trattenuta dell'1% destinata a compensare l'Ingegnere Capo andava operata su tutte le erogazioni fatte al
Concessionario e, quindi, anche sulle differenze economiche riconosciute dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
491/2016.
In riferimento al quantum richiesto dall' Ing. bisogna Pt_1
attenersi alla sentenza n. 491/2016 della Corte di Appello di
Napoli che ha dichiarato il diritto del al pagamento da CP_4
parte della del compenso revisionale per il periodo CP_7
01.4.1996 al 28.04.1999 ed in particolare, per quel che interessa il presente giudizio, la somma di € 3.824.186,95 quale differenza tra l'importo revisionale calcolato secondo il meccanismo del prezzo
- 9 - chiuso previsto dall'art. 33 comma 4 della legge 41/86 riconosciuto dal giudice ed il meccanismo revisionale calcolato secondo il contratto, ed € 4.837.894,15 a titolo di interessi legali e moratori, per un importo complessivo di € 8.662.081,10.
Ebbene in riferimento alla richiesta fatta dall' Ing. di Pt_1
pagamento della somma di € 86.620,81, pari all'1% del suddetto importo di € 8.662.081,10 occorre rilevare che trattandosi di somme corrisposte al da parte della Controparte_4 [...]
in esecuzione della indicata sentenza codesto CP_1
Giudicante ritiene di dover riconoscere il diritto dell'ing. Pt_1
ad ottenere tali somme.
Essendo tali somme state incamerate dal è Controparte_4
quest'ultimo a dover corrispondere in accoglimento della domanda di manleva attuata dalla . Controparte_1
E infatti in relazione alla domanda della di Controparte_1
condanna del terzo chiamato in causa alla Controparte_4
restituzione della somma incamerata spettante all' ing. Pt_1
rileva il Tribunale che trattasi di domanda di ripetizione di indebito, apparendo formulata dalla sul Controparte_1
presupposto che la stessa, aveva provveduto a saldare l'intero importo al , anche quindi quelli che sarebbero spettati CP_4
all'Ingegnere Capo.
- 10 - Orbene, come è noto, “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi “ (Cass. 27 novembre
2018 n. 30713).
Ciò posto, si osserva che nella fattispecie in esame risulta provato per tabulas, ancorchè non contestato, il pagamento dell'intera somma in favore del da parte della Controparte_4 [...]
in esecuzione della sentenza Corte di Appello di CP_1
Napoli n. 491/2016.
Risulta, ancora, accertato il diritto dell'Ing. ad ottenere Pt_1
l'1% della somma erogata dalla al Controparte_1 CP_4
in virtù della succitata sentenza, somma che in virtù
[...]
delle disposizioni intervenute doveva essere trattenuta dalla
[...]
ma che, per stessa ammissione di quest'ultima, CP_1
“Ciò, per mera dimenticanza, non è stato fatto” (nota della
[...]
R.U. Int. 0227633 del 12.12.2017). CP_1
Pertanto sulla scorta di quanto sin ora motivato la domanda attorea va accolta riconoscendo alla il diritto Controparte_1
alla manleva da parte del terzo chiamato in causa, con CP_4
conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento, in favore dell' Ing. el compenso pari all'1% sull'importo lordo di Pt_1
tutte le erogazioni fatte al Concessionario pari ad € 86.620,81,
- 11 - corrispondente appunto all'1% dell'importo di € 8.662.081,10 liquidato al Concessionario in esecuzione della condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli.
Quanto alle spese del presente giudizio queste seguono il principio della parziale soccombenza e vanno liquidate in favore dell'attore, come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri medi fissati, ridotte del 30%. ex art. 4 co.4 per l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto giudice monocratico, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra proposta, così provvede:
A) accoglie la domanda proposta dall' Ing. ; Parte_1
B) riconosce il diritto alla manleva della nei Controparte_1
confronti del e, per l'effetto, condanna il Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_4
pagamento, in favore dell'Ing. della somma di Parte_1
euro 86.620,81 oltre agli interessi legali moratori al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data del deposito del ricorso sino alla data di pubblicazione della sentenza oltre interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- 12 - C) condanna il al pagamento delle spese Controparte_4
processuali nei confronti dell'Ing. che liquida Parte_1
in complessivi euro 9.872,1 oltre il rimborso delle spese generali,
CAP ed IVA come per legge;
D) compensa integralmente le spese di lite tra il CP_4
e la .
[...] Controparte_1
Così deciso in Napoli 09/09/2025
Il Giudice
Dr. Paolo Madonna
- 13 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Paolo Madonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14931/2018 del Ruolo Generale avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
TRA
Ing. (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Napoli il 02 gennaio 1951 ed ivi residente alla piazza Nicola Amore
n. 10, rapp.to e difeso dall'avvocato Bruno Fabbrini presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Raffaele De Cesare n. 31
ATTORE
E (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
, rapp.ta e difesa Controparte_2 Controparte_3
dall'avvocato Maurizio Massimo Marsico presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1
CONVENUTO
NONCHE'
(P.IVA , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante p. t., Ing. rapp.to e difeso dagli Controparte_5
avvocati prof. Bruno Capponi e Domenico Di Falco presso i quali elettivamente domicilia in Pozzuoli alla via Campana n. 268.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 09/12/2024
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 22.05.2018,
l'ing. , esponeva di essere stato nominato Parte_1
Ingegnere Capo dei lavori di realizzazione del III° Lotto dell'opera di adeguamento e recupero funzionale della Circumvallazione
Esterna di Napoli Lufrano - Lago Patria con decreto commissariale
- 2 - n. 3020 del 21.10.86 e che l'esecuzione di tali lavori era affidata al
, in qualità di concessionario, che li ultimava Controparte_4
in data 31.3.2003. Argomentava, poi, che in fase di esecuzione dei lavori, la così come previsto dal Controparte_1
decreto di nomina n. 3020/86 e dall'art. 9 dell'atto aggiuntivo n.
39 dell'11.4.1985, provvedeva direttamente al pagamento dei compensi in favore dell'Ingegnere Capo, con acconti pari all'1%, trattenuti su ciascuna erogazione fatta al concessionario.
Deduceva, ancora, che nel novembre del 2017 veniva a conoscenza della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
491/2016 con la quale la veniva condannata a Controparte_1
pagare in favore del l'importo di € Controparte_4
8.662.081,10, di cui € 3.824.186,95 a titolo di differenza tra l'importo revisionale calcolato in base all'art. 33, co. 4 della legge
41/86 ed il meccanismo di aggiornamento prezzi previsto dal contratto, ed € 4.837.894,15 a titolo di interessi legali e moratori, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo sull'importo di € 3.824.186,95 ed ulteriori interessi moratori dal 03.08.2011 fino al soddisfo sull'importo di €
4.837.894,15. Deduceva, pertanto, che a fronte del riconoscimento di tale ulteriore somma, già interamente corrisposta dalla in favore del Controparte_1 Controparte_6
l'ingegner veva diritto ad un compenso pari
[...] Pt_1
all'1% sull'importo lordo di tutte le erogazioni fatte al
- 3 - Concessionario;
che in particolare, l'ing. amentava che, Pt_1
in considerazione del fatto che il corrispettivo a lui spettante gravava sul concessionario e che l'Ente concedente, a termini di convenzione e di disposizioni emanate a suo tempo dal
AR , avrebbe dovuto trattenere una percentuale pari all'1%, la non aveva provveduto a trattenere Controparte_1
le somme a lui spettanti allorquando aveva messo in esecuzione la sentenza della Corte di Appello n. 491/2016; che per tale motivo aveva richiesto alla il pagamento della Controparte_1
somma di € 86.620,81, corrispondente all'1% dell'importo di €
8.662.081,10 liquidato al Concessionario in esecuzione della condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli;
che la
[...]
, con nota R.U. n. 0004949 del 09.01.18, respingeva CP_1
le richieste avanzate dall' ing. sostenendo che Pt_1
l'eventuale maggior compenso doveva essere richiesto al
Concessionario detentore della somma richiesta;
che, purtuttavia, il Concessionario, con nota prot. n. MT/cs 09/18 del 19.03.18 si dichiarava estraneo alla richiesta di pagamento.
Il ricorrente deduceva, quindi, che erano risultati vani tutti i solleciti di pagamento inoltrati e pertanto richiedeva la condanna della al pagamento del compenso richiesto Controparte_1
nella misura di euro 86.620,81, oltre interessi legali e moratori al saggio di cui all'art. 1284, co. 4 c.c., dalla data del deposito del ricorso fino al soddisfo, con vittoria delle spese di giudizio.
- 4 - Si costituiva la che contestata la domanda Controparte_1
avversa, richiedeva preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa del affinchè, nella ipotesi Controparte_4
di accertata fondatezza della domanda proposta dal ricorrente nei confronti della , il Tribunale accertasse il Controparte_1
diritto della alla restituzione degli importi Controparte_1
corrisposti al concessionario in esecuzione della CP_4
richiamata sentenza n. 491/2016.
Autorizzata la chiamata in causa del con ordinanza del CP_4
04.07.2019, il Tribunale, ritenuta la controversia di natura non documentale, necessitando la stessa di una istruttoria approfondita, incompatibile con il rito sommario prescelto dal ricorrente, disponeva il mutamento del rito.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., in mancanza di richieste istruttorie dalle parti, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda proposta dall' ing.
[...]
è fondata e va accolta. Parte_1
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla . Controparte_1
E infatti, al riguardo, l'art. 9 dell'atto aggiuntivo n. 39 dell'11.04.85 allegato alla produzione di parte attrice così
- 5 - disponeva “E' riservata al concedente la nomina dell'Ingegnere
Capo e della Commissione di collaudo in c.o., ferma restando la corresponsione dei relativi compensi a carico del concessionario. A tal uopo, l'1% su ciascuna erogazione al concessionario sarà trattenuto dal concedente per l'attribuzione del compenso alla
Commissione di collaudo in c.o., con modalità da precisarsi in apposito provvedimento, mentre un altro 1%, corrispondente al compenso che sarebbe spettato all'Ingegnere Capo, sarà parimenti trattenuto su ciascuna erogazione al concessionario e contestualmente versato al fondo spese generali di collaudo di cui alle ordinanze commissariali n. 117 e 156.”
Dal tenore di tale disposizione, pertanto, si evince chiaramente che al pagamento dell'Ingegnere Capo, come nel caso di specie è
l'ing. , avrebbe dovuto provvedere il Parte_1
Concedente, prelevando le risorse occorrenti dai corrispettivi erogati ai Concessionari. Vieppiù che dalla documentazione presente agli atti del giudizio risulta che è sempre stata la
[...]
a pagare i compensi di Ingegnere Capo all' Ing. CP_1
. E tanto vale a riconoscere l'obbligo in capo Parte_1
alla per la soddisfazione delle richieste Controparte_1
avanzate in tale sede da parte dell'odierno attore.
Tale circostanza non risulta nemmeno contestata dalla
[...]
che nei propri scritti difensivi ha comunque CP_1
- 6 - ammesso il suo onere di trattenere le somme da destinare all'ingegnere Capo sulle erogazioni in favore del Concessionario, che per mera dimenticanza ciò non era accaduto (cfr. nota della
R.U. Int. 0227633 del 12.12.2017). Controparte_1
Nel merito occorre rilevare che le differenze economiche riconosciute dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli al
Concessionario non riguardavano lavori Controparte_4
ulteriori ma maggiorazioni di costo dei lavori relativi all'opera di adeguamento e recupero funzionale della Circumvallazione
Esterna di Napoli Lufrano - Lago Patria dovute al diverso meccanismo di calcolo della revisione prezzi.
Pertanto, si tratta di una revisione dei prezzi su lavori sui quali l'ing. aveva esercitato le attività che gli Parte_1
spettavano in base all'incarico ricevuto.
Sussiste, quindi, a differenza di quanto sostenuto sia da parte della che da parte del un Controparte_1 Controparte_4
preciso nesso causale tra il compenso richiesto dall' Ing. Pt_1
e l'attività svolta.
Nel caso che quivi ci occupa l'onere relativo al pagamento dei compensi spettanti agli Ingegneri Capo delle opere ex Titolo VIII della legge n. 219/81 gravava sui Consorzi Concessionari ma il dettato convenzionale prevedeva che gli Ingegneri Capo fossero
- 7 - pagati dal Concedente, il quale avrebbe dovuto trattenere a tale scopo una percentuale dell'1% sugli importi erogati ai
Concessionari.
Quello che è certo è che le differenze economiche liquidate al
Concessionario in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 491/2016 costituiscono delle maggiorazioni degli importi degli stati di avanzamento lavori, sui quali andavano operate le trattenute, e non già delle somme ulteriori slegate dagli importi dei lavori contabilizzati negli stati di avanzamento.
Pertanto, neanche l'eccezione sollevata dalle controparti di rinuncia dell' ing. on coglie nel segno. Pt_1
E infatti, la dichiarazione fatta dall'odierno attore di non aver più nulla a pretendere a titolo di compenso calcolato sugli importi degli stati di avanzamento dal SAL 29 fino alla Stato Finale (cfr. nota Ing. .U. n. 114207 del 04.07.17), non era relativa Pt_1
anche ad eventuali maggiorazioni dei prezzi dell'opera.
In ogni caso, il compenso dell'Ingegnere Capo va sempre e comunque determinato in misura percentuale (1%) sugli importi erogati al Concessionario in relazione ai lavori eseguiti e, pertanto, nel momento in cui detti importi hanno subito una variazione per effetto di quanto riconosciuto dalla già citata sentenza della Corte di Appello, essa automaticamente va a riflettersi sui compensi dovuti all' Ing. Pt_1
- 8 - L'atto aggiuntivo n. 30/84 recita: ‹‹E' riservata al Concedente la nomina dell'Ingegnere Capo e della Commissione di Collaudo in
c.o., ferma restando la corresponsione dei relativi compensi a carico del Concessionario. A tale uopo, l'1% su ciascuna erogazione al Concessionario sarà trattenuto dal Concedente per
l'attribuzione del compenso alla Commissione di Collaudo in c.o., con modalità da precisarsi in apposito provvedimento, mentre un altro 1%, corrispondente al compenso che sarebbe spettato all'Ingegnere Capo, sarà parimenti trattenuto su ciascuna erogazione al Concessionario e contestualmente versato al fondo spese generali di collaudo di cui alle ordinanze Commissariali nn.
117 e 156›› (cfr. art. 9 atto agg.vo n. 30/86), e ciò vale a dimostrare che la trattenuta dell'1% destinata a compensare l'Ingegnere Capo andava operata su tutte le erogazioni fatte al
Concessionario e, quindi, anche sulle differenze economiche riconosciute dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
491/2016.
In riferimento al quantum richiesto dall' Ing. bisogna Pt_1
attenersi alla sentenza n. 491/2016 della Corte di Appello di
Napoli che ha dichiarato il diritto del al pagamento da CP_4
parte della del compenso revisionale per il periodo CP_7
01.4.1996 al 28.04.1999 ed in particolare, per quel che interessa il presente giudizio, la somma di € 3.824.186,95 quale differenza tra l'importo revisionale calcolato secondo il meccanismo del prezzo
- 9 - chiuso previsto dall'art. 33 comma 4 della legge 41/86 riconosciuto dal giudice ed il meccanismo revisionale calcolato secondo il contratto, ed € 4.837.894,15 a titolo di interessi legali e moratori, per un importo complessivo di € 8.662.081,10.
Ebbene in riferimento alla richiesta fatta dall' Ing. di Pt_1
pagamento della somma di € 86.620,81, pari all'1% del suddetto importo di € 8.662.081,10 occorre rilevare che trattandosi di somme corrisposte al da parte della Controparte_4 [...]
in esecuzione della indicata sentenza codesto CP_1
Giudicante ritiene di dover riconoscere il diritto dell'ing. Pt_1
ad ottenere tali somme.
Essendo tali somme state incamerate dal è Controparte_4
quest'ultimo a dover corrispondere in accoglimento della domanda di manleva attuata dalla . Controparte_1
E infatti in relazione alla domanda della di Controparte_1
condanna del terzo chiamato in causa alla Controparte_4
restituzione della somma incamerata spettante all' ing. Pt_1
rileva il Tribunale che trattasi di domanda di ripetizione di indebito, apparendo formulata dalla sul Controparte_1
presupposto che la stessa, aveva provveduto a saldare l'intero importo al , anche quindi quelli che sarebbero spettati CP_4
all'Ingegnere Capo.
- 10 - Orbene, come è noto, “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi “ (Cass. 27 novembre
2018 n. 30713).
Ciò posto, si osserva che nella fattispecie in esame risulta provato per tabulas, ancorchè non contestato, il pagamento dell'intera somma in favore del da parte della Controparte_4 [...]
in esecuzione della sentenza Corte di Appello di CP_1
Napoli n. 491/2016.
Risulta, ancora, accertato il diritto dell'Ing. ad ottenere Pt_1
l'1% della somma erogata dalla al Controparte_1 CP_4
in virtù della succitata sentenza, somma che in virtù
[...]
delle disposizioni intervenute doveva essere trattenuta dalla
[...]
ma che, per stessa ammissione di quest'ultima, CP_1
“Ciò, per mera dimenticanza, non è stato fatto” (nota della
[...]
R.U. Int. 0227633 del 12.12.2017). CP_1
Pertanto sulla scorta di quanto sin ora motivato la domanda attorea va accolta riconoscendo alla il diritto Controparte_1
alla manleva da parte del terzo chiamato in causa, con CP_4
conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento, in favore dell' Ing. el compenso pari all'1% sull'importo lordo di Pt_1
tutte le erogazioni fatte al Concessionario pari ad € 86.620,81,
- 11 - corrispondente appunto all'1% dell'importo di € 8.662.081,10 liquidato al Concessionario in esecuzione della condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli.
Quanto alle spese del presente giudizio queste seguono il principio della parziale soccombenza e vanno liquidate in favore dell'attore, come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri medi fissati, ridotte del 30%. ex art. 4 co.4 per l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto giudice monocratico, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra proposta, così provvede:
A) accoglie la domanda proposta dall' Ing. ; Parte_1
B) riconosce il diritto alla manleva della nei Controparte_1
confronti del e, per l'effetto, condanna il Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_4
pagamento, in favore dell'Ing. della somma di Parte_1
euro 86.620,81 oltre agli interessi legali moratori al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data del deposito del ricorso sino alla data di pubblicazione della sentenza oltre interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- 12 - C) condanna il al pagamento delle spese Controparte_4
processuali nei confronti dell'Ing. che liquida Parte_1
in complessivi euro 9.872,1 oltre il rimborso delle spese generali,
CAP ed IVA come per legge;
D) compensa integralmente le spese di lite tra il CP_4
e la .
[...] Controparte_1
Così deciso in Napoli 09/09/2025
Il Giudice
Dr. Paolo Madonna
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