Ordinanza cautelare 3 febbraio 2023
Sentenza 15 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 15/07/2023, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2023
N. 01007/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2023, proposto da
UC Apuleo, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Fanizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C.I.H.E.A.M. Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97;
nei confronti
OV Apuleo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, nei limiti dell'interesse e previa misura cautelare:
-dell'atto dirigenziale n. 119 del 14.10.2022 del Resp. Sezione Osservatorio Fitosanitario – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia recante: “Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 – D.G.R. 343/2022. Prescrizione di misure di eradicazione ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Monopoli – Area delimitata di Monopoli”, pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Monopoli dal 19.10.2022 al 26.10.2022;
-della nota dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB) del 6.10.2022 con allegato n. 1 rapporto di prova n. 43/2022 del 28.9.2022 a firma del Responsabile scientifico dott. M. Digiaro, con cui sono stati comunicati al Responsabile del Servizio Fitosanitario della Regione Puglia gli esiti positivi delle analisi real-time PCR per YL fastidiosa eseguiti (tra gli altri) su n. 1 albero di olivo monumentale ricadente in agro di Monopoli di proprietà della ricorrente e identificato con il n. 1455708 ;
di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare, ove occorra e sempre nei limiti d'interesse:
-della del. di G.R. Puglia n. 343 del 14.3.2022 richiamata nella determina gravata, che ha approvato il “Piano d'azione per contrastare la diffusione di YL fastidiosa (Well et al.) in Puglia” per l'anno 2022, unitamente all'allegato Piano, per quanto e se di sfavore, e in particolare del par. 4.4) di detto Piano e di tutte le parti in cui si fa riferimento in via esclusiva all'applicazione di misure di eradicazione dell'intera pianta risultata infetta al batterio della Xf e, tra queste, anche di quelle riconosciute monumentali ex l. r. Puglia n. 14/2007 e s.m.i., per quanto e se di sfavore;
-della determinazione n. 31 del 13.5.2022 dell'Osservatorio Fitosanitario della R.P. richiamata nella determina gravata, recante: “Aggiornamento delle procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di YL fastidiosa nella Regione Puglia”, unitamente all'allegato protocollo, per quanto e se di sfavore, e in particolare della parte IV) del protocollo e di tutte le parti in cui si fa riferimento in via esclusiva all'applicazione di misure di eradicazione dell'intera pianta risultata infetta al batterio della Xf e, tra queste, anche di quelle riconosciute monumentali ex l. r. Puglia n. 14/2007 e s.m.i., per quanto e se di sfavore;
-della determinazione reg. n. 35 del 29.4.2021, come aggiornata con la successiva det. reg. n. 69 del 27.7.2021 dell'Osservatorio Fitosanitario della R.P., richiamata nella precedente determina gravata, recanti rispettivamente: “Reg. (UE) 2020/1201 – DGR 538/2021 – Aggiornamento delle aree delimitate alla YL fastidiosa sottospecie Pauca ST53” e “Reg. (UE) 2020/1201 – DGR 538/2021 – Aggiornamento delle aree delimitate alla YL fastidiosa sottospecie Pauca ST53 ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del Reg. UE 2020/1201”, per quanto e se di sfavore e, in particolare, in tutte le parti in cui si fa riferimento in via esclusiva all'applicazione di misure di eradicazione dell'intera pianta risultata infetta al batterio della Xf e, tra queste, anche di quelle riconosciute monumentali ex l. r. Puglia n. 14/2007 e s.m.i., per quanto e se di sfavore;
con riserva di proporre motivi aggiunti e/o ulteriori all'esito del riscontro all'istanza del 9.11.2022, non evasa dall'ente regionale all’atto della presentazione del ricorso; nonchè, ove occorra e in via subordinata, per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere un nuovo esame di materiale biologico prelevato dal proprio albero, nel rispetto dei parametri e della tipologia di esami prescritta dal Regolamento comunitario n. 1201/2020 con conseguente condanna -ex art. 34 comma 1 lettera c) del codice del processo amministrativo- della Regione Puglia e/o dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari ad assicurare il soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio, e in particolare, a disporre il riesame di materiale biologico prelevato dall'albero della ricorrente nel rispetto dei parametri e della tipologia di esami prescritta dal Regolamento comunitario n. 1201/2020, estendendolo alla determinazione della concentrazione dell'eventuale batterio riscontrato nella pianta e alla conseguente verifica della sua attuale vitalità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di C.I.H.E.A.M. Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori Rosa Fanizzi per la parte ricorrente e Anna Bucci per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- La signora UC PU, nella qualità di proprietaria di un uliveto ricadente nella Piana degli Ulivi secolari di Monopoli, ha proposto il gravame in epigrafe avverso la determina regionale che ha disposto l’abbattimento di una pianta monumentale (di oltre 600 anni), regolarmente censita dall’Ente e degli altri alberi plurisecolari nel raggio di 50 metri (monumentali e/o con caratteristiche di monumentalità) insistenti sul medesimo terreno, riconosciuti infetti al batterio della YL fastidiosa; unitamente ad una serie di atti presupposti, nei limiti dell’interesse.
Più precisamente, ha gravato tutti gli atti del procedimento conclusosi con l’ordine di eradicazione in quanto adottati: a) senza considerare le misure alternative contemplate dallo stesso legislatore regionale (art. 8 commi 5, 6, 7 e 7-bis l.r. Puglia n. 4/2017); b) senza considerare la necessità di salvaguardare alberi di olivo monumentali e/o aventi caratteristiche di monumentalità, che costituiscono patrimonio culturale di altissimo pregio e valore per il nostro territorio regionale (l’intera area, come detto, ricade nell’area protetta della ‘Piana degli olivi secolari’ di cui al PPTR Puglia); c) senza aver accertato la concentrazione del batterio nella pianta e la sua attuale vitalità, al fine di verificarne l’effettiva capacità infettiva; d) senza che sia stato eseguito l’esame di secondo livello per l’accertamento della presenza dell’infezione, in attuazione di quanto prescritto dall’art. 2 par. 6 del Reg. UE n. 1201/2020 nè l’esame prescritto -al successivo par. 7- per accertare la sottospecie di appartenenza del batterio, identificato come “Pauca” attraverso il mero richiamo agli atti regionali presupposti (che prevedono l’applicazione di misure fitosanitarie per evitarne la diffusione sul territorio pugliese: DGR 343/2022 e relativo Piano d’Azione 2022, DDS n. 31/2022 e relative Procedure di Monitoraggio; infine, DDS n. 35/2021, come modificata con DDS n. 69/2021, recante aggiornamento delle aree delimitate); e) senza dare riscontro alcuno all’istanza del 9.11.2022, con cui la ricorrente avrebbe chiesto alla Regione Puglia di procedere in via di autotutela all’annullamento della determina gravata, conseguentemente autorizzandola, ai sensi dell'art. 8, comma 7 bis , l.r. Puglia n. 4/2017, a non procedere all'estirpazione degli alberi di ulivo di cui si discute e ad accedere a misure fitosanitarie alternative “ consistenti nell’incappucciamento e/o capitozzatura delle branche principali, nell'innesto di coltivar resistenti e nell'applicazione delle misure di controllo del vettore, sì come stabilite di concerto con l'Ente regionale procedente ”.
Si sono costituiti in giudizio l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari - C.I.H.E.A.M. e la Regione Puglia, con atti –rispettivamente- in data 9 e 27 gennaio 2023, chiedendo il rigetto del gravame; la Regione eccependone preliminarmente l’improcedibilità in ragione del fatto che – medio tempore - sia intervenuta la DDS n. 127/2022, pubblicata sul BURP n. 128 del 14 novembre 2022, non impugnata, con cui l’Amministrazione regionale ha istituito una nuova area delimitata denominata “Valle d’Itria”, la cui zona infetta comprende l’intero agro comunale di Polignano, Monopoli, Alberobello e parte dell’agro di Castellana grotte; delimitazione nella quale –come detto- ricade il suolo di proprietà della ricorrente.
Con ordinanza n.41 del 3 febbraio 2023, la Sezione ha sospeso l’ordine di espianto impugnato, al fine di preservare l’integrità del bene sino alla decisione nel merito, sollecitamente fissata.
All’udienza del 5 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il gravame va dichiarato improcedibile sulla scorta dell’eccezione formulata dalla difesa della Regione resistente che –come già riportato sub 1- ha opposto la sopravvenienza della DDS n. 127/2022, rimasta inoppugnata, con cui l’Amministrazione regionale ha istituito una nuova area infetta delimitata denominata “Valle d’Itria”, ricomprendente il suolo di proprietà della ricorrente.
Va, invero, rimarcato che il ricorso proposto dalla signora PU è tutto incentrato sulla mancata considerazione di rimedi alternativi all’eradicazione; e che la stessa ricorrente, nella memoria difensiva prodotta in data 4 marzo 2023, riconosce che la zona in cui ricade il suolo di sua proprietà “.. a distanza di soli 34 giorni, è stata dichiara zona infetta ” e, pertanto, “.. esclusa per definizione sia dalle misure di eradicazione di cui all’art. 7 citato e applicato nel caso di specie; sia da quelle di contenimento di cui al successivo art. 13 del medesimo Regolamento …” (cfr. pag. 1, ultimo cpv.).
Ed invero, in applicazione del combinato disposto degli artt. 4 e 13 del regolamento UE n. 1201/2020, la Regione dovrà riconsiderare la questione delle misure di contenimento da adottare nell’area in questione, valutando la possibilità di misure alternative all’eradicazione (cfr. in particolare art. 13, comma 2).
Alla luce di tale normativa europea, immediatamente applicabile in quanto di natura regolamentare, nessuna utilità ulteriore la ricorrente potrebbe trarre dall’eventuale accoglimento del presente ricorso all’indomani dell’inclusione del terreno di sua proprietà nell’area infetta.
3.- Il gravame va, dunque, dichiarato improcedibile; le spese di causa vengono compensate tra le parti in ragione dell’evolversi della situazione di diffusione della YL fastidiosa e delle relative misure di contrasto.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO