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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/05/2025, n. 4295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4295 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5235/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5235/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c.
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Bartolo Longo, n. 91, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Mignano, C.F.
, giusta procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio legale in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Cavalli di Bronzo, n. 9,
attore / opponente
E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, alla Via Vittorio Bettelloni, n. 2, e per essa la sua mandataria
[...]
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 284, giusta procura speciale atto per Notar in Milano Persona_1
del 09.08.2018 (rep. 47116, racc. 23744), rappresentata e difesa dall'avv. Giustina Ifrigerio, C.F. , giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli alla P.tta Matilde Serao, n. 7,
convenuta / opposta
NONCHE'
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]a CP_3 C.F._4
Cremano (NA) alla Via Alessandro Manzoni, n. 159, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Perillo, C.F.
, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente C.F._5
domiciliato presso il suo studio legale in Avellino, alla Contrada Pagliarone, n. 18/A,
convenuto / opponente
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.09.2021, - debitore esecutato nella procedura esecutiva Parte_1
immobiliare n. 380/2017 R.G.E. di questo Tribunale - ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
avverso il decreto di trasferimento, depositato il 06.09.2021, reiterando le doglianze già svolte con l'atto depositato il 20.04.2021, relative al provvedimento di nomina della dott.ssa Persona_2
custode e delegato della detta procedura espropriativa, e deducendo, inoltre, che il decreto di trasferimento opposto fosse mancante di qualsiasi riferimento al diniego definitivo dell'istanza di condono edilizio, con la conseguente incommerciabilità del bene pignorato, come già rappresentato dall'opponente con l'atto depositato il 10.06.2021 contenente le note di trattazione scritta dell'udienza del 17.06.2021.
Il debitore opponente ha, pertanto, chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento, di voler “annullare e/o revocare” lo stesso.
Con ricorso depositato il 20.09.2021 , occupante il bene pignorato, ha proposto opposizione CP_3
ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il medesimo decreto di trasferimento, depositato il 06.09.2021, sostanzialmente reiterando le doglianze già svolte con le sue note di trattazione scritta dell'udienza del
17.06.2021, depositate il 10.06.2021, relative alla mancata trasparenza delle operazioni di vendita,
deducendo di avere presentato denuncia-querela il 15.07.2021 in relazione alla già precedentemente prospettata turbativa d'asta, nonché l'esistenza di un provvedimento di diniego di condono relativo al bene trasferito. Inoltre, con ulteriore ricorso depositato l'08.11.2021, ha chiesto nuovamente la sospensione dell'“esecuzione del provvedimento inerente il decreto di trasferimento” e, in data 09.12.2021, ha depositato documentazione dalla quale deriverebbe una irregolarità della marca da bollo utilizzata dall'aggiudicatario per la presentazione dell'offerta.
Anche l'occupante ha, quindi, chiesto, previa sospensione dell'esecuzione del decreto di trasferimento, la pronuncia di illegittimità dello stesso con la conseguente revoca.
Il creditore procedente procuratrice di ha chiesto il Controparte_2 Controparte_1
rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione deducendone l'inammissibilità (essendosi il Tribunale già
pronunciato sulle questioni riproposte, da ultimo con il provvedimento depositato il 13.07.2021) ed osservando come, quanto alla pretesa incommerciabilità del bene, la doglianza del debitore esecutato sia stata già rigettata da questo Tribunale anche in sede di reclamo n. 28521/2018 R.G., con ordinanza del
28.12.2018.
Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 09.02.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.02.2022, decidendo su entrambe le indicate opposizioni, del debitore e dell'occupante, ha,
“in via di estrema prudenza” considerata la mancata costituzione dell'aggiudicatario, sospeso l'esecutività
del decreto di trasferimento opposto “limitatamente alla parte che concerne le cancellazioni”, non rilevando, nel resto, la sussistenza “dei presupposti per la pronuncia della richiesta sospensione dell'efficacia del decreto di trasferimento”. Ha poi rimesso “al giudice dell'eventuale fase di merito la questione della (ri)proponibilità mediante opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento di questioni già decise con ordinanza resa ai sensi dell'art. 591ter c.p.c. (nel caso di specie, si veda il provvedimento depositato il 13.7.2021) e non opposta (proponibilità per la verità esclusa da attenta dottrina che ha ritenuto, anche per un simile caso, operante l'effetto di consolidazione anticipata tipico degli atti opponibili ex art. 617 c.p.c.)”, assegnando il termine perentorio di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il 02.03.2022, il debitore ha introdotto il presente giudizio a Parte_1
cognizione piena ribadendo sostanzialmente le doglianze già esposte nella precedente fase cautelare, ossia l'illegittimità del provvedimento di nomina della dott.ssa quale custode e delegato Persona_2
della procedura espropriativa e l'incommerciabilità del bene pignorato a seguito del rigetto dell'istanza di condono edilizio, di cui non vi è menzione nel decreto di trasferimento. Ha insistito, quindi, per la revoca e/o l'annullamento dell'atto impugnato.
Anche l'occupante , costituitosi nel presente giudizio, ha ribadito le doglianze già esposte CP_3
nella precedente fase cautelare, relative alla mancata trasparenza delle operazioni di vendita, per cui ha chiesto di revocare o annullare il decreto di trasferimento.
La creditrice convenuta procuratrice di ha eccepito Controparte_2 Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
Occorre anzitutto rilevare che le doglianze esposte dagli opponenti sono state già tutte esaminate dal
Tribunale con il provvedimento del 13.07.2021.
Invero, con esso, il Giudice dell'Esecuzione ha esaminato le doglianze relative all'illegittimità della nomina della dott.ssa quale custode e delegato della procedura espropriativa, introdotte dal Persona_2
debitore con l'atto depositato il 20.04.2021, quelle relative alla mancata trasparenza delle operazioni di vendita con la conseguente illegittimità dell'aggiudicazione provvisoria, introdotte dall'occupante con le note di trattazione scritta dell'udienza del 17.06.2021 depositate il 10.06.2021, ed infine quelle relative al rigetto dell'istanza di condono edilizio con conseguente incommerciabilità del bene pignorato,
rappresentate da entrambi gli opponenti con le rispettive note di trattazione dell'udienza del 17.06.2021. Ebbene, il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato inammissibili le domande di “per palese CP_3
difetto di interesse ad agire dello stesso, mero occupante (peraltro sine titulo del bene pignorato)” ed infondate le domande di , peraltro richiamando, quanto al rilievo dell'irregolarità urbanistica Parte_1
del bene pignorato, la precedente ordinanza di rigetto del reclamo, depositata il 28.12.2018.
In ordine a tale provvedimento gli opponenti hanno prestato acquiescenza, non avendo proposto opposizione, per la parte qualificata come reclamo ex art. 591-ter c.p.c., né introdotto il giudizio di merito,
per la parte qualificata come opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi.
Ne consegue che le doglianze riproposte in questa sede sono inammissibili e, dunque, le opposizioni esaminate, essendo basate su tali doglianze, vanno rigettate.
Ed invero, nell'espropriazione immobiliare, conclusa la fase della vendita con il decreto di trasferimento, le doglianze per vizi ad esso anteriori, non fatte valere utilmente con i rimedi allo scopo apprestati, sono irreversibilmente precluse (cfr. Cass., Sez. III, n. 7707/2014; Cass., Sez. III, n. 26202/2011).
In ogni caso i motivi di opposizione sono pure infondati.
Quanto alla lamentata incommerciabilità del bene a seguito del rigetto dell'istanza di condono, giova ribadire, come già osservato da questo Tribunale in sede di reclamo n. 28521/2018 R.G., che l'incommerciabilità degli immobili abusivi - derivante, ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380/2011,
dalla nullità degli atti di trasferimento che non rechino l'indicazione degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria - non trova applicazione ai trasferimenti che hanno luogo in sede di espropriazione forzata, come previsto dall'art. 46, comma 5, d.P.R. n. 380/2001.
Ciò significa che i profili concernenti la regolarità edilizia ed urbanistica del bene pignorato non sono mai ostativi alla prosecuzione dell'espropriazione forzata e, in particolare, alla vendita del bene, atteso che il trasferimento coattivo ben può riguardare - per espressa disposizione di legge - anche un immobile del tutto irregolare (e, quindi, abusivo). Quanto, poi, alla lamentata illegittimità della nomina del custode e delegato alla vendita della procedura espropriativa ed alla mancata trasparenza delle operazioni di vendita con la conseguente asserita illegittimità
dell'aggiudicazione provvisoria, va osservato che la dott.ssa è stata nominata Persona_2
custode e delegata alla vendita con provvedimento del G.E. del 20.04.2021, in luogo del dott.
[...]
, per assicurare la continuità delle operazioni relative alla custodia ed alla vendita. Persona_3
Lo stesso Giudice dell'Esecuzione, nel provvedimento del 13.07.201, ha precisato come “… la nomina della dott.ssa sia stata disposta essendo l'unico mezzo per confermare l'esperimento della Persona_2
vendita fissato per il 20 aprile. Il provvedimento è stato adottato nell'interesse della procedura (sì da assicurare la tempestiva definizione della stessa e la mancata perdita delle spese già sostenute) e, pertanto,
dello stesso senza che sia ravvisabile alcuna irregolarità. La dott.ssa , infatti, Pt_1 Persona_2
contitolare dello studio con il fratello, ha rappresentato elementi di fatto idonei a consentire al giudice dell'esecuzione, in modo immediato, di valutare se e con quali modalità tenere l'imminente esperimento di vendita”.
A sua volta, la professionista delegata, con la relazione del 29.05.2021, ha chiarito come tutte le attività a lei demandate siano state regolarmente svolte, precisando, in particolare, che “… la pubblicità prevista dall'art.490 c.p.c. è stata diffusa sul quotidiano “il Mattino” in data 31.01.2021, sul portale P.V.P. in data
15.01.2021, sul sito Aste Giudiziarie in data 19.01.2021, oltre alle 500 missive inviate nelle cassette postali adiacenti l'immobile, così come prevista dalla normativa vigente e da ordinanza del G.E., è stata curata ed è
avvenuta ben prima di tale data, circa 90 giorni prima dell'esperimento di vendita (si vedano gli allegati n.1-
2-3-4); - l'attività di verifica presso il Comune di San Giorgio a Cremano è stata ritualmente effettuata ed ha avuto quale esito il riscontro da parte dell'Ente. Ed infatti, in data 31.03.2021 il Comune di San Giorgio
trasmetteva preavviso di diniego N. 1 del 31.03.2021; di tale circostanza si rendevano edotti i partecipanti alla vendita e quindi all'aggiudicatario, a mezzo di consegna a mano di copia di detto documento del
31.03.2021 e dandone atto nel corpo del verbale di vendita (All.n.5-8)”. All'udienza del 17.06.2021, la stessa ha precisato altresì “di aver riferito a tutti coloro che hanno chiesto informazioni quanto all'esperimento di vendita di presentare l'offerta ove interessati”
Peraltro, come osservato dal G.E. col provvedimento del 13.07.2021, “secondo quanto risulta dal verbale di vendita, all'esperimento hanno partecipato più offerenti ed il bene è stato aggiudicato ad un prezzo non particolarmente distante (specie ove si consideri il deprezzamento delle vendite in sede giudiziaria) dal valore di mercato stimato dal perito;
tanto nonostante la irregolarità urbanistica resa nota dal delegato
(almeno) in sede di vendita”.
Di contro, nessun elemento è stato concretamente offerto dagli opponenti a supporto della deduzione secondo la quale persone interessate a presentare offerte sarebbero state disincentivate dal delegato alla vendita.
In definitiva, dunque, le opposizioni vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della lite, individuato in € 125.000,00, pari al prezzo di aggiudicazione del bene immobile staggito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione di;
Parte_1
b) rigetta l'opposizione di;
CP_3
c) condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore della convenuta, che liquida, ai Parte_1
sensi del d.m. n. 55/2014 (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), in € 7.052,00 per compensi (dei quali €
1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00
per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore della convenuta, che liquida, ai CP_3
sensi del d.m. n. 55/2014 (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), in € 7.052,00 per compensi (dei quali € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00
per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 24 aprile 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5235/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c.
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Bartolo Longo, n. 91, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Mignano, C.F.
, giusta procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio legale in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Cavalli di Bronzo, n. 9,
attore / opponente
E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, alla Via Vittorio Bettelloni, n. 2, e per essa la sua mandataria
[...]
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 284, giusta procura speciale atto per Notar in Milano Persona_1
del 09.08.2018 (rep. 47116, racc. 23744), rappresentata e difesa dall'avv. Giustina Ifrigerio, C.F. , giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli alla P.tta Matilde Serao, n. 7,
convenuta / opposta
NONCHE'
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]a CP_3 C.F._4
Cremano (NA) alla Via Alessandro Manzoni, n. 159, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Perillo, C.F.
, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente C.F._5
domiciliato presso il suo studio legale in Avellino, alla Contrada Pagliarone, n. 18/A,
convenuto / opponente
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.09.2021, - debitore esecutato nella procedura esecutiva Parte_1
immobiliare n. 380/2017 R.G.E. di questo Tribunale - ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
avverso il decreto di trasferimento, depositato il 06.09.2021, reiterando le doglianze già svolte con l'atto depositato il 20.04.2021, relative al provvedimento di nomina della dott.ssa Persona_2
custode e delegato della detta procedura espropriativa, e deducendo, inoltre, che il decreto di trasferimento opposto fosse mancante di qualsiasi riferimento al diniego definitivo dell'istanza di condono edilizio, con la conseguente incommerciabilità del bene pignorato, come già rappresentato dall'opponente con l'atto depositato il 10.06.2021 contenente le note di trattazione scritta dell'udienza del 17.06.2021.
Il debitore opponente ha, pertanto, chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento, di voler “annullare e/o revocare” lo stesso.
Con ricorso depositato il 20.09.2021 , occupante il bene pignorato, ha proposto opposizione CP_3
ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il medesimo decreto di trasferimento, depositato il 06.09.2021, sostanzialmente reiterando le doglianze già svolte con le sue note di trattazione scritta dell'udienza del
17.06.2021, depositate il 10.06.2021, relative alla mancata trasparenza delle operazioni di vendita,
deducendo di avere presentato denuncia-querela il 15.07.2021 in relazione alla già precedentemente prospettata turbativa d'asta, nonché l'esistenza di un provvedimento di diniego di condono relativo al bene trasferito. Inoltre, con ulteriore ricorso depositato l'08.11.2021, ha chiesto nuovamente la sospensione dell'“esecuzione del provvedimento inerente il decreto di trasferimento” e, in data 09.12.2021, ha depositato documentazione dalla quale deriverebbe una irregolarità della marca da bollo utilizzata dall'aggiudicatario per la presentazione dell'offerta.
Anche l'occupante ha, quindi, chiesto, previa sospensione dell'esecuzione del decreto di trasferimento, la pronuncia di illegittimità dello stesso con la conseguente revoca.
Il creditore procedente procuratrice di ha chiesto il Controparte_2 Controparte_1
rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione deducendone l'inammissibilità (essendosi il Tribunale già
pronunciato sulle questioni riproposte, da ultimo con il provvedimento depositato il 13.07.2021) ed osservando come, quanto alla pretesa incommerciabilità del bene, la doglianza del debitore esecutato sia stata già rigettata da questo Tribunale anche in sede di reclamo n. 28521/2018 R.G., con ordinanza del
28.12.2018.
Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 09.02.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.02.2022, decidendo su entrambe le indicate opposizioni, del debitore e dell'occupante, ha,
“in via di estrema prudenza” considerata la mancata costituzione dell'aggiudicatario, sospeso l'esecutività
del decreto di trasferimento opposto “limitatamente alla parte che concerne le cancellazioni”, non rilevando, nel resto, la sussistenza “dei presupposti per la pronuncia della richiesta sospensione dell'efficacia del decreto di trasferimento”. Ha poi rimesso “al giudice dell'eventuale fase di merito la questione della (ri)proponibilità mediante opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento di questioni già decise con ordinanza resa ai sensi dell'art. 591ter c.p.c. (nel caso di specie, si veda il provvedimento depositato il 13.7.2021) e non opposta (proponibilità per la verità esclusa da attenta dottrina che ha ritenuto, anche per un simile caso, operante l'effetto di consolidazione anticipata tipico degli atti opponibili ex art. 617 c.p.c.)”, assegnando il termine perentorio di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il 02.03.2022, il debitore ha introdotto il presente giudizio a Parte_1
cognizione piena ribadendo sostanzialmente le doglianze già esposte nella precedente fase cautelare, ossia l'illegittimità del provvedimento di nomina della dott.ssa quale custode e delegato Persona_2
della procedura espropriativa e l'incommerciabilità del bene pignorato a seguito del rigetto dell'istanza di condono edilizio, di cui non vi è menzione nel decreto di trasferimento. Ha insistito, quindi, per la revoca e/o l'annullamento dell'atto impugnato.
Anche l'occupante , costituitosi nel presente giudizio, ha ribadito le doglianze già esposte CP_3
nella precedente fase cautelare, relative alla mancata trasparenza delle operazioni di vendita, per cui ha chiesto di revocare o annullare il decreto di trasferimento.
La creditrice convenuta procuratrice di ha eccepito Controparte_2 Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
Occorre anzitutto rilevare che le doglianze esposte dagli opponenti sono state già tutte esaminate dal
Tribunale con il provvedimento del 13.07.2021.
Invero, con esso, il Giudice dell'Esecuzione ha esaminato le doglianze relative all'illegittimità della nomina della dott.ssa quale custode e delegato della procedura espropriativa, introdotte dal Persona_2
debitore con l'atto depositato il 20.04.2021, quelle relative alla mancata trasparenza delle operazioni di vendita con la conseguente illegittimità dell'aggiudicazione provvisoria, introdotte dall'occupante con le note di trattazione scritta dell'udienza del 17.06.2021 depositate il 10.06.2021, ed infine quelle relative al rigetto dell'istanza di condono edilizio con conseguente incommerciabilità del bene pignorato,
rappresentate da entrambi gli opponenti con le rispettive note di trattazione dell'udienza del 17.06.2021. Ebbene, il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato inammissibili le domande di “per palese CP_3
difetto di interesse ad agire dello stesso, mero occupante (peraltro sine titulo del bene pignorato)” ed infondate le domande di , peraltro richiamando, quanto al rilievo dell'irregolarità urbanistica Parte_1
del bene pignorato, la precedente ordinanza di rigetto del reclamo, depositata il 28.12.2018.
In ordine a tale provvedimento gli opponenti hanno prestato acquiescenza, non avendo proposto opposizione, per la parte qualificata come reclamo ex art. 591-ter c.p.c., né introdotto il giudizio di merito,
per la parte qualificata come opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi.
Ne consegue che le doglianze riproposte in questa sede sono inammissibili e, dunque, le opposizioni esaminate, essendo basate su tali doglianze, vanno rigettate.
Ed invero, nell'espropriazione immobiliare, conclusa la fase della vendita con il decreto di trasferimento, le doglianze per vizi ad esso anteriori, non fatte valere utilmente con i rimedi allo scopo apprestati, sono irreversibilmente precluse (cfr. Cass., Sez. III, n. 7707/2014; Cass., Sez. III, n. 26202/2011).
In ogni caso i motivi di opposizione sono pure infondati.
Quanto alla lamentata incommerciabilità del bene a seguito del rigetto dell'istanza di condono, giova ribadire, come già osservato da questo Tribunale in sede di reclamo n. 28521/2018 R.G., che l'incommerciabilità degli immobili abusivi - derivante, ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380/2011,
dalla nullità degli atti di trasferimento che non rechino l'indicazione degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria - non trova applicazione ai trasferimenti che hanno luogo in sede di espropriazione forzata, come previsto dall'art. 46, comma 5, d.P.R. n. 380/2001.
Ciò significa che i profili concernenti la regolarità edilizia ed urbanistica del bene pignorato non sono mai ostativi alla prosecuzione dell'espropriazione forzata e, in particolare, alla vendita del bene, atteso che il trasferimento coattivo ben può riguardare - per espressa disposizione di legge - anche un immobile del tutto irregolare (e, quindi, abusivo). Quanto, poi, alla lamentata illegittimità della nomina del custode e delegato alla vendita della procedura espropriativa ed alla mancata trasparenza delle operazioni di vendita con la conseguente asserita illegittimità
dell'aggiudicazione provvisoria, va osservato che la dott.ssa è stata nominata Persona_2
custode e delegata alla vendita con provvedimento del G.E. del 20.04.2021, in luogo del dott.
[...]
, per assicurare la continuità delle operazioni relative alla custodia ed alla vendita. Persona_3
Lo stesso Giudice dell'Esecuzione, nel provvedimento del 13.07.201, ha precisato come “… la nomina della dott.ssa sia stata disposta essendo l'unico mezzo per confermare l'esperimento della Persona_2
vendita fissato per il 20 aprile. Il provvedimento è stato adottato nell'interesse della procedura (sì da assicurare la tempestiva definizione della stessa e la mancata perdita delle spese già sostenute) e, pertanto,
dello stesso senza che sia ravvisabile alcuna irregolarità. La dott.ssa , infatti, Pt_1 Persona_2
contitolare dello studio con il fratello, ha rappresentato elementi di fatto idonei a consentire al giudice dell'esecuzione, in modo immediato, di valutare se e con quali modalità tenere l'imminente esperimento di vendita”.
A sua volta, la professionista delegata, con la relazione del 29.05.2021, ha chiarito come tutte le attività a lei demandate siano state regolarmente svolte, precisando, in particolare, che “… la pubblicità prevista dall'art.490 c.p.c. è stata diffusa sul quotidiano “il Mattino” in data 31.01.2021, sul portale P.V.P. in data
15.01.2021, sul sito Aste Giudiziarie in data 19.01.2021, oltre alle 500 missive inviate nelle cassette postali adiacenti l'immobile, così come prevista dalla normativa vigente e da ordinanza del G.E., è stata curata ed è
avvenuta ben prima di tale data, circa 90 giorni prima dell'esperimento di vendita (si vedano gli allegati n.1-
2-3-4); - l'attività di verifica presso il Comune di San Giorgio a Cremano è stata ritualmente effettuata ed ha avuto quale esito il riscontro da parte dell'Ente. Ed infatti, in data 31.03.2021 il Comune di San Giorgio
trasmetteva preavviso di diniego N. 1 del 31.03.2021; di tale circostanza si rendevano edotti i partecipanti alla vendita e quindi all'aggiudicatario, a mezzo di consegna a mano di copia di detto documento del
31.03.2021 e dandone atto nel corpo del verbale di vendita (All.n.5-8)”. All'udienza del 17.06.2021, la stessa ha precisato altresì “di aver riferito a tutti coloro che hanno chiesto informazioni quanto all'esperimento di vendita di presentare l'offerta ove interessati”
Peraltro, come osservato dal G.E. col provvedimento del 13.07.2021, “secondo quanto risulta dal verbale di vendita, all'esperimento hanno partecipato più offerenti ed il bene è stato aggiudicato ad un prezzo non particolarmente distante (specie ove si consideri il deprezzamento delle vendite in sede giudiziaria) dal valore di mercato stimato dal perito;
tanto nonostante la irregolarità urbanistica resa nota dal delegato
(almeno) in sede di vendita”.
Di contro, nessun elemento è stato concretamente offerto dagli opponenti a supporto della deduzione secondo la quale persone interessate a presentare offerte sarebbero state disincentivate dal delegato alla vendita.
In definitiva, dunque, le opposizioni vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della lite, individuato in € 125.000,00, pari al prezzo di aggiudicazione del bene immobile staggito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione di;
Parte_1
b) rigetta l'opposizione di;
CP_3
c) condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore della convenuta, che liquida, ai Parte_1
sensi del d.m. n. 55/2014 (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), in € 7.052,00 per compensi (dei quali €
1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00
per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore della convenuta, che liquida, ai CP_3
sensi del d.m. n. 55/2014 (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), in € 7.052,00 per compensi (dei quali € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00
per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 24 aprile 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale