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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/07/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Istruttore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 2135/2023 promossa da:
(di seguito, per brevità, anche indicata come ”), con il patrocinio del Prof. Avv. Parte_1 Pt_1
Lorenzo Stanghellini, dell'Avv. Luigi Giacomo Vigoriti e dell'Avv. Antonio Gioia
APPELLANTE contro di seguito, per brevità, indicata Controparte_1 anche come o ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CP_1
Massimo Mordiglia, dell'Avv. Francesco Gasparini e dell'Avv. Andrea Poli
APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante come da note scritte di precisazione delle conclusioni ai Parte_1 sensi dell'art. 352 c.p.c. depositate in data 18.10.2024:
«Voglia la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, rigettata ogni contraria eccezione, difesa e istanza:
- in via preliminare, disporre la riunione del processo introdotto con il presente atto di appello con quello di appello (entrambi di fronte alla Corte di Appello di Firenze) della decisione n. 304 del 4 marzo 2022, comunicata il 9 marzo 2022, Rep. n. 531/2022, del
Tribunale di Pisa, R.G.A 694/202;
- nel merito:
pagina 1 di 20 1) in tesi, per tutti i motivi elencati, riformare il capo della sentenza del 30 marzo 2023,
n. 474, che contiene il riconoscimento parziale in favore di della spettanza CP_1 di somme relative ai servizi di rimessaggio e custodia in riferimento ai mesi di ottobre
2018 e novembre 2018 nella fattura n. 7/2019, accertando la non debenza di tali somme;
riformare inoltre il dipendente capo di condanna al pagamento e ogni conseguente disposizione;
2) in denegata ipotesi di riconoscimento della spettanza di somme in favore di controparte:
- accertare in ogni caso che nessuna somma doveva essere attribuita a con CP_1 riferimento alla custodia dei materiali (per i motivi esposti al § 2.2.5 Materiali dell'atto di appello);
- riformare, alla luce delle motivazioni sopra esposte (§ 2.3 Imbarcazione dell'atto di appello), il quantum degli importi riconosciuti in primo grado per il rimessaggio dell'imbarcazione.
Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio»;
- per parte appellata come da “Prima Controparte_1 memoria ex art. 352 c.p.c.” depositata in data 22.10.2024:
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze contrariis reiectis, rigettare l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa condannando la Società al Parte_1 risarcimento del danno in favore della Società ex Controparte_1
Art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 474/2023 (pubblicata in data 30.03.2023) emessa in data 27.03.2023
a definizione del giudizio n. R.G. 496/2019 promosso da il Tribunale di Pisa Parte_1 così provvedeva:
«Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, accertata la sussistenza del minor credito della convenuta, condanna l'attrice a pagare alla convenuta la somma di €
11.320,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna l'attrice a pagare i due terzi
(2/3) delle spese di lite della convenuta, liquidate complessivamente in € 5.077,00, e dunque la somma di € 3.384,66 (€ 5.077:2/3), oltre spese generali, IVA e Cpa;
compensa le spese per il residuo».
Il Tribunale di Pisa premetteva quanto segue:
pagina 2 di 20 - aveva chiesto di accertare l'insussistenza del credito vantato nei suoi
Parte_1 confronti dalla in forza della fattura n. 7/2019 da Controparte_1 quest'ultima emessa per l'importo di € 18.836,80 I.V.A. inclusa. aveva
Parte_1 dedotto quanto segue: nel dicembre 2015 le parti avevano stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori sull'imbarcazione MY “St. HA” di proprietà di nonostante il pagamento del corrispettivo pattuito,
Parte_1 [...] aveva trattenuto merce di proprietà di in Controparte_1 Parte_1 particolare, nonostante le richieste avanzate da sin dal mese di luglio del
Parte_1
2018 per il ritiro dei beni di sua proprietà, la convenuta si era opposta alla riconsegna;
la nave era stata riconsegnata solo il 15.11.2018, mentre la merce era rimasta presso il cantiere nonostante le ulteriori diffide, l'ultima risalente al 29.01.2019;
[...]
del tutto arbitrariamente, aveva emesso la fattura n. 7/2019 Controparte_1 per ottenere il pagamento del corrispettivo per servizi e lavori asseritamente svolti dall'01.10.2018 al 31.01.2019; tali importi erano stati unilateralmente quantificati/determinati e non vi era alcuna pattuizione che li giustificasse;
in base alla lettera del contratto, nessun ulteriore importo avrebbe potuto essere richiesto dall'appaltatrice in caso di controversia e/o inadempimento contrattuale;
in ogni caso,
a non è dovuto alcunché avendo la stessa scientemente trattenuto i beni CP_1 di proprietà di anche quando il procedimento di accertamento tecnico Parte_1 preventivo n. R.G. 3840/2017, avente ad oggetto accertamenti sull'imbarcazione, era terminato;
- si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda e la condanna dell'attrice al pagamento della somma di cui alla fattura oggetto di contestazione. In particolare, la convenuta aveva eccepito quanto segue: durante l'esecuzione del contratto, segnatamente nel mese di febbraio del 2017, la committente aveva illegittimamente sospeso il pagamento dei SAL;
nel luglio del 2017 la committente aveva comunicato la propria intenzione di risolvere il contratto di appalto e aveva lasciato l'imbarcazione ricoverata presso il cantiere, ove sarebbe rimasta per
18 mesi;
aveva richiesto la restituzione dell'imbarcazione, ma non si era Parte_1 attivata per poterla ritirare, nonostante la disponibilità in tal senso da parte dell'appaltatrice; nel mese di settembre del 2018, contattata dalla RV S.r.l. per conto di la aveva provveduto a preparare l'imbarcazione per il Parte_1 CP_1 trasporto;
tuttavia, il ritiro era materialmente avvenuto solo a dicembre 2018; gli importi di cui alla fattura n. 7/2019, pertanto, erano dovuti per i costi di custodia e deposito dello scafo e delle sue pertinenze nel cantiere;
tali costi si erano resi necessari pagina 3 di 20 a causa dell'inerzia dell'attrice; l'importo richiesto era stato quantificato in base al listino dei prezzi, tenendo conto delle dimensioni dell'imbarcazione e delle prestazioni eseguite;
- la causa era stata istruita mediante prova per testi, oltre che documentalmente.
Il Tribunale di Pisa motivava la propria decisione come di seguito:
- dalle comunicazioni intercorse inter partes nel mese di gennaio del 2018 risulta come la fosse già allora disponibile a restituire l'imbarcazione; CP_1
- con la sentenza n. 304/2022, il Tribunale di Pisa ha già riconosciuto la debenza degli importi per il servizio di custodia di cui alle fatture emesse da in relazione CP_1 al periodo fino al mese di luglio del 2018;
- con la comunicazione del luglio del 2018 aveva manifestato l'intenzione Parte_1 di procedere al ritiro dell'imbarcazione, indicando a tal fine la data del 30.07.2018 quale giorno deputato alla riconsegna. La stessa sostiene che, a fronte di tale richiesta, Pt_1 avrebbe tenuto una condotta ostativa;
tale asserita condotta ostativa, CP_1 tuttavia, non è stata provata;
- preme evidenziare, in ogni caso, che il preavviso di cui alla comunicazione di
[...] del luglio del 2018, non era idoneo a consentire all'appaltatrice di preparare Pt_1
l'imbarcazione per il trasporto;
- tra le parti pendeva un procedimento di accertamento tecnico preventivo e la relazione
è stata depositata soltanto a gennaio del 2019;
- con riguardo ai materiali, il C.T.U. ha fatto presente che i beni oggetto di indagine avrebbero potuto essere ritirati;
- lo scafo è rimasto presso il cantiere per gli accertamenti ancora in corso, mentre il materiale non è stato ritirato per l'inerzia della committente, la quale è stata confermata dai testimoni escussi;
- anche il mancato ritiro dell'imbarcazione nel mese di settembre del 2018 è addebitabile alla committente. Infatti, come riferito dai testimoni sentiti, si presentò per Parte_1 il ritiro con due tir inidonei al trasporto dell'imbarcazione; in tale occasione, pertanto, fu possibile asportare soltanto i materiali non più oggetto di indagini peritali;
- dunque, dalla documentazione offerta in comunicazione e dalla prova testimoniale assunta si evince la spettanza di parte degli importi di cui alla fattura n. 7/2019 emessa da Segnatamente, devono considerarsi dovute le Controparte_1 somme per la custodia e la manutenzione dell'imbarcazione fino al 19.11.2018, giorno in cui è avvenuto il ritiro della medesima, come documentalmente provato. La somma pagina 4 di 20 richiesta è congrua e conforme al listino dei prezzi prodotto dalla convenuta;
le contestazioni di sul punto sono del tutto generiche;
Parte_1
- per converso, non è chiaro quale sia la causale delle somme ulteriormente addebitate da per il periodo compreso fra dicembre del 2018 e gennaio del 2019. Non CP_1
è dato comprendere quali altri beni fossero ancora custoditi presso il cantiere né è possibile verificare la congruità dell'importo richiesto per la custodia degli stessi;
le allegazioni di sul punto non sono specifiche. Le voci di cui alla fattura CP_1 relative alle mensilità di dicembre 2018 (€ 2.060,00 oltre I.V.A.) e gennaio 2019 (€
2.060,00 oltre I.V.A.) devono perciò essere decurtate, con la conseguenza che la convenuta ha diritto alla somma di € 11.320,00 oltre I.V.A.;
- atteso l'accertamento del minor credito vantato da deve disporsi la CP_1 compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 1/3, mentre i restanti 2/3 devono essere posti a carico di Parte_1
Proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Pisa per i seguenti Parte_1 motivi:
- anche la parte degli importi di cui alla fattura n. 7/2019 emessa da Controparte_1 di cui il giudice di prime cure ha ritenuto provata la spettanza in realtà
[...] non era dovuta posto che era stata pattuita la gratuità dei costi di rimessaggio;
- il rimessaggio del natante costituiva un obbligo logicamente accessorio, gratuito e idoneo a sopravvivere alla risoluzione del contratto. La tesi secondo cui, nel momento in cui il titolo negoziale è venuto meno, è venuta meno anche la gratuità del servizio con la conseguenza che poteva applicare tariffe che riteneva più opportune CP_1
è errata;
- la sentenza è errata laddove considera risolto il contratto di appalto (“di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse”) sostanzialmente per inadempimento di quando Parte_1 in realtà tale risoluzione non è stata provata;
- la sentenza è altresì errata laddove ha addebitato alla committente la mancata riconsegna/il ritardo nella riconsegna dell'imbarcazione. In pendenza del procedimento di A.T.P. lo yatch è stato lasciato da a disposizione del C.T.U. per i suoi Parte_1 accertamenti;
è ovvio che l'oggetto delle indagini peritali doveva rimanere nel cantiere.
La bozza di relazione tecnica è stata inviata dal C.T.U. soltanto l'11.12.2018 e la relazione finale/definitiva è stata depositata soltanto a gennaio del 2019;
- è dunque errata la ricostruzione secondo cui la ragione della prolungata permanenza dello scafo presso il cantiere sarebbe da individuare in una qualche inerzia di Pt_1
pagina 5 di 20 L'imbarcazione doveva rimanere dove si trovava per consentire gli accertamenti Pt_1 da parte del perito;
- come emerge dagli atti, l'interesse di era quello di avere uno yatch Parte_1 funzionale e rinnovato il prima possibile, non certo di lasciarlo fermo e improduttivo presso un cantiere navale;
- è illogico che fosse disponibile alla restituzione dell'imbarcazione già a CP_1 gennaio del 2018 se poi per rientrare in possesso del bene, si è trovata Parte_1 costretta a richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo per consegna ex art. 639 c.p.c.
(Trib. di Pisa – R.G. n. 3580/2018);
- in definitiva, le somme per il rimessaggio/per la custodia dell'imbarcazione non dovevano in ogni caso essere considerate dovute stante la concreta impossibilità di
[...]
(la quale, comunque, si era fatta parte attiva) di ritirare il bene;
Pt_1
- avverso la sentenza n. 304/2022 del Tribunale di Pisa è stato proposto appello. La stessa, dunque, è ancora sub iudice e non è passata in giudicato;
- in realtà, il preavviso di di cui alla P.E.C. del 20 luglio 2018 dell'Avv. Gioia Parte_1 aveva ad oggetto soltanto il ritiro dei materiali di proprietà della stessa committente giacenti presso il cantiere di non serviva pertanto a concedere un termine CP_1 all'appaltatrice per preparare l'imbarcazione al trasporto;
- il giudice di prime cure ha mal interpretato le risultanze istruttorie. Le dichiarazioni rese dai testi e infatti, non si riferiscono alla richiesta del 20.07.2018 Tes_1 Tes_2 concernente la riconsegna/il ritiro dei materiali, bensì la corrispondenza intercorsa tra le parti nel mese di gennaio 2018. È probabile che i testimoni in questione non fossero neppure al corrente, nel gennaio del 2018, che l'imbarcazione era oggetto di accertamenti nell'ambito di un procedimento di A.T.P.;
- si attivò il 20.07.2018, preavvisando e si presentò poi dieci Parte_1 CP_1 giorni dopo presso il cantere con due tir al fine di ritirare esclusivamente i materiali, i quali erano stati dichiarati disponibili per la riconsegna dal C.T.U. il 28.07.2018. I tir non servivano e non erano preordinati al trasporto dell'imbarcazione;
- i materiali sono stati ritirati non nel settembre 2018, come scritto in sentenza, bensì il 30 luglio 2018. Ad ogni modo, anche qualora fossero stati ritirati a settembre 2018, nessun importo avrebbe dovuto essere richiesto per i mesi di ottobre e novembre 2018; tali somme avrebbero dovuto essere decurtate (voce “consuntivo dal 1-10-18 al 31-
1018” per € 2.060,00 oltre I.V.A. e “consuntivo dal 1-11-2018 al 30-11-2018” per €
2.060,00 oltre I.V.A.). Qualora, invece, fossero state presentate plurime diffide alla pagina 6 di 20 consegna, non avrebbero dovuto essere riconosciuti importi in favore di chi, con ogni evidenza, aveva illegittimamente trattenuto beni di proprietà altrui;
- anche a voler ammettere che a spettasse qualcosa, certamente non può CP_1 trattarsi di importi unilateralmente determinati e addebitati ex post sulla base di un tariffario servizi che non tiene conto della più ampia cornice negoziale e che, dunque, è avulso dai patti precedentemente stipulati;
- il ruolo di durante l'espletamento dell'A.T.P. è assimilabile al più a quello CP_1 di un custode giudiziale;
pertanto, dovrebbe farsi riferimento alle tariffe per tale figura. avanzava istanza di riunione del presente giudizio al procedimento n. Parte_1
694/2022 R.G., già pendente dinanzi a questa Corte (impugnazione della sentenza n.
304/2022 del Tribunale di Pisa).
Si costituiva in giudizio contestando i Controparte_1 motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni:
- nessuna censura può essere mossa avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n.
474/2023, avendo il giudice di prime cure correttamente interpretato le risultanze istruttorie ed avendo al contempo applicato correttamente il dato normativo;
- non si ravvedono fondati motivi per riunire la presente causa al giudizio di appello n.
R.G. 694/2022 (impugnazione della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di Pisa), trattandosi di cause connesse soltanto sotto il profilo soggettivo e non oggettivo;
- già a partire dal mese di gennaio 2018 prese contatti con il cantiere Parte_1 [...] manifestando la volontà di programmare il ritiro dello Controparte_1 scafo della nave, senza tuttavia provvedervi né attivandosi in alcun modo a tal fine;
- dal canto suo, si dichiarò immediatamente disponibile alla consegna CP_1 dell'imbarcazione, chiedendo indicazioni circa le modalità del ritiro via mare tramite
“chiatta” galleggiante, dal momento che lo scafo, per le sue dimensioni, esigeva una articolata serie di operazioni per le quali sarebbe stata necessaria una complessa organizzazione tecnica, non possibile via terra su una viabilità ordinaria;
- l'appellante non ha mai voluto fattivamente la nave prima del mese di settembre del
2018, segnatamente prima del 17 settembre 2018, quando la RV S.r.l., su mandato della chiese finalmente a un incontro proprio per determinare Parte_1 CP_1 le complesse operazioni necessarie per il traporto;
- il riferimento alla presunta gratuità della custodia effettuato da appare Parte_1 illogico ed incomprensibile. Non si comprende perché il Cantiere Controparte_1
pagina 7 di 20 avrebbe dovuto continuare a custodire la nave gratuitamente dopo la Controparte_1 risoluzione unilaterale del contratto ad opera di controparte;
- l'intento temerario e dilatorio di controparte, che introduce nel presente giudizio circostanze irrilevanti e non pertinenti al solo fine di indurre la Corte in errore, giustifica la richiesta di condanna di al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c..
Alla udienza del 09.04.2024 la causa veniva rinviata per rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. alla udienza del 17.12.2024, con assegnazione dei termini a ritroso di 60, 30 e 15 giorni per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Alla udienza del 17.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, riservando quest'ultima al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto domanda di accertamento negativo chiedendo, in particolare, Parte_1 di dichiarare che gli importi di cui alla fattura n. 7 del 31.01.2019 emessa da
[...] non sono da lei dovuti. Trattasi di somme pretese da Controparte_1
a titolo di spese per servizi di rimessaggio (sosta dell'imbarcazione M/Y CP_1
Saint HA sul piazzale del cantiere navale, sosta n. 2 moto d'acqua, stoccaggio in container, occupazione di suolo all'interno di capannone per stoccaggio materiali ecc.) resi nei mesi di ottobre 2018, novembre 2018, dicembre 2018 e gennaio 2019.
Preliminarmente, attesa la necessità di tracciare con specificità i confini dell'impugnazione e di circoscrivere il vaglio di questa Corte entro il perimetro dei capi e/o punti della sentenza di primo grado oggetto di gravame, deve evidenziarsi quanto segue:
- il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 474/2023, ha escluso che spettino a
[...] le voci inerenti alle mensilità di dicembre 2018 (€ Controparte_1
2.060,00 oltre I.V.A.) e di gennaio 2019 (€ 2.060,00 oltre I.V.A.), decurtandole, di conseguenza, dal totale di cui alla fattura n. 7/2019 e individuando così un importo dovuto alla società odierna appellata pari ad € 11.320,00 oltre I.V.A.;
- se da un lato, ha chiaramente impugnato il solo capo della sentenza Parte_1 che contiene il riconoscimento, in favore di Controparte_1 della spettanza delle somme relative ai servizi di rimessaggio e custodia resi nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, dall'altro lato Controparte_1
pagina 8 di 20 non ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma parziale della CP_1 pronuncia laddove ha invece statuito la non debenza della somma di € 4.120,00 oltre I.V.A. (l'appellata ha semplicemente chiesto di confermare integralmente la sentenza n. 474/2023 del Tribunale di Pisa). Tale statuizione deve pertanto ritenersi non sottoposta allo scrutinio di questo Collegio e passata in giudicato.
In definitiva, il dovere di queste Corte è soltanto quello di indagare la debenza o meno delle somme relative ai servizi di rimessaggio e custodia resi da nei mesi CP_1 di ottobre e di novembre del 2018.
Svolta questa premessa, si passa alla disamina delle censure mosse. pone Parte_1
l'accento sulla gratuità dei servizi di rimessaggio (stazionamento sul piazzale, stazionamento all'interno del capannone) così come prevista dall'allegato tecnico al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato dalle parti in data
07.12.2015 (§ 2.2.1. dell'atto di citazione in appello, pag. 8 e ss.). Secondo l'appellante, tale contratto (avente natura mista), oltre all'esecuzione dei lavori sullo yatch, prevedeva il rimessaggio del natante quale obbligazione logicamente accessoria, gratuita e idonea a sopravvivere alla risoluzione del negozio medesimo. Ad opinione di se i costi di cui di discute «erano stati concordati come non dovuti, allo Parte_1 stesso modo essi continuavano a essere non dovuti indipendentemente dall'esito del contratto di appalto;
ciò a maggior ragione se il soggetto che ha la custodia del bene, per un motivo o per un altro, non lo restituisce al proprietario». sostiene altresì che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'utilizzare più Parte_1 volte, per la ricostruzione del fatto nonché a suffragio degli argomenti in diritto da egli addotti (soprattutto nella direzione di ritenere che fosse stata a causare la Parte_1 risoluzione del contratto, anziché addebitarla al grave inadempimento di , CP_1 la sentenza n. 304/2022 (emessa dal Tribunale di Pisa a definizione della causa n. R.G.
3956/2017, cui erano state riunite le cause n. R.G. 4212/2018, n. R.G. 4465/2018, n.
R.G. 4569/2018, n. R.G. 4767/2018 e n. R.G. 5278/2018), oggetto di gravame (cfr. §
2.2.3. dell'atto di citazione in appello, pag. 12 e ss.). In realtà, nella sentenza n.
474/2023 si rinviene un unico passaggio motivazionale contenente un esplicito riferimento alla sentenza n. 304/2022, vale a dire il seguente: «anche nella sentenza
n. 304/2022…che ha definito il procedimento RG 3956/2017, il Giudice ha riconosciuto la debenza degli importi per il servizio di custodia di cui alle fatture emesse da CP_1 per il periodo fino al luglio 2018» (pag. 3 e pag. 4).
[...]
La vicenda storica/sostanziale sottesa al presente giudizio – dalla quale è scaturito un vasto contenzioso tra le parti – in effetti è già stata portata all'attenzione di questa pagina 9 di 20 Corte con l'impugnazione (da parte di proprio della sentenza n. 304/2022. Parte_1
Il procedimento così instaurato, recante il n. R.G. 694/2022 (e al quale è stato riunito il procedimento n. R.G. 695/2022) è stato medio tempore definito con la sentenza n.
1252/2025, pubblicata il 03.07.2025, da intendersi pedissequamente richiamata nei passaggi che risultano di precipuo interesse in questa sede. Con tale pronuncia, anzitutto:
- è stato pienamente condiviso, in quanto scevro da vizi di illogicità e sorretto da un'adeguata e coerente valutazione delle risultanze istruttorie (decisiva si è rivelata la corrispondenza intercorsa tra le parti tra il 19.04 e il 14.07.2017), il ragionamento operato dal giudice di prime cure laddove egli ha ritenuto il contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse del 07.12.2015 (incluse le sue appendici/aggiunte successive) risolto da tempo per mutuo consenso, anziché per grave e colpevole inadempimento di Controparte_1
come sostenuto da;
[...] Pt_1
- muovendo dagli inequivocabili esiti della consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito del procedimento di A.T.P. n. 3840/2017 R.G., si è giunti alla conclusione (in linea con gli approdi cui era pervenuto il Tribunale di Pisa) secondo cui l'appaltatrice anche in rapporto al valore integrale della CP_1 commessa, non si era resa protagonista di alcun inadempimento grave, tale da compromettere oggettivamente l'equilibrio sinallagmatico del contratto e, soprattutto, idoneo a giustificare il ricorso, da parte di al rimedio in Parte_1 autotutela ex art. 1460 c.c. (sospensione del pagamento dei S.A.L.).
Nel suo recente arresto, questa Corte, esprimendosi a proposito di fatture riguardanti costi per servizi di rimessaggio (sosta dell'imbarcazione sul piazzale, stoccaggio in container, occupazione suolo per hangar 6x6 mt ecc. come da fatture n. 112/2018 e n.
122/2018 emesse dalla società odierna appellata) resi da in epoca CP_1 successiva alla definitiva interruzione del rapporto e al venir meno del vincolo negoziale
(e all'insorgere del contenzioso tra le parti), ha escluso che potesse essere invocata la gratuità dei medesimi sulla base degli «allegati tecnici ai contratti»; ogni pattuizione era ormai divenuta inefficace. Ciò vale, con ogni evidenza, anche per i costi di cui ci si occupa in questa sede.
La tesi di parte appellante (v. pag. 10 dell'atto di citazione in appello) secondo cui la risoluzione sarebbe stata “parziale” ed avrebbe interessato esclusivamente il contratto
“principale” di appalto avente ad oggetto il refit dell'imbarcazione e le lavorazioni annesse, con “sopravvivenza”, invece, del contratto, ad esso strumentale, avente ad pagina 10 di 20 oggetto il rimessaggio del natante (da ricondurre al tipo legale del deposito) e conseguente permanenza dell'obbligo di custodia del bene in capo a si CP_1 mostra priva di pregio. In assenza di elementi dai quali si possa desumere il contrario,
l'intervenuta risoluzione per mutuo consenso ha indubbiamente riguardato ogni accordo
(a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito) in precedenza concluso inter partes.
Le doglianze di cui ai § 2.2.1. e 2.2.3. sono, dunque, infondate.
Con la censura sub § 2.2.2. dell'atto di citazione in appello (pag. 10 e ss.), Parte_1 si duole dell'errore commesso dal giudice di prime cure nell'addebitare alla committente la mancata riconsegna dei beni. Secondo la ricostruzione effettuata dal Parte_1
Tribunale di Pisa sarebbe contraddittoria e incompleta. Parte appellante evidenzia, in particolare: a) che il procedimento di A.T.P. venne introdotto da con ricorso Parte_1 in data 24.07.2017 e che si protrasse per molti mesi;
b) che durante le operazioni peritali, l'oggetto dell'accertamento doveva rimanere presso il cantiere navale;
c) che, di conseguenza, in pendenza del procedimento di istruzione preventiva, lo yatch venne lasciato da a disposizione del C.T.U.; d) che il 28.07.2018 il C.T.U. Ing. Parte_1
non dichiarò concluse le verifiche sull'imbarcazione; e) che la bozza di Persona_1 relazione venne inviata soltanto l'11.12.2018 e che la relazione definitiva venne depositata solo a gennaio del 2019.
All'appellante non pare logico che a gennaio del 2018 potesse utilmente CP_1 manifestare la propria disponibilità a restituire l'imbarcazione (come asserito in sentenza); ad opinione di si appalesa errata la ricostruzione che individua Parte_1 in una qualche sua inerzia la ragione della permanenza dello scafo nel cantiere, laddove, invece, l'imbarcazione rimase dove si trovava per consentire le indagini necessarie da parte dell'esperto incaricato. Inoltre, afferma di essersi attivata in tempi Parte_1 più che adeguati, una volta terminata la procedura di A.T.P., per il ritiro dell'imbarcazione e di aver dovuto vincere le resistenze di munendosi di CP_1 un'ingiunzione di consegna ex art. 639 c.p.c.. In sintesi, le somme per il rimessaggio non avrebbero dovuto essere considerate dovute stante la concreta impossibilità per di ritirare il bene. Parte_1
Anche questa doglianza è infondata.
Preme osservare quanto segue:
- è innegabile/non è in discussione che durante lo svolgimento delle operazioni peritali l'imbarcazione fosse inamovibile in quanto doveva restare a disposizione del C.T.U. Ing.
per le verifiche da compiere;
Per_1
pagina 11 di 20 - ciò che omette di riportare nei propri scritti difensivi, ma che si evince Parte_1 chiaramente dall'elaborato peritale depositato nell'ambito del procedimento di A.T.P.
(cfr. pag. 35) è che il C.T.U. Ing. dichiarò la fine degli accertamenti a bordo della Per_1 nave e acconsentì affinché la medesima tornasse nella materiale disponibilità degli aventi diritto con messaggio P.E.C. del 06.08.2018;
- a partire da tale giorno, pertanto, era certamente autorizzata a ritirare il Parte_1 natante e, dunque, a rientrare in possesso dell'imbarcazione. Non si vede quale rilievo possano assumere la data di invio della bozza di relazione ai CC.TT.PP. e la data di deposito della relazione finale;
- è incontrovertibile che il ritiro di uno scafo come quello di cui è causa richiedesse, date le sue dimensioni e la sua forma, una precisa organizzazione volta a pianificare la complessa serie di operazioni tecniche da porre in atto al fine di rimuoverlo dal piazzale esterno del cantiere e renderlo trasportabile (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta depositata da in data 04.04.2024 e pag. 18 dell'atto di citazione CP_1 in appello) e, di conseguenza, un rilevante dispendio di tempo. Per tale motivo, ben avrebbe potuto immediatamente dopo aver appreso del “nullaosta” da Parte_1 parte del C.T.U. e in un'ottica acceleratoria, contattare a tal scopo così da CP_1 contenere il più possibile l'ulteriore permanenza dell'imbarcazione presso il cantiere;
- risulta, invece, che soltanto in data 17.09.2018 (quindi ben 42 giorni dopo il “via libera” alla riconsegna da parte del C.T.U.), la RV S.r.l. comunicò alla di CP_1 aver ricevuto espresso incarico/mandato da di occuparsi del ritiro Parte_1 dell'imbarcazione «anche per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici», richiedendo alla propria interlocutrice «un incontro al fine di…eseguire congiuntamente una valutazione delle lavorazioni legate alla resa stagna della nave ed alle altre opere di carpenteria per rendere idonea la barca ad essere trasportata via mare»;
- peraltro, nella comunicazione della RV S.r.l. viene menzionato un documento con il quale avrebbe addirittura esortato controparte a ritirare quanto prima la CP_1 nave in modo da liberare il cantiere (il che appare più che comprensibile, atteso il notevole impatto dell'imbarcazione, in termini di ingombro, sui luoghi del cantiere);
- le presunte resistenze che sarebbero state opposte da non emergono CP_1 dalle prove acquisite. Nessun atteggiamento ostativo da parte di Controparte_1 può essere scorto, in particolare, nella corrispondenza intercorsa tra le
[...] parti nel mese di gennaio del 2018 (fermo restando che, all'epoca, la barca non poteva essere spostata essendo in corso l' . In data 04.01.2018, l'Avv. Gioia, per conto CP_2
pagina 12 di 20 di scrisse quanto segue, mediante posta elettronica ordinaria, ad Parte_1
di Testimone_3 CP_1
Dall'estratto del messaggio appena riportato si evince che già in CP_1 precedenza, aveva più volte rappresentato la necessità che l'imbarcazione venisse portata via.
rispose il giorno seguente come di seguito: Testimone_3
Sentito come teste alla udienza dell'08.09.2021 sul capitolo n. 14) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata da Controparte_1
(“DCV che tale manifestazione di intenti rimaneva tuttavia tale atteso che l'armatore non dava seguito alcuno alle richieste della Società Controparte_1 lasciando lo scafo all'interno dell'area del cantiere”), dichiarò Testimone_3 quanto segue: «Dopo questa mia domanda circa le modalità (concrete e reali di ritiro dell'imbarcazione) non ho avuto più risposta, né io né ; CP_1
- il Sig. capocantiere di sentito come teste alla udienza del Testimone_4 CP_1
13.12.2021 sul medesimo capitolo di prova, riferì quanto segue: «Si è vero, non hanno comunicato niente, tanto che abbiamo dovuto spostarla fuori dal capannone nel piazzale in banchina e abbiamo dovuto coprirla con i ponteggi e il nylon apposito»;
- dal canto suo, non ha dimostrato di aver dato riscontro a tale richiesta di Parte_1 informazioni o, comunque, con uso dell'ordinaria diligenza, di aver ripreso i contatti con perlomeno una volta che il C.T.U. rese noto di aver terminato le operazioni CP_1
a bordo della nave;
- con missiva del 20.07.2018 recapitata tramite P.E.C., l'Avv. Gioia si limitò semplicemente ad avvisare la che, il giorno 30.07.2018, un incaricato della CP_1 pagina 13 di 20 committente avrebbe provveduto al ritiro ed al trasporto dei soli materiali giacenti presso il cantiere.
Per inciso, coglie nel segno l'appellante laddove, a pag. 13 dell'atto introduttivo del presente giudizio, evidenzia il fraintendimento in cui è incorso il giudice di prime cure nell'affermare «che il preavviso per la riconsegna, di cui alla comunicazione di del Pt_1 luglio 2018, non era idoneo a consentire all'appaltatore di preparare l'imbarcazione al trasporto» (pag. 4 della sentenza).
La distorsione della sequenza degli eventi che affiora dalla motivazione della pronuncia impugnata scaturisce probabilmente da una decontestualizzazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi. A pag. 5 della sentenza si legge che a seguito della comunicazione di RV S.r.l. del settembre 2018, si sarebbe attivata per il ritiro CP_1 dell'imbarcazione, ma presentandosi presso il cantiere con due tir, assolutamente inadatti allo scopo, come si ricaverebbe dalle testimonianze di il quale Testimone_4 riferì che la barca non poteva essere trasportata via terra, e di , Testimone_5 il quale affermò che la nave non poteva essere portata via con il camion, per la sua lunghezza di 40 metri e per il peso. Tali dichiarazioni, tuttavia, furono rese in risposta al capitolo 17) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di
[...]
(“DCV che nella suddetta circostanza l'Avv. Antonio Gioia si Controparte_1 presentò presso la Società con due autoarticolati, Controparte_1
e che detti mezzi erano inidonei al ritiro della nave”) e concernono ciò che accadde la mattina del 30.07.2018 (come si può dedurre dal cap. 16)), quando per l'appunto soggetti incaricati da giunsero presso il cantiere con l'intento di apprendere Parte_1 esclusivamente taluni materiali, e niente hanno a che vedere con ciò che si verificò successivamente alla lettera della RV S.r.l. del 17.09.2018.
Ad ogni modo, quanto appena rilevato non toglie che: a) nessun reale ostacolo alla riconsegna dell'imbarcazione è mai stato frapposto da Controparte_1
b) nonostante la disponibilità manifestata e la condotta collaborativa tenuta da
[...] quest'ultima già in occasione dello scambio di e-mails del gennaio 2018 e nonostante il placet da parte del C.T.U. con messaggio P.E.C. del 06.08.2018, si adoperò Parte_1 fattivamente per riottenere l'imbarcazione soltanto con il mandato conferito a RV
S.r.l. nella seconda metà del mese di settembre del 2018.
Alla luce di quanto illustrato, la stessa proposizione del ricorso monitorio per ingiunzione di consegna, non preceduta quantomeno da un nuovo tentativo di concordare bonariamente con il ritiro dello yatch, si rivela una iniziativa giudiziaria del CP_1 tutto ingiustificata.
pagina 14 di 20 In conclusione, considerato che il M/Y Saint HA venne varato ed ormeggiato in acqua nella darsena della (e, dunque, rimosso dal piazzale esterno del CP_1 cantiere) in data 15.11.2018, come si riscava dal “Verbale di riconsegna imbarcazione” datato 19.11.2018 (sottoscritto da per RV S.r.l. e da Controparte_3 [...] per e prodotto da quest'ultima come doc. 13 allegato alla Per_2 CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado) e dalle allegazioni delle parti (v., ad esempio, pag. 5 dell'atto di citazione in appello), è tenuta Parte_1 senz'altro a pagare una somma di denaro a favore di controparte per la sosta dell'imbarcazione sul piazzale/rimessaggio all'aperto dall'01.10.2018 al 15.11.2018, non potendo i relativi costi restare a carico di CP_1
Le altre voci indicate nei consuntivi dall'01.10.2018 al 31.10.2018 e dall'01.11.2018 al
30.11.2018 (stoccaggio in container, spazio occupato all'intero del capannone ecc.), allegati alla fattura n. 7/2019, si riferiscono sicuramente ai materiali e pertinenze dell'imbarcazione.
Come già esposto supra, per il tramite del proprio legale, l'Avv. Gioia, in Parte_1 data 20.07.2018 preavvisò che 10 giorni dopo, ossia il 30.07.2018 alle ore CP_1
11,00, un proprio incaricato, munito di delega, avrebbe provveduto al ritiro ed al trasporto dei materiali giacenti presso il cantiere.
Si può ragionevolmente ritenere che una parte dei materiali sia stata effettivamente ritirata in tale data. Il teste , interrogato alla udienza Testimone_5 dell'08.09.2021, ha infatti riferito: «Ho visto caricare materiale e motori su questo camion, avevo visto prima che preparavano il materiale…»; il teste Testimone_6 sentito alla udienza del 13.12.2021, ha dichiarato: «Si è vero, venne con uno o due tir per ritirare i materiali della nave che erano stati messi nei container, non ricordo se li portò via quel giorno ma li ha portati via»; il teste anch'egli sentito alla Testimone_4 udienza del 13.12.2021, ha riferito: «Si è vero, lui venne a ritirare il materiale della barca, fece un paio di viaggi» (il capitolo di prova era il n. 16) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di “DCV che la mattina del 30 luglio 2018, CP_1 la nave non venne consegnata perché l'Avv. Antonio Gioia si presentò presso il cantiere navale Società di Pisa solo per ritirare le pertinenze Controparte_1 dell'imbarcazione e non ritirare anche la nave”). Tali risultanze istruttorie smentiscono, peraltro, quanto sostenuto dalla odierna appellante a pag. 4 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado («Il giorno 30.07.2018, nonostante il CTU del
Tribunale avesse disposto la restituzione della merce alla la si Parte_1 CP_1 rifiutava di consegnare la merce»).
pagina 15 di 20 Pur essendo errata la collocazione temporale dell'episodio, si reputa condivisibile l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui in quell'occasione vennero «portati via solo i materiali che, concordemente con quanto espresso dal CTU in sede di ATP, non erano più oggetto di indagini, essendo concluse le operazioni peritali» (pag. 5 della sentenza impugnata). Tale conclusione è avvalorata dalla risposta del C.T.U. Ing.
, datata 28.07.2018, al messaggio P.E.C. dell'Avv. Antonio Gioia del Persona_1
27.07.2018 con il quale il legale, rappresentata la volontà della propria cliente (
[...]
di procedere al ritiro della merce giacente presso il cantiere di Pt_1 CP_1 aveva chiesto all'esperto se ritenesse o meno di dover effettuare un'ulteriore verifica sui materiali. Si riporta il seguente estratto:
D'altronde, che una determinata quantità di materiali/merce/pertinenze dell'imbarcazione permase all'interno del cantiere di occupando spazio, CP_1 anche nei mesi successivi, inclusi quelli di ottobre e novembre 2018, è circostanza che trova conferma nelle stesse diffide inviate, a mezzo P.E.C., dall'Avv. Gioia a
[...] rispettivamente in data 12.12.2018, in data 04.01.2019 e in Controparte_1 data 29.01.2019 (docc. 10, 11 e 12 allegati all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), con le quali la società odierna appellata veniva giustappunto invitata a riconsegnare la merce di pertinenza del M/Y Saint HA ancora ivi ubicata.
a pag. 17 dell'atto di citazione in appello (nel contesto del paragrafo Parte_1 intitolato “Materiali”), scrive:
pagina 16 di 20 I suddetti assunti sono del tutto privi di pregio. Infatti, attese le considerazioni di cui sopra: a) non è vero che i materiali erano stati recuperati tutti prima del periodo al quale si riferisce la fattura n. 7/2019 e, segnatamente, prima del mese di ottobre del
2018; al contrario, larga parte di essi erano evidentemente ancora stoccati all'interno del cantiere;
b) le plurime offerte di recupero e diffide cui allude l'appellante sono state rivolte da a in epoca successiva all'arco Parte_1 Controparte_1 di tempo (mesi di ottobre e novembre 2018) oggetto di attenzione in questa sede.
L'allegazione secondo cui avrebbe illegittimamente Controparte_1 trattenuto beni di proprietà altrui (pag. 19 dell'atto di citazione in appello) è sfornita di supporto probatorio;
piuttosto, anche in relazione ai materiali è possibile rimproverare a una scarsa prontezza e solerzia nell'agire. Parte_1
In sostanza, la richiesta dell'appellante di espungere dal dovuto le somme di cui alla fattura n. 7/2019 relative ai materiali e riferite ai mesi di ottobre 2018 e novembre 2018 non può essere accolta.
Circa l'ammontare delle somme di denaro pretese da Controparte_1
a pag. 19 e a pag. 20 dell'atto di citazione in appello, afferma che il
[...] Parte_1 medesimo sarebbe stato quantificato secondo un tariffario predisposto in via unilaterale dall'appaltatrice, avulso dai patti precedentemente siglati con la sua committente e che non terrebbe conto della più ampia cornice negoziale.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si limitò ad Parte_1 osservare stringatamente che «gli importi indicati nella…fattura sono stati
pagina 17 di 20 unilateralmente determinati» (pag. 5); tale vaga osservazione venne poi ribadita nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata in data 09.09.2019 (pag. 1).
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., depositata in data 09.10.2019,
[...] chiese ammettersi prova testimoniale, tra gli altri, sui seguenti capitoli (da Pt_1 intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”): «1) gli importi indicati nella fattura nr.
7 del 31.01.2019 sono stati determinati unilateralmente dalla 2) gli Controparte_1 importi indicati nella fattura nr. 7 del 31.01.2019 emessa dalla sono Controparte_1 aumentati almeno del 40% rispetto a quelli di mercato ed a quelli praticati dai cantieri navali della zona Pisa/Navicelli». Il giudice di prime cure non l'ammise trattandosi di capitoli valutativi.
In ordine alla circostanza fattuale dedotta nel capitolo n. 2), preme sottolineare che essa non era mai stata allegata in precedenza.
Ebbene, queste Corte ritiene che nell'ambito di un processo a preclusioni rigide (quale era certamente il giudizio ordinario di cognizione innanzi al Tribunale ante riforma
Cartabia) non possa essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo in relazione a fatti tempestivamente allegati e, quindi, relativamente a fatti dedotti/allegati prima dello spirare delle c.d. preclusioni assertive, le quali sono da individuarsi pacificamente nella prima memoria ex art. 183
c.p.c.. La richiesta probatoria della odierna appellante, pertanto, sebbene formulata prima del termine delle preclusioni istruttorie, non avrebbe potuto in ogni caso essere ammessa in quanto relativa ad una circostanza dedotta per la prima volta dopo la maturazione delle preclusioni assertive.
Perdipiù, con le note di trattazione scritta, depositate in data 03.10.2022, sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.10.2022, l'attrice si Parte_1 limitò a riportarsi «ai propri scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento dell'atto introduttivo». Le richieste istruttorie, quindi, non vennero reiterate specificatamente in sede di precisazione delle conclusioni;
neppure sono state riproposte in appello.
Solo in allegato alla comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata in data
29.11.2021, produsse in giudizio la perizia stragiudiziale di un proprio Parte_1 tecnico di fiducia (l'Ing. ) avente ad oggetto la verifica della congruità dei Persona_3 costi/prezzi applicati da anche per servizi di rimessaggio analoghi a quelli CP_1 di cui si discute, di cui alle fatture n. 5 e n. 23 del 2018. Tale produzione documentale
è senz'altro tardiva, posto che il documento è datato 20.02.2018 ed è, dunque, di formazione addirittura anteriore alla instaurazione del giudizio di primo grado.
pagina 18 di 20 Non sbaglia il giudice di prime cure laddove, a pag. 6 della sentenza n. 474/2023, asserisce che «la somma richiesta è congrua e conforme al listino prezzi prodotto in atti
(questo sì tempestivamente, ndr.) dalla convenuta (doc. 14 convenuta)» e che «le contestazioni dell'attrice a riguardo sono del tutto generiche».
Non vi sono motivi, in definitiva, per non ritenere spettanti a gli importi di CP_1 cui alla fattura n. 7 del 31.01.2019 indicati, segnatamente, nell'allegato “Consuntivo dal
1-10-18 al 31-10-18” (€ 6.860,00 + I.V.A.) e nell'allegato “Consuntivo dal 1-11-18 al
30-11-18” (€ 4.460,00 + I.V.A.), per un totale di € 11.320,00 oltre I.V.A..
La sentenza impugnata, perciò, deve essere integralmente confermata.
Quanto alla richiesta di di condannare al risarcimento dei danni CP_1 Parte_1 in suo favore ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata/pretestuosità e intento dilatorio dell'impugnazione (domanda da intendersi avanzata ai sensi del primo comma della suddetta norma), si ritiene di non poterla accogliere, non avendo parte appellata provato il maggior danno cagionatogli dalla condotta processuale temeraria della società soccombente, anche presuntivamente, mediante allegazioni che potessero dare a questa Corte piena contezza del pregiudizio ulteriore patito rispetto al mero sostenimento dei costi processuali.
Le spese del presente giudizio di appello, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, seguono la soccombenza assolutamente prevalente e, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico di (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso Parte_1 tra € 5.200,01 ed € 26.000,00; adozione dei valori medi;
escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
474/2023 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 30.03.2023, che per l'effetto conferma integralmente;
- RESPINGE la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da CP_1
[...] Controparte_1
pagina 19 di 20 - CONDANNA al rimborso, a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in €
[...]
3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 3 luglio 2025.
La Presidente Istruttrice
Dott.ssa Isabella Mariani
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Istruttore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 2135/2023 promossa da:
(di seguito, per brevità, anche indicata come ”), con il patrocinio del Prof. Avv. Parte_1 Pt_1
Lorenzo Stanghellini, dell'Avv. Luigi Giacomo Vigoriti e dell'Avv. Antonio Gioia
APPELLANTE contro di seguito, per brevità, indicata Controparte_1 anche come o ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CP_1
Massimo Mordiglia, dell'Avv. Francesco Gasparini e dell'Avv. Andrea Poli
APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante come da note scritte di precisazione delle conclusioni ai Parte_1 sensi dell'art. 352 c.p.c. depositate in data 18.10.2024:
«Voglia la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, rigettata ogni contraria eccezione, difesa e istanza:
- in via preliminare, disporre la riunione del processo introdotto con il presente atto di appello con quello di appello (entrambi di fronte alla Corte di Appello di Firenze) della decisione n. 304 del 4 marzo 2022, comunicata il 9 marzo 2022, Rep. n. 531/2022, del
Tribunale di Pisa, R.G.A 694/202;
- nel merito:
pagina 1 di 20 1) in tesi, per tutti i motivi elencati, riformare il capo della sentenza del 30 marzo 2023,
n. 474, che contiene il riconoscimento parziale in favore di della spettanza CP_1 di somme relative ai servizi di rimessaggio e custodia in riferimento ai mesi di ottobre
2018 e novembre 2018 nella fattura n. 7/2019, accertando la non debenza di tali somme;
riformare inoltre il dipendente capo di condanna al pagamento e ogni conseguente disposizione;
2) in denegata ipotesi di riconoscimento della spettanza di somme in favore di controparte:
- accertare in ogni caso che nessuna somma doveva essere attribuita a con CP_1 riferimento alla custodia dei materiali (per i motivi esposti al § 2.2.5 Materiali dell'atto di appello);
- riformare, alla luce delle motivazioni sopra esposte (§ 2.3 Imbarcazione dell'atto di appello), il quantum degli importi riconosciuti in primo grado per il rimessaggio dell'imbarcazione.
Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio»;
- per parte appellata come da “Prima Controparte_1 memoria ex art. 352 c.p.c.” depositata in data 22.10.2024:
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze contrariis reiectis, rigettare l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa condannando la Società al Parte_1 risarcimento del danno in favore della Società ex Controparte_1
Art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 474/2023 (pubblicata in data 30.03.2023) emessa in data 27.03.2023
a definizione del giudizio n. R.G. 496/2019 promosso da il Tribunale di Pisa Parte_1 così provvedeva:
«Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, accertata la sussistenza del minor credito della convenuta, condanna l'attrice a pagare alla convenuta la somma di €
11.320,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna l'attrice a pagare i due terzi
(2/3) delle spese di lite della convenuta, liquidate complessivamente in € 5.077,00, e dunque la somma di € 3.384,66 (€ 5.077:2/3), oltre spese generali, IVA e Cpa;
compensa le spese per il residuo».
Il Tribunale di Pisa premetteva quanto segue:
pagina 2 di 20 - aveva chiesto di accertare l'insussistenza del credito vantato nei suoi
Parte_1 confronti dalla in forza della fattura n. 7/2019 da Controparte_1 quest'ultima emessa per l'importo di € 18.836,80 I.V.A. inclusa. aveva
Parte_1 dedotto quanto segue: nel dicembre 2015 le parti avevano stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori sull'imbarcazione MY “St. HA” di proprietà di nonostante il pagamento del corrispettivo pattuito,
Parte_1 [...] aveva trattenuto merce di proprietà di in Controparte_1 Parte_1 particolare, nonostante le richieste avanzate da sin dal mese di luglio del
Parte_1
2018 per il ritiro dei beni di sua proprietà, la convenuta si era opposta alla riconsegna;
la nave era stata riconsegnata solo il 15.11.2018, mentre la merce era rimasta presso il cantiere nonostante le ulteriori diffide, l'ultima risalente al 29.01.2019;
[...]
del tutto arbitrariamente, aveva emesso la fattura n. 7/2019 Controparte_1 per ottenere il pagamento del corrispettivo per servizi e lavori asseritamente svolti dall'01.10.2018 al 31.01.2019; tali importi erano stati unilateralmente quantificati/determinati e non vi era alcuna pattuizione che li giustificasse;
in base alla lettera del contratto, nessun ulteriore importo avrebbe potuto essere richiesto dall'appaltatrice in caso di controversia e/o inadempimento contrattuale;
in ogni caso,
a non è dovuto alcunché avendo la stessa scientemente trattenuto i beni CP_1 di proprietà di anche quando il procedimento di accertamento tecnico Parte_1 preventivo n. R.G. 3840/2017, avente ad oggetto accertamenti sull'imbarcazione, era terminato;
- si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda e la condanna dell'attrice al pagamento della somma di cui alla fattura oggetto di contestazione. In particolare, la convenuta aveva eccepito quanto segue: durante l'esecuzione del contratto, segnatamente nel mese di febbraio del 2017, la committente aveva illegittimamente sospeso il pagamento dei SAL;
nel luglio del 2017 la committente aveva comunicato la propria intenzione di risolvere il contratto di appalto e aveva lasciato l'imbarcazione ricoverata presso il cantiere, ove sarebbe rimasta per
18 mesi;
aveva richiesto la restituzione dell'imbarcazione, ma non si era Parte_1 attivata per poterla ritirare, nonostante la disponibilità in tal senso da parte dell'appaltatrice; nel mese di settembre del 2018, contattata dalla RV S.r.l. per conto di la aveva provveduto a preparare l'imbarcazione per il Parte_1 CP_1 trasporto;
tuttavia, il ritiro era materialmente avvenuto solo a dicembre 2018; gli importi di cui alla fattura n. 7/2019, pertanto, erano dovuti per i costi di custodia e deposito dello scafo e delle sue pertinenze nel cantiere;
tali costi si erano resi necessari pagina 3 di 20 a causa dell'inerzia dell'attrice; l'importo richiesto era stato quantificato in base al listino dei prezzi, tenendo conto delle dimensioni dell'imbarcazione e delle prestazioni eseguite;
- la causa era stata istruita mediante prova per testi, oltre che documentalmente.
Il Tribunale di Pisa motivava la propria decisione come di seguito:
- dalle comunicazioni intercorse inter partes nel mese di gennaio del 2018 risulta come la fosse già allora disponibile a restituire l'imbarcazione; CP_1
- con la sentenza n. 304/2022, il Tribunale di Pisa ha già riconosciuto la debenza degli importi per il servizio di custodia di cui alle fatture emesse da in relazione CP_1 al periodo fino al mese di luglio del 2018;
- con la comunicazione del luglio del 2018 aveva manifestato l'intenzione Parte_1 di procedere al ritiro dell'imbarcazione, indicando a tal fine la data del 30.07.2018 quale giorno deputato alla riconsegna. La stessa sostiene che, a fronte di tale richiesta, Pt_1 avrebbe tenuto una condotta ostativa;
tale asserita condotta ostativa, CP_1 tuttavia, non è stata provata;
- preme evidenziare, in ogni caso, che il preavviso di cui alla comunicazione di
[...] del luglio del 2018, non era idoneo a consentire all'appaltatrice di preparare Pt_1
l'imbarcazione per il trasporto;
- tra le parti pendeva un procedimento di accertamento tecnico preventivo e la relazione
è stata depositata soltanto a gennaio del 2019;
- con riguardo ai materiali, il C.T.U. ha fatto presente che i beni oggetto di indagine avrebbero potuto essere ritirati;
- lo scafo è rimasto presso il cantiere per gli accertamenti ancora in corso, mentre il materiale non è stato ritirato per l'inerzia della committente, la quale è stata confermata dai testimoni escussi;
- anche il mancato ritiro dell'imbarcazione nel mese di settembre del 2018 è addebitabile alla committente. Infatti, come riferito dai testimoni sentiti, si presentò per Parte_1 il ritiro con due tir inidonei al trasporto dell'imbarcazione; in tale occasione, pertanto, fu possibile asportare soltanto i materiali non più oggetto di indagini peritali;
- dunque, dalla documentazione offerta in comunicazione e dalla prova testimoniale assunta si evince la spettanza di parte degli importi di cui alla fattura n. 7/2019 emessa da Segnatamente, devono considerarsi dovute le Controparte_1 somme per la custodia e la manutenzione dell'imbarcazione fino al 19.11.2018, giorno in cui è avvenuto il ritiro della medesima, come documentalmente provato. La somma pagina 4 di 20 richiesta è congrua e conforme al listino dei prezzi prodotto dalla convenuta;
le contestazioni di sul punto sono del tutto generiche;
Parte_1
- per converso, non è chiaro quale sia la causale delle somme ulteriormente addebitate da per il periodo compreso fra dicembre del 2018 e gennaio del 2019. Non CP_1
è dato comprendere quali altri beni fossero ancora custoditi presso il cantiere né è possibile verificare la congruità dell'importo richiesto per la custodia degli stessi;
le allegazioni di sul punto non sono specifiche. Le voci di cui alla fattura CP_1 relative alle mensilità di dicembre 2018 (€ 2.060,00 oltre I.V.A.) e gennaio 2019 (€
2.060,00 oltre I.V.A.) devono perciò essere decurtate, con la conseguenza che la convenuta ha diritto alla somma di € 11.320,00 oltre I.V.A.;
- atteso l'accertamento del minor credito vantato da deve disporsi la CP_1 compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 1/3, mentre i restanti 2/3 devono essere posti a carico di Parte_1
Proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Pisa per i seguenti Parte_1 motivi:
- anche la parte degli importi di cui alla fattura n. 7/2019 emessa da Controparte_1 di cui il giudice di prime cure ha ritenuto provata la spettanza in realtà
[...] non era dovuta posto che era stata pattuita la gratuità dei costi di rimessaggio;
- il rimessaggio del natante costituiva un obbligo logicamente accessorio, gratuito e idoneo a sopravvivere alla risoluzione del contratto. La tesi secondo cui, nel momento in cui il titolo negoziale è venuto meno, è venuta meno anche la gratuità del servizio con la conseguenza che poteva applicare tariffe che riteneva più opportune CP_1
è errata;
- la sentenza è errata laddove considera risolto il contratto di appalto (“di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse”) sostanzialmente per inadempimento di quando Parte_1 in realtà tale risoluzione non è stata provata;
- la sentenza è altresì errata laddove ha addebitato alla committente la mancata riconsegna/il ritardo nella riconsegna dell'imbarcazione. In pendenza del procedimento di A.T.P. lo yatch è stato lasciato da a disposizione del C.T.U. per i suoi Parte_1 accertamenti;
è ovvio che l'oggetto delle indagini peritali doveva rimanere nel cantiere.
La bozza di relazione tecnica è stata inviata dal C.T.U. soltanto l'11.12.2018 e la relazione finale/definitiva è stata depositata soltanto a gennaio del 2019;
- è dunque errata la ricostruzione secondo cui la ragione della prolungata permanenza dello scafo presso il cantiere sarebbe da individuare in una qualche inerzia di Pt_1
pagina 5 di 20 L'imbarcazione doveva rimanere dove si trovava per consentire gli accertamenti Pt_1 da parte del perito;
- come emerge dagli atti, l'interesse di era quello di avere uno yatch Parte_1 funzionale e rinnovato il prima possibile, non certo di lasciarlo fermo e improduttivo presso un cantiere navale;
- è illogico che fosse disponibile alla restituzione dell'imbarcazione già a CP_1 gennaio del 2018 se poi per rientrare in possesso del bene, si è trovata Parte_1 costretta a richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo per consegna ex art. 639 c.p.c.
(Trib. di Pisa – R.G. n. 3580/2018);
- in definitiva, le somme per il rimessaggio/per la custodia dell'imbarcazione non dovevano in ogni caso essere considerate dovute stante la concreta impossibilità di
[...]
(la quale, comunque, si era fatta parte attiva) di ritirare il bene;
Pt_1
- avverso la sentenza n. 304/2022 del Tribunale di Pisa è stato proposto appello. La stessa, dunque, è ancora sub iudice e non è passata in giudicato;
- in realtà, il preavviso di di cui alla P.E.C. del 20 luglio 2018 dell'Avv. Gioia Parte_1 aveva ad oggetto soltanto il ritiro dei materiali di proprietà della stessa committente giacenti presso il cantiere di non serviva pertanto a concedere un termine CP_1 all'appaltatrice per preparare l'imbarcazione al trasporto;
- il giudice di prime cure ha mal interpretato le risultanze istruttorie. Le dichiarazioni rese dai testi e infatti, non si riferiscono alla richiesta del 20.07.2018 Tes_1 Tes_2 concernente la riconsegna/il ritiro dei materiali, bensì la corrispondenza intercorsa tra le parti nel mese di gennaio 2018. È probabile che i testimoni in questione non fossero neppure al corrente, nel gennaio del 2018, che l'imbarcazione era oggetto di accertamenti nell'ambito di un procedimento di A.T.P.;
- si attivò il 20.07.2018, preavvisando e si presentò poi dieci Parte_1 CP_1 giorni dopo presso il cantere con due tir al fine di ritirare esclusivamente i materiali, i quali erano stati dichiarati disponibili per la riconsegna dal C.T.U. il 28.07.2018. I tir non servivano e non erano preordinati al trasporto dell'imbarcazione;
- i materiali sono stati ritirati non nel settembre 2018, come scritto in sentenza, bensì il 30 luglio 2018. Ad ogni modo, anche qualora fossero stati ritirati a settembre 2018, nessun importo avrebbe dovuto essere richiesto per i mesi di ottobre e novembre 2018; tali somme avrebbero dovuto essere decurtate (voce “consuntivo dal 1-10-18 al 31-
1018” per € 2.060,00 oltre I.V.A. e “consuntivo dal 1-11-2018 al 30-11-2018” per €
2.060,00 oltre I.V.A.). Qualora, invece, fossero state presentate plurime diffide alla pagina 6 di 20 consegna, non avrebbero dovuto essere riconosciuti importi in favore di chi, con ogni evidenza, aveva illegittimamente trattenuto beni di proprietà altrui;
- anche a voler ammettere che a spettasse qualcosa, certamente non può CP_1 trattarsi di importi unilateralmente determinati e addebitati ex post sulla base di un tariffario servizi che non tiene conto della più ampia cornice negoziale e che, dunque, è avulso dai patti precedentemente stipulati;
- il ruolo di durante l'espletamento dell'A.T.P. è assimilabile al più a quello CP_1 di un custode giudiziale;
pertanto, dovrebbe farsi riferimento alle tariffe per tale figura. avanzava istanza di riunione del presente giudizio al procedimento n. Parte_1
694/2022 R.G., già pendente dinanzi a questa Corte (impugnazione della sentenza n.
304/2022 del Tribunale di Pisa).
Si costituiva in giudizio contestando i Controparte_1 motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni:
- nessuna censura può essere mossa avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n.
474/2023, avendo il giudice di prime cure correttamente interpretato le risultanze istruttorie ed avendo al contempo applicato correttamente il dato normativo;
- non si ravvedono fondati motivi per riunire la presente causa al giudizio di appello n.
R.G. 694/2022 (impugnazione della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di Pisa), trattandosi di cause connesse soltanto sotto il profilo soggettivo e non oggettivo;
- già a partire dal mese di gennaio 2018 prese contatti con il cantiere Parte_1 [...] manifestando la volontà di programmare il ritiro dello Controparte_1 scafo della nave, senza tuttavia provvedervi né attivandosi in alcun modo a tal fine;
- dal canto suo, si dichiarò immediatamente disponibile alla consegna CP_1 dell'imbarcazione, chiedendo indicazioni circa le modalità del ritiro via mare tramite
“chiatta” galleggiante, dal momento che lo scafo, per le sue dimensioni, esigeva una articolata serie di operazioni per le quali sarebbe stata necessaria una complessa organizzazione tecnica, non possibile via terra su una viabilità ordinaria;
- l'appellante non ha mai voluto fattivamente la nave prima del mese di settembre del
2018, segnatamente prima del 17 settembre 2018, quando la RV S.r.l., su mandato della chiese finalmente a un incontro proprio per determinare Parte_1 CP_1 le complesse operazioni necessarie per il traporto;
- il riferimento alla presunta gratuità della custodia effettuato da appare Parte_1 illogico ed incomprensibile. Non si comprende perché il Cantiere Controparte_1
pagina 7 di 20 avrebbe dovuto continuare a custodire la nave gratuitamente dopo la Controparte_1 risoluzione unilaterale del contratto ad opera di controparte;
- l'intento temerario e dilatorio di controparte, che introduce nel presente giudizio circostanze irrilevanti e non pertinenti al solo fine di indurre la Corte in errore, giustifica la richiesta di condanna di al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c..
Alla udienza del 09.04.2024 la causa veniva rinviata per rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. alla udienza del 17.12.2024, con assegnazione dei termini a ritroso di 60, 30 e 15 giorni per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Alla udienza del 17.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, riservando quest'ultima al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto domanda di accertamento negativo chiedendo, in particolare, Parte_1 di dichiarare che gli importi di cui alla fattura n. 7 del 31.01.2019 emessa da
[...] non sono da lei dovuti. Trattasi di somme pretese da Controparte_1
a titolo di spese per servizi di rimessaggio (sosta dell'imbarcazione M/Y CP_1
Saint HA sul piazzale del cantiere navale, sosta n. 2 moto d'acqua, stoccaggio in container, occupazione di suolo all'interno di capannone per stoccaggio materiali ecc.) resi nei mesi di ottobre 2018, novembre 2018, dicembre 2018 e gennaio 2019.
Preliminarmente, attesa la necessità di tracciare con specificità i confini dell'impugnazione e di circoscrivere il vaglio di questa Corte entro il perimetro dei capi e/o punti della sentenza di primo grado oggetto di gravame, deve evidenziarsi quanto segue:
- il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 474/2023, ha escluso che spettino a
[...] le voci inerenti alle mensilità di dicembre 2018 (€ Controparte_1
2.060,00 oltre I.V.A.) e di gennaio 2019 (€ 2.060,00 oltre I.V.A.), decurtandole, di conseguenza, dal totale di cui alla fattura n. 7/2019 e individuando così un importo dovuto alla società odierna appellata pari ad € 11.320,00 oltre I.V.A.;
- se da un lato, ha chiaramente impugnato il solo capo della sentenza Parte_1 che contiene il riconoscimento, in favore di Controparte_1 della spettanza delle somme relative ai servizi di rimessaggio e custodia resi nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, dall'altro lato Controparte_1
pagina 8 di 20 non ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma parziale della CP_1 pronuncia laddove ha invece statuito la non debenza della somma di € 4.120,00 oltre I.V.A. (l'appellata ha semplicemente chiesto di confermare integralmente la sentenza n. 474/2023 del Tribunale di Pisa). Tale statuizione deve pertanto ritenersi non sottoposta allo scrutinio di questo Collegio e passata in giudicato.
In definitiva, il dovere di queste Corte è soltanto quello di indagare la debenza o meno delle somme relative ai servizi di rimessaggio e custodia resi da nei mesi CP_1 di ottobre e di novembre del 2018.
Svolta questa premessa, si passa alla disamina delle censure mosse. pone Parte_1
l'accento sulla gratuità dei servizi di rimessaggio (stazionamento sul piazzale, stazionamento all'interno del capannone) così come prevista dall'allegato tecnico al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato dalle parti in data
07.12.2015 (§ 2.2.1. dell'atto di citazione in appello, pag. 8 e ss.). Secondo l'appellante, tale contratto (avente natura mista), oltre all'esecuzione dei lavori sullo yatch, prevedeva il rimessaggio del natante quale obbligazione logicamente accessoria, gratuita e idonea a sopravvivere alla risoluzione del negozio medesimo. Ad opinione di se i costi di cui di discute «erano stati concordati come non dovuti, allo Parte_1 stesso modo essi continuavano a essere non dovuti indipendentemente dall'esito del contratto di appalto;
ciò a maggior ragione se il soggetto che ha la custodia del bene, per un motivo o per un altro, non lo restituisce al proprietario». sostiene altresì che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'utilizzare più Parte_1 volte, per la ricostruzione del fatto nonché a suffragio degli argomenti in diritto da egli addotti (soprattutto nella direzione di ritenere che fosse stata a causare la Parte_1 risoluzione del contratto, anziché addebitarla al grave inadempimento di , CP_1 la sentenza n. 304/2022 (emessa dal Tribunale di Pisa a definizione della causa n. R.G.
3956/2017, cui erano state riunite le cause n. R.G. 4212/2018, n. R.G. 4465/2018, n.
R.G. 4569/2018, n. R.G. 4767/2018 e n. R.G. 5278/2018), oggetto di gravame (cfr. §
2.2.3. dell'atto di citazione in appello, pag. 12 e ss.). In realtà, nella sentenza n.
474/2023 si rinviene un unico passaggio motivazionale contenente un esplicito riferimento alla sentenza n. 304/2022, vale a dire il seguente: «anche nella sentenza
n. 304/2022…che ha definito il procedimento RG 3956/2017, il Giudice ha riconosciuto la debenza degli importi per il servizio di custodia di cui alle fatture emesse da CP_1 per il periodo fino al luglio 2018» (pag. 3 e pag. 4).
[...]
La vicenda storica/sostanziale sottesa al presente giudizio – dalla quale è scaturito un vasto contenzioso tra le parti – in effetti è già stata portata all'attenzione di questa pagina 9 di 20 Corte con l'impugnazione (da parte di proprio della sentenza n. 304/2022. Parte_1
Il procedimento così instaurato, recante il n. R.G. 694/2022 (e al quale è stato riunito il procedimento n. R.G. 695/2022) è stato medio tempore definito con la sentenza n.
1252/2025, pubblicata il 03.07.2025, da intendersi pedissequamente richiamata nei passaggi che risultano di precipuo interesse in questa sede. Con tale pronuncia, anzitutto:
- è stato pienamente condiviso, in quanto scevro da vizi di illogicità e sorretto da un'adeguata e coerente valutazione delle risultanze istruttorie (decisiva si è rivelata la corrispondenza intercorsa tra le parti tra il 19.04 e il 14.07.2017), il ragionamento operato dal giudice di prime cure laddove egli ha ritenuto il contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse del 07.12.2015 (incluse le sue appendici/aggiunte successive) risolto da tempo per mutuo consenso, anziché per grave e colpevole inadempimento di Controparte_1
come sostenuto da;
[...] Pt_1
- muovendo dagli inequivocabili esiti della consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito del procedimento di A.T.P. n. 3840/2017 R.G., si è giunti alla conclusione (in linea con gli approdi cui era pervenuto il Tribunale di Pisa) secondo cui l'appaltatrice anche in rapporto al valore integrale della CP_1 commessa, non si era resa protagonista di alcun inadempimento grave, tale da compromettere oggettivamente l'equilibrio sinallagmatico del contratto e, soprattutto, idoneo a giustificare il ricorso, da parte di al rimedio in Parte_1 autotutela ex art. 1460 c.c. (sospensione del pagamento dei S.A.L.).
Nel suo recente arresto, questa Corte, esprimendosi a proposito di fatture riguardanti costi per servizi di rimessaggio (sosta dell'imbarcazione sul piazzale, stoccaggio in container, occupazione suolo per hangar 6x6 mt ecc. come da fatture n. 112/2018 e n.
122/2018 emesse dalla società odierna appellata) resi da in epoca CP_1 successiva alla definitiva interruzione del rapporto e al venir meno del vincolo negoziale
(e all'insorgere del contenzioso tra le parti), ha escluso che potesse essere invocata la gratuità dei medesimi sulla base degli «allegati tecnici ai contratti»; ogni pattuizione era ormai divenuta inefficace. Ciò vale, con ogni evidenza, anche per i costi di cui ci si occupa in questa sede.
La tesi di parte appellante (v. pag. 10 dell'atto di citazione in appello) secondo cui la risoluzione sarebbe stata “parziale” ed avrebbe interessato esclusivamente il contratto
“principale” di appalto avente ad oggetto il refit dell'imbarcazione e le lavorazioni annesse, con “sopravvivenza”, invece, del contratto, ad esso strumentale, avente ad pagina 10 di 20 oggetto il rimessaggio del natante (da ricondurre al tipo legale del deposito) e conseguente permanenza dell'obbligo di custodia del bene in capo a si CP_1 mostra priva di pregio. In assenza di elementi dai quali si possa desumere il contrario,
l'intervenuta risoluzione per mutuo consenso ha indubbiamente riguardato ogni accordo
(a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito) in precedenza concluso inter partes.
Le doglianze di cui ai § 2.2.1. e 2.2.3. sono, dunque, infondate.
Con la censura sub § 2.2.2. dell'atto di citazione in appello (pag. 10 e ss.), Parte_1 si duole dell'errore commesso dal giudice di prime cure nell'addebitare alla committente la mancata riconsegna dei beni. Secondo la ricostruzione effettuata dal Parte_1
Tribunale di Pisa sarebbe contraddittoria e incompleta. Parte appellante evidenzia, in particolare: a) che il procedimento di A.T.P. venne introdotto da con ricorso Parte_1 in data 24.07.2017 e che si protrasse per molti mesi;
b) che durante le operazioni peritali, l'oggetto dell'accertamento doveva rimanere presso il cantiere navale;
c) che, di conseguenza, in pendenza del procedimento di istruzione preventiva, lo yatch venne lasciato da a disposizione del C.T.U.; d) che il 28.07.2018 il C.T.U. Ing. Parte_1
non dichiarò concluse le verifiche sull'imbarcazione; e) che la bozza di Persona_1 relazione venne inviata soltanto l'11.12.2018 e che la relazione definitiva venne depositata solo a gennaio del 2019.
All'appellante non pare logico che a gennaio del 2018 potesse utilmente CP_1 manifestare la propria disponibilità a restituire l'imbarcazione (come asserito in sentenza); ad opinione di si appalesa errata la ricostruzione che individua Parte_1 in una qualche sua inerzia la ragione della permanenza dello scafo nel cantiere, laddove, invece, l'imbarcazione rimase dove si trovava per consentire le indagini necessarie da parte dell'esperto incaricato. Inoltre, afferma di essersi attivata in tempi Parte_1 più che adeguati, una volta terminata la procedura di A.T.P., per il ritiro dell'imbarcazione e di aver dovuto vincere le resistenze di munendosi di CP_1 un'ingiunzione di consegna ex art. 639 c.p.c.. In sintesi, le somme per il rimessaggio non avrebbero dovuto essere considerate dovute stante la concreta impossibilità per di ritirare il bene. Parte_1
Anche questa doglianza è infondata.
Preme osservare quanto segue:
- è innegabile/non è in discussione che durante lo svolgimento delle operazioni peritali l'imbarcazione fosse inamovibile in quanto doveva restare a disposizione del C.T.U. Ing.
per le verifiche da compiere;
Per_1
pagina 11 di 20 - ciò che omette di riportare nei propri scritti difensivi, ma che si evince Parte_1 chiaramente dall'elaborato peritale depositato nell'ambito del procedimento di A.T.P.
(cfr. pag. 35) è che il C.T.U. Ing. dichiarò la fine degli accertamenti a bordo della Per_1 nave e acconsentì affinché la medesima tornasse nella materiale disponibilità degli aventi diritto con messaggio P.E.C. del 06.08.2018;
- a partire da tale giorno, pertanto, era certamente autorizzata a ritirare il Parte_1 natante e, dunque, a rientrare in possesso dell'imbarcazione. Non si vede quale rilievo possano assumere la data di invio della bozza di relazione ai CC.TT.PP. e la data di deposito della relazione finale;
- è incontrovertibile che il ritiro di uno scafo come quello di cui è causa richiedesse, date le sue dimensioni e la sua forma, una precisa organizzazione volta a pianificare la complessa serie di operazioni tecniche da porre in atto al fine di rimuoverlo dal piazzale esterno del cantiere e renderlo trasportabile (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta depositata da in data 04.04.2024 e pag. 18 dell'atto di citazione CP_1 in appello) e, di conseguenza, un rilevante dispendio di tempo. Per tale motivo, ben avrebbe potuto immediatamente dopo aver appreso del “nullaosta” da Parte_1 parte del C.T.U. e in un'ottica acceleratoria, contattare a tal scopo così da CP_1 contenere il più possibile l'ulteriore permanenza dell'imbarcazione presso il cantiere;
- risulta, invece, che soltanto in data 17.09.2018 (quindi ben 42 giorni dopo il “via libera” alla riconsegna da parte del C.T.U.), la RV S.r.l. comunicò alla di CP_1 aver ricevuto espresso incarico/mandato da di occuparsi del ritiro Parte_1 dell'imbarcazione «anche per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici», richiedendo alla propria interlocutrice «un incontro al fine di…eseguire congiuntamente una valutazione delle lavorazioni legate alla resa stagna della nave ed alle altre opere di carpenteria per rendere idonea la barca ad essere trasportata via mare»;
- peraltro, nella comunicazione della RV S.r.l. viene menzionato un documento con il quale avrebbe addirittura esortato controparte a ritirare quanto prima la CP_1 nave in modo da liberare il cantiere (il che appare più che comprensibile, atteso il notevole impatto dell'imbarcazione, in termini di ingombro, sui luoghi del cantiere);
- le presunte resistenze che sarebbero state opposte da non emergono CP_1 dalle prove acquisite. Nessun atteggiamento ostativo da parte di Controparte_1 può essere scorto, in particolare, nella corrispondenza intercorsa tra le
[...] parti nel mese di gennaio del 2018 (fermo restando che, all'epoca, la barca non poteva essere spostata essendo in corso l' . In data 04.01.2018, l'Avv. Gioia, per conto CP_2
pagina 12 di 20 di scrisse quanto segue, mediante posta elettronica ordinaria, ad Parte_1
di Testimone_3 CP_1
Dall'estratto del messaggio appena riportato si evince che già in CP_1 precedenza, aveva più volte rappresentato la necessità che l'imbarcazione venisse portata via.
rispose il giorno seguente come di seguito: Testimone_3
Sentito come teste alla udienza dell'08.09.2021 sul capitolo n. 14) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata da Controparte_1
(“DCV che tale manifestazione di intenti rimaneva tuttavia tale atteso che l'armatore non dava seguito alcuno alle richieste della Società Controparte_1 lasciando lo scafo all'interno dell'area del cantiere”), dichiarò Testimone_3 quanto segue: «Dopo questa mia domanda circa le modalità (concrete e reali di ritiro dell'imbarcazione) non ho avuto più risposta, né io né ; CP_1
- il Sig. capocantiere di sentito come teste alla udienza del Testimone_4 CP_1
13.12.2021 sul medesimo capitolo di prova, riferì quanto segue: «Si è vero, non hanno comunicato niente, tanto che abbiamo dovuto spostarla fuori dal capannone nel piazzale in banchina e abbiamo dovuto coprirla con i ponteggi e il nylon apposito»;
- dal canto suo, non ha dimostrato di aver dato riscontro a tale richiesta di Parte_1 informazioni o, comunque, con uso dell'ordinaria diligenza, di aver ripreso i contatti con perlomeno una volta che il C.T.U. rese noto di aver terminato le operazioni CP_1
a bordo della nave;
- con missiva del 20.07.2018 recapitata tramite P.E.C., l'Avv. Gioia si limitò semplicemente ad avvisare la che, il giorno 30.07.2018, un incaricato della CP_1 pagina 13 di 20 committente avrebbe provveduto al ritiro ed al trasporto dei soli materiali giacenti presso il cantiere.
Per inciso, coglie nel segno l'appellante laddove, a pag. 13 dell'atto introduttivo del presente giudizio, evidenzia il fraintendimento in cui è incorso il giudice di prime cure nell'affermare «che il preavviso per la riconsegna, di cui alla comunicazione di del Pt_1 luglio 2018, non era idoneo a consentire all'appaltatore di preparare l'imbarcazione al trasporto» (pag. 4 della sentenza).
La distorsione della sequenza degli eventi che affiora dalla motivazione della pronuncia impugnata scaturisce probabilmente da una decontestualizzazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi. A pag. 5 della sentenza si legge che a seguito della comunicazione di RV S.r.l. del settembre 2018, si sarebbe attivata per il ritiro CP_1 dell'imbarcazione, ma presentandosi presso il cantiere con due tir, assolutamente inadatti allo scopo, come si ricaverebbe dalle testimonianze di il quale Testimone_4 riferì che la barca non poteva essere trasportata via terra, e di , Testimone_5 il quale affermò che la nave non poteva essere portata via con il camion, per la sua lunghezza di 40 metri e per il peso. Tali dichiarazioni, tuttavia, furono rese in risposta al capitolo 17) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di
[...]
(“DCV che nella suddetta circostanza l'Avv. Antonio Gioia si Controparte_1 presentò presso la Società con due autoarticolati, Controparte_1
e che detti mezzi erano inidonei al ritiro della nave”) e concernono ciò che accadde la mattina del 30.07.2018 (come si può dedurre dal cap. 16)), quando per l'appunto soggetti incaricati da giunsero presso il cantiere con l'intento di apprendere Parte_1 esclusivamente taluni materiali, e niente hanno a che vedere con ciò che si verificò successivamente alla lettera della RV S.r.l. del 17.09.2018.
Ad ogni modo, quanto appena rilevato non toglie che: a) nessun reale ostacolo alla riconsegna dell'imbarcazione è mai stato frapposto da Controparte_1
b) nonostante la disponibilità manifestata e la condotta collaborativa tenuta da
[...] quest'ultima già in occasione dello scambio di e-mails del gennaio 2018 e nonostante il placet da parte del C.T.U. con messaggio P.E.C. del 06.08.2018, si adoperò Parte_1 fattivamente per riottenere l'imbarcazione soltanto con il mandato conferito a RV
S.r.l. nella seconda metà del mese di settembre del 2018.
Alla luce di quanto illustrato, la stessa proposizione del ricorso monitorio per ingiunzione di consegna, non preceduta quantomeno da un nuovo tentativo di concordare bonariamente con il ritiro dello yatch, si rivela una iniziativa giudiziaria del CP_1 tutto ingiustificata.
pagina 14 di 20 In conclusione, considerato che il M/Y Saint HA venne varato ed ormeggiato in acqua nella darsena della (e, dunque, rimosso dal piazzale esterno del CP_1 cantiere) in data 15.11.2018, come si riscava dal “Verbale di riconsegna imbarcazione” datato 19.11.2018 (sottoscritto da per RV S.r.l. e da Controparte_3 [...] per e prodotto da quest'ultima come doc. 13 allegato alla Per_2 CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado) e dalle allegazioni delle parti (v., ad esempio, pag. 5 dell'atto di citazione in appello), è tenuta Parte_1 senz'altro a pagare una somma di denaro a favore di controparte per la sosta dell'imbarcazione sul piazzale/rimessaggio all'aperto dall'01.10.2018 al 15.11.2018, non potendo i relativi costi restare a carico di CP_1
Le altre voci indicate nei consuntivi dall'01.10.2018 al 31.10.2018 e dall'01.11.2018 al
30.11.2018 (stoccaggio in container, spazio occupato all'intero del capannone ecc.), allegati alla fattura n. 7/2019, si riferiscono sicuramente ai materiali e pertinenze dell'imbarcazione.
Come già esposto supra, per il tramite del proprio legale, l'Avv. Gioia, in Parte_1 data 20.07.2018 preavvisò che 10 giorni dopo, ossia il 30.07.2018 alle ore CP_1
11,00, un proprio incaricato, munito di delega, avrebbe provveduto al ritiro ed al trasporto dei materiali giacenti presso il cantiere.
Si può ragionevolmente ritenere che una parte dei materiali sia stata effettivamente ritirata in tale data. Il teste , interrogato alla udienza Testimone_5 dell'08.09.2021, ha infatti riferito: «Ho visto caricare materiale e motori su questo camion, avevo visto prima che preparavano il materiale…»; il teste Testimone_6 sentito alla udienza del 13.12.2021, ha dichiarato: «Si è vero, venne con uno o due tir per ritirare i materiali della nave che erano stati messi nei container, non ricordo se li portò via quel giorno ma li ha portati via»; il teste anch'egli sentito alla Testimone_4 udienza del 13.12.2021, ha riferito: «Si è vero, lui venne a ritirare il materiale della barca, fece un paio di viaggi» (il capitolo di prova era il n. 16) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di “DCV che la mattina del 30 luglio 2018, CP_1 la nave non venne consegnata perché l'Avv. Antonio Gioia si presentò presso il cantiere navale Società di Pisa solo per ritirare le pertinenze Controparte_1 dell'imbarcazione e non ritirare anche la nave”). Tali risultanze istruttorie smentiscono, peraltro, quanto sostenuto dalla odierna appellante a pag. 4 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado («Il giorno 30.07.2018, nonostante il CTU del
Tribunale avesse disposto la restituzione della merce alla la si Parte_1 CP_1 rifiutava di consegnare la merce»).
pagina 15 di 20 Pur essendo errata la collocazione temporale dell'episodio, si reputa condivisibile l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui in quell'occasione vennero «portati via solo i materiali che, concordemente con quanto espresso dal CTU in sede di ATP, non erano più oggetto di indagini, essendo concluse le operazioni peritali» (pag. 5 della sentenza impugnata). Tale conclusione è avvalorata dalla risposta del C.T.U. Ing.
, datata 28.07.2018, al messaggio P.E.C. dell'Avv. Antonio Gioia del Persona_1
27.07.2018 con il quale il legale, rappresentata la volontà della propria cliente (
[...]
di procedere al ritiro della merce giacente presso il cantiere di Pt_1 CP_1 aveva chiesto all'esperto se ritenesse o meno di dover effettuare un'ulteriore verifica sui materiali. Si riporta il seguente estratto:
D'altronde, che una determinata quantità di materiali/merce/pertinenze dell'imbarcazione permase all'interno del cantiere di occupando spazio, CP_1 anche nei mesi successivi, inclusi quelli di ottobre e novembre 2018, è circostanza che trova conferma nelle stesse diffide inviate, a mezzo P.E.C., dall'Avv. Gioia a
[...] rispettivamente in data 12.12.2018, in data 04.01.2019 e in Controparte_1 data 29.01.2019 (docc. 10, 11 e 12 allegati all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), con le quali la società odierna appellata veniva giustappunto invitata a riconsegnare la merce di pertinenza del M/Y Saint HA ancora ivi ubicata.
a pag. 17 dell'atto di citazione in appello (nel contesto del paragrafo Parte_1 intitolato “Materiali”), scrive:
pagina 16 di 20 I suddetti assunti sono del tutto privi di pregio. Infatti, attese le considerazioni di cui sopra: a) non è vero che i materiali erano stati recuperati tutti prima del periodo al quale si riferisce la fattura n. 7/2019 e, segnatamente, prima del mese di ottobre del
2018; al contrario, larga parte di essi erano evidentemente ancora stoccati all'interno del cantiere;
b) le plurime offerte di recupero e diffide cui allude l'appellante sono state rivolte da a in epoca successiva all'arco Parte_1 Controparte_1 di tempo (mesi di ottobre e novembre 2018) oggetto di attenzione in questa sede.
L'allegazione secondo cui avrebbe illegittimamente Controparte_1 trattenuto beni di proprietà altrui (pag. 19 dell'atto di citazione in appello) è sfornita di supporto probatorio;
piuttosto, anche in relazione ai materiali è possibile rimproverare a una scarsa prontezza e solerzia nell'agire. Parte_1
In sostanza, la richiesta dell'appellante di espungere dal dovuto le somme di cui alla fattura n. 7/2019 relative ai materiali e riferite ai mesi di ottobre 2018 e novembre 2018 non può essere accolta.
Circa l'ammontare delle somme di denaro pretese da Controparte_1
a pag. 19 e a pag. 20 dell'atto di citazione in appello, afferma che il
[...] Parte_1 medesimo sarebbe stato quantificato secondo un tariffario predisposto in via unilaterale dall'appaltatrice, avulso dai patti precedentemente siglati con la sua committente e che non terrebbe conto della più ampia cornice negoziale.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si limitò ad Parte_1 osservare stringatamente che «gli importi indicati nella…fattura sono stati
pagina 17 di 20 unilateralmente determinati» (pag. 5); tale vaga osservazione venne poi ribadita nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata in data 09.09.2019 (pag. 1).
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., depositata in data 09.10.2019,
[...] chiese ammettersi prova testimoniale, tra gli altri, sui seguenti capitoli (da Pt_1 intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”): «1) gli importi indicati nella fattura nr.
7 del 31.01.2019 sono stati determinati unilateralmente dalla 2) gli Controparte_1 importi indicati nella fattura nr. 7 del 31.01.2019 emessa dalla sono Controparte_1 aumentati almeno del 40% rispetto a quelli di mercato ed a quelli praticati dai cantieri navali della zona Pisa/Navicelli». Il giudice di prime cure non l'ammise trattandosi di capitoli valutativi.
In ordine alla circostanza fattuale dedotta nel capitolo n. 2), preme sottolineare che essa non era mai stata allegata in precedenza.
Ebbene, queste Corte ritiene che nell'ambito di un processo a preclusioni rigide (quale era certamente il giudizio ordinario di cognizione innanzi al Tribunale ante riforma
Cartabia) non possa essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo in relazione a fatti tempestivamente allegati e, quindi, relativamente a fatti dedotti/allegati prima dello spirare delle c.d. preclusioni assertive, le quali sono da individuarsi pacificamente nella prima memoria ex art. 183
c.p.c.. La richiesta probatoria della odierna appellante, pertanto, sebbene formulata prima del termine delle preclusioni istruttorie, non avrebbe potuto in ogni caso essere ammessa in quanto relativa ad una circostanza dedotta per la prima volta dopo la maturazione delle preclusioni assertive.
Perdipiù, con le note di trattazione scritta, depositate in data 03.10.2022, sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.10.2022, l'attrice si Parte_1 limitò a riportarsi «ai propri scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento dell'atto introduttivo». Le richieste istruttorie, quindi, non vennero reiterate specificatamente in sede di precisazione delle conclusioni;
neppure sono state riproposte in appello.
Solo in allegato alla comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata in data
29.11.2021, produsse in giudizio la perizia stragiudiziale di un proprio Parte_1 tecnico di fiducia (l'Ing. ) avente ad oggetto la verifica della congruità dei Persona_3 costi/prezzi applicati da anche per servizi di rimessaggio analoghi a quelli CP_1 di cui si discute, di cui alle fatture n. 5 e n. 23 del 2018. Tale produzione documentale
è senz'altro tardiva, posto che il documento è datato 20.02.2018 ed è, dunque, di formazione addirittura anteriore alla instaurazione del giudizio di primo grado.
pagina 18 di 20 Non sbaglia il giudice di prime cure laddove, a pag. 6 della sentenza n. 474/2023, asserisce che «la somma richiesta è congrua e conforme al listino prezzi prodotto in atti
(questo sì tempestivamente, ndr.) dalla convenuta (doc. 14 convenuta)» e che «le contestazioni dell'attrice a riguardo sono del tutto generiche».
Non vi sono motivi, in definitiva, per non ritenere spettanti a gli importi di CP_1 cui alla fattura n. 7 del 31.01.2019 indicati, segnatamente, nell'allegato “Consuntivo dal
1-10-18 al 31-10-18” (€ 6.860,00 + I.V.A.) e nell'allegato “Consuntivo dal 1-11-18 al
30-11-18” (€ 4.460,00 + I.V.A.), per un totale di € 11.320,00 oltre I.V.A..
La sentenza impugnata, perciò, deve essere integralmente confermata.
Quanto alla richiesta di di condannare al risarcimento dei danni CP_1 Parte_1 in suo favore ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata/pretestuosità e intento dilatorio dell'impugnazione (domanda da intendersi avanzata ai sensi del primo comma della suddetta norma), si ritiene di non poterla accogliere, non avendo parte appellata provato il maggior danno cagionatogli dalla condotta processuale temeraria della società soccombente, anche presuntivamente, mediante allegazioni che potessero dare a questa Corte piena contezza del pregiudizio ulteriore patito rispetto al mero sostenimento dei costi processuali.
Le spese del presente giudizio di appello, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, seguono la soccombenza assolutamente prevalente e, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico di (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso Parte_1 tra € 5.200,01 ed € 26.000,00; adozione dei valori medi;
escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
474/2023 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 30.03.2023, che per l'effetto conferma integralmente;
- RESPINGE la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da CP_1
[...] Controparte_1
pagina 19 di 20 - CONDANNA al rimborso, a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in €
[...]
3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 3 luglio 2025.
La Presidente Istruttrice
Dott.ssa Isabella Mariani
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