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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 623/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Sharon Giampà, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, via
Maurizio Gonzaga n. 5, giusta la procura in atti
OPPONENTE
E
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Cono Controparte_1 P.IVA_1
Corrado, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, via Abbadesse n. 44, giusta la procura in atti
OPPOSTA OGGETTO: 140038 - mutuo
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da memoria depositata in data Parte_1
09.05.2024): Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione in accoglimento della presente opposizione, così statuire: IN VIA PRELIMINARE:
Accertata la sussistenza di fumus boni iuris, per i motivi tutti esposti in atto di citazione:
‐ con provvedimento emesso inaudita altera parte, ovvero, previa fissazione di apposita udienza di discussione, accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 3819/2022 RG. n.
7552/2022 del Tribunale civile di Monza sussistendo i gravi motivi ex art. 649
c.p.c., ad ogni effetto di legge anche con riguardo alle spese del presente procedimento;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio ‐ accertare e dichiarare la natura abusiva delle clausole contrattuali, anche relative alla determinazione e riconoscimento del credito azionato da con il CP_1
Decreto Ingiuntivo, per tutti i motivi in fatto e diritto esposti nel presente atto;
e per l'effetto
‐ revocare, previa eventuale declaratoria di sua nullità/annullabilità/inefficacia, il Decreto Ingiuntivo, ad ogni effetto di legge anche con riguardo alle spese del presente procedimento;
e, di conseguenza,
‐ rideterminare l'importo – ove risultasse dovuto – del credito azionato da nella misura che risulterà effettivamente dovuta, espunte le somme, CP_1 inclusi gli interessi, calcolate in virtù delle clausole abusive, con ogni conseguenza in ordine alla nullità/invalidità/inefficacia dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento e della procedura esecutiva pendente, rispetto ai quali si chiede pronunciarsi idoneo provvedimento.
IN OGNI CASO
‐ Con condanna alle spese, competenze e onorari del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA
‐ Ammettersi CTU contabile ai fini indicati al §E. dell'atto di opposizione. Con espressa riserva di integrare il quesito peritale e di nominare il consulente di parte, nel caso verrà ammessa la CTU richiesta, sino all'inizio delle operazioni peritali;
‐ con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre, formulare istanze e produrre documenti, anche in via istruttoria, nel termine a tal fine concesso ex art. 171 ter c.p.c.
Per (come da memoria depositata in data 23.09.2024): Controparte_1 Voglia l'On.le Tribunale adito in persona del Giudice Unico dott. Davide De Giorgio così giudicare. Nel merito Respingere l'opposizione tardiva promossa dal sig. con l'atto introduttivo Pt_2 del presente giudizio in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente il D. I. n. 3819/2022 r. g. n. 7552/2022 emesso dal
Tribunale di Monza in data 02-11-2022. Condannare l'opponente al pagamento a favore di di una Parte_3 somma di denaro ex art 96 c. p. c. da liquidarsi equitativamente.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze legali, rimborso forfettario spese generali di studio 15% delle competenze oltre IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di è Controparte_1 stato ingiunto a il pagamento della somma di euro Parte_1
14.681,99, oltre interessi, a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni relative ad un contratto di finanziamento. Con atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c., Parte_1 ha eccepito la sua qualifica di consumatore ed il carattere vessatorio delle clausole contrattuali poste a fondamento della domanda proposta nei suoi confronti, domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed una rideterminazione dell'eventuale importo dovuto. All'accoglimento di tali conclusioni si è opposta Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame del merito.
Ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1. Avverso il decreto ingiuntivo di cui trattasi, notificato all'odierno opponente in data 15 novembre 2022, non è stata proposta tempestiva opposizione, sicché lo stesso è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto dell'11 gennaio 2023.
Solo in sede esecutiva, all'udienza del 16 novembre 2023, il Giudice dell'esecuzione, visti i principi espressi in materia di tutela del consumatore dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 9479/2023 del 06.04.2023, ha assegnato al debitore esecutato il termine di quaranta giorni per proporre eventualmente opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Con la sentenza sopra richiamata, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 9479 del 06.04.2023) ha affermato, tra l'altro, i seguenti principi di diritto:
- “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore,
e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio”;
- “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.”;
- “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore,
e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole;
conseguentemente, il giudice dell'opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale”.
Il presupposto per la rimessione in termini dell'odierno opponente è costituito dalla possibilità di qualificare lo stesso come consumatore nell'ambito del rapporto oggetto di causa. La sussistenza di tale presupposto, nella specie, è pacifica.
2. Benché la questione non influisca sulla presente decisione, relativa unicamente alla verifica circa l'eventuale carattere vessatorio delle clausole contrattuali rilevanti ai fini della determinazione del credito ingiunto, si osserva che, come emerge dall'esame del contratto di finanziamento prodotto dall'opposta nella fase monitoria sub doc. 1, il cliente, odierno opponente, ha dichiarato per iscritto: “- che è stato consegnato prima della firma di questo contratto, il documento “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”, comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il
Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996); - di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio e comprensivo del documento “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”.”. Le doglianze svolte dall'opponente sull'asserita mancata consegna al medesimo della copia del contratto sono, pertanto, infondate.
2.1. Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne l'approvazione specifica delle clausole onerose ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c.; in proposito, la relativa doppia sottoscrizione emerge anch'essa dall'esame del contratto in atti.
In particolare, rileva ai fini della presente decisione l'approvazione specifica, tra le altre, della clausola n. 12 relativa alla “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”.
3. L'opponente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso monitorio per omessa indicazione delle clausole contrattuali di determinazione del credito azionato e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per omessa motivazione in merito alla vessatorietà delle clausole di determinazione del credito azionato.
Dette circostanze non comportano la revoca del decreto opposto, ma costituiscono semplicemente, sulla scorta dell'orientamento interpretativo della Suprema Corte sopra riportato, i presupposti per l'opposizione tardiva proposta da
[...]
. Parte_1
4. La prima clausola di cui l'opponente ha sostenuto il carattere vessatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 D. Lgs. n. 206/2005 è quella di cui al n. 12 delle condizioni generali del contratto, nella parte in cui essa prevede che CP_1 potrà comunicare al Cliente la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto nei seguenti casi: a) ritardato o mancato pagamento di una o più rate;
b) pagamento parziale di una o più rate”. L'opponente, in particolare, ha sostenuto che “il Sig. ometteva di pagare Pt_2 una rata del suddetto finanziamento e, del tutto inaspettatamente, riceveva a strettissimo giro (gennaio 2022) di posta la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine da parte di (cfr.: atto di citazione in opposizione, CP_1 alle pagine 4 e 5).
4.1. In punto di fatto, deve rilevarsi che la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine inviata dall'opposta al cliente in data 15 gennaio 2022 (cfr.: doc. 2 del fascicolo della fase monitoria e doc. 5 dell'opponente) contiene la quantificazione dell'importo già scaduto e non corrisposto in euro 1.843,68
(escluse spese di insoluto), né il debitore ha allegato e provato il contrario. Confrontando detto importo complessivo con il piano di ammortamento del finanziamento, piano che prevede il pagamento di rate mensili pari ad euro
306,28, se ne deduce che le rate all'epoca non pagate erano ben sei, e non già una soltanto, come invece allegato dall'opponente.
Il ricorso per ingiunzione di pagamento, a sua volta, è stato depositato in data 23 settembre 2022 ed è pacifico che, nel frattempo, nessun pagamento fosse intervenuto da parte del mutuatario. Ciò significa che, all'epoca del deposito del ricorso, le rate non pagate erano aumentate a quattordici. Anche successivamente all'emissione ed alla notificazione del decreto non è intervenuto alcun pagamento da parte del cliente.
4.2. Ora, in punto di diritto, deve rilevarsi che, a prescindere dalla validità o meno della clausola contrattuale in esame, l'art. 1186 c.c. prevede, in generale, che il creditore possa esigere immediatamente la prestazione in caso di sopravvenuta insolvenza del debitore.
In tema di mutuo fondiario, in cui vige una disposizione speciale in ordine alla risoluzione del contratto, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n.
14702 del 27.05.2024) ha ritenuto che “l'inadempimento del mutuatario, privo dei requisiti che consentono il ricorso al rimedio risolutorio speciale ex art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non impedisce all'istituto di credito di invocare la clausola contrattuale, che preveda la decadenza dal beneficio del termine, purché deduca e dimostri il concreto verificarsi di uno dei presupposti alternativi di cui all'art. 1186 c.c., quali la sopravvenuta insolvenza del debitore, la diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse”. Sempre secondo l'interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr., in motivazione: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 11437 del 08.04.2022), “il diritto del creditore di avvalersi della decadenza del debitore dal beneficio del termine e di esigere immediatamente la prestazione ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, ma può essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, sicché la sentenza o il decreto che accolgano quella domanda o ricorso devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (Cass. n. 1343/1978, Cass. 24330/2011, Cass. n. 20042/2020)”. Ora, per quanto concerne la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 1186 c.c., la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 24330 del 18.11.2011) ha affermato che “lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione”.
4.3. In concreto, la mancata corresponsione, alla data della presentazione del ricorso per ingiunzione di pagamento, di ben 14 rate su 72 totali (il che costituisce quasi un quinto dell'ammontare complessivo degli importi da restituirsi) induce a ritenere sussistenti i presupposti di legge per la decadenza dal beneficio del termine, anche indipendentemente dalla validità o meno della clausola oggetto di censura da parte dell'opponente; inoltre, l'inadempimento perdurante per gli anni
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio successivi e la circostanza che, anche all'esito dell'esecuzione presso terzi, il credito dell'opposta sia rimasto parzialmente insoddisfatto confermano ulteriormente l'esattezza delle considerazioni che precedono.
4.4. Alla luce di quanto precede, l'eventuale carattere abusivo della clausola in questione non rileva rispetto all'oggetto della domanda, con l'ulteriore conseguenza che il motivo di opposizione in esame va disatteso.
5. Un'ulteriore censura dell'opponente riguarda la medesima clausola di cui sopra, nella parte in cui essa prevede che “a seguito della decadenza dal beneficio del termine per i motivi sopra elencati, il Cliente dovrà versare a in CP_1 un'unica soluzione: a) gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
b) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente esigibile nella misura indicata nelle
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
c) il capitale residuo;
d) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
e) gli importi per eventuali interventi legali”.
5.1. Al riguardo, in punto di fatto, deve osservarsi che, come emerge da un confronto fra la domanda giudiziale formulata con il ricorso per ingiunzione di pagamento e le risultanze dell'estratto conto prodotto nella fase monitoria sub doc. 4, il credito ingiunto, pari ad euro 14.681,99, è composto unicamente dalla somma di euro 1.843,68 per rate scadute e non pagate, nonché dall'ulteriore somma di euro 12.838,31 per capitale residuo.
Sono stati poi richiesti gli interessi legali sul dovuto dalla data di decadenza dal beneficio del termine del 16 gennaio 2022 al saldo.
Come si può notare, la richiesta dell'opposta non riguarda affatto risarcimenti, penali o somme ad altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera f), D. Lgs. n. 206/2005, ovvero d'importo sproporzionatamente elevato ai sensi della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del
5 aprile 1993. 5.2. Alla luce di quanto precede, l'eventuale carattere abusivo della clausola in questione non rileva rispetto all'oggetto della domanda, con l'ulteriore conseguenza che anche il motivo di opposizione in esame va disatteso.
6. L'infondatezza dei motivi di opposizione induce a ritenere che nella specie non debba procedersi a rideterminazione del credito, come invece richiesto nell'atto di citazione in opposizione.
7. Benché sia pacifico che, in sede esecutiva, la società opposta abbia visto soddisfare parzialmente le sue ragioni di credito, ciò non comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
Quest'ultimo, infatti, è titolo suscettibile di opposizione unicamente con riferimento alla questione concernente l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, mentre esso è ormai coperto dal giudicato per la restante parte, ivi compresa la questione relativa all'eventuale pagamento intervenuto dopo la sua formazione. Quest'ultima circostanza, in quanto successiva al decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. emesso in data 11 gennaio 2023, potrà essere fatta valere, ove occorra, in un'eventuale ulteriore sede esecutiva.
8. L'opposizione va dunque disattesa, con conseguente conferma integrale del decreto opposto, ciò anche con riferimento alle spese processuali della fase monitoria.
8.1. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'opponente dell'art. 96 del codice di rito, non potendosi ritenere, in particolare, che l'opposizione sia stata proposta con dolo o colpa grave.
8.2. Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, utilizzandosi il valore tabellare minimo per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie, ed i valori tabellari medi per le ulteriori fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente - anche nella parte relativa alle spese della fase monitoria - il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.237,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Monza, in data 1° febbraio 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
8 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 623/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Sharon Giampà, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, via
Maurizio Gonzaga n. 5, giusta la procura in atti
OPPONENTE
E
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Cono Controparte_1 P.IVA_1
Corrado, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, via Abbadesse n. 44, giusta la procura in atti
OPPOSTA OGGETTO: 140038 - mutuo
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da memoria depositata in data Parte_1
09.05.2024): Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione in accoglimento della presente opposizione, così statuire: IN VIA PRELIMINARE:
Accertata la sussistenza di fumus boni iuris, per i motivi tutti esposti in atto di citazione:
‐ con provvedimento emesso inaudita altera parte, ovvero, previa fissazione di apposita udienza di discussione, accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 3819/2022 RG. n.
7552/2022 del Tribunale civile di Monza sussistendo i gravi motivi ex art. 649
c.p.c., ad ogni effetto di legge anche con riguardo alle spese del presente procedimento;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio ‐ accertare e dichiarare la natura abusiva delle clausole contrattuali, anche relative alla determinazione e riconoscimento del credito azionato da con il CP_1
Decreto Ingiuntivo, per tutti i motivi in fatto e diritto esposti nel presente atto;
e per l'effetto
‐ revocare, previa eventuale declaratoria di sua nullità/annullabilità/inefficacia, il Decreto Ingiuntivo, ad ogni effetto di legge anche con riguardo alle spese del presente procedimento;
e, di conseguenza,
‐ rideterminare l'importo – ove risultasse dovuto – del credito azionato da nella misura che risulterà effettivamente dovuta, espunte le somme, CP_1 inclusi gli interessi, calcolate in virtù delle clausole abusive, con ogni conseguenza in ordine alla nullità/invalidità/inefficacia dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento e della procedura esecutiva pendente, rispetto ai quali si chiede pronunciarsi idoneo provvedimento.
IN OGNI CASO
‐ Con condanna alle spese, competenze e onorari del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA
‐ Ammettersi CTU contabile ai fini indicati al §E. dell'atto di opposizione. Con espressa riserva di integrare il quesito peritale e di nominare il consulente di parte, nel caso verrà ammessa la CTU richiesta, sino all'inizio delle operazioni peritali;
‐ con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre, formulare istanze e produrre documenti, anche in via istruttoria, nel termine a tal fine concesso ex art. 171 ter c.p.c.
Per (come da memoria depositata in data 23.09.2024): Controparte_1 Voglia l'On.le Tribunale adito in persona del Giudice Unico dott. Davide De Giorgio così giudicare. Nel merito Respingere l'opposizione tardiva promossa dal sig. con l'atto introduttivo Pt_2 del presente giudizio in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente il D. I. n. 3819/2022 r. g. n. 7552/2022 emesso dal
Tribunale di Monza in data 02-11-2022. Condannare l'opponente al pagamento a favore di di una Parte_3 somma di denaro ex art 96 c. p. c. da liquidarsi equitativamente.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze legali, rimborso forfettario spese generali di studio 15% delle competenze oltre IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di è Controparte_1 stato ingiunto a il pagamento della somma di euro Parte_1
14.681,99, oltre interessi, a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni relative ad un contratto di finanziamento. Con atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c., Parte_1 ha eccepito la sua qualifica di consumatore ed il carattere vessatorio delle clausole contrattuali poste a fondamento della domanda proposta nei suoi confronti, domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed una rideterminazione dell'eventuale importo dovuto. All'accoglimento di tali conclusioni si è opposta Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame del merito.
Ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1. Avverso il decreto ingiuntivo di cui trattasi, notificato all'odierno opponente in data 15 novembre 2022, non è stata proposta tempestiva opposizione, sicché lo stesso è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto dell'11 gennaio 2023.
Solo in sede esecutiva, all'udienza del 16 novembre 2023, il Giudice dell'esecuzione, visti i principi espressi in materia di tutela del consumatore dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 9479/2023 del 06.04.2023, ha assegnato al debitore esecutato il termine di quaranta giorni per proporre eventualmente opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Con la sentenza sopra richiamata, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 9479 del 06.04.2023) ha affermato, tra l'altro, i seguenti principi di diritto:
- “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore,
e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio”;
- “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.”;
- “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore,
e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole;
conseguentemente, il giudice dell'opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale”.
Il presupposto per la rimessione in termini dell'odierno opponente è costituito dalla possibilità di qualificare lo stesso come consumatore nell'ambito del rapporto oggetto di causa. La sussistenza di tale presupposto, nella specie, è pacifica.
2. Benché la questione non influisca sulla presente decisione, relativa unicamente alla verifica circa l'eventuale carattere vessatorio delle clausole contrattuali rilevanti ai fini della determinazione del credito ingiunto, si osserva che, come emerge dall'esame del contratto di finanziamento prodotto dall'opposta nella fase monitoria sub doc. 1, il cliente, odierno opponente, ha dichiarato per iscritto: “- che è stato consegnato prima della firma di questo contratto, il documento “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”, comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il
Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996); - di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio e comprensivo del documento “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”.”. Le doglianze svolte dall'opponente sull'asserita mancata consegna al medesimo della copia del contratto sono, pertanto, infondate.
2.1. Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne l'approvazione specifica delle clausole onerose ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c.; in proposito, la relativa doppia sottoscrizione emerge anch'essa dall'esame del contratto in atti.
In particolare, rileva ai fini della presente decisione l'approvazione specifica, tra le altre, della clausola n. 12 relativa alla “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”.
3. L'opponente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso monitorio per omessa indicazione delle clausole contrattuali di determinazione del credito azionato e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per omessa motivazione in merito alla vessatorietà delle clausole di determinazione del credito azionato.
Dette circostanze non comportano la revoca del decreto opposto, ma costituiscono semplicemente, sulla scorta dell'orientamento interpretativo della Suprema Corte sopra riportato, i presupposti per l'opposizione tardiva proposta da
[...]
. Parte_1
4. La prima clausola di cui l'opponente ha sostenuto il carattere vessatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 D. Lgs. n. 206/2005 è quella di cui al n. 12 delle condizioni generali del contratto, nella parte in cui essa prevede che CP_1 potrà comunicare al Cliente la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto nei seguenti casi: a) ritardato o mancato pagamento di una o più rate;
b) pagamento parziale di una o più rate”. L'opponente, in particolare, ha sostenuto che “il Sig. ometteva di pagare Pt_2 una rata del suddetto finanziamento e, del tutto inaspettatamente, riceveva a strettissimo giro (gennaio 2022) di posta la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine da parte di (cfr.: atto di citazione in opposizione, CP_1 alle pagine 4 e 5).
4.1. In punto di fatto, deve rilevarsi che la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine inviata dall'opposta al cliente in data 15 gennaio 2022 (cfr.: doc. 2 del fascicolo della fase monitoria e doc. 5 dell'opponente) contiene la quantificazione dell'importo già scaduto e non corrisposto in euro 1.843,68
(escluse spese di insoluto), né il debitore ha allegato e provato il contrario. Confrontando detto importo complessivo con il piano di ammortamento del finanziamento, piano che prevede il pagamento di rate mensili pari ad euro
306,28, se ne deduce che le rate all'epoca non pagate erano ben sei, e non già una soltanto, come invece allegato dall'opponente.
Il ricorso per ingiunzione di pagamento, a sua volta, è stato depositato in data 23 settembre 2022 ed è pacifico che, nel frattempo, nessun pagamento fosse intervenuto da parte del mutuatario. Ciò significa che, all'epoca del deposito del ricorso, le rate non pagate erano aumentate a quattordici. Anche successivamente all'emissione ed alla notificazione del decreto non è intervenuto alcun pagamento da parte del cliente.
4.2. Ora, in punto di diritto, deve rilevarsi che, a prescindere dalla validità o meno della clausola contrattuale in esame, l'art. 1186 c.c. prevede, in generale, che il creditore possa esigere immediatamente la prestazione in caso di sopravvenuta insolvenza del debitore.
In tema di mutuo fondiario, in cui vige una disposizione speciale in ordine alla risoluzione del contratto, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n.
14702 del 27.05.2024) ha ritenuto che “l'inadempimento del mutuatario, privo dei requisiti che consentono il ricorso al rimedio risolutorio speciale ex art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non impedisce all'istituto di credito di invocare la clausola contrattuale, che preveda la decadenza dal beneficio del termine, purché deduca e dimostri il concreto verificarsi di uno dei presupposti alternativi di cui all'art. 1186 c.c., quali la sopravvenuta insolvenza del debitore, la diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse”. Sempre secondo l'interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr., in motivazione: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 11437 del 08.04.2022), “il diritto del creditore di avvalersi della decadenza del debitore dal beneficio del termine e di esigere immediatamente la prestazione ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, ma può essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, sicché la sentenza o il decreto che accolgano quella domanda o ricorso devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (Cass. n. 1343/1978, Cass. 24330/2011, Cass. n. 20042/2020)”. Ora, per quanto concerne la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 1186 c.c., la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 24330 del 18.11.2011) ha affermato che “lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione”.
4.3. In concreto, la mancata corresponsione, alla data della presentazione del ricorso per ingiunzione di pagamento, di ben 14 rate su 72 totali (il che costituisce quasi un quinto dell'ammontare complessivo degli importi da restituirsi) induce a ritenere sussistenti i presupposti di legge per la decadenza dal beneficio del termine, anche indipendentemente dalla validità o meno della clausola oggetto di censura da parte dell'opponente; inoltre, l'inadempimento perdurante per gli anni
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio successivi e la circostanza che, anche all'esito dell'esecuzione presso terzi, il credito dell'opposta sia rimasto parzialmente insoddisfatto confermano ulteriormente l'esattezza delle considerazioni che precedono.
4.4. Alla luce di quanto precede, l'eventuale carattere abusivo della clausola in questione non rileva rispetto all'oggetto della domanda, con l'ulteriore conseguenza che il motivo di opposizione in esame va disatteso.
5. Un'ulteriore censura dell'opponente riguarda la medesima clausola di cui sopra, nella parte in cui essa prevede che “a seguito della decadenza dal beneficio del termine per i motivi sopra elencati, il Cliente dovrà versare a in CP_1 un'unica soluzione: a) gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
b) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente esigibile nella misura indicata nelle
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
c) il capitale residuo;
d) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
e) gli importi per eventuali interventi legali”.
5.1. Al riguardo, in punto di fatto, deve osservarsi che, come emerge da un confronto fra la domanda giudiziale formulata con il ricorso per ingiunzione di pagamento e le risultanze dell'estratto conto prodotto nella fase monitoria sub doc. 4, il credito ingiunto, pari ad euro 14.681,99, è composto unicamente dalla somma di euro 1.843,68 per rate scadute e non pagate, nonché dall'ulteriore somma di euro 12.838,31 per capitale residuo.
Sono stati poi richiesti gli interessi legali sul dovuto dalla data di decadenza dal beneficio del termine del 16 gennaio 2022 al saldo.
Come si può notare, la richiesta dell'opposta non riguarda affatto risarcimenti, penali o somme ad altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera f), D. Lgs. n. 206/2005, ovvero d'importo sproporzionatamente elevato ai sensi della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del
5 aprile 1993. 5.2. Alla luce di quanto precede, l'eventuale carattere abusivo della clausola in questione non rileva rispetto all'oggetto della domanda, con l'ulteriore conseguenza che anche il motivo di opposizione in esame va disatteso.
6. L'infondatezza dei motivi di opposizione induce a ritenere che nella specie non debba procedersi a rideterminazione del credito, come invece richiesto nell'atto di citazione in opposizione.
7. Benché sia pacifico che, in sede esecutiva, la società opposta abbia visto soddisfare parzialmente le sue ragioni di credito, ciò non comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
Quest'ultimo, infatti, è titolo suscettibile di opposizione unicamente con riferimento alla questione concernente l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, mentre esso è ormai coperto dal giudicato per la restante parte, ivi compresa la questione relativa all'eventuale pagamento intervenuto dopo la sua formazione. Quest'ultima circostanza, in quanto successiva al decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. emesso in data 11 gennaio 2023, potrà essere fatta valere, ove occorra, in un'eventuale ulteriore sede esecutiva.
8. L'opposizione va dunque disattesa, con conseguente conferma integrale del decreto opposto, ciò anche con riferimento alle spese processuali della fase monitoria.
8.1. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'opponente dell'art. 96 del codice di rito, non potendosi ritenere, in particolare, che l'opposizione sia stata proposta con dolo o colpa grave.
8.2. Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, utilizzandosi il valore tabellare minimo per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie, ed i valori tabellari medi per le ulteriori fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente - anche nella parte relativa alle spese della fase monitoria - il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.237,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Monza, in data 1° febbraio 2025.
Il Giudice
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